Gazzetta n. 92 del 21 aprile 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2009, n. 36
Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. (09G0044)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, ed in particolare gli articoli 4, comma 6, lettera e), e 26;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visti lo statuto ed il regolamento di organizzazione dell'Agenzia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 gennaio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni e denominazioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «Agenzia»: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
b) «decreto legislativo»: decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
c) «codice dei contratti»: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
d) «direttore»: legale rappresentante dell'Agenzia ed organo di vertice responsabile dell'attivita';
e) «comitato direttivo»: organo collegiale, composto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo, che coadiuva il direttore nelle attribuzioni allo stesso conferite;
f) «responsabile di settore»: dirigente preposto ad uno dei settori individuati dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia, che coadiuva il direttore nel perseguimento dei fini istituzionali ed a cui e' affidato il coordinamento dei relativi uffici;
g) «responsabile di ufficio»: dirigente preposto ad uno degli uffici in cui si articolano i settori dell'Agenzia, responsabile del funzionamento e del regolare andamento dell'attivita' gestionale;
h) «dirigente amministrativo»: dirigente preposto al settore amministrazione, affari legali e finanza dell'Agenzia, responsabile della gestione amministrativa dell'Agenzia;
i) «ufficio della ragioneria e contabilita'»: ufficio del settore amministrazione, affari legali e finanza competente per la ragioneria e la gestione amministrativa e contabile, l'elaborazione degli schemi di bilancio previsionale e consuntivo e il coordinamento della spesa;
l) «ufficio di controllo interno»: ufficio competente in materia di controllo strategico, di valutazione e di gestione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
m) «documento programmatico (budget)»: documento annuale che indica il programma di massima delle attivita' che si svolgeranno nell'esercizio successivo, elaborate sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dei settori dell'Agenzia, sentito il dirigente amministrativo, e determina gli obiettivi economici e finanziari e ne articola le relative previsioni di spesa per le strutture dell'Agenzia; il documento programmatico (budget) e' predisposto dal direttore e approvato dal comitato direttivo;
n) «cassiere»: istituto di credito che, previa sottoscrizione di una convenzione, provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto dell'Agenzia senza alcuna corresponsabilita' nella gestione delle risorse, nel limite dell'ammontare delle disponibilita' numerarie depositate presso di esso;
o) «centro di costo»: entita', organizzativa o astratta, cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo;
p) «costo»: causa economica dell'uscita finanziaria sopportata dall'Agenzia per acquisire un fattore produttivo ovvero l'accadimento di gestione che incide negativamente sul patrimonio dell'ente;
q) «entrata finanziaria»: aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi;
r) «ordine di provvista fondi»: autorizzazione ad impegnare, impegno provvisorio che diventera' definitivo alla chiusura dell'esercizio per un importo pari ai pagamenti contabilizzati; non e' un titolo di spesa estinguibile in quietanza di entrata; sostituisce l'ordine di accreditamento;
s) «ricavo/provento»: causa economica dell'entrata finanziaria e non che l'Agenzia riceve dallo scambio di beni e servizi, ovvero l'accadimento di gestione che incide positivamente sul patrimonio dell'ente;
t) «risultato di amministrazione»: somma algebrica tra il fondo di cassa o deficit di cassa, residui attivi e residui passivi; se il saldo e' di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato costituisce, rispettivamente, avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione;
u) «spesa»: aspetto economico di un'uscita finanziaria; genericamente rappresenta l'impiego di risorse finanziarie;
v) «uscita finanziaria»: diminuzione di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi ovvero l'aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note al titolo:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, lettera
e), del decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162
(Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE
relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie):
«6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla:
e) adozione del regolamento di amministrazione e
contabilita' ispirato ai principi della contabilita'
pubblica.».
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica «il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti
dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei
conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».
«Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziari). - 1.
Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti
determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli,
si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
articolo 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al
precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 196, supplemento ordinario del 9
maggio 2001.
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante:
«Attuazione della direttiva 2001 dicembre CE, della
direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in
materia ferroviaria» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 170, supplemento ordinario del 24 luglio 2003.
- Per il testo dell'articolo 4, comma 6, lettera e), del
decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie) si
veda nelle note al titolo.
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto
legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle
direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie).
«Art. 26 (Risorse dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie - Copertura finanziaria). - 1. Al
funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 4 si
provvede nei limiti delle seguenti risorse:
a) istituzione di un apposito fondo che viene
alimentato, nei limiti della somma di 11.900.000 euro
annui, con corrispondente riduzione delle somme di previsto
trasferimento da parte dello Stato e destinate
all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto
attualmente svolti da parte del gruppo F.S. S.p.A.
Conseguentemente e' ridotta l'autorizzazione di spesa dallo
stato di previsione della spesa del Ministro dell'economia
e delle finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo
1, comma 15, per l'importo di 11.900.000 euro;
b) le entrate proprie dell'Agenzia, costituite dai
proventi, derivanti dall'esercizio delle attivita' dirette
di servizio riservate all'agenzia dall'articolo 16,
paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/49/CE, e dagli
introiti previsti nel proprio regolamento dall'Agenzia.
Tali entrate sono direttamente riscosse dall'Agenzia con
destinazione all'implementazione delle attivita' e delle
dotazioni istituzionali;
c) l'incremento dell'I per cento, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, dei canoni di accesso alla
rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie a
RFI S.p.A. L'importo corrispondente all'incremento viene
incassato da RFI e corrisposto all'Agenzia per la sicurezza
delle ferrovie.».
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
(testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15
luglio 2008), reca: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento
delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- Lo statuto e il regolamento di organizzazione
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie sono
stati approvati con decreti del Presidente della Repubblica
25 febbraio 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile
2009, supplemento ordinario n. 56/L).
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162
recante: «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e
2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle
ferrovie comunitarie» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 234, supplemento ordinario dell'8 ottobre
2007.
- Il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163,
recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100, supplemento ordinario del 2 maggio 2006.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5, del
decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
«5. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato
direttivo ed il collegio dei revisori dei conti. Il
direttore e' scelto fra personalita' con comprovata
esperienza tecnico-scientifica nel settore. Il comitato
direttivo e' composto dal direttore, che lo presiede, e da
quattro dirigenti dei principali settori di attivita'
dell'Agenzia. Il direttore e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
trasporti e dura in carica tre anni. I membri del comitato
direttivo durano in carica tre anni, vengono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei trasporti. Il collegio dei
revisori dei conti e' costituito dal Presidente, da due
componenti effettivi e da due supplenti, che durano in
carica tre anni e che sono rinnovabili una sola volta. I
componenti del collegio sono nominati con decreto del
Ministro dei trasporti, su designazione, quanto al
Presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'articolo, 1, comma 1, lettere
b), c) e d) del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286,
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59):
«1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della
rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto
tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica
dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede
di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
(valutazione e controllo strategico).».



 
Art. 2.
Autonomia finanziaria
1. L'attivita' finanziaria, amministrativa e contabile dell'Agenzia e' informata a criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza.
2. L'Agenzia e' dotata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo, di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.
3. La struttura organizzativa contabile si basa su un unico centro di responsabilita' amministrativa, che fa capo al direttore dell'Agenzia e da centri di costo corrispondenti ai settori di attivita' dell'Agenzia. L'imputazione dei costi e' aggregata per missioni istituzionali.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
«3. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal
presente decreto, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' dotata di
personalita' giuridica ed autonomia amministrativa,
regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, ed
opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica
di cui all'articolo 16, comma 2, lettera f), della
direttiva 2004/49/CE.».



 
Art. 3.
Documento programmatico (budget)
1. Le previsioni di spesa contenute nel documento programmatico (budget) hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna dell'Agenzia e del monitoraggio del relativo andamento.
2. Il documento programmatico (budget) di gestione definisce:
a) la pianificazione operativa (obiettivi/risultati);
b) l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche;
c) le quote di stanziamento.
3. Il documento programmatico (budget) e' assegnato ai dirigenti dal direttore e definisce obiettivi, risorse e stanziamenti coerenti con l'esercizio delle funzioni e con i risultati da conseguire.
 
