Gazzetta n. 97 del 28 aprile 2009 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (09G0047)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, nonche' per potenziare le attivita' e gli interventi di protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attivita' culturali, della difesa, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e della gioventu';

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Modalita' di attuazione del presente decreto;
ambito oggettivo e soggettivo

1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.
2. I predetti provvedimenti hanno effetto esclusivamente nei confronti dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un'intensita' MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009; i predetti provvedimenti riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009.
3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2, in presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.
 
Art. 1-bis (2)
(( Misure urgenti in materia antisismica ))

(( 1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009" e il secondo periodo e' soppresso. ))
 
Art. 2
Realizzazione urgente di abitazioni

1. Il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre ai compiti specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonche' delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la piu' sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi.
2. I moduli abitativi garantiscono, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie vigenti, anche elevati livelli di qualita', innovazione tecnologica orientata all'autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilita' ambientale.
3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.
4. Il Commissario delegato provvede, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
5. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato da' notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennita' di provvisoria occupazione o di espropriazione e' determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso.
7. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso e' ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
8. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, puo' essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilita' ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e' adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.
9. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalita' di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.
10. Il Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, puo' procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.
11. L'assegnazione degli alloggi e' effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari, secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1.
12. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni, sono nominati, con i provvedimenti di cui all'articolo 1, quattro vice commissari per specifici settori di intervento, di cui uno con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
13. Per le finalita' di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 10, e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per l'anno 2010.
 
Art. 2-bis (2)
(( Informativa annuale al Parlamento ))

(( 1. Il Governo e' tenuto a trasmettere un'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalita' di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate. ))
 
Art. 3 Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad
uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese

1. Per soccorrere le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono disposti: a) la concessione di contributi, anche con le modalita' del credito
di imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato,
per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad
abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per
l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione
principale distrutta; b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di societa' controllata
dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il
finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di
finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto
contrattuale; c) il subentro, a domanda del soggetto debitore non moroso, dello
Stato, per un importo non superiore al contributo di cui alla
lettera a), nel debito derivante da finanziamenti preesistenti
garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti,
con la contestuale cessione alla societa' di cui alla lettera b)
dei diritti di proprieta' sui predetti immobili. In tale caso il
prezzo della cessione, stabilito dall'Agenzia del territorio, e'
detratto dal debito nel quale lo Stato subentra; d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul
valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi
ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi
quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie
personali o reali, nonche' degli atti conseguenti e connessi e
degli atti di cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta
per cento degli onorari e dei diritti notarili; e) la concessione di contributi, anche con le modalita' del credito
di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi
da quelli adibiti ad abitazione principale, nonche' di immobili ad
uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili; f) la concessione di indennizzi a favore delle attivita' produttive
che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto
degli eventi sismici; g) la concessione di indennizzi a favore delle attivita' produttive
per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o
danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il
ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili
strumentali all'esercizio delle attivita' ivi espletate; h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni
mobili anche non registrati; i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad
attivita' sociali, ricreative, sportive e religiose; l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle
imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui
redditi e della imposta regionale sulle attivita' produttive,
nonche' le modalita' della loro indicazione nella dichiarazione
dei redditi.
2. Per l'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.
3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 i soggetti autorizzati all'esercizio del credito, operanti nei territori di cui all'articolo 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato e' concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti dirigenziali, per l'adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui e' stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalita' di concessione della garanzia, il termine entro il quale puo' essere concessa, nonche' la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, con imputazione all'unita' previsionale di base [3.2.4.2] "garanzie dello Stato", iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La realizzazione di complessi residenziali puo' essere effettuata anche nell'ambito del "Piano casa" di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprieta' degli immobili per i quali e' stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non puo' essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.
6. Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2, con esclusione dei contributi che sono concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011, di euro 265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032.
 
