Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 aprile 2009
Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, per il finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi, nonche' delle relative modalita' di erogazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Visti, in particolare, i commi 28 e 29 della suddetta legge finanziaria, cosi' come modificati dall'art. 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, con i quali e' stata autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente ed i beni culturali e, comunque, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, da destinare agli enti individuati con decreto del Ministro dell'economia e finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), come modificata dall'art. 5-quater del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, con la quale l'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 2006 e 2007 dal citato comma 28 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, e' stata rimodulata in ragione di euro 130.000.000 per l'anno 2006, euro 120.000.000 per l'anno 2007 ed euro 96.050.000 per l'anno 2008;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 marzo 2006 (pubblicato sul S.O. n. 66 nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2006) con il quale, in particolare, sono stati individuati (elenco 1) i contributi da attribuire agli enti beneficiari per gli anni 2006, 2007 e 2008 in sostituzione di quelli determinati per gli anni 2006 e 2007 con il decreto ministeriale 18 marzo 2005 (elenco A);
Visto l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, con il quale e' stato previsto che le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'art. 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi, con le modalita' previste dalla stessa disposizione;
Considerato che, in relazione ai contributi recati dall'art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 311/2004, sono risultate inutilizzate le somme di euro 2.248.000,00 per l'anno 2006 e di euro 17.615.000,00 per l'anno 2007, entrambe iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008 con riferimento al capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerato che, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1-bis, della legge n. 169/2008 le predette disponibilita' residuali, pari a complessivi euro 19.863.000,00, sono state versate sul cap. 2368 - capo X dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008;
Considerato che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, si e' provveduto ad istituire il capitolo 7151 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno finanziario 2009, con uno stanziamento di complessivi euro 19.863.000,00 sia in termini di competenza che di cassa, in conseguenza della riassegnazione delle somme come sopra versate all'entrata del bilancio statale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, al riparto delle risorse in questione, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la risoluzione parlamentare n. 8-00025, approvata in data 23 dicembre 2008 dalle Commissioni della Camera dei deputati V e VII riunite, con la quale si impegna il Governo ad attenersi, ai fini dell'assegnazione della quota dei contributi gia' revocati di cui all'art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 311 del 2004, individuata in complessivi euro 12.539.000,00, alle priorita' puntualmente individuate nell'elenco n. 1, destinando eventuali disponibilita' e residui, derivanti anche da revoche, al fondo infrastrutture istituito presso la protezione civile;
Vista la nota 28 gennaio 2009, con la quale il Presidente della V Commissione bilancio della Camera dei deputati ha trasmesso il testo della risoluzione parlamentare sopra richiamata, opportunamente aggiornata con le modifiche resesi necessarie per correggere gli errori materiali contenuti nel testo pubblicato in allegato al resoconto sommario della medesima seduta;
Considerato che ad oggi non risulta, invece, ancora adottata l'analoga risoluzione da parte delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, per l'attribuzione, per le medesime finalita', dell'ulteriore quota dei contributi in questione, pari a complessivi euro 7.324.000,00;
Ritenuto necessario provvedere, per motivi di urgenza, all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 convertito dalla legge 169/2008, sulla base, per il momento, delle priorita', degli interventi e degli enti destinatari dei finanziamenti previsti dal citato art. 2, comma 1-bis, come puntualmente individuati nella risoluzione 8-00025 del 23 dicembre 2008, nonche' a disciplinare, col decreto medesimo, le modalita' da seguire da parte degli enti beneficiari al fine di consentire al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di provvedere alla relativa erogazione;
Ritenuto, peraltro, che non si rende possibile attenersi a quanto auspicato dalle Commissioni parlamentari nella predetta risoluzione del 23 dicembre 2008 in merito alla possibilita' di destinare le disponibilita' e i residui, derivanti da revoche, al Fondo infrastrutture istituito presso la protezione civile, in quanto tale diversa destinazione non e' attuabile dal punto di vista delle norme di contabilita' di Stato;
Considerato che, per quanto concerne le modalita' di attribuzione dei finanziamenti in argomento, ancorche' non espressamente previste dalla predetta norma autorizzativa, possa farsi utile riferimento a quelle individuate a suo tempo con decreto ministeriale 18 marzo 2005 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005) con riferimento ai contributi statali recati dall'art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni ed a quelle analoghe di cui ai decreti ministeriali 8 luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005) e 1° marzo 2006 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2006), avuto riguardo agli ulteriori contributi statali recati, rispettivamente, dall'art. 2-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e dall'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, integralmente richiamate nel presente dispositivo, in applicazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la somma di euro 12.539.000,00 derivante dai contributi statali di cui all'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni, risultati inutilizzati nel corso degli anni 2006 e 2007, e' destinata al finanziamento degli interventi ed a favore degli enti, come puntualmente individuati dalla risoluzione 8-00025 del 23 dicembre 2008 indicata in epigrafe e riportati nell'allegato elenco 1, che forma parte integrante del presente decreto, al fine di finanziare interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi.
 