Art. 4.

Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio di
previsione
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre.
2. La gestione finanziaria e' unica e si svolge in base al bilancio di previsione formulato in termini di competenza e di cassa.
3. Le entrate e le uscite sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative uscite o entrate.
4. Le previsioni sono articolate, per l'entrata e per l'uscita, in unita' previsionali di base (UPB) in relazione alla programmazione delle attivita' e sulla base dell'aggregazione delle attivita' stesse secondo aree omogenee. L'unita' elementare e' costituita dal capitolo.
5. Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale.
6. Per ogni UPB il bilancio indica l'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonche' l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui. Sono considerate incassate le somme versate al cassiere e pagate le somme erogate dal cassiere.
7. Nel bilancio di previsione e' iscritta come posta a se stante, rispettivamente dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
8. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilita', mentre quelli relativi all'uscita sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacita' operative dell'Agenzia.
9. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio che puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'.
10. Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio ed, ove autorizzate e svolte per conto dello Stato e di altri organismi pubblici o privati, sono ricondotte al bilancio con informativa in apposito allegato al bilancio stesso.
 
Art. 5.
Bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione e' predisposto dal direttore e deliberato dal comitato direttivo entro il 31 ottobre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce. Il bilancio di previsione, almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo di vertice, e' sottoposto al Collegio dei revisori dei conti che a conclusione del proprio esame redige apposita relazione proponendone l'approvazione o meno. La relazione contiene le considerazioni e valutazioni sull'attendibilita' delle entrate previste sulla base della documentazione e degli elementi contenuti nella relazione programmatica, nonche' sulla congruita' delle spese, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate negli esercizi precedenti, le variazioni apportate e gli stanziamenti proposti.
2. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti documenti:
a) il preventivo finanziario;
b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
c) il preventivo economico.
3. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
a) il bilancio pluriennale;
b) la relazione programmatica;
c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
d) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
4. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa.
 
Art. 6.
Formazione del bilancio di previsione
1. I responsabili di settore comunicano entro il 31 luglio all'ufficio della ragioneria e contabilita' gli obiettivi elaborati secondo i programmi e gli indirizzi stabiliti dal direttore, articolati per progetti e funzioni, il quadro delle necessarie risorse finanziarie e la valutazione di massima sull'attendibilita' delle stesse.
2. L'ufficio della ragioneria e contabilita' elabora il progetto di bilancio e lo trasmette al direttore corredato della nota preliminare che esplicita:
a) i programmi ed i progetti previsti;
b) le previsioni finanziarie complessive del bilancio annuale e pluriennale.
3. Il bilancio di previsione, deliberato dal comitato direttivo, e' trasmesso al Ministero dell'economia ed, ai fini dell'approvazione, al Ministero vigilante.
 
Art. 7.
Struttura del bilancio di previsione
1. Ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, il bilancio di previsione si distingue in decisionale e gestionale ed e' formulato in termini di competenza e di cassa.
2. Il bilancio di previsione decisionale si articola, per le entrate e per le uscite, in U.P.B., suddivise sia per le entrate sia per le uscite in titoli, parte corrente e parte capitale, categorie e capitoli, individuate con provvedimento del direttore con le procedure di cui all'articolo 9, comma 4, dello statuto dell'Agenzia.
3. Per ogni U.P.B. sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui;
d) l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso.
4. Il bilancio di previsione gestionale individua, per le entrate e le uscite, i capitoli quali unita' elementari, ai fini della gestione dei programmi, progetti ed attivita' dei settori e per la successiva rendicontazione.
5. Il bilancio di previsione e' illustrato da una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico in cui sono descritti i programmi, i progetti e le attivita' da realizzare nell'esercizio ed i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche.
6. In particolare, nella nota preliminare sono indicati:
a) gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attivita' che ogni settore intende conseguire ed attuare in termini di servizi e prestazioni;
b) il collegamento fra questi obiettivi e programmi e le linee strategiche descritte nella relazione programmatica del direttore;
c) gli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati;
d) i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito del bilancio;
e) i criteri di massima cui i titolari dei settori devono conformare la loro gestione.
7. Gli obiettivi ed i programmi contenuti nella nota preliminare devono provenire da un analitico e diffuso processo di programmazione esercitato da tutti i responsabili dei settori.
8. Nell'allegato tecnico al preventivo finanziario decisionale sono definiti:
a) il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con rinvio alle relative disposizioni normative;
b) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale;
c) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.
9. Il bilancio di previsione e' corredato della pianta organica del personale nonche', ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di allegati recanti la rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni.
10. A soli fini comparativi, il preventivo finanziario decisionale riporta anche i dati previsionali dell'anno precedente. Tali previsioni sono quelle definitive, ossia quelle contenute nel preventivo finanziario approvato all'inizio dell'anno precedente modificate dalle variazioni intervenute nel corso dell'anno finanziario.
11. Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che l'Agenzia effettua in qualita' di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Agenzia, nonche' le somme somministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97
(Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70):
«Art. 11 (Il preventivo finanziario). - 1. Il preventivo
finanziario si distingue in «decisionale» e «gestionale» ed
e' formulato in termini di competenza e di cassa. Esso si
articola, per le entrate e per le uscite, in centri di
responsabilita' di 1° livello, stabiliti in modo che a
ciascun centro corrisponda un unico responsabile con
incarico dirigenziale, o funzionario, cui e' affidata la
relativa gestione.
2. I centri di responsabilita' di 1° livello sono
determinati con riferimento ad aree omogenee di attivita',
anche a carattere strumentale, in cui si articolano le
competenze istituzionali di ciascun ente.
3. Il preventivo finanziario decisionale e' deliberato
dal competente organo di vertice.
4. Il preventivo finanziario e' illustrato da una nota
preliminare ed integrato da un allegato tecnico in cui sono
descritti i programmi, i progetti e le attivita' da
realizzare nell'esercizio ed i criteri adottati per la
formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche.
5. In particolare, nella nota preliminare sono indicati:
- gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attivita'
che i centri di responsabilita' intendono conseguire ed
attuare in termini di servizi e prestazioni;
- il collegamento fra questi obiettivi e programmi e le
linee strategiche descritte nella relazione programmatica
del presidente o dell'organo di vertice;
- gli indicatori di efficacia ed efficienza che si
intendono utilizzare per valutare i risultati;
- i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti
finanziati nell'ambito del bilancio;
- i criteri di massima cui i titolari dei centri di
responsabilita' di livello inferiore debbono conformare la
loro gestione.
6. Gli obiettivi ed i programmi contenuti nella nota
preliminare devono provenire da un analitico e diffuso
processo di programmazione esercitato da tutti i
responsabili della struttura amministrativa subordinati
allo stesso centro di responsabilita'.
7. Nell'allegato tecnico al preventivo finanziario
decisionale sono definiti:
- il carattere giuridicamente obbligatorio o
discrezionale della spesa con rinvio alle relative
disposizioni normative;
- i criteri di valutazione adottati per la formulazione
delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa
corrente di carattere discrezionale;
- le previsioni sull'andamento delle entrate e delle
uscite per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio
pluriennale;
- le modalita' con le quali i titolari dei centri di
responsabilita' di livello inferiore esercitano le
competenze di cui all'art. 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni.
8. Se il centro di responsabilita' di 1° livello si
suddivide in centri di responsabilita' di livello
inferiore, i relativi programmi, progetti e piani operativi
che sono descritti nella nota preliminare, sono definiti
poi nell'allegato tecnico che riporta anche i criteri con
cui sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e
materiali a tali centri di responsabilita'.
9. Il preventivo finanziario decisionale e' corredato
della pianta organica del personale nonche' degli allegati
di cui all'articolo 60, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni.
10. Per ogni centro di responsabilita' di 1° livello
devono essere indicati gli elementi descritti nell'art. 2,
comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.».
«Art. 12 (Classificazione delle entrate e delle uscite
del preventivo finanziario). - 1. Il preventivo finanziario
decisionale e' ripartito, per l'entrata e per l'uscita, in
UPB che formano oggetto di deliberazione da parte degli
organi competenti. Le unita' previsionali di base
costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie
affidate alla gestione di un unico centro di
responsabilita' amministrativa. Nel preventivo finanziario
decisionale esse si sviluppano su quattro livelli
(categoria). Il livello di responsabilita' amministrativa,
in relazione al quale sono determinate le UPB di 1°
livello, e' individuato in modo da assicurare il costante
adeguamento della struttura del preventivo finanziario agli
ordinamenti legislativi ed alle altre normative di
organizzazione dello specifico ente. Le modificazioni delle
UPB di 1° livello eventualmente intervenute rispetto
all'anno precedente sono illustrate nella relazione
programmatica.
2. L'articolazione delle entrate e delle uscite nel
momento in cui evidenzia come unita' elementare di
classificazione il capitolo, da' origine al preventivo
finanziario gestionale necessario per la gestione dei
programmi, progetti ed attivita' e per la successiva
rendicontazione.
3. Le UPB di 1° livello delle entrate sono ripartite in:
- titoli (UP di 2° livello) a seconda che il gettito
derivi dalla gestione corrente (titolo 1°: entrate
correnti), in conto capitale (titolo 2°: entrate in conto
capitale) o dalle partite di giro (titolo 3°: entrate per
partite di giro);
- unita' previsionali di 3° livello, ai fini del
conseguente accertamento dei cespiti, sono suddivise: nella
parte corrente, in base alla natura contributiva o
impositiva, in trasferimenti correnti ed in entrate
diverse; nella parte in conto capitale, entrate che
derivano dall'alienazione dei beni patrimoniali e dalla
riscossione di crediti, da trasferimenti in conto capitale
o dall'accensione di prestiti;
- categorie (UP di 4° livello) secondo la specifica
natura dei cespiti;
- capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della
gestione e della rendicontazione.
4. Le UPB di 1° livello delle uscite sono ripartite in:
- funzioni-obiettivo, individuate con riguardo
all'esigenza di definire le politiche di settore e' di
misurare il prodotto delle attivita' amministrative anche
in termini di servizi e prestazioni resi ai cittadini; tale
classificazione, presente solo qualora le
funzioni-obiettivo dell'ente siano piu' di una, e'
riportata in un quadro contabile allegato al preventivo
finanziario decisionale;
- titoli (UP di 2° livello) a seconda che l'uscita
afferisca alla gestione corrente (titolo 1°: uscite
correnti), in conto capitale (titolo 2°: uscite in conto
capitale) o delle partite di giro (titolo 3°: uscite per
partite di giro);
- unita' previsionali di 3° livello dove le uscite
correnti sono suddivise in unita' relative alle spese di
funzionamento, unita' per interventi, unita' per oneri
comuni, per trattamenti di quiescenza e simili e per
eventuali accantonamenti a fondi rischi ed oneri. Le uscite
in conto capitale, invece, comprendono le unita' per
investimenti, gli oneri comuni, eventuali accantonamenti
per spese future e ripristino investimenti, ed in via
residuale le altre uscite;
- categorie (UP di 4° livello) secondo la specifica
natura economica;
- capitoli ai fini della gestione e della
rendicontazione, secondo l'oggetto ed il contenuto
economico e funzionale della spesa.
5. Le entrate e le uscite descritte nei commi 3 e 4 sono
rappresentate secondo gli schemi di cui agli allegati nn. 2
e 3 al presente regolamento. Gli schemi sono vincolanti
fino alla ripartizione di 3° livello, mentre hanno valore
indicativo ed esemplificativo per la specificazione nei
livelli inferiori. Il numero e la descrizione delle
categorie e dei capitoli possono essere modificati in
relazione alle peculiari esigenze delle singole gestioni,
ma comunque debbono continuare a rappresentare valori
omogenei e chiaramente definiti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 4, dello
statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 febbraio 2009:
«4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste nel
comma 2, lettere b), c) e d), l'Agenzia trasmette
periodicamente al Ministero vigilante i dati relativi alle
iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti, nonche'
gli atti regolamentari interni che si intendono approvati
decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano
state formulate osservazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 60, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, definisce un modello di rilevazione della
consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e
delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali
e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la
loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante
allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica elabora, altresi', un
conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra
contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al
personale delle amministrazioni statali.».



