Gazzetta n. 96 del 27 aprile 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 9 aprile 2009 |
Approvazione delle modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia. Elevazione dell'importo massimo. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266; Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, adotta le necessarie disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro delle attivita' produttive sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il decreto ministeriale 23 settembre 2005 con il quale sono state approvate le condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2006 con il quale sono state approvate le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, approvate con decreto ministeriale 23 settembre 2005. Vista la nota del 9 aprile 2009 di UniCredit MedioCredito Centrale S.p.a. con la quale sono state trasmesse le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 9 aprile 2009; Sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Decreta: Art. 1. 1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia citato nelle premesse, adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 9 aprile 2009. 2. Sono riportate in allegato al presente decreto le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale di cui al comma 1. |
| Art. 2. 1. Le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 aprile 2009 Il Ministro : Scajola |
| Allegato
1. Al punto 4.2 della Parte II, dopo l'ultimo capoverso e' aggiunto il seguente: «I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale gia' rimborsate, non sia superiore ad un milione e cinquecentomila Euro.». 2. Al punto 5.2 della Parte III, dopo l'ultimo capoverso e' aggiunto il seguente: «I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale gia' rimborsate, non sia superiore ad un milione e cinquecentomila Euro.». 3. Al punto 6.2 della Parte III, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente capoverso: «I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale gia' rimborsate, non sia superiore ad un milione e cinquecentomila Euro.». |
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