Gazzetta n. 101 del 4 maggio 2009 (vai al sommario)
LEGGE 4 maggio 2009, n. 41
Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. (09G0049)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno aprovato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca «Disposizioni in
materia di ricorrenze festive» ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.



 
Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 possono essere organizzate iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori.
2. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di formare i giovani affinche' contribuiscano a costruire un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 maggio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1493):
Presentato dall'on. Luca Giorgio Barbareschi ed altri il
16 luglio 2008.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in
sede referente, il 30 luglio 2008 con pareri delle
commissioni II, V, VII, XII e questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 23,
28 e 29 ottobre 2008; 5, 19 e 25 novembre 2008.
Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede
legislativa, il 4 dicembre 2008.
Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa il 4
e 10 dicembre 2008 ed approvato l'11 dicembre 2008.
Senato della Repubblica (atto n. 1270):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 17 dicembre 2008 con parere delle
commissioni 2ª, 5ª, 7ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 7
aprile 2009.
Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede
deliberante, il 23 aprile 2009.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, ed
approvato il 29 aprile 2009.
 
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