 
Art. 8.
Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Nel bilancio di previsione di competenza e di cassa e' iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste nonche' per le maggiori spese che si verificano nel corso dell'esercizio, il cui ammontare non puo' essere superiore al tre per cento e inferiore all'uno per cento del totale delle uscite correnti. Non e' consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul predetto fondo.
2. I prelievi dal fondo di riserva sono effettuati con provvedimento del dirigente amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno.
 
Art. 9.
Quadro generale riassuntivo
1. Il bilancio di previsione si conclude con un quadro riepilogativo in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.
 
Art. 10.
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale e' redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio e descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Agenzia e non ha valore autorizzativo.
2. Il bilancio pluriennale e' annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio pluriennale dai bilanci di previsione successivi sono motivate in sede di approvazione annuale.
 
Art. 11.
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
1. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, recante la dimostrazione del processo di stima e degli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.
2. L'avanzo di amministrazione presunto puo' essere utilizzato qualora ne sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato.
3. Il disavanzo di amministrazione presunto e' considerato all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento e il direttore illustra, nella relativa deliberazione, i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.
4. Nel caso di peggioramento del risultato di amministrazione rispetto a quello presunto, accertato in sede di consuntivo, il comitato direttivo dell'Agenzia deve informare, con sollecitudine, l'amministrazione vigilante, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti, deliberando i necessari provvedimenti volti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.
 
Art. 12.
Assestamento, variazioni e storni al bilancio
1. Le variazioni al bilancio di previsione, da adottare in corso di gestione, comprese quelle per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, sono deliberate dal comitato direttivo entro il 30 novembre con le procedure di cui all'articolo 6. I relativi provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte.
2. Con provvedimento del direttore del'Agenzia possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito della stessa U.P.B. Con le stesse modalita' si provvede all'utilizzo delle risorse finanziarie accantonate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalita'. Le variazioni per nuove o maggiori spese sono proposte se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria.
3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
4. Non e' consentita l'adozione di provvedimenti di variazione di bilancio nel corso dell'ultimo mese dell'esercizio finanziario, salvo casi eccezionali da motivare.
 
Art. 13.
Esercizio provvisorio
1. Il Ministero vigilante puo' autorizzare, a seguito della richiesta del direttore dell'Agenzia, per un periodo non superiore a quattro mesi l'esercizio provvisorio, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi, qualora l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce.
2. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato, e' consentita la gestione provvisoria e si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.
 
Art. 14.
Assegnazione delle risorse
1. A seguito dell'approvazione del bilancio le risorse sono assegnate dal direttore ai responsabili di settore ed ai responsabili di ufficio, anche ai fini della gestione interna di cui all'articolo 3.
2. La gestione di talune spese a carattere strumentale comuni a piu' settori o uffici puo' essere affidata ad un'unica struttura, al fine di realizzare economie di scala e di evitare duplicazioni di strutture.
 
Art. 15.
Gestione delle entrate
1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.
2. Il dirigente amministrativo vigila sulla pronta ed integrale esecuzione dell'accertamento, della riscossione e del versamento delle entrate.
 