Art. 4
Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono stabiliti: a) i criteri e modalita' per il trasferimento, in esenzione da ogni
imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni
interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili che non siano
piu' utilizzabili o che siano dismissibili perche' non piu'
rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali e non
risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del
patrimonio immobiliare, per le finalita' di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siti nel suo
territorio appartenenti allo Stato gestiti dall'Agenzia del
demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili,
nonche' gli immobili di cui all'articolo 2-undecies della legge 31
maggio 1965, n. 575, non ancora destinati; b) le modalita' di predisposizione e di attuazione, da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le
amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i
sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti
per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli
eventi sismici, comprese le strutture edilizie universitarie e del
Conservatorio di musica di L'Aquila, nonche' le caserme in uso
all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di
interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42; c) le modalita' organizzative per consentire la pronta ripresa delle
attivita' degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti
pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito
dagli eventi sismici e le disposizioni necessarie per assicurare
al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici
il trattamento economico fisso e continuativo.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualita' di Commissario delegato, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche.
3. Al fine di concentrare nei territori di cui all'articolo 1 interventi di ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente, fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate, per l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011.
4. Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo e' riservata una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. La regione Abruzzo e' autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, gia' predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione e' prorogato di sessanta giorni.
5. Le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attivita' didattiche e delle attivita' dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro 14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011. L'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma e' disposta con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
6. Alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi gia' programmati dalla regione Abruzzo nell'Accordo di programma vigente, la Regione procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.
7. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della regione Abruzzo possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito puo' essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione.
9. All'attuazione del comma 1, lettera b), si provvede con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
 
Art. 5 Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e
amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei
termini, nonche' alle comunicazioni e notifiche di atti

1. Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
2. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le udienze processuali civili e amministrative in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1.
3. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E' fatta salva la facolta' di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonche' i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
4. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.
5. Per il periodo e nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonche' i termini per proporre querela e sono altresi' sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 6 aprile 2009.
6. Nei processi penali in cui, alla data del 6 aprile 2009, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1: a) sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1, i termini
previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita'
o decadenza per lo svolgimento di attivita' difensiva e per la
proposizione di reclami o impugnazioni; b) salvo quanto previsto al comma 7, il giudice, ove risulti
contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone
d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.
7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera, altresi', qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
8. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 5 e 6, lettera a), nonche' durante il tempo in cui il processo e' rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).
9. E' istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.
10. Nei confronti delle parti o dei loro difensori, gia' nominati alla data del 5 aprile 2009 e che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita fino al 31 luglio 2009, a pena di nullita', presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9.
11. Fino al 31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso l'Avvocatura dello Stato in L'Aquila si eseguono presso la sede temporanea della medesima Avvocatura.
 
Art. 6
Sospensione e proroga di termini, deroga al
patto di stabilita' interno, modalita' di attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi sanitari

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti: a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento
dei contratti pubblici; b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi
natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione
finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonche' alla
Regione, nonche' di quelli riferiti al diritto annuale di cui
all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni; c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di
pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonche' i
termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli
uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della
Regione; d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di
bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli
immobili agricoli ed extragricoli; e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso
abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo; f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione
relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di
proprieta' dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o
pubblici; g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi,
dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per
l'assicurazione obbligatoria, nonche' la ripresa della riscossione
dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi
per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonche' di ogni altro
termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma
rateizzata; h) la eventuale proroga di un anno del termine di validita' delle
tessere sanitarie, previste dall'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere sugli
strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di
incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo
economico, nonche' i progetti regionali sui distretti industriali
cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui
all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni; l) la proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila e
degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel
rilancio delle attivita' produttive e per la ricostruzione dei
territori colpiti dal sisma; m) la non applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese
che presentano in ritardo, purche' entro il 30 novembre 2009, le
domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70; n) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei
finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di
credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito
ordinario, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi speciali di cui agli articoli
106 e 107 del testo unico bancario, approvato con decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che
gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla
formazione del reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile
dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati; o) l'esclusione dal patto di stabilita' interno relativo agli anni
2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla
provincia di L'Aquila e dai comuni di cui all'articolo 1 per
fronteggiare gli eccezionali eventi sismici; p) l'esclusione dal patto di stabilita' interno relativo agli anni
2009 e 2010 degli enti locali indicati alla lettera o) delle
entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti
pubblici o privati; q) le modalita' di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi
sanitari nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13,
comma 3, lettera b); r) la sospensione dell'applicazione delle disposizioni concernenti il
procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e
8-quater, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposto il differimento dei termini per: a) la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di cui
all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione
dell'esercizio 2008, di cui all'articolo 227 del decreto
legislativo n. 267 del 2000; c) la presentazione della certificazione attestante il mancato
gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili
adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero
dell'interno in data 1° aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009; d) la presentazione da parte degli enti locali della certificazione
attestante l'IVA corrisposta per prestazioni di servizi non
commerciali, della certificazione attestante l'IVA corrisposta per
i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e della
certificazione attestante la perdita di gettito ICI sugli edifici
classificati in categoria D.
3. Nella provincia di L'Aquila le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, sono rinviate ad una data fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009. Il mandato dei relativi organi e' prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.
4. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera da a) ad n) e' autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 6.300.000 e per l'anno 2010 di euro 51.000.000.
 
