Gazzetta n. 103 del 6 maggio 2009 (vai al sommario)
LEGGE 5 maggio 2009, n. 42
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. (09G0053)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Ambito di intervento)

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, citta' metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarieta' e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettivita' e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacita' fiscale per abitante nonche' l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresi' i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, citta' metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. 2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».



 
Art. 2.
(Oggetto e finalita')

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, citta' metropolitane e regioni. 2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;
b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;
c) razionalita' e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attivita' di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;
e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialita' e nel rispetto del principio di solidarieta' e dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;
g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, citta' metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilita' e crescita;
h) individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, citta' metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilita' e crescita; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; individuazione dei principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), a carico dell'ente in caso di mancato rispetto di tale termine;
i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata; l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressivita' del sistema tributario e rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;
m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
2) della perequazione della capacita' fiscale per le altre funzioni;
n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;
p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilita' finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilita' nell'imposizione di tributi propri;
q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:
1) istituire tributi regionali e locali;
2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e citta' metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);
r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni;
s) facolta' delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;
t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma l, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parita' di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione e' effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;
u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalita' efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;
v) definizione di modalita' che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita' di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potesta' tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), che sono commisurate all'entita' di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e puo' esercitare nei casi piu' gravi il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilita' amministrativa e finanziaria; aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica; bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilita' fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi; cc) previsione di una adeguata flessibilita' fiscale articolata su piu' tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a piu' basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita', il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali; dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b); ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e citta' metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione; ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una piu' piena valorizzazione della sussidiarieta' orizzontale; gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti; hh) territorialita' dei tributi regionali e locali e riferibilita' al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione; ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva; ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite; mm) individuazione, in conformita' con il diritto comunitario, di forme di fiscalita' di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attivita' di impresa nelle aree sottoutilizzate. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perche' su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che e' trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non e' stata raggiunta. 4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i' decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformita' dall'intesa. 5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma l, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali. 6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h). Un altro decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. 7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 119 della Costituzione della
Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.
- La legge 27 luglio 2000, n. 212, reca «Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente».
- Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione
della Repubblica Italiana:
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'».
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante «Attuazione
della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi»:
«Art. 19 (Armonizzazione della disciplina sulle aliquote
di prodotto della coltivazione). - 1. Per le produzioni
ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, il titolare di
ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto a
corrispondere annualmente allo Stato il valore di
un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7%
della quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti
in terraferma, e al 7% della quantita' di idrocarburi
gassosi e al 4% della quantita' di idrocarburi liquidi
estratti in mare.
2. L'aliquota non e' dovuta per le produzioni disperse,
bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle
operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento. Nessuna
aliquota e' dovuta per le produzioni ottenute durante prove
di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca.
3. Per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento
dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2,
i primi 20 milioni di Smc di gas e 20000 tonnellate di olio
prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di
Smc di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente
in mare.
4. Per ciascuna concessione di coltivazione il
rappresentante unico comunica mensilmente all'UNMIG e alla
Sezione competente i quantitativi degli idrocarburi
prodotti e di quelli avviati al consumo per ciascuno dei
titolari. Il rappresentante unico e' responsabile della
corretta misurazione delle quantita' prodotte e avviate al
consumo, ferma restando la facolta' dell'UNMIG e delle sue
