Gazzetta n. 92 del 21 aprile 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 2009, n. 35
Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. (09G0043)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, ed in particolare l'articolo 4, comma 6, lettera a);
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008 e del 19 gennaio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Struttura organizzativa
1. Per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di seguito denominata: «Agenzia», della quale il direttore e' organo di vertice, e' articolata in 6 settori, di seguito indicati:
a) settore amministrazione, affari legali e finanza;
b) settore monitoraggio, banche dati e rapporti istituzionali;
c) settore norme di esercizio;
d) settore standard tecnici;
e) settore autorizzazioni e certificazioni;
f) settore ispettorato e controlli.
2. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella «A» allegata allo statuto dell'Agenzia, il numero degli uffici, in cui si articolano i settori di cui al comma 1, e' determinato in 27.
3. Con atti regolamentari adottati dal direttore dell'Agenzia, sentito il comitato direttivo, e approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definizione dei compiti degli uffici. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione degli uffici periferici, anche in considerazione delle intese di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, ed all'istituzione di unita' operative anche all'estero, presso le sedi di rappresentanza delle organizzazioni internazionali in materia di sicurezza del trasporto ferroviario.
4. L'Agenzia costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note al titolo:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, lettera
a), del decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162
(Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE
relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie):
«6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla:
a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e
periferico, dell'Agenzia, indicazione del comparto di
contrattazione collettiva individuato ai sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
adozione dello statuto, recante fra l'altro il ruolo
organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo di
trecento unita' e delle risorse finanziarie di cui
all'articolo 26, nonche' alla disciplina delle competenze
degli organi di direzione dell'Agenzia.».
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica «il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti
dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei
conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».
«Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziari). - 1.
Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti
determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli,
si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
articolo 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al
precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 - S.O. del 9 maggio 2001.
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante:
«Attuazione della direttiva n. 2001/12/CE, della direttiva
n. 2001/13/CE e della direttiva n. 2001/14/CE in materia
ferroviaria», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
170 - S.O. del 24 luglio 2003.
- La direttiva n. 2004/49/CE del 29 aprile 2004, del
Parlamento europeo e del Consiglio, n. 164 del 30 aprile
2004 recante: «Modifica della direttiva n. 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei
diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e
alla certificazione di sicurezza». E' pubblicata nella
G.U.U.E. n. 164 del 30 aprile 2004.
- Per il testo dell'articolo 4, comma 6, lettera a), del
decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione
delle direttive n. 2004/49/CE e n. 2004/51 /CE relative
alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie)
si veda nelle note al titolo.
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
(testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15
luglio 2008), reca: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento
delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 9, decreto
legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle
direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
«9. L'Agenzia utilizza, quale sede, gli immobili, da
individuarsi d'intesa con le societa' interessate, gia'
utilizzati da FS S.p.A., o da altre societa' del gruppo,
per l'espletamento delle attivita' da cui tali Societa'
vengono a cessare ai sensi del presente decreto. Alle
eventuali compensazioni si potra' provvedere nella sede
dell'adeguamento di cui all'articolo 27, comma 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato):
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».



 
Art. 2.
Dirigenza
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I dirigenti dell'Agenzia:
a) curano l'attuazione dei programmi predisposti dal direttore ai sensi dell'articolo 4, comma 6, dello statuto, nel rispetto degli indirizzi gestionali, tecnici ed amministrativi stabiliti dal direttore stesso;
b) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi e di gestione relativi all'attuazione dei programmi di cui alla lettera a), esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;
d) coordinano, dirigono e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.



