Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2009 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11
Testo del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009), coordinato con la legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma I del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
Modifiche al codice penale
1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il n. 5) e' sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies; »;
b) dopo il numero 5) e' inserito il seguente: «5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis (( nei confronti della stessa persona offesa.». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 576 del codice penale
come modificato dalla presente legge:
«Art. 576. Circostanze aggravanti. Pena di morte.
Si applica la pena di morte se il fatto preveduto
dall'articolo precedente e' commesso:
1) col concorso di taluna delle circostanze indicate
nel n. 2 dell'art. 61;
2) contro l'ascendente o il discendente, quando
concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4
dell'art. 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico o un
altro mezzo insidioso, ovvero quando vi e' premeditazione;
3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla
cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi
di sussistenza durante la latitanza;
4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi
all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5) in occasione della commissione di taluno dei delitti
previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;
5.1) dall'autore del delitto previsto dall'art. 612-bis
nei confronti della stessa persona offesa;
5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica
sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle
funzioni o del servizio.
E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si
trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 61.».
- Si riporta il testo degli articoli 609-bis, 609-quater
e 609-octies del codice penale:
«Art. 609-bis. Violenza sessuale.
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di
autorita', costringe taluno a compiere o subire atti
sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci
anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o
subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o
psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il
colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi.».
«Art. 609-quater. Atti sessuali con minorenne.
Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque,
al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo,
compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole
sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza
o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con
quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-bis,
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri
connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con
persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e' punito
con la reclusione da tre a sei anni.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle
ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali
con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a tre
anni.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a
due terzi.
Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo
comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni
dieci.».
«Art. 609-octies. Violenza sessuale di gruppo.
La violenza sessuale di gruppo consiste nella
partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti
di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e'
punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena e' aumentata se concorre taluna delle
circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter.
La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera
abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella
esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
sia stato determinato a commettere il reato quando
concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del
primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.».
- Si riporta il testo dell'articolo 612-bis del codice
penale:
«Art. 612-bis. Atti persecutori.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni
chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno
in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o
di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per
l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di
persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di
vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge
legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata
legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso a danno di un minore, di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'art.
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da
persona travisata.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il
termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei
confronti di un minore o di una persona con disabilita' di
cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche'
quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale
si deve procedere d'ufficio.».



 
Art. 2.
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275, comma 3, (( secondo periodo, )) le parole: «all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e (( 600-quinquies )) del codice penale,»;
(( a-bis) all'articolo 275, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.))
b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale.».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 275 del
codice di procedura penale come modificato dalla presente
legge:
«Art. 275 (Criteri di scelta delle misure). - 3. La
custodia cautelare in carcere puo' essere disposta soltanto
quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai
delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche'
in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis,
primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e
600-quinquies del codice penale, e' applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi
dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».
- Si riporta il testo dell'art. 416-bis del codice
penale:
«Art. 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche
straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la
reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da nove a quattordici anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi
previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti
hanno la disponibilita', per il conseguimento della
finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti,
anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
[Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di
commercio, di commissionario astatore presso i mercati
annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e
i diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli albi
di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il
condannato fosse titolare].
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente
denominate, anche straniere, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso.».
- Si riporta il testo dell'art. 51 del codice penale:
«Art. 51 (Esercizio di un diritto o adempimento di un
dovere). - L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un
dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine
legittimo della pubblica autorita', esclude la punibilita'.
Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine
dell'autorita', del reato risponde sempre il pubblico
ufficiale che ha dato l'ordine.
Risponde del reato altresi' chi ha eseguito l'ordine,
salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a
un ordine legittimo.
Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando
la legge non gli consente alcun sindacato sulla
legittimita' dell'ordine.».
- Si riporta il testo dell'art. 575 del codice penale:
«Art. 575 (Omicidio). - Chiunque cagiona la morte di un
uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni
ventuno.».
- Si riporta il testo dell'art. 600-bis, 600-ter e
600-quinquies del codice penale:
«Art. 600-bis (Prostituzione minorile). - Chiunque
induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore
agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la
prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque compie atti sessuali con un minore di eta'
compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di
denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non
inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia
commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto
gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due
a cinque anni.
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona
minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione
o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.».
«Art. 600-ter (Pornografia minorile). - Chiunque,
utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni
pornografiche o produce materiale pornografico ovvero
induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni
pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale
pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al
secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via
telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza
il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero
distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate
all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori
degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi
primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a
titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo
comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena
e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il
materiale sia di ingente quantita'.».
«Art. 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque
organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di
attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque
comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da
sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro
154.937.».
- Si riporta il testo dell'art. 380 del codice di
procedura penale come modificato dalla presente legge:
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti
nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto
dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia
minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile previsto
dall'art. 600-quinquies del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'art.
609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e
delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'art.
609-octies del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
n. 533, quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero
2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in
quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis del
codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante
di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice
penale;
f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice
penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice
penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18
aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza
prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della
associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis
comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956,
n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi
previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952,
n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o
gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre
1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
e organizzazione della associazione di tipo mafioso
prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'art. 416, commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.».
- Per gli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies si
veda nelle note all'art. 1.