Art. 7
Attivita' urgenti della Protezione civile,
delle Forze di polizia, delle Forze armate

1. Per gli interventi di assistenza gia' realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21 aprile 2009, nonche' per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta alle somme gia' trasferite al fondo della Protezione civile, e' autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attivita' necessarie al superamento dell'emergenza dell'evento sismico in Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzata, a decorrere dal 1° giugno 2009, la spesa di 80 milioni di euro. Nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva, per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato nell'attivita' indicate al presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili proâ€'capite da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco, e' autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, la spesa di 8,4 milioni di euro per l'anno 2009. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, con effetto dal 1° gennaio 2009, le parole: "e di polizia" sono sostituite dalle seguenti: "di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
4. La regione Abruzzo e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati dalla predetta regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanita' e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).
 
Art. 8
Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese

1. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, sono disposti: a) la proroga dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con
requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, con riconoscimento della contribuzione
figurativa; b) l'indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e
continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19,
comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari
di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di
impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria
di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere
l'attivita' a causa degli eventi sismici; c) l'estensione alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla data
del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei
comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della sospensione dal
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, nonche' la non applicazione delle sanzioni
amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale,
per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione
del rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009
e fino al 30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti
alla data degli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1,
comma 2, sia delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in
comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6
aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei
predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2; d) la non computabilita' ai fini della definizione del reddito di
lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi
occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere
concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei
lavoratori residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2,
sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti
territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei
predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2; e) modalita' speciali di attuazione delle misure in materia di
politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo
rurale finalizzate all'anticipazione dei termini di erogazione
delle provvidenze previste, nel rispetto della disciplina
comunitaria e nell'ambito delle disponibilita' della gestione
finanziaria dell'AGEA; f) l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti
residenti nei comuni di cui al comma 1 in transito nell'area
colpita fino alla data del 31 dicembre 2009.
2. Al fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma, e per un ammontare massimo di 12.000.000 di euro, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative all'anno 2009, sono realizzati interventi, anche integrati, per le seguenti finalita': a) costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima
infanzia; b) costruzione e attivazione di residenze per anziani; c) costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali
madre bambino; d) realizzazione di altri servizi da individuare con le modalita' di
cui all'articolo 1.
3. Al fine dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di 53,5 milioni di euro e, per l'anno 2010, di 30 milioni di euro.
 
Art. 9
Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali
provenienti da demolizioni

1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonche' quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell'Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.
2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' il comune di origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i dati relativi alle attivita' di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i relativi oneri.
3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1 presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale dell'Abruzzo e delle ASL competenti per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
4. L'ISPRA assicura il coordinamento delle attivita' realizzate dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo ai sensi del presente articolo, nonche' il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.
5. In deroga all'articolo 208, comma 15, ed all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate le attivita' degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.
6. In deroga all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i termini di validita' delle iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell'Abruzzo del medesimo Albo, sono sospesi fino al ripristino dell'operativita' della sezione regionale dell'Albo. Nel periodo transitorio, le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal Comitato nazionale dell'Albo.
7. Allo scopo di assicurare la continuita' delle attivita' di smaltimento dei rifiuti urbani ed evitare emergenze ambientali ed igienico sanitarie nel territorio interessato dal terremoto, considerata l'imminente saturazione della discarica sita nel comune di Poggio Picenze, e' autorizzata da parte della Regione, sentiti gli enti locali interessati, la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, di siti da destinare a discarica presso i comuni di Barisciano - localita' Forfona e Poggio Picenze - localita' Le Tomette. Gli impianti sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06.
8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36, e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Regione provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentito l'ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche successivamente all'eventuale utilizzo.
9. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA, possono essere definite le modalita' operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo.
 