Art. 16.
Accertamento
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza.
2. L'accertamento presuppone:
a) la fondatezza del credito, ossia la sussistenza di obbligazioni giuridiche a carico di terzi;
b) la certezza del credito, ossia non soggetto ad oneri e/o condizioni;
c) la competenza finanziaria ed economica a favore dell'esercizio considerato.
3. L'accertamento delle entrate avviene:
a) per le entrate provenienti da trasferimenti, sulla base delle leggi che li regolano o di altri aventi identico valore;
b) per le entrate «proprie», derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati sulla base delle convenzioni stesse, depositate presso l'ufficio ragioneria e contabilita';
c) per le entrate patrimoniali a seguito di acquisizione diretta o sulla base di appositi elenchi;
d) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
e) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.
4. Il funzionario competente trasmette all'ufficio della ragioneria e contabilita' la documentazione di cui al comma 1 ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.
 
Art. 17.
Riscossione
1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del cassiere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'Agenzia.
2. La riscossione e' disposta tramite ordinativo di incasso fatto pervenire al cassiere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 33.
3. L'ordinativo d'incasso e' sottoscritto dal responsabile dell'ufficio della ragioneria e contabilita' o da un suo delegato e contiene almeno:
a) l'indicazione del debitore;
b) l'ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
e) l'indicazione del capitolo di bilancio cui e' riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;
f) il numero progressivo;
g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
h) la codifica, ai sensi dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Il cassiere accetta, senza pregiudizio per i diritti dell'Agenzia, la riscossione di ogni somma versata a suo favore, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il cassiere da' immediata comunicazione all'Agenzia richiedendone la regolarizzazione.
5. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.
6. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal cassiere all'Agenzia per la riscossione in conto residui.
7. Gli uffici a cui sia attribuita autonomia amministrativa possono emettere ordinativi di incasso; tali ordinativi, da registrare su apposito libro preventivamente numerato e timbrato in ogni pagina e recante all'ultimo foglio la dichiarazione del responsabile dell'ufficio della ragioneria e contabilita', attestante il numero delle pagine di cui il libro stesso si compone, sono firmati dal responsabile dell'ufficio e dall'incaricato con funzioni contabili, ovvero dai loro rispettivi sostituti.
8. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono i residui attivi da iscrivere tra le attivita' dello stato patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.



Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 28 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 28 (Acquisizione di informazioni). - 1. Allo scopo
di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede all'acquisizione di ogni utile informazione sul
comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo
delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri
rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso
i suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di
finanza pubblica.
2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio
rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei
sindaci, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di
mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei
revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o
dei servizi di controllo interno di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti
pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea e delle norme
conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di
competenza economica rilevati dalle amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati
con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.
4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di
cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi
non possono accettare disposizioni di pagamento prive della
codificazione di cui al comma 5.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri
decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4;
analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare
modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
6. ….
7. Il decreto previsto dal comma 6 e' emanato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».



 
Art. 18.
Versamento
1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'Agenzia.
2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al cassiere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e dagli accordi convenzionali.
 
Art. 19.
Gestione delle uscite
1. La gestione delle uscite si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
 
Art. 20.
Impegno di spesa
1. L'impegno costituisce autorizzazione ad impiegare risorse finanziare con cui, a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, e' determinata la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione. Gli impegni di spesa sono assunti dal direttore e, nei limiti delle rispettive competenze, dai responsabili di settore e dai responsabili di ufficio, in conformita' alle disposizioni del documento programmatico (budget) ed in relazione alle risorse finanziarie ad essi assegnate.
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessita' di ulteriori atti, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti le risorse impiegate:
a) per il trattamento economico tabellare gia' attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) per le obbligazioni assunte in base a contratti o disposizioni di legge.
3. Costituiscono economie di bilancio le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
4. Gli impegni di spesa sono trasmessi in copia all'ufficio della ragioneria e contabilita', unitamente ai provvedimenti che autorizzano l'impiego delle risorse, che provvede alla registrazione dell'impegno, previa verifica della regolarita' della documentazione e dell'esistenza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio.
 
Art. 21.
Liquidazione della spesa
1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti ed ai titoli che comprovano il diritto del creditore, e' determinata la somma da pagare nei limiti dell'ammontare del relativo impegno di spesa.
2. La liquidazione compete all'ufficio o al settore che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed e' disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal funzionario competente con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, e' trasmesso all'ufficio della ragioneria e contabilita' per i conseguenti adempimenti.
 
Art. 22.
Ordinazione della spesa
1. Il pagamento delle spese e' ordinato entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.
2. I mandati di pagamento sono firmati dal responsabile dell'ufficio della ragioneria e contabilita' o da un suo delegato e contengono almeno i seguenti elementi:
a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b) la data di emissione;
c) il capitolo su cui la spesa e' imputata, distintamente per competenza o residui;
d) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonche' ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
e) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
f) la causale di pagamento;
g) la modalita' di estinzione del titolo;
h) la codifica;
i) eventuali vincoli di destinazione.
3. Il cassiere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro dieci giorni e comunque non oltre il termine del mese successivo a quello in corso l'Agenzia emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.
4. Gli uffici dotati di autonomia amministrativa possono emettere mandati di pagamento; tali mandati, da registrare su apposito libro preventivamente numerato e timbrato in ogni pagina e recante all'ultimo foglio la dichiarazione del responsabile dell'ufficio della ragioneria e contabilita' attestante il numero delle pagine di cui il libro stesso si compone, sono firmati dal responsabile dell'ufficio e dall'incaricato di funzioni contabili ovvero dai loro rispettivi sostituti.
5. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal cassiere all'Agenzia per il pagamento in conto residui.
6. Le uscite impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non pagate costituiscono i residui passivi da iscriversi tra le passivita' dello stato patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
7. Ogni mandato di pagamento e' corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dei buoni di carico, quando si tratta di magazzino, della copia degli atti d'impegno o dell'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, delle note di liquidazione e di ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa e' allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed e' conservata agli atti per non meno di dieci anni.
8. L'Agenzia puo' provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni.



Nota all'art. 22:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, recante: «Regolamento recante semplificazione
e accelerazione delle procedure di spesa e contabili». E'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136, supplemento
ordinario del 13 giugno 1994.



 
Art. 23.
Modalita' di estinzione dei titoli di pagamento
1. L'Agenzia puo' disporre, su richiesta scritta del creditore e con spese a suo carico, l'estinzione dei mandati di pagamento mediante:
a) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore;
b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;
c) accreditamento in conto corrente bancario;
d) altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali.
2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che costituiscono la quietanza del creditore, risultano da annotazione sul mandato di pagamento recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del cassiere.
 
Art. 24.
Carte di credito
1. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, puo' avvalersi, in quanto applicabili, delle procedure di pagamento previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701.



Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«53. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi
della procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52
del presente articolo.».
- Il decreto del Ministro del tesoro del 9 febbraio
1996, n. 701, recante: «Regolamento recante norme per la
graduale introduzione della carta di credito, quale sistema
di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche,
in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e
53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549». E' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997.



 
Art. 25.
Spese di rappresentanza
1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sull'esigenza dell'Agenzia di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Le predette spese sono finalizzate, nella vita di relazione dell'Agenzia, all'intento di suscitare su di essa, sulla sua attivita' e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, al fine di ottenere il vantaggio di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettivita'.
2. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal direttore o dal dirigente delegato e sono effettuate in conformita' al regolamento adottato dall'Agenzia nel rispetto dei seguenti principi:
a) iscrizione in bilancio di un apposito stanziamento di importo non superiore al tre per cento delle spese di parte corrente;
b) correlazione tra spesa sostenuta e risultato perseguito;
c) esclusione di ogni attivita' di rappresentanza nell'ambito dei rapporti istituzionali di servizio, anche se intrattenuti con soggetti estranei all'amministrazione;
d) esclusione dall'attivita' di rappresentanza delle spese contrassegnate da mera liberalita'.
 
Art. 26.
Gestione dei residui
1. La gestione dei residui e' separata da quella della competenza. I residui attivi e passivi sono riportati nelle scritture distintamente per esercizio di provenienza e sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.
2. La gestione delle somme residue e' effettuata mediante apposito capitolo istituito con provvedimento adottato con le procedure previste per la formazione e le variazioni di bilancio, qualora il capitolo che ha dato origine al residuo e' stato eliminato nel nuovo bilancio.
3. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'Agenzia creditore della correlativa entrata.
4. E' vietata l'iscrizione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 20.
 