 
(( Art. 3.
Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purche' non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609-octies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalita' condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata;
b) al comma 2-bis, le parole: “di cui al comma 1, quarto periodo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1-ter”». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'.) come modificato dalla presente legge:
1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere
concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti
solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino
con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della presente
legge: delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico
mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui
all'art. 416-bis del codice penale, delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
in esso previste, delitti di cui agli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui
al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice
penale, all'art. 291-quater del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le
disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi
previsti, purche' siano stati acquisiti elementi tali da
escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi in
cui la limitata partecipazione al fatto criminoso,
accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale
accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con
sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile
un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi
in cui, anche se la collaborazione che viene offerta
risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei
medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6),
anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo
la sentenza di condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art.
116, secondo comma, del codice penale.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, purche' non vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis,
secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,
628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale,
all'art. 291-ter del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
all'art. 73 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo
testo unico, e all'art. 416 del codice penale, realizzato
allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II,
titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli
articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale
e dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli
articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e, qualora ricorra
anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609-octies
del codice penale solo sulla base dei risultati
dell'osservazione scientifica della personalita' condotta
collegialmente per almeno un anno anche con la
partecipazione degli esperti di cui al quarto comma
dell'art. 80 della presente legge. Le disposizioni di cui
al periodo precedente si applicano in ordine al delitto
previsto dall'art. 609-bis del codice penale salvo che
risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso
contemplata;
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per
il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di
detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
il condannato e' detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1-ter magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal
questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta
giorni dalla richiesta delle informazioni.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano
particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in
ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed
internati per delitti dolosi quando il Procuratore
nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica,
d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al
luogo di detenzione o internamento, l'attualita' di
collegamenti con la criminalita' organizzata. In tal caso
si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 58-ter della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 58-ter. (Persone che collaborano con la
giustizia). - 1. I limiti di pena previsti dalle
disposizioni del comma 1 dell'art. 21, del comma 4
dell'art. 30-ter e del comma 2 dell'art. 50, concernenti le
persone condannate per taluno dei delitti indicati nel
comma 1 dell'art. 4-bis, non si applicano a coloro che,
anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori
ovvero hanno aiutato concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi
per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la
cattura degli autori dei reati.
2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal
tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie
informazioni e sentito il pubblico ministero presso il
giudice competente per i reati in ordine ai quali e' stata
prestata la collaborazione.».
- Per il testo dell'art. 416-bis del codice penale si
veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 600 del codice penale:
«Art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in
servitu'). - Chiunque esercita su una persona poteri
corrispondenti a quelli del diritto di proprieta' ovvero
chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di
soggezione continuativa, costringendola a prestazioni
lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a
prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, e' punito
con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione
ha luogo quando la condotta e' attuata mediante violenza,
minaccia, inganno, abuso di autorita' o approfittamento di
una situazione di inferiorita' fisica o psichica o di una
situazione di necessita', o mediante la promessa o la
dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha
autorita' sulla persona.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti
di cui al primo comma sono commessi in danno di minore
degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della
prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al
prelievo di organi.».
- Per il testo degli articoli 600-bis e 600-ter del
codice penale si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo degli articoli 601 e 602 del
codice penale:
«Art. 601 (Tratta di persone). - Chiunque commette
tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui
all'art. 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui
al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante
inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso
di autorita' o approfittamento di una situazione di
inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di
necessita', o mediante promessa o dazione di somme di
denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha
autorita', a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal
territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, e'
punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i delitti
di cui al presente articolo sono commessi in danno di
minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento
della prostituzione o al fine di sottoporre la persona
offesa al prelievo di organi.
Art. 602 (Acquisto e alienazione di schiavi). -
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o
aliena o cede una persona che si trova in una delle
condizioni di cui all'art. 600 e' punito con la reclusione
da otto a venti anni.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se la
persona offesa e' minore degli anni diciotto ovvero se i
fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento
della prostituzione o al fine di sottoporre la persona
offesa al prelievo di organi.».
- Per il testo dell'art. 609-octies del codice penale si
veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell' articolo 630 del codice
penale:
«Art. 630 (Sequestro di persona a scopo di rapina o di
estorsione). - Chiunque sequestra una persona allo scopo di
conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come
prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da
venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale
conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata,
il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si
applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si
adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la
liberta', senza che tale risultato sia conseguenza del
prezzo della liberazione, si applicano le pene previste
dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in
conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e'
della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli
altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma
precedente, per evitare che l'attivita' delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella
raccolta di prove decisive per l'individuazione o la
cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo e'
sostituita da quella della reclusione da dodici a venti
anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due
terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena
prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da
venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo
comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta
anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da
applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere
inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo
comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo
comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono
essere superati allorche' ricorrono le circostanze
attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 291-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale):
«Art. 291-quater (Associazione per delinquere
finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). -
1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di
commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'art.
291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono,
organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per
cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la
reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
di dieci o piu'.
4. Se l'associazione e' armata ovvero se ricorrono le
circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2
dell'art. 291-ter, si applica la pena della reclusione da
cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del
presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi
previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata
quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il
conseguimento delle finalita' dell'associazione, di armi o
materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e
dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta'
nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri,
si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia
portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando
concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la
ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura
degli autori del reato o per la individuazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.».
- Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.).
«Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope). (Legge 26 giugno
1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2). - 1.
Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di
commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'art. 73,
chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia
l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione
non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone
dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi
indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal
comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si
considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui
alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.
