Gazzetta n. 92 del 21 aprile 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 2009, n. 35 |
Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. (09G0043) |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188; Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, ed in particolare l'articolo 4, comma 6, lettera a); Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008 e del 19 gennaio 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1. Struttura organizzativa 1. Per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di seguito denominata: «Agenzia», della quale il direttore e' organo di vertice, e' articolata in 6 settori, di seguito indicati: a) settore amministrazione, affari legali e finanza; b) settore monitoraggio, banche dati e rapporti istituzionali; c) settore norme di esercizio; d) settore standard tecnici; e) settore autorizzazioni e certificazioni; f) settore ispettorato e controlli. 2. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella «A» allegata allo statuto dell'Agenzia, il numero degli uffici, in cui si articolano i settori di cui al comma 1, e' determinato in 27. 3. Con atti regolamentari adottati dal direttore dell'Agenzia, sentito il comitato direttivo, e approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definizione dei compiti degli uffici. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione degli uffici periferici, anche in considerazione delle intese di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, ed all'istituzione di unita' operative anche all'estero, presso le sedi di rappresentanza delle organizzazioni internazionali in materia di sicurezza del trasporto ferroviario. 4. L'Agenzia costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note al titolo: - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie): «6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla: a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e periferico, dell'Agenzia, indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adozione dello statuto, recante fra l'altro il ruolo organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo di trecento unita' e delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26, nonche' alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia.». Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica «il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. 3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento; b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2: d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia; d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere; e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l); g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente; h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro; i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.». «Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziari). - 1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine: a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1; b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento. 2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. 3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. 4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti: a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2; b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione; c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 - S.O. del 9 maggio 2001. - Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante: «Attuazione della direttiva n. 2001/12/CE, della direttiva n. 2001/13/CE e della direttiva n. 2001/14/CE in materia ferroviaria», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 - S.O. del 24 luglio 2003. - La direttiva n. 2004/49/CE del 29 aprile 2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 164 del 30 aprile 2004 recante: «Modifica della direttiva n. 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza». E' pubblicata nella G.U.U.E. n. 164 del 30 aprile 2004. - Per il testo dell'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive n. 2004/49/CE e n. 2004/51 /CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie) si veda nelle note al titolo. - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008), reca: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.». Nota all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 9, decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie): «9. L'Agenzia utilizza, quale sede, gli immobili, da individuarsi d'intesa con le societa' interessate, gia' utilizzati da FS S.p.A., o da altre societa' del gruppo, per l'espletamento delle attivita' da cui tali Societa' vengono a cessare ai sensi del presente decreto. Alle eventuali compensazioni si potra' provvedere nella sede dell'adeguamento di cui all'articolo 27, comma 2.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato): «Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».
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| Art. 2. Dirigenza 1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. I dirigenti dell'Agenzia: a) curano l'attuazione dei programmi predisposti dal direttore ai sensi dell'articolo 4, comma 6, dello statuto, nel rispetto degli indirizzi gestionali, tecnici ed amministrativi stabiliti dal direttore stesso; b) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi e di gestione relativi all'attuazione dei programmi di cui alla lettera a), esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore; d) coordinano, dirigono e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
Nota all'art. 2: - Il Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (nella Gazzetta Ufficiale n. 196 S.O. - del 9 maggio 2001), reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», contiene la disciplina delle qualifiche dirigenziali, degli uffici dirigenziali e relative attribuzioni nonche' norme in materia di accesso alla dirigenza e di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Si indicano le rubriche degli articoli da 13 a 29 compresi nel Capo II: «Capo II Sezione I - Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni Art. 13. Amministrazioni destinatarie. Art. 14. Indirizzo politico-amministrativo. Art. 15. Dirigenti. Art. 16. Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali. Art. 17. Funzioni dei dirigenti. Art. 17-bis. Vicedirigenza. Art. 18. Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti. Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali. Art. 20. Verifica dei risultati. Art. 21. Responsabilita' dirigenziale. Art. 22. Comitato dei garanti. Art. 23. Ruolo dei dirigenti. Art. 23-bis. Disposizioni in materia di mobilita' tra pubblico e privato. Art. 24. Trattamento economico. Art. 25. Dirigenti delle istituzioni scolastiche. Art. 26. Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale. Art. 27. Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali. Sezione II - Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione Art. 28. Accesso alla qualifica di dirigente. Art. 29. Reclutamento dei dirigenti scolastici.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, dello statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009: «6. Il collegio dei revisori dei conti e' convocato dal presidente ogni volta egli lo ritenga necessario e comunque almeno una volta a trimestre, ovvero anche su richiesta di uno dei componenti, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 8.».
