IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che reca disposizioni concernenti la destinazione di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009 adottato ai sensi dell'art. 63-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 112 del 2008; Ritenuta l'opportunita' di chiarire l'ambito soggettivo di applicazione del citato decreto 2 aprile 2009;
Decreta: Art. 1.
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, dopo l'art. 5 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis. - 1. Tra i soggetti di cui all'art. 1 rientrano altresi' le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, nella cui organizzazione e' presente il settore giovanile, affiliate alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate, che svolgono prevalentemente attivita' di avviamento e formazione allo sport dei giovani di eta' inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di eta' non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.». Conseguentemente al comma 2 dell'art. 2 del predetto decreto la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) l'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; ». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2009
Il Ministro : Tremonti |