6. Se l'associazione e' costituita per commettere i
fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il
primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente
adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
all'associazione risorse decisive per la commissione dei
delitti.
8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato
previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990,
n. 162, il richiamo si intende riferito al presente
articolo.».
- Si riporta il testo degli articoli 16-nonies e 17-bis
del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in
materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per
la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la
protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che
collaborano con la giustizia):
«Art. 16-nonies (Benefici penitenziari). - 1. Nei
confronti delle persone condannate per un delitto commesso
per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
costituzionale o per uno dei delitti di cui all'art. 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano
prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di
collaborazione che consentono la concessione delle
circostanze attenuanti previste dal codice penale o da
disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la
concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura
della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentiti i
procuratori generali presso le corti di appello interessati
a norma dell'art. 11 del presente decreto o il procuratore
nazionale antimafia.
2. Nella proposta o nel parere i procuratori generali o
il procuratore nazionale antimafia forniscono ogni utile
informazione sulle caratteristiche della collaborazione
prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di
sorveglianza, allegano alla proposta o al parere copia del
verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e,
se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di
protezione, il relativo provvedimento di applicazione.
3. La proposta o il parere indicati nel comma 2
contengono inoltre la valutazione della condotta e della
pericolosita' sociale del condannato e precisano in specie
se questi si e' mai rifiutato di sottoporsi a
interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel
corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua
collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi
rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche
con riferimento alla attualita' dei collegamenti con la
criminalita' organizzata o eversiva.
4. Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi
2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se
ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1,
avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre
che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali
da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la
criminalita' organizzata o eversiva, adotta il
provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle
vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai
limiti di pena di cui all'art. 176 del codice penale e agli
articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni. Il provvedimento e'
specificamente motivato nei casi in cui le autorita'
indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso
parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti
di pena possono essere adottati soltanto se, entro il
termine prescritto dall'art. 16-quater e' stato redatto il
verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione
previsto dal medesimo art. 16-quater e, salvo che non si
tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione di
almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta
di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno
dieci anni di pena.
5. Se la collaborazione prestata dopo la condanna
riguarda fatti diversi da quelli per i quali e' intervenuta
la condanna stessa, i benefici di cui al comma 1 possono
essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo
dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente
i fatti oggetto della collaborazione che ne confermi i
requisiti di cui all'art. 9, comma 3.
6. Le modalita' di attuazione dei provvedimenti indicati
nel comma 4 sono stabilite sentiti gli organi che
provvedono alla tutela o alla protezione dei soggetti
interessati e possono essere tali organi a provvedere alle
notifiche, alle comunicazioni e alla esecuzione delle
disposizioni del tribunale o del magistrato di
sorveglianza.
7. La modifica o la revoca dei provvedimenti e' disposta
d'ufficio ovvero su proposta o parere delle autorita'
indicate nel comma 2. Nei casi di urgenza, il magistrato di
sorveglianza puo' disporre con decreto motivato la
sospensione cautelativa dei provvedimenti. La sospensione
cessa di avere efficacia se, trattandosi di provvedimento
di competenza del tribunale di sorveglianza, questo non
interviene entro sessanta giorni dalla ricezione degli
atti. Ai fini della modifica, della revoca o della
sospensione cautelativa dei provvedimenti assumono
specifico rilievo quelle condotte tenute dal soggetto
interessato che, a norma degli articoli 13-quater e
16-septies, possono comportare la modifica o la revoca
delle speciali misure di protezione ovvero la revisione
delle sentenze che hanno concesso taluna delle attenuanti
in materia di collaborazione.
8. Quando i provvedimenti di liberazione condizionale,
di assegnazione al lavoro all'esterno, di concessione dei
permessi premio e di ammissione a taluna delle misure
alternative alla detenzione previste dal titolo I, capo VI,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, sono adottati nei confronti di persona
sottoposta a speciali misure di protezione, la competenza
appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del
luogo in cui la persona medesima ha eletto il domicilio a
norma dell'art. 12, comma 3-bis, del presente decreto.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle
persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro
II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che
abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di
collaborazione aventi i requisiti previsti dall'art. 9,
comma 3.
Art. 17-bis (Previsione di norme di attuazione). - 1.
Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, emanati
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il
Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e
la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono
precisati i contenuti e le modalita' di attuazione delle
speciali misure di protezione definite e applicate anche in
via provvisoria dalla commissione centrale nonche' i
criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria,
formulazione e attuazione delle misure predette.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di
concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i
presupposti e le modalita' di applicazione delle norme sul
trattamento penitenziario, previste dal titolo I della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
dal titolo I del relativo regolamento di esecuzione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, alle
persone ammesse alle misure speciali di protezione e a
quelle che risultano tenere o aver tenuto condotte di
collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni
speciali relativamente ai delitti di cui all'art. 9, comma
2.
3. Con decreti del Ministro dell'interno, emanati di
concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della giustizia
e della difesa, sono adottate le norme regolamentari per
disciplinare le modalita' per il versamento e il
trasferimento del denaro, dei beni e delle altre utilita'
di cui all'impegno assunto dal collaboratore a norma
dell'art. 12, comma 2, lettera e), del presente decreto,
nonche' le norme regolamentari per disciplinare, secondo le
previsioni dell'art. 12-sexies, commi 4-bis e 4-ter, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, le modalita' di destinazione del
denaro, nonche' di vendita e destinazione dei beni e delle
altre utilita'.
4. I decreti previsti dai commi 1, 2 e 3, nonche' quello
previsto dall'art. 13, comma 8, sono emanati ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli
schemi dei regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro
trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere adottato.».
- Si riporta il testo degli articoli 62, 114 e 116 del
codice penale:
«Art. 62 (Circostanze attenuanti comuni). - Attenuano il
reato, quando non ne sono elementi costitutivi o
circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1. l'avere agito per motivi di particolare valore
morale o sociale;
2. l'aver reagito in stato di ira, determinato da un
fatto ingiusto altrui;
3. l'avere agito per suggestione di una folla in
tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti
vietati dalla legge o dall'autorita', e il colpevole non e'
delinquente o contravventore abituale o professionale, o
delinquente per tendenza;
4. l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che
comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita'
ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere
agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro
di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso e
pericoloso sia di speciale tenuita';
5. l'essere concorso a determinare l'evento, insieme
con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso
della persona offesa;
6. l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il
danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia
possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del
giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso
dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per
elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del
reato.
Art. 114 (Circostanze attenuanti). - Il giudice, qualora
ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che
sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113
abbia avuto minima importanza nella preparazione o
nell'esecuzione del reato, puo' diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati
nell'art. 112.
La pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato
determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato,
quando concorrono, le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4
del primo comma e nel terzo comma dell'art. 112.
Art. 116 (Reato diverso da quello voluto da taluno dei
concorrenti). - Qualora il reato commesso sia diverso da
quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne
risponde, se l'evento e' conseguenza della sua azione od
omissione.
Se il reato commesso e' piu' grave di quello voluto, la
pena e' diminuita riguardo a chi volle il reato meno
grave.».
- Per il testo degli articoli 575, 600-bis, 600-ter e
600-quinquies si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo degli articoli 628 e 629 del
codice penale:
«Art. 628 (Rapina). - Chiunque, per procurare a se' o ad
altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona
o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene e' punito con la reclusione
da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro
2.065.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o
minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare
a se' o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per
procurare a se' o ad altri l'impunita'.
La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a
venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 :
1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi, o da
persona travisata, o da piu' persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di
incapacita' di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia e' posta in essere da
persona che fa parte dell'associazione di cui all'art.
416-bis.
Art. 629 (Estorsione). - Chiunque, mediante violenza o
minaccia, costringendo taluno a fare o ad ammettere qualche
cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con
