Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2009 (vai al sommario)
LEGGE 23 aprile 2009, n. 38
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori. (09G0046)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 23 aprile 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Carfagna, Ministro per le pari
opportunita'

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2232):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro dell'interno (Maroni), dal
Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per le
pari opportunita' (Carfagna) il 24 febbraio 2009.
Assegnato alla II commissione (giustizia), in sede
referente, il 24 febbraio 2009 con pareri del Comitato per
la legislazione e delle commissioni I, IV,V, XII e XIV.
Esaminato dalla II commissione il 25 e il 26 febbraio
2009; il 10, 11, 12, 18, 19, 24 e 26 marzo 2009.
Esaminato in aula l'11 e il 30 marzo 2009, il 7 aprile
2009 ed approvato l'8 aprile 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1505):
Assegnato alla 2a commissione, in sede referente, l'8
aprile 2009 con pareri delle commissioni la, 4a, 5a, 8a,
11a, 12a e l4a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 9 aprile 2009.
Esaminato dalla 2a commissione il 20 aprile 2009.
Esaminato in aula il 21 aprile 2009 ed approvato il 22
aprile 2009.

Avvertenza:
Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
45 del 24 febbraio 2009. A norma dell'art. 15, comma 5,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione e
corredato dalle relative note e' pubblicato in questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 27.
 
ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2009, N. 11

All'articolo 1, comma 1, alla lettera b), capoverso "5.1)", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei confronti della stessa persona offesa".
All'articolo 2, comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: "all'articolo 275, comma 3," sono inserite le seguenti: "secondo periodo," e le parole: "600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: "e 600-quinquies";
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) all'articolo 275, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis,
609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate"".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). - 1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies,
qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purche' non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609-octies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalita' condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente
si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata";
b) al comma 2-bis, le parole: "di cui al comma 1, quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1-ter"".
L'articolo 5 e' soppresso.
All'articolo 6:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca";
i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.
Al capo I, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:
"Art. 6-bis. - (Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri). - 1. Nell'anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', l'Arma dei carabinieri puo' procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio".
Al capo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 12-bis. - (Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle
Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.
Art. 12-ter. - (Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109). - 1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessita' di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in "occupato" o "libero non risponde" o "non raggiungibile" o "occupato non raggiungibile" o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalita' indicati nei commi 2 e 3.
2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.
3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010".
All'articolo 13:
i commi 1 e 2 sono soppressi;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Il Ministro dell'economia e delle fmanze provvede al monito-raggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni".
Le tabelle 1 e 2 sono soppresse.
 
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