Art. 27.
Conto consuntivo
1. Il conto consuntivo e' costituito da:
a) rendiconto finanziario;
b) conto economico;
c) stato patrimoniale;
d) nota integrativa.
2. Al conto consuntivo sono allegati:
a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione;
c) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
3. Lo schema di conto consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, e' sottoposto a cura del direttore all'esame del Collegio dei revisori dei conti, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4.
4. Il conto consuntivo e' deliberato dal comitato direttivo, su proposta del direttore, entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed e' trasmesso per l'approvazione, entro dieci giorni dalla deliberazione, al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e finanze, corredato dei relativi allegati e della relazione predisposta dal Collegio dei revisori dei conti.
 
Art. 28.
Riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti
1. L'ufficio della ragioneria e contabilita' predispone annualmente alla chiusura dell'esercizio finanziario una relazione sull'ammontare dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. La relazione indica la consistenza al 1° gennaio delle somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, di quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o dovute, nonche' di quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
2. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati dopo esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.
3. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilita' dei crediti formano oggetto di apposita e motivata determinazione del dirigente amministrativo che, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, ne sottopone il riaccertamento all'approvazione del direttore.
 
Art. 29.
Rendiconto finanziario
1. Ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, il rendiconto finanziario, in relazione alla classificazione del bilancio di previsione, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola in due parti:
a) il rendiconto finanziario decisionale;
b) il rendiconto finanziario gestionale.
2. Il rendiconto finanziario decisionale si articola in U.P.B., come il bilancio di previsione decisionale. Analogamente il rendiconto finanziario gestionale, come il bilancio di previsione gestionale, e' suddiviso in capitoli ed evidenzia:
a) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
c) le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
d) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;
e) il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.



Nota all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97
(Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70):
«Art. 39 (Il conto del bilancio). - 1. Il conto del
bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo
finanziario, evidenzia le risultanze della gestione delle
entrate e delle uscite e si articola in due parti:
a) il rendiconto finanziario decisionale (Allegato n.
9);
b) il rendiconto finanziario gestionale (Allegato n.
10).
2. Il rendiconto finanziario decisionale si articola in
UPB di 1° livello, come il preventivo finanziario
decisionale; analogamente il rendiconto finanziario
gestionale si articola in capitoli, come il preventivo
finanziario gestionale, evidenziando:
- le entrate di competenza dell'anno, accertate,
riscosse o rimaste da riscuotere;
- le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate
o rimaste da pagare;
- la gestione dei residui attivi e passivi degli
esercizi precedenti;
- le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza
ed in conto residui;
- il totale dei residui attivi e passivi che si
tramandano all'esercizio successivo.
3. Se le funzioni-obiettivo dell'ente sono piu' di una,
al rendiconto finanziario per UPB e' allegata una tabella
articolata secondo le diverse funzioni-obiettivo.».



 
Art. 30.
Stato patrimoniale e conto economico
1. Lo stato patrimoniale, redatto secondo le disposizioni di cui all'articolo 2424 del codice civile, per quanto applicabili, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al termine dell'esercizio, raffrontata con quella dell'anno precedente.
2. Il conto economico, redatto secondo le disposizioni dell'articolo 2425 del codice civile, per quanto applicabili, fornisce la dimostrazione del risultato economico conseguito nell'esercizio.



Nota all'art. 30:
- Si riporta il testo degli articoli 2424 e 2425 del
codice civile:
«Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo
stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al
seguente schema.
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con
separata indicazione della parte gia' richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle
concesse in locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi
esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore
nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
4-bis) crediti tributari;
4-ter) imposte anticipate;
5) verso altri.
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore
nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del
disaggio su prestiti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie.
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio
su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto
piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve
annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della
comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
diverse da quella nella quale e' iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le
garanzie prestate direttamente o indirettamente,
distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie
personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese
controllate e collegate, nonche' di controllanti e di
imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono
inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo
2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici
compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai
sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo
2447-bis.».
«Art. 2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto
economico deve essere redatto in conformita' al seguente
schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione
dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con
separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e
di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata
indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 -
17+ - 17 bis).
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18 -
19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze
da alienazioni, i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi
precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate;
23) utile (perdite) dell'esercizio.».



 
Art. 31.
Relazione sulla gestione
1. Il conto consuntivo e' accompagnato da una relazione amministrativa predisposta dal direttore sull'andamento della gestione nel suo complesso, recante l'indicazione dei costi sostenuti ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi del documento programmatico (budget), nonche' notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio.
 
Art. 32.
Situazione amministrativa
1. La situazione amministrativa, allegata al conto consuntivo, evidenzia:
a) la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio;
b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi);
c) il risultato finale di amministrazione;
d) i fondi non vincolati distintamente dai fondi vincolati e dai fondi destinati al finanziamento delle spese in conto capitale.
2. L'avanzo di amministrazione puo' essere utilizzato, nella salvaguardia degli equilibri di bilancio:
a) per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive e per le altre spese correnti in qualsiasi periodo dell'esercizio;
b) per il finanziamento di spese di investimento.
 
Art. 33.
Affidamento del servizio di cassa
1. Il servizio di cassa e' affidato, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, ad un Istituto abilitato, presso il quale possono essere accesi uno o piu' conti correnti e viene svolto sulla base di apposita convenzione per la disciplina dei seguenti aspetti:
a) modalita' delle riscossioni e dei pagamenti;
b) condizioni per le operazioni di conto corrente;
c) procedura di trasmissione dei titoli e valori di entrata e di spesa;
d) regolazione degli oneri di gestione e servizi ausiliari.
2. La convenzione di cui al comma 1 contiene anche la disciplina delle modalita' per l'autonomo espletamento del servizio di cassa degli uffici dell'Agenzia dotati di autonomia amministrativa, senza alcun pregiudizio per l'unitarieta' del servizio e delle condizioni pattuite.
3. Il cassiere risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'Agenzia o a terzi ed e' responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.
4. Il servizio di cassa, in coerenza con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi, e' gestito con metodologie ed evidenze informatiche al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio, ove consentito dall'organizzazione dell'Agenzia e del cassiere. L'Agenzia e' inserita nella tabella A allegata alla predetta legge n. 720 del 1984.



Nota all'art. 33:
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720 (in Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1984), reca: «Istituzione
del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi
pubblici».



 
Art. 34.
Anticipazioni di tesoreria
1. Il cassiere, su richiesta dell'Agenzia corredata della deliberazione del direttore, concede alla stessa anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'esercizio precedente.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle stesse con le modalita' previste dalla convenzione di cui all'articolo 33.
 
Art. 35.
Servizio di cassa economale
1. L'economo, nominato dal direttore tra i dipendenti dell'Agenzia, provvede al pagamento delle piccole spese che non possono farsi se non per contanti entro il limite, per ciascuna spesa, di euro 1.500. A tale scopo possono essere effettuate a suo favore aperture di credito, ciascuna fino al massimo di euro 20.000, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. L'economo provvede anche alla riscossione dei proventi derivanti dalla vendita di materiali fuori uso o di modico valore.
2. Presso gli uffici dotati di autonomia amministrativa possono essere istituiti appositi servizi di cassa economale per provvedere al pagamento in contanti delle spese minute ed urgenti, ciascuna di importo non superiore ad euro 500.
3. L'economo provvede, in particolare, al pagamento delle spese relative a:
a) spese minute ed urgenti per prestazioni, forniture e provviste occorrenti per il funzionamento dei servizi dell'Agenzia;
b) spese di cancelleria, stampati, spese postali e telegrafiche, trasporti e facchinaggi, carte e valori bollati, noleggi di autovetture, spese contrattuali e di registrazione, abbonamenti a giornali;
c) riviste, Gazzetta Ufficiale e Bollettini regionali, acquisto di libri e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico, amministrativo, imposte e tasse;
d) acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature e locali;
e) accertamenti sanitari per il personale;
f) anticipazioni per spese di viaggio e per missioni da eseguirsi nell'interesse della Agenzia.
4. L'economo non puo' usare le somme riscosse per il pagamento delle spese. Le somme riscosse sono versate senza indugio al cassiere e copia delle riversali e' consegnata all'ufficio della ragioneria e contabilita'.
 