Nota all'art. 2:
- Il Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (nella Gazzetta Ufficiale n. 196 S.O. -
del 9 maggio 2001), reca: «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche», contiene la disciplina delle qualifiche
dirigenziali, degli uffici dirigenziali e relative
attribuzioni nonche' norme in materia di accesso alla
dirigenza e di riordino della Scuola superiore della
pubblica amministrazione. Si indicano le rubriche degli
articoli da 13 a 29 compresi nel Capo II:
«Capo II
Sezione I - Qualifiche, uffici dirigenziali ed
attribuzioni
Art. 13. Amministrazioni destinatarie.
Art. 14. Indirizzo politico-amministrativo.
Art. 15. Dirigenti.
Art. 16. Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali.
Art. 17. Funzioni dei dirigenti.
Art. 17-bis. Vicedirigenza.
Art. 18. Criteri di rilevazione e analisi dei costi e
dei rendimenti.
Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali.
Art. 20. Verifica dei risultati.
Art. 21. Responsabilita' dirigenziale.
Art. 22. Comitato dei garanti.
Art. 23. Ruolo dei dirigenti.
Art. 23-bis. Disposizioni in materia di mobilita' tra
pubblico e privato.
Art. 24. Trattamento economico.
Art. 25. Dirigenti delle istituzioni scolastiche.
Art. 26. Norme per la dirigenza del Servizio sanitario
nazionale.
Art. 27. Criteri di adeguamento per le pubbliche
amministrazioni non statali.
Sezione II - Accesso alla dirigenza e riordino della
Scuola superiore della pubblica amministrazione
Art. 28. Accesso alla qualifica di dirigente.
Art. 29. Reclutamento dei dirigenti scolastici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, dello
statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 febbraio 2009:
«6. Il collegio dei revisori dei conti e' convocato dal
presidente ogni volta egli lo ritenga necessario e comunque
almeno una volta a trimestre, ovvero anche su richiesta di
uno dei componenti, con le modalita' di cui all'articolo 5,
comma 8.».



 
Art. 3.
Settore amministrazione, affari legali e finanza
1. Il settore amministrazione, affari legali e finanza si compone di 5 uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':
a) amministrazione, bilancio e controllo;
b) reclutamento e formazione del personale interno dell'Agenzia;
c) attivita' di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del lavoro, affari giuridici e legali;
d) trattamento giuridico ed economico del personale; interventi assistenziali e previdenziali;
e) servizi comuni e servizi tecnici; rilascio tessere di servizio; supporto per le attivita' di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;
f) acquisizione di beni e servizi; contratti.
 
Art. 4.
Settore monitoraggio, banche dati e rapporti istituzionali
1. Il settore monitoraggio, banche dati e rapporti istituzionali si compone di 4 uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':
a) monitoraggio;
b) banche dati;
c) tenuta del registro di immatricolazione nazionale del materiale rotabile;
d) rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali.
 
Art. 5.
Settore norme di esercizio
1. Il settore norme di esercizio si compone di 3 uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':
a) norme, standard, prescrizioni e disposizioni in materia di condotta dei treni;
b) norme, standard, prescrizioni e disposizioni per il movimento dei treni;
c) formazione per il personale dell'esercizio ferroviario addetto a mansioni di sicurezza.
 
Art. 6.
Settore standard tecnici
1. Il settore standard tecnici si compone di 6 uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':
a) norme e standard tecnici;
b) prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza del trasporto ferroviario;
c) sviluppo di componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi ferroviari;
d) studio, ricerca e approfondimento in materia di sicurezza del trasporto ferroviario;
e) verifica ed omologazione di componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi ferroviari;
f) qualificazione tecnica del personale e di organismi operanti nel settore della sicurezza.
 
Art. 7.
Settore autorizzazioni e certificazioni
1. Il settore autorizzazioni e certificazioni si compone di 5 uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':
a) autorizzazione alla messa in servizio nell'ambito dei vari sottosistemi ferroviari;
b) certificazione di sicurezza;
c) autorizzazione di sicurezza dei gestori delle reti.
 
Art. 8.
Settore ispettorato e controlli
1. Il settore ispettorato e controlli si compone di 4 uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':
a) verifica dell'applicazione delle norme, degli standard, delle prescrizioni e delle disposizioni inerenti alla sicurezza ferroviaria da parte degli organismi e delle imprese preposte;
b) verifica e controlli relativi a componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi ferroviari;
c) verifica sulla regolare immatricolazione del materiale rotabile;
d) svolgimento di indagini.
 
