Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 marzo 2009
Autorizzazione, per il CRA, ad assumere unita' di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge n. 296/2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1 comma 643, della predetta legge il quale prevede che, per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato purche' la spesa per il personale rientri nel limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque nel limite delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente;
Visto l'art. 12, comma 3, 2° capoverso, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2008, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 643, della medesima legge;
Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Visto in particolare l'art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
Visto il predetto art. 74, comma 1, lettera c) cosi' come integrato dall'art. 1, comma 9 del decreto legge 10 novembre 2008 n. 180, il quale esclude gli enti di ricerca dalla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, consentendo, pertanto, di poter procedere alle autorizzazioni ad assumere per il predetto personale;
Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita' di posti in dotazione organica;
Vista la nota del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) con la quale il predetto ente chiede l'autorizzazione ad assumere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 643, della predetta legge n. 296 del 2006 e dell'art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, nel limite delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel corso dell'anno 2007 pari ad euro 2.813.706,09 corrispondenti al costo effettivo annuo di tutto il personale cessato, detratte le spese relative ad alcune unita' di personale trasferito in altri ruoli per mobilita' che, ai sensi del citato art. 1, comma 47, della legge 311/2004, non e' assimilabile ad una cessazione;
Tenuto conto che, come certificato dal CRA, nel conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2007, le entrate complessive correnti risultano pari a € 135.416.991,04 e la spesa del personale per lo stesso anno e' pari a € 48.351.428,85 corrispondente a circa il 35,7% delle entrate correnti;
Ritenuto che anche considerando l'onere delle assunzioni a regime la spesa del personale a tempo indeterminato rimane nel limite fissato dall'art. 1, comma 643, della legge 296/2006;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'Ente ad effettuare alcune assunzioni a tempo indeterminato di personale nel limite di una spesa annua a regime pari ad € 266.022,94;
Ritenuto che il predetto Ente debba fornire, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a conclusione delle procedure assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle risorse finanziarie assegnate;
Visto l'art. 1, comma 644, della legge 296/2006 che fa, tra gli altri, salvi i principi di cui al comma 526 della stessa legge;
Visto l'art. 1, comma 526, della citata legge n. 296 del 2006 che prevede che le amministrazioni di cui al comma 523 della medesima legge possono procedere per gli anni 2008-2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519;
Visto l'art. 1, comma 646, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che ai fini dell'applicazione dei commi 643-645, sono fatte salve le assunzione conseguenti a bandi di concorso gia' pubblicati ovvero a procedure gia' avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);
Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 4 recante «legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) - Linee guida ed indirizzi in materia di mobilita'»;
Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 5 recante «Linee di indirizzo in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)» e tenuto conto che le procedure di stabilizzazione possono essere avviate dalle amministrazioni purche' nella programmazione triennale del fabbisogno siano previste forme di assunzione che tendano a garantire l'adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti da coprire, nel rispetto del principio costituzionale del prevalente accesso attraverso concorso pubblico. A tal fine la mobilita' di personale va computata in maniera neutra;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»;
Decreta:

Art. 1.

1. Il CRA puo' procedere, ai sensi del comma 643 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base delle risorse relative alle cessazioni avvenute nell'anno 2007, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 8 unita' di personale nel limite di una spesa annua a regime pari ad euro 266.022,94.
2. L'Ente di cui al comma 1 e' tenuto, entro e non oltre il 31 dicembre 2009, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa per l'anno 2008 nonche' la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione interessata dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
3. L'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 e' posto a carico del bilancio dell'Ente.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2009
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 326
 
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