Art. 36.
Classificazione dei beni
1. I beni si distinguono in immobili e mobili ai sensi degli articoli 812, e seguenti, del codice civile.
2. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
a) mobili, arredi ed oggetti d'arte;
b) attrezzature d'ufficio, strumenti tecnici ed apparecchiature informatiche;
c) materiale bibliografico;
d) autovetture ed automezzi;
e) altri beni.
3. L'inventario dei beni mobili indica per ciascun bene:
a) denominazione e descrizione;
b) ubicazione;
c) quantita';
d) valore.
4. I beni mobili sono inventariati al costo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se pervenuti per altra causa.
5. Non sono inventariati i beni di facile consumo (materiale di cancelleria, materiale per il funzionamento dei servizi generali, componentistica elettrica, elettronica e meccanica, minuterie metalliche e tutto il materiale che faccia parte di cicli produttivi) ed i beni di modico valore.
6. I beni immobili sono inventariati su separato registro con le seguenti indicazioni:
a) numero di inventario;
b) descrizione, ubicazione ed uso cui sono destinati;
c) estremi catastali, partita catastale, classificazione, rendita catastale;
d) titoli di acquisizione;
e) valore iniziale e successive variazioni;
f) servitu', pesi, oneri di cui sono gravati;
g) eventuali redditi.



Nota all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'articolo 812 del codice
civile:
«Art. 812 (Distinzione dei beni). - Sono beni immobili
[c.c. 819, 2746] il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua,
gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se
unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto cio'
che naturalmente o artificialmente e' incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri
edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla
riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo
permanente per la loro utilizzazione [c.c. 1350, 2643,
2810].
Sono mobili tutti gli altri beni [c.c. 814, 815, 816,
923, 1766, 2784].».



 
Art. 37.
Consegnatario dei beni mobili
1. I beni mobili sono assunti in carico da un dipendente nominato consegnatario con provvedimento del direttore. Per ognuna delle sedi dell'Agenzia puo' essere nominato un consegnatario.
2. Il consegnatario ha l'obbligo di custodia dei beni mobili, che si estrinseca nella diligente adozione di tutte le misure idonee alla conservazione dei beni nelle condizioni e per l'uso cui sono destinati nonche' nella tempestiva segnalazione di eventuali perdite o deterioramenti.
3. Il consegnatario tiene le scritture per i servizi da lui espletati come individuate dal direttore che, con proprie disposizioni, regolamenta il servizio per quanto non previsto dal presente regolamento.
 
Art. 38.
Gestione dei beni mobili
1. I beni mobili acquistati sono immediatamente inventariati a cura del consegnatario; la relativa cancellazione e' disposta con provvedimento del dirigente amministrativo su proposta del consegnatario.
2. L'inventario dei beni mobili riporta, per ogni bene, la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in cui si trova, la quantita' ed il numero, la classificazione in nuovo, usato e fuori uso, il valore e il titolo di appartenenza.
3. Con provvedimento del dirigente amministrativo su proposta del consegnatario e' disposto l'obbligo di reintegro o di risarcimento a carico dei responsabili per gli eventuali danni provocati.
4. I beni fuori uso sono cancellati dagli inventari e sono dati in permuta per nuove acquisizioni ovvero posti in vendita mediante pubblico incanto o con affidamento in concessione. E' consentito il ricorso alla trattativa privata se dai beni da alienare, anche per lotti, e' stimato un ricavo inferiore a euro 20.000. Se l'alienazione dei beni fuori uso e' stata infruttuosa ovvero e' previsto uno scarso profitto a causa del modesto valore dei beni, e' possibile procedere al conferimento gratuito a favore di organismi pubblici e privati operanti nel settore dell'assistenza e della beneficenza con rilascio di apposita ricevuta.
5. I beni sono valutati secondo le norme del codice civile e conformemente ai criteri di cui all'allegato 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
6. Il consegnatario procede almeno ogni cinque anni alla ricognizione dei beni mobili ed almeno ogni dieci anni al rinnovo e rivalutazione degli inventari, sentito il Collegio dei revisori dei conti.



Nota all'art. 38:
- L'allegato 14 al decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 recante il «Regolamento
concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti
pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103, supplemento
ordinario del 6 maggio 2003.



 
Art. 39.
Chiusura annuale degli inventari e ricognizione dei beni
1. Ai fini della redazione del bilancio d'esercizio, i consegnatari, al termine di ogni esercizio finanziario e comunque entro i successivi trenta giorni, comunicano all'ufficio della ragioneria e contabilita' le risultanze finanziarie degli inventari.
2. Il consegnatario risponde per la gestione ad esso affidata direttamente al dirigente amministrativo che vigila sulla corretta tenuta degli inventari anche disponendo periodici controlli ed accertamenti.
3. Le scritture patrimoniali danno conto del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, nonche' della consistenza del. patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
 
Art. 40.
Normativa
1. Per gli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture si applicano le disposizioni contenute nel codice dei contratti.
2. L'Agenzia puo' stipulare convenzioni con enti pubblici e organismi di diritto pubblico senza ricorrere a gara, in conformita' a quanto previsto all'articolo 19, comma 2, del codice dei contratti.



Nota all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 2, del
decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
«2. Il presente codice non si applica agli appalti
pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra
amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o
consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un
diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
pubblicate, purche' tali disposizioni siano compatibili con
il trattato.».



 
Art. 41.
Deliberazione a contrarre e responsabile del procedimento
1. Il direttore nel rispetto del documento programmatico (budget) delibera, su proposta del dirigente amministrativo, un piano dettagliato degli interventi da realizzare nell'anno finanziario di riferimento relativamente a lavori, forniture e servizi. Il dirigente amministrativo adotta la determinazione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. Con l'atto di impegno della spesa e' individuato il responsabile unico del procedimento (RUP) per tutte le fasi dell'intervento da realizzare, nella persona del responsabile dell'ufficio competente per materia ovvero del dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 5, del codice dei contratti. Nel caso in cui l'organico dell'Agenzia presenta carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalita' richiesta, si applica il comma 7 dell'articolo 10 del codice dei contratti.



Nota all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'articolo 10, commi 5 e 7, del
decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«5. Il responsabile del procedimento deve possedere
titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai
compiti per cui e' nominato. Per i lavori e i servizi
attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un
tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere
un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di
dipendenti di ruolo in possesso di professionalita'
adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il
responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in
servizio.».
«7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni
aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti
propri del responsabile del procedimento, secondo quanto
attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto
all'attivita' del responsabile del procedimento possono
essere affidati, con le procedure previste dal presente
codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai
soggetti aventi le specifiche competenze di carattere
tecnico, economico-finanziario, amministrativo,
organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi
professionali.».



 
Art. 42.
Acquisto di beni e fornitura di servizi
1. Per gli acquisti di beni e la fornitura di servizi di rilevanza non comunitaria l'Agenzia puo' fare ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., ovvero utilizzarne i parametri qualita-prezzo ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
2. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale comuni a piu' servizi puo' essere affidata, con delibera del direttore e sentito il dirigente amministrativo, ad un unico ufficio dell'Agenzia.
3. Agli acquisti di beni e servizi in economia si applicano le disposizioni contenute al capo VIII, qualora norme primarie non dispongono diversamente.