altrui danno, e' punito con la reclusione da cinque a dieci
anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.
La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della
multa da euro 1.032 a euro 3.098 se concorre taluna delle
circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo
precedente.».
- Si riporta il testo dell'art. 291-ter del citato
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43:
«Art. 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di
contrabbando di tabacchi lavorati esteri). - 1. Se i fatti
previsti dall'art. 291-bis sono commessi adoperando mezzi
di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la
pena e' aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'art. 291-bis, si applica
la multa di lire cinquantamila per ogni grammo
convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette
anni, quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti
ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o
l'impunita' del reato, il colpevole faccia uso delle armi o
si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo
l'autore e' sorpreso insieme a due o piu' persone in
condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di
polizia;
c) il fatto e' connesso con altro reato contro la fede
pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi
di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate,
presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare
l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare
pericolo per la pubblica incolumita';
e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato
societa' di persone o di capitali ovvero si e' avvalso di
disponibilita' finanziarie in qualsiasi modo costituite in
Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei
proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto
1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e
ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con
l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.
3. La circostanza attenuante prevista dall'art. 62-bis
del codice penale, se concorre con le circostanze
aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del
presente articolo, non puo' essere ritenuta equivalente o
prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si
opera sulla quantita' di pena risultante dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti.».
- Si riporta il testo degli articoli 73 e 80 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309:
«Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti o psicotrope). (Legge 26 giugno 1990,
n. 162, art. 14, comma 1). - 1. Chiunque, senza
l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce,
fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla
tabella I prevista dall'art. 14, e' punito con la
reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro
26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17,
importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per
quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di
concerto con il Ministro della giustizia sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita'
di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo
o al confezionamento frazionato, ovvero per altre
circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non
esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che
eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla
meta'.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui
all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri
metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate
nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, e' punito con la
reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro
26.000 a euro 300.000.
2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel
caso di illecita produzione o commercializzazione delle
sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle
categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico,
utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze
stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui
all'art. 14.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva,
produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i
medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C,
di cui all'art. 14 e non ricorrono le condizioni di cui
all'art. 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite
da un terzo alla meta'.
5. Quando, per i mezzi, per la modalita' o le
circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita'
delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono
di lieve entita', si applicano le pene della reclusione da
uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
reati di cui al presente articolo commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta
dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non
debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene
detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica
utilita' di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di
esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'Ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dall'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private
autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo consenso delle
stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a
quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o
d'ufficio, il giudice che procede, o quello
dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'art. 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei
motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
piu' di due volte.
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.
Art. 80 (Aggravanti specifiche). (Legge 26 giugno 1990,
n. 162, art. 18, comma 1). - 1. Le pene previste per i
delitti di cui all'art. 73 sono aumentate da un terzo alla
meta';
a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e
psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona
di eta' minore;
b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo
comma dell'art. 112 del codice penale;
c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a
cooperare nella commissione del reato, persona dedita
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) se il fatto e' stato commesso da persona armata o
travisata;
e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono
adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti
accentuata la potenzialita' lesiva;
f) se l'offerta o la cessione e' finalizzata ad
ottenere prestazioni sessuali da parte di persona
tossicodipendente;
g) se l'offerta o la cessione e' effettuata all'interno
o in prossimita' di scuole di ogni ordine o grado,
comunita' giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture
per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
2. Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze
stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla
meta' a due terzi; la pena e' di trenta anni di reclusione
quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73
riguardano quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o
psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e)
del comma 1.
3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole
per commettere il delitto o per conseguirne per se' o per
altri il profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto uso di
armi.
4. Si applica la disposizione del secondo comma
dell'art. 112 del codice penale.
[5. Le sanzioni previste dall'art. 76 sono aumentate
nella misura stabilita dal presente articolo quando
ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella
indicata dal comma 2].».
- Si riporta il testo dell'articolo 416 del codice
penale:
«Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o
piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'
delitti, coloro che promuovono o costituiscono od
organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con
la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le
pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici
anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
dieci o piu'.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la
reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal
secondo comma.».
- Il libro II, titolo XII, capo II, sezione I del codice
penale reca: «Dei delitti contro la personalita'
individuale».
- Per il testo degli articoli 609-bis, 609-quater e
609-octies del codice penale si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dei commi 3, 3-bis e 3-ter
dell'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero.):
«3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto,
compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso
illegale in altro Stato del quale la persona non e'
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e'
punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con
la multa di 15.000 euro per ogni persona.
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu'
persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona e' stata esposta a pericolo per la sua vita o la
sua incolumita';
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona e' stata sottoposta a trattamento inumano o
degradante;
c-bis) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al
fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano
l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva e'
aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di
25.000 euro per ogni persona».
- Per il testo dell' art. 609-bis del codice penale si
veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 609-ter del codice
penale:
«Art. 609-ter (Circostanze aggravanti). - La pena e'
della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui
all'art. 609-bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche,
narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita' di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della
liberta' personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il
genitore anche adottivo, il tutore.
La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni
se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha
compiuto gli anni dieci.».
- Per il testo degli articoli 609-quater e 609-octies
del codice penale vedi note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 80 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354:
«Art. 80 (Personale dell'amministrazione degli istituti
di prevenzione e di pena). - Presso gli istituti di
prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale
previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per
adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di
servizio sociale previsti dall'art. 72.
L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, per lo
svolgimento delle attivita' di osservazione e di
trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro
limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero
del tesoro.
Al personale incaricato giornaliero e' attribuito lo
stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il
corrispondente personale incaricato.
Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di
trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi
di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale,
pedagogia, psichiatria e criminologia clinica,
corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole
prestazioni effettuate.
Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari,
previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante operai
specializzati con la qualifica di infermieri.
A tal fine la dotazione organica degli operai
dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di
pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'art. 17 della
legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' incrementata di 800
unita' riservate alla suddetta categoria. Tali unita' sono
attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e
di 160 ai capi operai.
Le modalita' relative all'assunzione di detto personale
saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.».