Art. 9.
Disposizioni transitorie e finali
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, l'Agenzia provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 6 del medesimo articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, a sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la ripartizione del proprio organico.
2. Con atti regolamentari interni adottati ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione dell'Agenzia puo' essere adeguata alle effettive esigenze funzionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 6, lettera i), dello statuto.
3. Con atti di organizzazione di livello inferiore, approvati dal comitato direttivo, il direttore adotta le misure necessarie, finalizzate all'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite all'Agenzia, nel rispetto di quanto previsto con i regolamenti interni di cui al comma 2.
4. Con il regolamento di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e), del decreto legislativo n. 162 del 2007 si provvede all'istituzione di un ufficio preposto al controllo interno, nell'ambito della dotazione organica, secondo quanto previsto dall'articolo 10 dello statuto dell'Agenzia.
5. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 2, foglio n. 260



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 10, decreto
legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle
direttive 2004/49/CE e 2004/51 /CE relative alla sicurezza
e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
«10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti di cui al comma 6, l'Agenzia provvede,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria, con
provvedimento da sottoporre all'approvazione del Ministro
dei trasporti di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, a stabilire la ripartizione
dell'organico di cui al comma 6, tenendo conto delle
effettive esigenze di funzionamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, del
decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51 /CE relative alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
«6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla:
a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e
periferico, dell'Agenzia, indicazione del comparto di
contrattazione collettiva individuato ai sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
adozione dello statuto, recante fra l'altro il ruolo
organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo di
trecento unita' e delle risorse finanziarie di cui
all'articolo 26, nonche' alla disciplina delle competenze
degli organi di direzione dell'Agenzia;
b) definizione delle modalita' del trasferimento del
personale da inquadrare nell'organico dell'Agenzia
proveniente dal Ministero dei trasporti, per il quale si
continuano ad applicare le disposizioni del comparto
Ministeri per il periodo di comando di cui al comma 8;
c) disciplina del reclutamento da parte dell'Agenzia
delle risorse umane, individuate mediante procedure
selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore del relativo regolamento, prevedendo
una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento
destinata al personale di cui al comma 8, lettera b) del
presente articolo;
d) ricognizione delle attribuzioni che restano nella
competenza del Ministero dei trasporti ed al conseguente
riassetto delle strutture del Ministero stesso;
e) adozione del regolamento di amministrazione e
contabilita' ispirato ai principi della contabilita'
pubblica.».
- Per il testo dell'articolo 8, comma 4, lettera l), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) v. nei riferimenti normativi
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, lettera
l), dello statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 febbraio 2009:
«6. Il direttore svolge compiti di direzione, gestione,
coordinamento e controllo, al fine di assicurare la
continuita' delle funzioni dell'Agenzia ed e' responsabile
dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del
Ministro vigilante. In particolare, il direttore:
“i) adotta, sentito il comitato direttivo, gli
atti regolamentari interni per adeguare alle esigenze
funzionali l'organizzazione dell'Agenzia, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie dell'Agenzia stessa e nel
rispetto dell'articolazione in settori prevista nel
relativo regolamento, anche tramite l'individuazione di
sedi periferiche e di sedi operative all'estero. I
regolamenti sono trasmessi per l'approvazione al Ministero
vigilante”.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 dello statuto
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25
febbraio 2009:
«Art. 10 (Strutture di controllo interno). - 1. Le
attivita' di controllo interno dell'Agenzia, comprese
quelle relative alla valutazione del personale
dirigenziale, sono svolte secondo le disposizioni del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e secondo le
specifiche modalita' previste dal regolamento di
amministrazione e contabilita' di cui all'art. 4, comma 6,
lett. e) del decreto legislativo.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 e' istituito
l'ufficio di controllo interno e sono stabilite
l'organizzazione, la composizione e le competenze
dell'ufficio stesso, assicurandone l'esercizio delle
funzioni in posizione di autonomia, ferma restando la
dotazione organica dell'Agenzia.».



 
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