Nota all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge
finanziaria 2000):
«Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta
del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di
consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla
normativa di contabilita' pubblica, con procedure
competitive tra primarie societa' nazionali ed estere,
convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad
accettare, sino a concorrenza della quantita' massima
complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e
condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e
servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche
con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti
conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono
sottoposti al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto
dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15
maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di
cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette
convenzioni e ai relativi contratti stipulati da
amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3,
comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si
applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa
legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma
3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».



 
Art. 43.
Congruita' tecnico economica delle acquisizioni
1. Nei casi di procedura negoziata l'accertamento sulla congruita' dei prezzi praticati dalle ditte fornitici e' effettuato dal RUP, attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti di mercato risultanti anche dalle indagini di mercato.
2. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complessi, puo' essere nominata un'apposita commissione, formata da personale anche esterno all'Agenzia nell'ipotesi di carenza di personale interno dotato di specifica professionalita' per l'accertamento della congruita' dei prezzi.
 
Art. 44.
Aggiudicazione
1. In caso di selezione da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa si applica l'articolo 84 del codice dei contratti. La commissione giudicatrice e' nominata dal dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. Al termine della procedura la commissione giudicatrice propone al dirigente competente l'aggiudicazione provvisoria che provvede, previa verifica ed approvazione, all'aggiudicazione definitiva. E' fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.



Nota all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'articolo 84 del decreto
legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 84 (Commissione giudicatrice nel caso di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa). - 1. Quando la scelta della migliore
offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa, la valutazione e' demandata ad una
commissione giudicatrice, che opera secondo le norme
stabilite dal regolamento.
2. La commissione, nominata dall'organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, e' composta da un numero dispari
di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. La commissione e' presieduta di norma da un dirigente
della stazione appaltante e, in caso di mancanza in
organico, da un funzionario della stazione appaltante
incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo
competente.
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver
svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito
cariche di pubblico amministratore non possono essere
nominati commissari relativamente a contratti affidati
dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato
servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario
coloro che, in qualita' di membri delle commissioni
giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione
previste dall'art. 51 cod. proc. civ.
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati
tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di
accertata carenza in organico di adeguate professionalita',
nonche' negli altri casi previsti dal regolamento in cui
ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari
diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25,
ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti
alle seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione
nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un
elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite
dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un
elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite
dalle facolta' di appartenenza.
9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad
aggiornamento almeno biennale.
10. La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
della stazione appaltante.
12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a
seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di
annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, e'
riconvocata la medesima commissione.».



 
Art. 45.
Stipulazione ed approvazione dei contratti
1. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che lo segue in graduatoria e a tutti coloro che hanno partecipato alla selezione, ivi compresi coloro che siano stati esclusi e che abbiano impugnato l'esclusione ovvero siano ancor in termini per impugnarla, verificato il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti richiesti, il dirigente ovvero il funzionario autorizzato procede alla stipulazione del contratto mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante individuato ai sensi dell'articolo 47 ovvero mediante scrittura privata.
2. I dirigenti e i funzionari autorizzati alla stipula dei contratti sono individuati dal direttore con specifico provvedimento. Il contratto stipulato e' soggetto all'approvazione del dirigente amministrativo e al controllo dell'ufficio della ragioneria e contabilita'.
 
Art. 46.
Ufficiale rogante
1. Il direttore designa con proprio provvedimento il funzionario dell'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale rogante.
2. L'Ufficiale rogante agisce nel rispetto delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili e verifica l'identita', la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, nonche' tiene un registro/repertorio in ordine cronologico e rilascia copie autentiche degli atti ricevuti.
 
Art. 47.

Verifica delle prestazioni per acquisizione di beni e per la
fornitura di servizi
1. Il collaudo relativo alle procedure di acquisizione di beni e' effettuato, in forma individuale o collegiale, dal personale in servizio presso l'Agenzia in possesso della competenza necessaria. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono nominati dal dirigente amministrativo.
2. Per le forniture di beni aventi importo inferiore a euro 50.000 al netto dell'IVA, il certificato di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione della fornitura rilasciato dal RUP e approvato dal dirigente amministrativo.
3. Per le forniture di beni aventi importo compreso tra euro 50.000 al netto dell'IVA e l'importo di soglia comunitaria, il collaudo e' eseguito da un funzionario tecnico nominato dal dirigente amministrativo. Le operazioni di collaudo sono descritte in un processo verbale sottoscritto dal collaudatore, dal fornitore e dal RUP ove intervenuto. A conclusione delle predette operazioni il collaudatore emette il certificato di collaudo e lo trasmette, previa sottoscrizione per accettazione del fornitore e unitamente a tutti gli atti inerenti la procedura di collaudo, al RUP che verificata la regolarita' della procedura, lo trasmette al dirigente amministrativo per l'approvazione.
4. Per le forniture di beni aventi importo superiore a quello di soglia comunitaria, il collaudo e' eseguito da una commissione nominata dal dirigente amministrativo e composta da tre componenti. Le operazioni di collaudo sono descritte in un processo verbale sottoscritto da ciascun componente, dal forniture e dal RUP ove intervenuto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 relativamente alle successive fasi della procedura.
5. Il RUP effettua la verifica dell'esecuzione delle prestazioni relative a contratti per la fornitura dei servizi e redige il certificato di regolare esecuzione e lo trasmette al dirigente amministrativo ai fini dell'approvazione.
6. Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, il RUP puo' nominare un funzionario incaricato di procedere alle verifiche periodiche sulla regolarita' dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
7. Il certificato di collaudo dei beni e di regolare esecuzione dei servizi sono emessi entro 30 giorni dall'acquisizione dei beni e dalla fornitura dei servizi.
 
Art. 48.
Singole figure contrattuali
1. L'Agenzia, nell'esercizio dei compiti istituzionali, puo' erogare servizi per conto terzi nonche' alienare i beni prodotti nell'ambito delle medesime competenze istituzionali, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore approvato dal comitato direttivo.
2. L'Agenzia, nell'espletamento dei fini istituzionali, puo' concedere in uso gratuito beni mobili e programmi software di cui sia licenziataria con autorizzazione alle cessione d'uso. La concessione in uso non puo' determinare assunzione di oneri a qualsiasi titolo per l'Agenzia, e' sempre revocabile e non puo' estendersi oltre periodi di tempo predeterminati.
3. L'Agenzia puo' concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
4. Spetta all'Agenzia il diritto di autore sulle opere di ingegno prodotte nello svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo sfruttamento delle opere di ingegno e' stabilito dal direttore previo parere del comitato direttivo. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternita' dell'opera.
 
Art. 49.
Norme generali
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, possono essere effettuate, entro i limiti di importo e ai sensi dell'articolo 125 del codice dei contratti, mediante amministrazione diretta ovvero cottimo fiduciario.
2. Le spese effettuate mediante il ricorso alla procedura in economia sono pagate, previa presentazione di regolare fattura, entro trenta giorni dalla data dell'attestazione della regolare esecuzione della commessa.
3. Nessuna acquisizione di beni, servizi, lavori puo' essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina contenuta nel presente capo.