 
Art. 4.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia. (Testo A) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 76 (L) (Condizioni per l'ammissione). - 1. Puo'
essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito
imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito,
risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro
10.628,16.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato
convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e'
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo
periodo da ogni componente della famiglia, compreso
l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito,
si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o
che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono
oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei
processi in cui gli interessi del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza
definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del
codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80,
e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche'
per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si
ritiene superiore ai limiti previsti.
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo'
essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di
reddito previsti dal presente decreto.».



 
Art. 5.
(( (Abrogato) ))
 
Art. 6.
Piano straordinario di controllo del territorio
1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».
2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessita' di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(( 2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).
6. (Abrogato). ))

7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza e' limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 22 e 23 dell'art. 61 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 «Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Gazzetta
Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, S.O.):
«22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla
tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al
contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle
violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del
patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei
Vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della
Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il
Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare
assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite
di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per
l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60
milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di
cui all'art. 60, comma 8. Tali risorse sono destinate
prioritariamente al reclutamento di personale proveniente
dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette
risorse si provvede con decreto del Presidente della
Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e
dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009,
secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'art. 1, comma 367
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143 «Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2008, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181
(Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2008, n. 268):
«Art. 2 (Fondo unico giustizia). - 1. Il Fondo di cui
all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, denominato: “Fondo unico
giustizia”, e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.A.
con le modalita' stabilite con il decreto di cui al
predetto art. 61, comma 23.
2. Rientrano nel “Fondo unico giustizia”,
con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i
proventi:
a) di cui al medesimo art. 61, comma 23;
b) di cui all'art. 262, comma 3-bis, del codice di
procedura penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o
garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
attivita' finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche
e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti
civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o
non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla
data in cui il procedimento si e' estinto o e' stato
comunque definito o e' divenuta definitiva l'ordinanza di
assegnazione, di distribuzione o di approvazione del
progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione,
dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
controversia;
c-ter) di cui all'art. 117, quarto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art.
107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e
gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di
denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui
al comma 2, intestano “Fondo unico giustizia” i
titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonche'
le attivita' di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo
stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia
S.p.A., con modalita' telematica e nel formato elettronico
reso disponibile dalla medesima societa' sul proprio sito
internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le
informazioni individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
dalla data di intestazione di cui al primo periodo,
Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non gia' eseguite
alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
delle somme sequestrate disposte anteriormente alla
predetta data.
3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, in caso di omessa
intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative
informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero
dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art.
1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle
risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le
quali risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione
delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia e
delle finanze verifica il corretto adempimento degli
obblighi di cui al comma 3 da parte della societa' Poste
italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori
finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di
finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle
leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul
valore aggiunto.
4. Sono altresi' intestati “Fondo unico
giustizia” tutti i conti correnti ed i conti di
deposito che Equitalia Giustizia S.p.A., successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
intrattiene per farvi affluire le ulteriori risorse
derivanti dall'applicazione dell'art. 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'art.
262, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i
relativi utili di gestione, nonche' i controvalori degli
atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto
art. 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa
del Ministero della giustizia concernenti le spese di
investimento di cui all'art. 2, comma 614, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'art. 676, comma 1, del codice di
procedura penale, e' stata decisa dal giudice
dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo
Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all'art. 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
determinata altresi' la remunerazione massima spettante a
titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e
delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta
a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
intestate “Fondo unico giustizia”. Con il
decreto di cui al predetto art. 61, comma 23, sono inoltre
stabilite le modalita' di utilizzazione delle somme
afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme
o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per
provvedere al pagamento delle spese di conservazione o
amministrazione, le modalita' di controllo e di
rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia
S.p.A., nonche' la natura delle risorse utilizzabili ai
sensi del comma 7, i criteri e le modalita' da adottare
nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la
pronta disponibilita' delle somme necessarie per eseguire
le restituzioni eventualmente disposte. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
puo' essere rideterminata annualmente la misura massima
dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto
disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate
“Fondo unico giustizia”, anche frutto di utili
della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale
non superiore al 30 per cento relativamente alle sole
risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo,
disponibili per massa, in base a criteri statistici e con
modalita' rotativa, da destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate
“Fondo unico giustizia”, di cui alle lettere a)
e b) del comma 7, possono essere modificate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di urgenti
necessita', derivanti da circostanze gravi ed eccezionali,
del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2,
lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono
formate destinando le risorse in via prioritaria al
potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
giustizia.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della
giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma 7
puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione del
progressivo consolidamento dei dati statistici.
8. Il comma 24 dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'art. 676, comma 1, del codice di procedura
penale, come modificato dall'art. 2, comma 613, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “o alla
devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai
sensi del comma 3-bis dell'art. 262” sono soppresse.
10. Dalla gestione del “Fondo unico
giustizia”, non devono derivare oneri, ne' obblighi
giuridici a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 1261 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2007), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299.
«1261. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro
la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti
e le pari opportunita', con decreto emanato di concerto con
i Ministri della solidarieta' sociale, del lavoro e della
previdenza sociale, della salute e delle politiche per la
famiglia, stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo,
che dovra' prevedere una quota parte da destinare
all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la
violenza sessuale e di genere e una quota parte da
destinare al piano d'azione nazionale contro la violenza
sessuale e di genere.».



 
(( Art. 6-bis.

Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri
1. Nell'anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', l'Arma dei carabinieri puo' procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 23, comma 1, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni
per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3,
comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001, come
modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 31 luglio
2003, n. 236, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199
del 28 agosto 2003:
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Forza
armata, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di
finanza possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali
in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e
sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare
tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli
appositi corsi formativi.».
- Si riporta il testo dell'art. 66, comma 5, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto
2008:
«5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei
requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita'
di personale da stabilizzare non puo' eccedere, per
ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita'
cessate nell'anno precedente.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 93, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre
2007:
«93. Il personale dell'Arma dei carabinieri,
stabilizzato ai sensi dell'art. 1, commi 519 e 526, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' collocato in
soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.».