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| Art. 3. Settore amministrazione, affari legali e finanza 1. Il settore amministrazione, affari legali e finanza si compone di 5 uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita': a) amministrazione, bilancio e controllo; b) reclutamento e formazione del personale interno dell'Agenzia; c) attivita' di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del lavoro, affari giuridici e legali; d) trattamento giuridico ed economico del personale; interventi assistenziali e previdenziali; e) servizi comuni e servizi tecnici; rilascio tessere di servizio; supporto per le attivita' di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro; f) acquisizione di beni e servizi; contratti. |
| Art. 4. Settore monitoraggio, banche dati e rapporti istituzionali 1. Il settore monitoraggio, banche dati e rapporti istituzionali si compone di 4 uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita': a) monitoraggio; b) banche dati; c) tenuta del registro di immatricolazione nazionale del materiale rotabile; d) rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali. |
| Art. 5. Settore norme di esercizio 1. Il settore norme di esercizio si compone di 3 uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita': a) norme, standard, prescrizioni e disposizioni in materia di condotta dei treni; b) norme, standard, prescrizioni e disposizioni per il movimento dei treni; c) formazione per il personale dell'esercizio ferroviario addetto a mansioni di sicurezza. |
| Art. 6. Settore standard tecnici 1. Il settore standard tecnici si compone di 6 uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita': a) norme e standard tecnici; b) prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza del trasporto ferroviario; c) sviluppo di componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi ferroviari; d) studio, ricerca e approfondimento in materia di sicurezza del trasporto ferroviario; e) verifica ed omologazione di componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi ferroviari; f) qualificazione tecnica del personale e di organismi operanti nel settore della sicurezza. |
| Art. 7. Settore autorizzazioni e certificazioni 1. Il settore autorizzazioni e certificazioni si compone di 5 uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita': a) autorizzazione alla messa in servizio nell'ambito dei vari sottosistemi ferroviari; b) certificazione di sicurezza; c) autorizzazione di sicurezza dei gestori delle reti. |
| Art. 8. Settore ispettorato e controlli 1. Il settore ispettorato e controlli si compone di 4 uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita': a) verifica dell'applicazione delle norme, degli standard, delle prescrizioni e delle disposizioni inerenti alla sicurezza ferroviaria da parte degli organismi e delle imprese preposte; b) verifica e controlli relativi a componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi ferroviari; c) verifica sulla regolare immatricolazione del materiale rotabile; d) svolgimento di indagini. |
| Art. 9. Disposizioni transitorie e finali 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, l'Agenzia provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 6 del medesimo articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, a sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la ripartizione del proprio organico. 2. Con atti regolamentari interni adottati ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione dell'Agenzia puo' essere adeguata alle effettive esigenze funzionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 6, lettera i), dello statuto. 3. Con atti di organizzazione di livello inferiore, approvati dal comitato direttivo, il direttore adotta le misure necessarie, finalizzate all'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite all'Agenzia, nel rispetto di quanto previsto con i regolamenti interni di cui al comma 2. 4. Con il regolamento di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e), del decreto legislativo n. 162 del 2007 si provvede all'istituzione di un ufficio preposto al controllo interno, nell'ambito della dotazione organica, secondo quanto previsto dall'articolo 10 dello statuto dell'Agenzia. 5. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 260
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 10, decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51 /CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie): «10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 6, l'Agenzia provvede, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, con provvedimento da sottoporre all'approvazione del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, a stabilire la ripartizione dell'organico di cui al comma 6, tenendo conto delle effettive esigenze di funzionamento.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51 /CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie): «6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla: a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e periferico, dell'Agenzia, indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adozione dello statuto, recante fra l'altro il ruolo organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo di trecento unita' e delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26, nonche' alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia; b) definizione delle modalita' del trasferimento del personale da inquadrare nell'organico dell'Agenzia proveniente dal Ministero dei trasporti, per il quale si continuano ad applicare le disposizioni del comparto Ministeri per il periodo di comando di cui al comma 8; c) disciplina del reclutamento da parte dell'Agenzia delle risorse umane, individuate mediante procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del relativo regolamento, prevedendo una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento destinata al personale di cui al comma 8, lettera b) del presente articolo; d) ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dei trasporti ed al conseguente riassetto delle strutture del Ministero stesso; e) adozione del regolamento di amministrazione e contabilita' ispirato ai principi della contabilita' pubblica.». - Per il testo dell'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) v. nei riferimenti normativi alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, lettera l), dello statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009: «6. Il direttore svolge compiti di direzione, gestione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'Agenzia ed e' responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante. In particolare, il direttore: “i) adotta, sentito il comitato direttivo, gli atti regolamentari interni per adeguare alle esigenze funzionali l'organizzazione dell'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' finanziarie dell'Agenzia stessa e nel rispetto dell'articolazione in settori prevista nel relativo regolamento, anche tramite l'individuazione di sedi periferiche e di sedi operative all'estero. I regolamenti sono trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante”.». - Si riporta il testo dell'articolo 10 dello statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009: «Art. 10 (Strutture di controllo interno). - 1. Le attivita' di controllo interno dell'Agenzia, comprese quelle relative alla valutazione del personale dirigenziale, sono svolte secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e secondo le specifiche modalita' previste dal regolamento di amministrazione e contabilita' di cui all'art. 4, comma 6, lett. e) del decreto legislativo. 2. Con il regolamento di cui al comma 1 e' istituito l'ufficio di controllo interno e sono stabilite l'organizzazione, la composizione e le competenze dell'ufficio stesso, assicurandone l'esercizio delle funzioni in posizione di autonomia, ferma restando la dotazione organica dell'Agenzia.».
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