Art. 9-bis (2)
(( Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e
relativi impianti di depurazione. Misure per la
prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche
e per la gestione delle risorse idriche ))


(( 1. La provincia di L'Aquila, ovvero l'Autorita' di ambito territorialmente competente qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono rilasciare ai titolari degli scarichi un nuovo provvedimento di autorizzazione, sentiti l'ISPRA e le aziende sanitarie locali competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione dell'efficacia depurativa dell'impianto.
2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 contiene idonee prescrizioni per il periodo transitorio necessario per il ritorno alle condizioni di regime, comunque non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. I titolari degli scarichi autorizzati, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, sono tenuti a produrre, ferma restando la facolta' per la provincia ovvero per l'Autorita' di ambito, per l'ISPRA e per le aziende sanitarie locali di richiedere integrazioni ove necessario, la seguente documentazione: a) relazione tecnico-descrittiva, completa di documentazione
fotografica, a firma di un tecnico abilitato, attestante la
capacita' depurativa residuale e i danni strutturali e/o tecnici
subiti dall'impianto a seguito degli eventi sismici, tali da
comprometterne la funzionalita'; b) descrizione degli eventuali interventi gia' realizzati e
finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza dell'impianto; c) planimetria dell'insediamento in cui vengono individuate le parti
danneggiate; d) relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico abilitato,
dei lavori necessari al ripristino funzionale.
4. Per la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino della piena funzionalita' dell'impianto di depurazione delle acque reflue in localita' Ponte Rosarolo nel comune di L'Aquila, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a trasferire in favore della contabilita' speciale del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Aterno, previa presentazione di idonea documentazione attestante i danni subiti dall'impianto, la somma di euro 2 milioni, a valere sul fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Per la progettazione e l'affidamento dei lavori inerenti alle iniziative di cui al comma 4 necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato puo' avvalersi di societa' a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacita' tecniche, designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento a favore dei predetti organismi dei costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati dal Commissario delegato.
6. Per garantire l'efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma e' predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle competenze gia' attribuite all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, e' soppresso. La denominazione "Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche", ovunque presente. La Commissione esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 161:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La Commissione e' composta da cinque membri nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali
designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente
individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di
elevata qualificazione giuridico-amministrativa o
tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel
rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente
e' scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione
tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio
decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in
modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni
di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle
attivita' e' garantito dai componenti in carica alla data di
entrata in vigore della presente disposizione";
2) al comma 3, il primo periodo e' soppresso;
3) al comma 6, nell'alinea, il primo periodo e' soppresso e, nel
secondo periodo, le parole: "L'Osservatorio" sono sostituite dalle
seguenti: "La Commissione";
4) al comma 6-bis, le parole: "e dell'Osservatorio dei servizi
idrici" sono soppresse; b) all'articolo 170, comma 12, le parole: "Sezione per la vigilanza
sulle risorse idriche" sono sostituite dalle seguenti:
"Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche".
7. Il Programma di cui al comma 6 e' realizzato dalla Commissione di cui al medesimo comma con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell'ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando dal territorio della regione Abruzzo. Allo scopo, la Commissione utilizza ogni informazione disponibile, ivi incluse quelle relative alla funzionalita' dei depuratori, nonche' allo smaltimento dei relativi fanghi, di cui all'articolo 101, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Alla copertura degli oneri connessi alla predisposizione del Programma si provvede mediante utilizzazione dei risparmi derivanti dalla riduzione a cinque dei componenti della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che subentra al soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte dall'ISPRA nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))
 