 
Art. 7.
Modifiche al codice penale
1. Dopo l'articolo 612 del codice penale e` inserito il seguente:
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e` connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 612 del codice penale:
«Art. 612 c.p. (Minacce). - Chiunque minaccia ad altri
un ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa
[c.p. 120; c.p.p. 336], con la multa fino a euro 51.
Se la minaccia e' grave o e' fatta in uno dei modi
indicati nell'art. 339, la pena e' della reclusione fino a
un anno e si procede d'ufficio.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate).
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'.
Le situazioni riconosciute di gravita' determinano
priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».



 
Art. 8.
Ammonimento
1. Fino a quando non e' proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale e' aumentata se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e' commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.
 
Art. 9.
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.».
«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi' comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
b) all'articolo 392, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;
c) al comma 5-bis dell'articolo 398:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;
d) al comma 4-ter dell'articolo 498:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 282-bis del codice di
procedura penale (Allontanamento dalla casa familiare):
«Art. 282-bis c.p.p. (Allontanamento dalla casa
familiare). - 1. Con il provvedimento che dispone
l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di
lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non
farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione
del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione puo'
prescrivere determinate modalita' di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela
dell'incolumita' della persona offesa o dei suoi prossimi
congiunti, puo' inoltre prescrivere all'imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati
dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il
domicilio della famiglia di origine o dei prossimi
congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per
motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive
le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo'
altresi' ingiungere il pagamento periodico di un assegno a
favore delle persone conviventi che, per effetto della
misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi
adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno
tenendo conto delle circostanze e dei redditi
dell'obbligato e stabilisce le modalita' ed i termini del
versamento. Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia
versato direttamente al beneficiario da parte del datore di
lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui
spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo
esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere
assunti anche successivamente al provvedimento di cui al
comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non
abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti
successivamente, perdono efficacia se e' revocato o perde
comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il
provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o
dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga
l'ordinanza prevista dall'art. 708 del codice di procedura
civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in
ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi
ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 puo' essere
modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del
beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli
articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice
penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del
convivente, la misura puo' essere disposta anche al di
fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 ».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 392 del
codice di procedura penale come modificato dalla presente
legge:
«Art. 392. c.p.p. (Casi). - ( …)1-bis. Nei
procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,
612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al
materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1,
600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico
ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la
persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si
proceda con incidente probatorio all'assunzione della
testimonianza di persona minorenne ovvero della persona
offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi
previste dal comma 1».
- Si riporta il testo dei seguenti articoli del codice
penale: 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater.1,
600-quinquies, 601 e 602.
«Art. 572 c.p. (Maltrattamenti in famiglia o verso
fanciulli). - Chiunque, fuori dei casi indicati
nell'articolo precedente, maltratta una persona della
famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona
sottoposta alla sua autorita', o a lui affidata per ragione
di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o
per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito
con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 31, 32].
Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p.
583], si applica la reclusione da quattro a otto anni; se
ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a
quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da
dodici a venti anni».
«Art. 609-bis c.p.(Violenza sessuale). - Chiunque, con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorita',
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e'
punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o
subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o
psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il
colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi [c.p. 734-bis; c.p.p. 392,
398]».
«Art. 609-ter c.p. (Circostanze aggravanti). - La pena
e' della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui
all'art. 609-bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche,
narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita' di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della
liberta' personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il
genitore anche adottivo, il tutore.
La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni
se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha
compiuto gli anni dieci [c.p. 734-bis; c.p.p. 392, 398]».
«Art. 609-quater c. p. (Atti sessuali con minorenne). -
Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al
di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie
atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole
sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza
o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con
quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-bis,
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri
connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con
persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e' punito
con la reclusione da tre a sei anni.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle
ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali
con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a tre
anni.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a
due terzi.
Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo
comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci
[c.p. 734-bis; c.p.p. 392, 398]».
«Art. 609-quinquies c.p. (Corruzione di minorenne). -
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore
di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 734-bis;
c.p.p. 392]».
«Art. 609-octies c.p. (Violenza sessuale di gruppo). -
La violenza sessuale di gruppo consiste nella
partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti
di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e'
punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena e' aumentata se concorre taluna delle
circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter.
La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera
abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella
esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
sia stato determinato a commettere il reato quando
concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del
primo comma e dal terzo comma dell'art. 112 [c.p. 734-bis;
c.p.p. 392, 398]».
«Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o
in servitu'). - Chiunque esercita su una persona poteri
corrispondenti a quelli del diritto di proprieta' ovvero
chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di
soggezione continuativa, costringendola a prestazioni
lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a
prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, e' punito
con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione
ha luogo quando la condotta e' attuata mediante violenza,
minaccia, inganno, abuso di autorita' o approfittamento di
una situazione di inferiorita' fisica o psichica o di una
situazione di necessita', o mediante la promessa o la
dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha
autorita' sulla persona.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti
di cui al primo comma sono commessi in danno di minore
degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della
prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al
prelievo di organi».
«Art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile). - Chiunque
induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore
agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la
prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque compie atti sessuali con un minore di eta'
compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di
denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non
inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia
commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto
gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due
a cinque anni.
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona
minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione
o della multa, ridotta da un terzo a due terzi».
«Art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile). - Chiunque,
utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni
pornografiche o produce materiale pornografico ovvero
induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni
pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale
pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al
secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via
telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza
il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero
distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate
all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori
degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi
primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a
titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo
comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena
e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il
materiale sia di ingente quantita'.».
«Art. 600-quater.1 c.p. (Pornografia virtuale) - Le
disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si
applicano anche quando il materiale pornografico
rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando
immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma
la pena e' diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate
con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto
o in parte a situazioni reali, la cui qualita' di
rappresentazione fa apparire come vere situazioni non
reali.».
«Art. 600-quinquies c.p. (Iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque
organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di
attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque
comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da
sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro
154.937.».
«Art. 601 c.p. (Tratta di persone). - Chiunque commette
tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui
all'art. 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui
al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante
inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso
di autorita' o approfittamento di una situazione di
inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di
necessita', o mediante promessa o dazione di somme di
denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha
autorita', a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal
territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, e'
punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i delitti
di cui al presente articolo sono commessi in danno di
minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento
della prostituzione o al fine di sottoporre la persona
offesa al prelievo di organi ».
«Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi). -
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o
aliena o cede una persona che si trova in una delle
condizioni di cui all'art. 600 e' punito con la reclusione
da otto a venti anni.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se la
persona offesa e' minore degli anni diciotto ovvero se i
fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento
della prostituzione o al fine di sottoporre la persona
offesa al prelievo di organi».
- Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 398 del
codice di procedura penale come modificato dalla presente
legge:
«5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di
reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche
se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, il
giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione
della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al
comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalita'
particolari attraverso cui procedere all'incidente
probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo
rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza puo'
svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi
il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di
assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della
persona interessata all'assunzione della prova. Le
dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate
integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o
audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilita' di
strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si
provvede con le forme della perizia, ovvero della
consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e' anche redatto
verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della
riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti».
- Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art. 498
c.p.p. come modificato dalla presente legge:
«4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli
articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,
601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e
612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del
reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del
reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo
difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente
ad un impianto citofonico».



