Gazzetta n. 99 del 30 aprile 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 2009
Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalita' di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.a.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come successivamente modificato dall'art. 4, comma 218, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in societa' per azioni e' effettuata con modalita' trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali e che tali modalita' di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna societa', con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Visti in particolare gli articoli 1-bis e 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994 che prevedono, rispettivamente, che le dismissioni delle partecipazioni detenute, anche indirettamente, dallo Stato in societa' operanti in determinati settori, tra cui quello dei trasporti, sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe ed il controllo della qualita' dei servizi di rilevante interesse pubblico e che tra tali societa' sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro dello sviluppo economico, nonche' con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria, una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze uno o piu' dei poteri speciali di cui allo stesso art. 2;
Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione I, del 9 ottobre 1996, n. 2228/96 che, considerato il legame sussistente tra gli articoli 1-bis e 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, individua la necessita' della previa istituzione di una autorita' di settore solo qualora si intenda inserire nello statuto della societa' da dismettere una clausola attributiva allo Stato di poteri speciali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, ai sensi dell'art. 4, comma 230, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che individua i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come richiamato dall'art. 1, comma 2-ter del citato decreto-legge n. 332 del 1994, il quale prevede che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilita', il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalita' di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;
Visto l'art. 1, commi 998 e 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la stipulazione di nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le societa' esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalita' di cui all'art. 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, tra l'altro, che le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla medesima regione interessata;
Visto l'art. 26, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che ha abrogato l'art. 57, comma 3, del citato decreto legge n. 112 del 2008, che disponeva a favore delle regioni interessate, su loro richiesta, il trasferimento senza corrispettivo dell'intera partecipazione detenuta da Tirrenia di Navigazione S.p.A. nelle societa' di cabotaggio regionali Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.A., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A., Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.A., Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.A. rispettivamente alle regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia;
Visto l'art. 57, comma 5, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che ha abrogato il secondo periodo dell'art. 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale, tra l'altro, prevedeva che, prima di cedere la maggioranza del capitale sociale di societa' esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali, il Governo provvede a trasmettere al Parlamento il relativo piano industriale per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per la navigazione ed il trasporto marittimo ed interno alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea n. 20552 del 21 dicembre 2007;
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze attualmente e' titolare dell'intero capitale di Fintecna S.p.A., societa' che, a sua volta, controlla in via totalitaria Tirrenia di Navigazione S.p.A.;
Considerato che Tirrenia di Navigazione S.p.A. detiene l'intero capitale sociale delle societa' di cabotaggio regionali Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.A., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A., Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.A. e Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.A.;
Considerato che l'obiettivo della liberalizzazione e dell'accesso non discriminatorio al mercato del cabotaggio marittimo di servizio pubblico, assicurando effettiva concorrenza, e' raggiunto anche tramite la cessione al mercato del controllo delle societa' esercenti tali servizi mediante ricorso a procedura, competitiva, trasparente e non discriminatoria;
Considerato che in data 7 marzo 2008 e' stata selezionata Credit Suisse quale consulente del Ministero dell'economia e delle finanze al fine, tra l'altro, di verificare l'appetibilita' di mercato di Tirrenia e delle societa' regionali e di coadiuvare il Ministero nell'individuazione delle migliori modalita' di privatizzazione, sia in termini di procedura, che in termini di perimetro dell'operazione di cessione;
Visto il rapporto in data 4 novembre 2008 consegnato da Credit Suisse al Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuta l'opportunita', in aderenza al disposto dell'art. 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai conseguenti impegni di carattere comunitario, di procedere sollecitamente all'alienazione della partecipazione di Fintecna in Tirrenia di Navigazione S.p.A., al fine di massimizzare l'introito della cessione e di garantire la stabilita' dell'assetto proprietario ed industriale, anche in considerazione della tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilita' della attivita' svolta dalla societa';
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 6 novembre 2008;
Visti i pareri espressi dalla IX commissione permanente (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati e dalla 8ยช commissione permanente (lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, rispettivamente in data 3 e 17 dicembre 2008, che, tra l'altro, richiamano la necessita' che venga garantito il mantenimento del servizio universale e la continuita' territoriale con le isole, e l'opportunita' che venga presentato dai potenziali acquirenti un piano industriale;
Vista la risoluzione 8-00011 Valducci approvata dalla IX commissione permanente della Camera dei deputati il 19 novembre 2008, e richiamata nelle premesse del citato parere della IX commissione della Camera dei deputati, che impegna il Governo ad adottare, nell'ambito della privatizzazione, adeguate misure di salvaguardia dei livelli occupazionali e di tutela nei confronti dei dipendenti del Gruppo Tirrenia;
Ritenuto che la garanzia del mantenimento del servizio universale e della continuita' territoriale con le isole sia assicurata dall'assetto regolamentare di cui al citato art. 1, commi 998 e 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Ritenuto opportuno che ai potenziali acquirenti debba essere richiesta la presentazione di un piano industriale la cui coerenza con le convenzioni di servizio pubblico, di cui al citato art. 1, commi 998 e 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovra' essere verificata dal venditore anche mediante i propri consulenti;
Ritenuto opportuno, al fine di agevolare la privatizzazione, anche sotto i profili di carattere comunitario, che la procedura di alienazione abbia per oggetto la totalita' del capitale di Tirrenia di Navigazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 13 marzo 2009;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

L'alienazione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze in Tirrenia di Navigazione S.p.A. - comprensiva anche delle partecipazioni totalitarie detenute dalla stessa nelle societa' marittime regionali - viene effettuata mediante ricorso a procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria, con potenziali acquirenti a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
La procedura di cui al precedente punto avra' ad oggetto la totalita' del capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A.
A fini della alienazione della partecipazione, il venditore dovra' verificare, anche mediante i propri consulenti, che i piani industriali che verranno richiesti ai potenziali acquirenti risultino coerenti con le convenzioni di servizio pubblico di cui all'art. 1, commi 998 e 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Roma, 13 marzo 2009

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli
 
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