Art. 10
Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale

1. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di una apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi, nonche' per gli studi professionali, con la previsione di modalita' particolari per la concessione delle stesse.
2. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.
3. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, puo' essere destinata al finanziamento di accordi di programma gia' sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorita' per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonche' ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano gia' presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa e' incaricata degli interventi di cui al presente comma.
4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono disciplinate le modalita' per la destinazione alla regione Abruzzo della quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni della regione Abruzzo colpite dall'evento sismico riguardanti la medesima regione, nonche' le modalita' di monitoraggio, attuazione e rendicontazione delle iniziative intraprese.
5. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficolta', ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, e' autorizzata la spesa di tre milioni di euro, per l'anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di cui all'articolo 1. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
 
Art. 11
Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico

1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e puo' essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l'inutilizzabilita' dell'immobile.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, vengono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalita' operative, nonche' stabiliti i criteri di priorita' degli interventi.
3. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi le risorse necessarie anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, gli interventi predetti sono realizzati a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
4. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo e' concesso, ai soggetti privati indicati al comma 1, un credito d'imposta nel limite di euro 50,5 milioni per l'anno 2010, di euro 151.600.000 per l'anno 2011, di euro 202.100.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 151.600.000 per l'anno 2015, e di euro 50.500.000 per l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, e' utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.
6. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta puo' essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione puo' essere chiesta anche a rimborso.
7. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta e' utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quota e' superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono fissate le modalita' di attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7.
9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. Il credito d'imposta puo' essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea agli aiuti di importanza minore.
 
Art. 12
Norme di carattere fiscale in materia di giochi

1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto puo': a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea; b) adottare ulteriori modalita' di gioco del Lotto, nonche' dei
giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la
possibilita' di piu' estrazioni giornaliere; c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche
in una o piu' citta' gia' sedi di ruota; d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi; e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a
montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di gestione, dell'8
per cento come compenso per l'attivita' dei punti di vendita, del
15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e
del 6,29 per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27
dicembre 2006, n. 296; f) adeguare, nel rispetto dei criteri gia' previsti dall'ordinamento
interno, nonche' delle procedure comunitarie vigenti in materia,
il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresi',
la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di
giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo,
relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata sulle
somme giocate e', per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle
somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano
restituite al giocatore; g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con
modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori,
stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della
raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di
gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore,
disponendo altresi' in cinquanta centesimi di euro la posta
unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del relativo decreto dirigenziale all'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "e
per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori", ovunque ricorrano, sono soppresse; h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota
d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto
comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle
somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in
vincite al consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria
di gioco in cinquanta centesimi di euro; i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete
telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui
all'articolo 110, comma 6, del regio decreto18 giugno 1931, n.
773, nonche' l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle
irregolarita' riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto
dei seguenti ulteriori criteri:
1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di
propri incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta
di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per
la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attivita' ispettive di
cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le
illiceita' riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad
apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;
3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le
procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle
responsabilita' previste dall'articolo 39-quater, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
4) applicabilita' dell'articolo 22 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque
titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma
dell'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326. In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro
conservativo, di cui al periodo precedente, sono richiesti sui
beni dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore
individuale o dell'amministratore, se responsabile e' persona
giuridica ed i medesimi provvedimenti sono richiesti, altresi',
sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d'impresa,
responsabile a qualunque titolo; l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi
di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso
videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e
casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonche' dalla
restituzione di vincite ciclicamente non inferiori
all'ottantacinque per cento delle somme giocate; definire:
1) il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello
vigente per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e comunque
non superiore all'otto per cento delle somme giocate;
2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra
loro superficie e numero di videoterminali;
3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonche' le
modalita' di verifica della loro conformita', tramite il partner
tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilita'
vigenti a livello internazionale;
4) le procedure di autorizzazione dei concessionari
all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di
videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del
numero di nulla osta dagli stessi gia' posseduti;
5) le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; m) fissare le modalita' con le quali i concessionari delle scommesse
a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi
di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale,
fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti
ulteriori criteri:
1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli
eventi del programma complementare del concessionario;
2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore
nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro
esiti; n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni
biglietto giocato per le scommesse a quota fissa che comunque non
possono essere inferiori a 50 centesimi di euro, nonche' il limite
della vincita potenziale per il quale e' consentita l'accettazione
di scommesse che comunque non puo' essere superiore a 50.000 euro; o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei
concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che
intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione,
almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello
sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di
apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo
le modalita' telematiche previste dall'articolo 39, comma
13-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, fornendo altresi' il regolamento del concorso, nonche' la
documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione.
Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed
operazioni a premio di cui e' vietato lo svolgimento si applica la
sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro
cinquecentomila. La sanzione e' raddoppiata nel caso in cui i
concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne e'
stato vietato lo svolgimento. La sanzione e' altresi' applicabile
nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo
partecipano all'attivita' distributiva di materiale di concorsi a
premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello
sviluppo economico dispone che sia data notizia al pubblico, a
spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione
individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della
manifestazione vietata; p) dispone l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.
2. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalita' e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attivita' di controllo sul territorio: a) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottarsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'articolo
1, commi da 426 a 428, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, si provvede alla revisione delle articolazioni
periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze sul
territorio ed al trasferimento delle funzioni di competenza degli
uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio; b) ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite
dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in
misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica
del Ministero dell'economia e delle finanze; c) il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'economia e
delle finanze transita prioritariamente nei ruoli
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle
agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni
organiche di cui al primo periodo del presente comma anche
mediante procedure selettive.
 