Nota all'art. 49:
- Si riporta il testo dell'articolo 125 del decreto
legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia). -
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori,
possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni
appaltanti operano attraverso un responsabile del
procedimento ai sensi dell'articolo 10.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono
effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente
acquistati o noleggiati e con personale proprio delle
stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per
l'occasione, sotto la direzione del responsabile del
procedimento.
4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in
cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non
superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione
diretta non possono comportare una spesa complessiva
superiore a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da
ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie
specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti
categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti
quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e
non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure
previste agli articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di
sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo
l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della
risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore
inadempiente, quando vi e' necessita' e urgenza di
completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in
economia possono essere anticipati dalla stazione
appaltante con mandati intestati al responsabile del
procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il
programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco dei
lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile
formulare una previsione, ancorche' sommaria.
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e
fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo
fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro e'
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per
importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a),
e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni
appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b).
Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle
soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo
di adeguamento previsto dall'articolo 248.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e'
ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo
delle singole voci di spesa, preventivamente individuate
con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con
riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso
all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle
seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale,
o in danno del contraente inadempiente, quando cio' sia
ritenuto necessario o conveniente per conseguire la
prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessita' di completare le prestazioni di un
contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile
imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a
seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more
dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente
imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e
salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico, culturale.
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore
a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9,
l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato
ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti
dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture
inferiori a ventimila euro, e' consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in
economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita'
morale, capacita' tecnico-professionale ed
economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari
importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del
contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti
dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i
soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso
dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi
sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi
comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non
periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del
presente articolo, puo' essere artificiosamente frazionata
allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni
in economia.
14. I procedimenti di acqusizione di prestazioni in
economia sono disciplinati, nel rispetto del presente
articolo, nonche' dei principi in tema di procedure di
affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal
presente codice, dal regolamento.».



 
Art. 50.
Svolgimento della procedura
1. Per lo svolgimento della procedura di cottimo fiduciario, il RUP richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. E' consentita l'aggiudicazione nel caso di un unico preventivo se ritenuto opportuno sulla base di adeguate motivazioni e a fronte di una pluralita' di inviti ed inserimento di tale clausola nella lettera d'invito.
3. La lettera d'invito contiene:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto al netto dell'IVA;
b) le eventuali garanzie richieste al contraente;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validita' delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un unico preventivo, corredata delle adeguate motivazioni che hanno determinato tale decisione;
g) l'obbligo per il fornitore di dichiarare nel preventivo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche' di accettare le condizioni contrattuali e le penalita' previste;
h) l'indicazione relativa al termine di pagamento;
i) i criteri di aggiudicazione.
4. La scelta del contraente avviene al prezzo piu' basso ovvero in base all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previo accertamento della congruita' dei prezzi, ai sensi dell'articolo 43. Nel secondo caso la lettera di invito o il bando di gara informale indica gli elementi ed i parametri di giudizio utili per la valutazione della maggiore vantaggiosita' dell'offerta presentata.
5. Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura privata ovvero da lettera con la quale il RUP dispone l'ordinazione delle forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione dal rappresentante legale dell'impresa.
6. L'ordinazione contiene la previsione delle penali per ritardata consegna e la prestazione di idonea garanzia (fideiussione o deposito cauzionale). E' ammesso l'esonero dalla garanzia solo in caso di notoria affidabilita' della ditta e previo sconto alternativo sul prezzo di aggiudicazione nella misura dell'1,5 per cento. L'ordinazione e' immediatamente esecutiva.
7. Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi ed e' consentita la trattativa con un unico fornitore nelle seguenti ipotesi:
a) beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale;
b) beni e servizi che un unico soggetto puo' fornire o eseguire in conformita' ai requisiti richiesti;
c) importo della spesa non superiore a curo 20.000 al netto dell'IVA;
d) motivi di urgenza dovuta a circostanze imprevedibili, ovvero motivi di sicurezza;
e) affidamento di incarichi di alta e specifica professionalita', ove la scelta sia basata su un rapporto fiduciario;
f) completamento o integrazione di precedenti acquisizioni di beni e servizi, purche' l'importo complessivo non superi la soglia del 50 per cento dell'importo del contratto originario;
g) se il ricorso ad altri fornitori comporta acquisizione di beni o servizi di natura o caratteristiche differenti, con conseguenti difficolta' di impiego e manutenzione o incompatibilita' tecniche.
 
Art. 51.

Sistemi di gestione delle procedure e di elaborazione delle
informazioni
1. Il processo di automazione dell'Agenzia risponde alle finalita', ai criteri ed ai vincoli procedurali indicati nel decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
2. Ai fini della semplificazione delle procedure l'Agenzia puo' avvalersi, per la predisposizione e la tenuta delle scritture finanziarie ed economico-patrimoniali, di appositi servizi di supporto tecnico-amministrativo e di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni rispondenti alle disposizioni contabili contenute nel presente regolamento.



Nota all'art. 51:
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
recante: «Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 1993



 
Art. 52.
Rilevazioni finanziarie
1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio rilevano per ciascun capitolo, sia in conto competenza sia in conto residui, la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte degli stanziamenti, nonche' delle somme riscosse e pagate e delle somme rimaste da riscuotere e da pagare. L'ufficio della ragioneria e contabilita' cura la tenuta delle seguenti scritture:
a) partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata;
b) partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;
c) partitario dei residui contenente, per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le variazioni positive o negative, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
d) giornale cronologico degli ordinativi di incasso e dei mandati, nonche' il giornale riassuntivo comprendente anche le reversali e i mandati emessi dagli uffici dotati di autonomia amministrativa.
 
Art. 53.
Rilevazioni economiche
1. L'Agenzia, al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, avvia un sistema di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, al fine di orientare le decisioni aziendali secondo criteri di convenienza economica, assicurando l'impegno delle risorse in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento di fini istituzionali dell'ente, anche attraverso l'analisi degli scostamenti tra obiettivi individuati in sede di programmazione e risultati conseguiti.
2. Con delibera direttoriale e' adottato il Piano dei conti che l'Agenzia ritiene piu' confacente agli obbiettivi strategici ed economici esistenti.
3. La contabilita' analitica e' finalizzata all'esecuzione del controllo di gestione che e' svolto in riferimento ai singoli uffici e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e, per ciascun ufficio e settore, i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
 
Art. 54.
Rilevazioni patrimoniali
1. Le scritture patrimoniali sono redatte in modo da consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
2. L'inventario dei beni immobili e quello dei beni mobili sono redatti ai sensi dell'articolo 36.
 
Art. 55.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi, verifica la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali, ed esplica tutti gli altri compiti indicati nello statuto dell'Agenzia o richiamati espressamente nel testo del presente regolamento. Al predetto Collegio e' attribuito anche il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.



Nota all'art. 55:
- Si riporta il testo dell'articolo 2403 del codice
civile:
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il
collegio sindacale vigila sull'Osservanza della legge e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione [c.c. 2623, n. 3] ed in particolare
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo
e contabile [c.c. 2423, 2432] adottato dalla societa' e sul
suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso
previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2409-bis del codice
civile:
«Art. 2409-bis (Controllo contabile). - Il controllo
contabile sulla societa' e' esercitato da un revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritti nel
registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio il controllo contabile e' esercitato da una
societa' di revisione iscritta nel registro dei revisori
contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, e'
soggetta alla disciplina dell'attivita' di revisione
prevista per le societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale
per le societa' e la borsa.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che il
controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.
In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori
contabili iscritti nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia.».



 
Art. 56.
Ufficio di controllo interno
1. Al fine dell'espletamento dei controlli interni elencati alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' istituito l'Ufficio di controllo interno, alle dirette dipendenze del direttore dell'Agenzia ed in posizione di autonomia funzionale.
2. L'Ufficio predispone a cadenza annuale un rapporto di controllo strategico di valutazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 286 del 1999 da presentare al direttore dell'Agenzia. Predispone, inoltre, a cadenza semestrale, un rapporto di controllo di gestione e, a cadenza annuale, un rapporto di valutazione dei dirigenti, da presentare al direttore ed al dirigente amministrativo.
3. L'Ufficio, a cui e' preposto un dirigente dell'Agenzia nominato dal direttore con proprio provvedimento, e' composto di almeno due unita' di personale individuate con provvedimento del direttore.



Nota all'art. 56:
- Per il testo dell'articolo 1, comma 1, lettere b), c)
e d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59) si veda nelle note all'articolo 1.



 
Art. 57.
Rinvio
1. L'attivita' amministrativo-contabile, per quanto non previsto dal presente regolamento, si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilita' pubblica, delle norme del codice civile, ove compatibili, e delle nome vigenti in materia fiscale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 3 marzo 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 2, foglio n. 261
 
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