Gazzetta n. 93 del 22 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 aprile 2009
Sostituzione dell'allegato al decreto 3 febbraio 2005, contenente l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi, per esclusivo consumo aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' animale e del farmaco veterinario

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;
Visto il decreto legislativo n. 90 del 3 marzo 1993, contenente disposizioni di attuazione della direttiva 90/167/CEE, con la quale sono state stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita';
Visto, in particolare l'art. 6 del decreto ministeriale 16 novembre 1993;
Viste le istanze preparate dai titolari delle aziende zootecniche o impianti di allevamento, volte ad ottenere l'autorizzazione ministeriale per l'acquisto dei prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale;
Visti gli attestati d'idoneita' rilasciati alle aziende suindicate dai servizi veterinari delle aziende AA.sS.LL. competenti per territorio, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 16 novembre 1993;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento degli alimenti e nutrizione e sanita' pubblica veterinaria, 5 marzo 1997, riportante l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 63 del 17 marzo 1997;
Visto il decreto del direttore generale della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione, 21 giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 188 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2001 che sostituisce l'allegato al decreto ministeriale 5 marzo 1997, riportante l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale;
Visto il decreto del direttore generale della sanita' animale e degli alimenti, 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2005 - serie generale, che sostituisce l'allegato al decreto del Ministero della sanita' 21 giugno 2001, contenente l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale;
Considerato che alcune aziende zootecniche o impianti di allevamento, gia' autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale, ed inserite nell'allegato al decreto dirigenziale 3 febbraio 2005, hanno modificato la ragione sociale o hanno cessato l'attivita' in questione;
Ritenuto necessario sostituire l'allegato al decreto dirigenziale 3 febbraio 2005;
Decreta:
Art. 1.

Le aziende zootecniche o impianti di allevamento, cosi' come individuati ed elencati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, sono autorizzate all'acquisto e all'utilizzazione di prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale, secondo le modalita' indicate nella normativa vigente.
L'allegato al presente decreto sostituisce l'allegato al decreto dirigenziale 3 febbraio 2005.
 
Art. 2.

Eventuali modifiche relative alle condizioni di autorizzazione riportate in allegato devono essere preventivamente comunicate al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario e alle aziende AA.sS.LL. competenti per territorio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 7 aprile 2009
Il direttore generale: Ferri
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 19 a pag. 62 <----
 
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