Art. 13
Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria

1) Al fine di conseguire una razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale: a) il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, e successive modificazioni, e' ridotto del 12 per cento a
decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009.
La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti
da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale
brevetto, ne' ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato
successivamente al 30 settembre 2008. Per un periodo di dodici
mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e ferma restando l'applicazione delle ulteriori trattenute
previste dalle norme vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel
procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per
l'erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore
degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso
dell'anno 2008, una quota pari all'1,4 per cento calcolata
sull'importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla
spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e
di legge. Tale trattenuta e' effettuata in due rate annuali e non
si applica alle farmacie rurali con fatturato annuo in regime di
Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro. A tale fine le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adottano le necessarie
disposizioni entro il 30 giugno 2009; b) per i medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive
modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente
coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti
da tale brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al
pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal
primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono cosi' rideterminate: per le aziende
farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e
per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota dell'8 per
cento e' ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le
regole di mercato ferma restando la quota minima per la farmacia
del 26,7 per cento. Per la fornitura dei medicinali equivalenti di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, il mancato rispetto delle quote di spettanza
previste dal primo periodo del presente comma, anche mediante
cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o altra utilita'
economica, comporta, con modalita' da stabilirsi con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:
1) per l'azienda farmaceutica, la riduzione, mediante
determinazione dell'AIFA, del 20 per cento del prezzo al pubblico
dei farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di
reiterazione della violazione, la riduzione, del 50 per cento di
tale prezzo;
2) per il grossista, l'obbligo di versare al Servizio sanitario
regionale una somma pari al doppio dell'importo dello sconto non
dovuto, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al
quintuplo di tale importo;
3) per la farmacia, l'applicazione della sanzione pecuniaria
amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. In caso di
reiterazione della violazione l'autorita' amministrativa
competente puo' ordinare la chiusura della farmacia per un periodo
di tempo non inferiore a 15 giorni; c) il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, e' rideterminato nella misura del 13,6 per cento per
l'anno 2009.
2. Le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, valutate in 30 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli interventi di cui al comma 3, lettera a).
3. Le complessive economie derivanti per l'anno 2009 dalle disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate: a) alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti
conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato
la regione Abruzzo di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per un importo
pari a 380 milioni di euro; b) fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro all'incremento
del fondo transitorio di accompagnamento di cui all'articolo 1,
comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
funzione delle emergenti difficolta' per il completamento ed il
consolidamento del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della
regione Abruzzo a causa dei citati eventi sismici, da operarsi da
parte del Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 4,
comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
4. L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui e' scaduto il brevetto, ovvero di un medicinale che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto, puo', nei nove mesi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'autorizzazione all'immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purche' la differenza tra il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente sia superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose; sia superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro.
5. Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui al comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' rideterminato in diminuzione dell'importo di 380 milioni di euro per l'anno 2009. Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nell'adozione del provvedimento deliberativo di ripartizione delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relativo all'anno 2009 a seguito della relativa Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009, provvede, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle allegate alla proposta di riparto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 marzo 2009.
 