 
Art. 10.
Modifica all'articolo 342-ter del codice civile
1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 342-ter
del codice civile come modificato dalla presente legge:
«3. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui
ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di
protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione
dello stesso. Questa non puo' essere superiore a un anno e
puo' essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se
ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente
necessario».



 
Art. 11.
Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori
1. Le forze dell'ordine, i presıdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima.
Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.
 
Art. 12.
Numero verde
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita e' istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalita' di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonche' di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.
 
(( Art. 12-bis.

Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali

1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia. ))




Riferimenti normativi:
- Si riportano gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124 recante: «Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257.
«1. E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni
previste dal presente titolo, siano addette a macchine
mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad
apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici
o termici, nonche' delle persone comunque occupate in
opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori,
opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali
macchine, apparecchi o impianti.
L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresi' quando le
macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al
precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o
non servano direttamente ad operazioni attinenti
all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti
opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale
comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione
pratica o esperimento.
L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando non
ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le
persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo,
siano addette ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione di opere edili, comprese le stradali, le
idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura,
pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di
formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione
di opere edili, nonche' ai lavori, sulle strade, di
innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e
diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione,
modificazione, rimozione degli impianti all'interno o
all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio,
manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli
apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o
impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per
la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la
regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi
di acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo
dei canali e il drenaggio in galleria;
4) di scavo a ciclo aperto o in sotterraneo; a lavori
di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazione di
ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro
esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di
approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua,
dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle
aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e
radiotelefoniche e di televisione; di costruzione,
riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte;
di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso
di mezzi meccanici o animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o
materiali;
9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di
veicoli terrestri, nautici o aerei, nonche' di posteggio
anche all'aperto di mezzi meccanici;
10) di carico o scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale,
fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art.
34 del R.D.L. 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme
per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio
1926, n. 753;
12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti,
compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei
coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della
miticoltura, della ostricoltura;
13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di
sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili,
tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonche' ai
lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a
deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono
considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno
un punto di infiammabilita' inferiore a 125 °C e, in ogni
caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli
olii minerali lubrificanti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o
getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici,
comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere cave e torbiere e saline, compresi il
trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche
se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e
dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o
natanti, nonche' ad operazioni di recupero di essi o del
loro carico;
21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le
guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di
caccia e pesca;
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli
animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli
acquari;
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di
pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei
parchi di divertimento, escluse le persone addette ai
servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali;
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni
pratiche nei casi in cui al n. 5) dell'art. 4.
Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o
impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e
per effetto delle quali sono esposti al pericolo di
infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi
o impianti suddetti.
Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo
comma del presente articolo le persone le quali, nelle
condizioni previste dal presente titolo, sono comunque
occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o
sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e
separati da quelli in cui si svolge la lavorazione
principale.
Sono altresi' considerate addette ai lavori di cui ai
numeri da 1) a 28) del presente articolo le persone le
quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque
occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari
o sussidiari.
L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo
non sussiste soltanto nel caso di attivita' lavorativa
diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i
lavoratori appositamente assunti per la conduzione di
automezzi ad uso familiare o privato.
Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le
attivita' di cui al presente articolo quando siano svolte
dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di
aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano
eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente
inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne
usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo
secondo del presente decreto.».
«4. Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano
alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale
retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al
precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al
lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera
manuale nelle rispettive imprese;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti
di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati,
che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od
esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di
lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di
qualificazione o riqualificazione professionale o di
addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri
scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i
preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze
ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli
altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del
datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle
di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle
condizioni di cui al precedente n. 2);
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di
societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita
od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non
manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in
ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando,
per il servizio interno degli istituti o per attivita'
occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati
nell'art. 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti
nelle attivita' stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di
prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno
degli istituti o stabilimenti, o per attivita'
occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati
nell'art. 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti
nelle attivita' stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le
disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.
Tra le persone assicurate sono compresi i commessi
viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di
consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per
l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via
occasionale di veicoli a motore da essi personalmente
condotti.
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le
religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche
non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2),
alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e
dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29,
lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e
l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro
siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e
l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i
sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni
stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono
compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio,
comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se
eserciti a scopo di diporto.».



 
(( Art. 12-ter.

Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 109
1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessita' di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» o «libero non risponde» o «non raggiungibile» o «occupato non raggiungibile» o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalita' indicati nei commi 2 e 3.
2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.
3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobile, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 maggio 2008 n. 109 (Attuazione della
direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati
generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di
reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva
2002/58/CE).
«Art. 3 (Categorie di dati da conservare per gli
operatori di telefonia e di comunicazione elettronica). -
1. Le categorie di dati da conservare per le finalita' di
cui all'art. 132 del Codice sono le seguenti:
a) i dati necessari per rintracciare e identificare la
fonte di una comunicazione:
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia
mobile:
1.1 numero telefonico chiamante;
1.2 nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente
registrato;
2) per l'accesso internet:
2.1 nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente
registrato a cui al momento della comunicazione sono stati
univocamente assegnati l'indirizzo di protocollo internet
(IP), un identificativo di utente o un numero telefonico;
3) per la posta elettronica:
3.1 indirizzo IP utilizzato e indirizzo di posta
elettronica ed eventuale ulteriore identificativo del
mittente;
3.2 indirizzo IP e nome a dominio pienamente
qualificato del mail exchanger host, nel caso della
tecnologia SMTP ovvero di qualsiasi tipologia di host
relativo ad una diversa tecnologia utilizzata per la
trasmissione della comunicazione;
4) per la telefonia, invio di fax, sms e mms via
internet:
4.1 indirizzo IP, numero telefonico ed eventuale altro
identificativo dell'utente chiamante;
4.2 dati anagrafici dell'utente registrato che ha
effettuato la comunicazione;
b) i dati necessari per rintracciare e identificare la
destinazione di una comunicazione:
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia
mobile:
1.1 numero composto, ovvero il numero o i numeri
chiamati e, nei casi che comportano servizi supplementari
come l'inoltro o il trasferimento di chiamata, il numero o
i numeri a cui la chiamata e' trasmessa;
1.2 nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente
registrato;
2) per la posta elettronica:
2.1 indirizzo di posta elettronica, ed eventuale
ulteriore identificativo, del destinatario della
comunicazione;
2.2 indirizzo IP e nome a dominio pienamente
qualificato del mail exchanger host (nel caso della
tecnologia SMTP), ovvero di qualsiasi tipologia di host
(relativamente ad una diversa tecnologia utilizzata), che
ha provveduto alla consegna del messaggio;
2.3 indirizzo IP utilizzato per la ricezione ovvero la
consultazione dei messaggi di posta elettronica da parte
del destinatario indipendentemente dalla tecnologia o dal
protocollo utilizzato;
3) telefonia, invio di fax, sms e mms via internet:
3.1 indirizzo IP, numero telefonico ed eventuale altro
identificativo dell'utente chiamato;
3.2 dati anagrafici dell'utente registrato che ha
ricevuto la comunicazione;
3.3 numero o numeri a cui la chiamata e' trasmessa,
nei casi di servizi supplementari come l'inoltro o il
trasferimento di chiamata;
c) i dati necessari per determinare la data, l'ora e la
durata di una comunicazione:
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia
mobile, data e ora dell'inizio e della fine della
comunicazione;
2) per l'accesso internet:
2.1 data e ora (GMT) della connessione e della
disconnessione dell'utente del servizio di accesso
internet, unitamente all'indirizzo IP, dinamico o statico,
univocamente assegnato dal fornitore di accesso internet a
una comunicazione e l'identificativo dell'abbonato o
dell'utente registrato;
3) per la posta elettronica:
3.1 data e ora (GMT) della connessione e della
disconnessione dell'utente del servizio di posta
elettronica su internet ed indirizzo IP utilizzato,
indipendentemente dalla tecnologia e dal protocollo
impiegato;
4) per la telefonia, invio di fax, sms e mms via
internet:
4.1 data e ora (GMT) della connessione e della
disconnessione dell'utente del servizio utilizzato su
internet ed indirizzo IP impiegato, indipendentemente dalla
tecnologia e dal protocollo usato;
d) i dati necessari per determinare il tipo di
comunicazione:
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia
mobile: il servizio telefonico utilizzato;
2) per la posta elettronica internet e la telefonia
internet: il servizio internet utilizzato;
e) i dati necessari per determinare le attrezzature di
comunicazione degli utenti o quello che si presume essere
le loro attrezzature:
1) per la telefonia di rete fissa, numeri telefonici
chiamanti e chiamati;
2) per la telefonia mobile:
2.1 numeri telefonici chiamanti e chiamati;
2.2 International Mobile Subscriber Identity (IMSI)
del chiamante;
2.3 International Mobile Equipment Identity (IMEI) del
chiamante;
2.4 l'IMSI del chiamato;
2.5 l'IMEI del chiamato;
2.6 nel caso dei servizi prepagati anonimi, la data e
l'ora dell'attivazione iniziale della carta e l'etichetta
di ubicazione (Cell ID) dalla quale e' stata effettuata
l'attivazione;
3) per l'accesso internet e telefonia, invio di fax,
sms e mms via internet:
3.1 numero telefonico chiamante per l'accesso
commutato (dial-up access);
3.2 digital subscriber line number (DSL) o un altro
identificatore finale di chi e' all'origine della
comunicazione;
f) i dati necessari per determinare l'ubicazione delle
apparecchiature di comunicazione mobile:
1) etichetta di ubicazione (Cell ID) all'inizio della
comunicazione;
2) dati per identificare l'ubicazione geografica della
cella facendo riferimento alle loro etichette di ubicazione
(Cell ID) nel periodo in cui vengono conservati i dati
sulle comunicazioni.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con i Ministri per le politiche
europee, dello sviluppo economico, dell'interno, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
possono essere specificati, ove si renda necessario anche
al fine dell'adeguamento all'evoluzione tecnologica e
nell'ambito delle categorie di dati di cui alle lettere da
a) ad f) del comma 1, i dati da conservare».



 
Art. 13.
Copertura finanziaria
1. (( (Abrogato). ))
2. (( (Abrogato). ))
3. Per le finalita' di cui all'articolo 12 e' autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(( 4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. ))
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze ha autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 7, secondo comma,
n. 2 e dell'art. 11-ter , comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio).
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
ordine). - (…) Con decreti del Ministro del tesoro,
da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal
predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni
di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme
necessarie: (…) 2) per aumentare gli stanziamenti
dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o
connessi con l'accertamento e la riscossione delle
entrate».
«11-ter. (Copertura finanziaria delle leggi). -
(…) 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 3, del decreto
legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, come rideterminata dalla
Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008 n. 203
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale).
« Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'). - (…) 3. Al fine di
promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'», al
quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno
2007».
- Si riporta la voce relativa al Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita' contenuta
nella Tabella C allegata allegata alla legge 22 dicembre
2008 n. 203 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
di contrasto all'evasione fiscale).
«Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita' (17.4.3 - Oneri comuni di
parte corrente - cap. 2108)».



 
Art. 14.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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