Art. 2.

1. Le quote di finanziamento individuate nell'allegato elenco 1 e riferite a soggetti pubblici e ad enti non di diritto pubblico, sono attribuite dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca a fronte degli adempimenti previsti dai successivi articoli 3, 4, 5 e 6 e secondo le modalita' ed i termini in essi indicati.
 
Art. 3.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, i soggetti di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare, per ciascuno degli interventi finanziati, un'attestazione conforme all'allegato modello A) che fa parte integrante del presente decreto.
2. L'attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve contenere la dichiarazione che il medesimo contributo, puntualmente dedicato all'intervento per il quale e' prevista l'assegnazione, ha formato oggetto di impegno formale entro il termine perentorio del 31 luglio 2009 e deve, altresi', indicare le modalita' di accredito del contributo stesso, tenendo conto delle disposizioni che regolano il sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 4.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, i soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli elencati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare un'attestazione conforme all'allegato modello B), che fa parte integrante del presente decreto.
2. L'attestazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e contenere una dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale, puntualmente dedicato all'intervento per il quale e' prevista l'assegnazione, nonche' le modalita' di accredito del contributo; alla stessa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere allegata idonea fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validita', del firmatario.
 
Art. 5.

1. Le attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 devono essere trasmesse al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca - Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, Ufficio per l'edilizia scolastica (Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma) con raccomandata A.R., a pena di decadenza dal contributo, entro il termine perentorio del 30 settembre 2009.
 
Art. 6.

1. Il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, successivamente al ricevimento, entro i termini fissati dal precedente art. 5, delle attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 ed alla verifica della relativa regolarita', provvede alla conseguente erogazione, a favore degli enti individuati come beneficiari dalla risoluzione 8-00025 del 23 dicembre 2008 indicata in premessa e per gli importi e gli interventi in essa contemplati, delle quote di finanziamento riportate nell'allegato elenco 1, a valere sulle disponibilita' al riguardo iscritte, per l'anno finanziario 2009, sul capitolo 7151 dello stato di previsione del Dicastero medesimo.
 
Art. 7.

1.Non si da' luogo all'assegnazione delle quote dei contributi statali individuati nell'allegato elenco 1 qualora i rispettivi enti beneficiari non provvedano al puntuale adempimento degli oneri posti a loro carico, cosi' come individuati dagli articoli 3, 4 e 5; tali quote, pertanto, dovranno intendersi revocate;
2. Entro la fine dell'esercizio finanziario 2009, il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca trasmette alle competenti Commissioni parlamentari l'elenco degli enti inadempienti e il riepilogo dei contributi revocati, ai fini di una eventuale riassegnazione degli stessi in favore di enti e per interventi da individuare con apposito atto di indirizzo e conseguente successiva adozione del relativo decreto interministeriale, compatibilmente con le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, nel rispetto delle medesime finalita'.
 
Art. 8.

1. Gli enti che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 ed in relazione ai quali, ai sensi dell'art. 6, e' stata disposta la conseguente erogazione delle somme individuate nell'allegato elenco 1, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento finanziato dovranno inviare al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, all'indirizzo e con le modalita' di cui al precedente art. 4, apposita relazione conclusiva, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale dovra' essere fornita adeguata attestazione del puntuale utilizzo per le previste finalita' dei contributi statali attribuiti, della contabilita' finale e dei risultati ottenuti, allegando, infine, il certificato di regolare esecuzione dei lavori vistato dai competenti organi tecnici.
2. Qualora i contributi statali erogati risultino superiori alle reali necessita' di spesa degli enti beneficiari in rapporto agli interventi realizzati, la differenza dovra', dagli stessi, essere riversata al cap. 2368 - Capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, dandone comunicazione sia al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, che al Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).
 
Art. 9.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 29 aprile 2009
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Gelmini
 
----> Vedere da pag. 15 a pag. 23 <----
 
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