Art. 14
Ulteriori disposizioni finanziarie

1. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni gia' disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' un importo pari a 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.
2. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assegnate all'Istituto per promozione industriale (IPI) con decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 22 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004, e successivamente integrate con decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 23 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2005, sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire l'acquisto da parte delle famiglie di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonche' di apparecchi televisivi e computer, destinati all'uso proprio per le abitazioni ubicate nelle predette aree.
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono adottate le disposizioni per disciplinare, per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalita' di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, anche in maniera da garantire l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato all'attuazione delle misure di cui al presente decreto e alla solidarieta'.
5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005 in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento neanche parziale sono revocati. Le relative risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli enti locali di cui all'articolo 1 per il finanziamento di opere urgenti connesse alle attivita' di ricostruzione di cui al presente decreto. Con provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede ad individuare le quote da versare annualmente all'entrata e relative assegnazioni ai soggetti beneficiari. Per la compensazione degli effetti derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni per l'anno 2010, 350 milioni per l'anno 2011 e 300 milioni per l'anno 2012, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto e con la riduzione, in termini di sola cassa di 200 milioni di euro per l'anno 2010, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
 
Art. 15
Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica

1. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalita' di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto; per le medesime finalita' analoga comunicazione e' effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.
2. L'uso del logo e della denominazione: "Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2002 e' esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
3. Nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, chiunque utilizza indebitamente il segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, e' punito ai sensi dell'articolo 497-ter del codice penale.
 
Art. 16 Prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata negli
interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo

1. Il Prefetto della provincia di L'Aquila, quale Prefetto del capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l'unita' di indirizzo di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonche' nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree di cui all'articolo 1.
2. Al fine di assicurare efficace espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui all'articolo 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici gia' esistenti e che non puo' configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione (GICER). Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di cui al comma 2.
4. I controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresi' effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, e' prevista la tracciabilita' dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' attuative del presente comma.
6. L'esclusione di cui al comma 6-bis dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 17
Svolgimento G8 nella regione Abruzzo

1. Anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009, il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, che avra' luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009, si terra' nel territorio della citta' di L'Aquila.
2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, ed in funzione della nuova localizzazione dell'evento predetto nonche' dell'ottimizzazione degli interventi realizzati, in corso o programmati sulla base dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007. Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione nella regione Sardegna e gli interventi occorrenti all'organizzazione del vertice G8 nella citta' di L'Aquila.
3. Al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica per affrontare gli oneri derivanti dall'emergenza sismica di cui al presente decreto, il Commissario delegato provvede alla riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del vertice G8 e adotta ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione del predetto vertice. Fatta salva la puntuale verifica delle quantita' effettivamente realizzate per ciascuna categoria di lavori, servizi e forniture, i rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, fatto salvo il diritto di recesso dell'appaltatore. A tale fine, non sono piu' dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su piu' turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1° marzo 2009. Per i servizi, le forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui al presente comma, la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione dell'evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le parti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi e i relativi importi sono riassegnati al Fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 18
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11, dall'articolo 3, commi 3 e 6, dall'articolo 4, comma 5, dall'articolo 6, comma 4, dall'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 11, commi 1 e 4, pari a 1.152,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l'anno 2011, a 468,7 milioni di euro per l'anno 2012, a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, si provvede, quanto: a) a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di euro per
l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126; b) a 300 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; c) a 380 milioni di euro per l'anno 2009, mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 13, comma 5; d) a 472,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 389,2 milioni per
l'anno 2010, a 131,8 milioni per l'anno 2011, a 468,7 per l'anno
2012, a 500 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8
milioni per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a
133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per
l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni
di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate recate dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 19
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 aprile 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Maroni, Ministro dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro della
salute e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Bondi, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
La Russa, Ministro della difesa
Alfano, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Zaia, Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Meloni, Ministro della gioventu'

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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