Sezioni di disporre accertamenti sulle produzioni
effettuate. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello
cui si riferiscono le aliquote il rappresentante unico
comunica all'UNMIG ed alle Sezioni competenti i
quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati al consumo
nell'anno precedente per ciascuna concessione e ciascun
contitolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono
sottoscritte dal legale rappresentante o un suo delegato,
che attesta esplicitamente la esattezza dei dati in esse
contenuti.
5. I valori unitari dell'aliquota per ogni concessione
di coltivazione sono determinati, per ciascun titolare in
essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita
da esso fatturati nell'anno di riferimento.
5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1°
gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione
sono determinati:
a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun
titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi
di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel
caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del
concessionario, il valore dell'aliquota e' determinato
dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul
mercato internazionale di greggi di riferimento con
caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale
delle rese di produzione;
b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i
titolari, in base alla media aritmetica relativa all'anno
di riferimento dell'indice QE, quota energetica del costo
della materia prima gas, espresso in euro per MJ,
determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
ai sensi della Del.Aut.en.el. e gas 22 aprile 1999, n.
52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30
aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa
l'equivalenza 1 Smc = 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio
2003, l'aggiornamento di tale indice, ai soli fini del
presente articolo, e' effettuato dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di
cui alla stessa deliberazione.
6. Il valore unitario dell'aliquota di cui al comma 5 e'
ridotto per l'anno 1997 di 30 lire per Smc per le
produzioni di gas in terraferma e di 20 lire per Smc per le
produzioni di gas in mare, e di 30000 lire per tonnellata
per le produzioni di olio in terraferma e di 60000 lire per
tonnellata per le produzioni di olio in mare, per tenere
conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al
trattamento e trasporto. In terraferma, nel caso di
vettoriamento il valore unitario e' ulteriormente ridotto
dei costi fatturati di vettoriamento fino al punto di
riconsegna, mentre nel caso di trasporto mediante sistema
di proprieta' del concessionario la riduzione e' pari a 1
lira per ogni 5 km di condotta, a partire dalla centrale di
raccolta e trattamento, con esclusione dei primi 30 km e
con un massimo di 30 lire per Smc di gas o per chilogrammo
di olio. Per produzioni di idrocarburi con caratteristiche
di marginalita' economica causata da speciali trattamenti
necessari per portare tali produzioni a specifiche di
commerciabilita', ai concessionari puo' essere riconosciuta
dal Ministero, su documentata istanza, sentita la
Commissione di cui al comma 7, una ulteriore detrazione, in
ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti; tale
detrazione puo' essere altresi' riconosciuta per i costi
sostenuti per il flussaggio di olii pesanti.
6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal
1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque
onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al
trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui
al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas
esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna
concessione di coltivazione, di cui al comma 3, e'
stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in
terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni
in mare.
7. Le riduzioni di cui al comma 6 per gli anni
successivi sono determinate, tenendo conto delle variazioni
annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali
e del costo del lavoro per unita' di prodotto
nell'industria, con decreto del Ministero di concerto col
Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le
aliquote.
8. Ciascun titolare, in tempo utile al fine
dell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 9, per
tutte le concessioni di coltivazione di cui e' stato
titolare unico, rappresentante unico o contitolare
nell'anno precedente, effettua il calcolo del valore delle
aliquote dovute, sulla base delle quote di produzione
spettanti, del valore calcolato in base al comma 5 e
tenendo conto delle riduzioni di cui al comma 6 e delle
variazioni di cui al comma 7. Egli redige altresi' un
prospetto complessivo del valore delle aliquote dovute e
delle relative ripartizioni tra Stato, regioni e comuni, in
base al disposto degli articoli 20 e 22.
9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del
prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi
versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a
statuto ordinario e ai comuni interessati.
10. I versamenti dovuti allo Stato sono effettuati, in
forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali e'
titolare, presso la Tesoreria centrale dello Stato. Analogo
versamento e' effettuato in forma cumulata, per le quote
spettanti ad ogni regione a statuto ordinario, presso
l'ufficio finanziario regionale e sul capitolo di entrata
che ogni regione e' tenuta, entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, ad individuare e comunicare
all'UNMIG, per la pubblicazione nel BUIG. I versamenti
dovuti ai comuni affluiscono direttamente ai bilanci dei
comuni interessati.
11. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno,
trasmette al Ministero delle finanze, all'UNMIG e alle sue
Sezioni copia del prospetto di cui al comma 8, corredato di
copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'UNMIG
comunica alle regioni interessate il valore complessivo
delle quote ad esse spettanti.
12. Resta ferma la facolta' del Ministero delle finanze
e dell'UNMIG, sulla base del prospetto presentato, di
disporre accertamenti tramite i propri uffici periferici,
sentita la Commissione di cui al comma 7, sull'esattezza
dei dati trasmessi.
13. Ove per una concessione di coltivazione risultino
produzioni spettanti o valorizzazioni maggiori rispetto a
quelle dichiarate, il titolare, oltre al versamento di
quanto maggiormente dovuto e ferme restando le sanzioni
previste dalle norme vigenti, e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pari al 40% della differenza in valore
risultante, comunque non inferiore a lire trentamilioni e
non superiore a lire centoottantamilioni.
14. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le spese per gli accertamenti in materia
di aliquote dovute allo Stato effettuati dall'UNMIG e dalle
sue Sezioni, per il funzionamento della Commissione di cui
al comma 7, nonche' per l'acquisto e la manutenzione di
strumenti informatici per l'elaborazione e la gestione
informatica dei dati relativi al calcolo delle aliquote e
dei relativi versamenti e ripartizioni, valutate in lire
350 milioni annui a decorrere dal 1997, graveranno su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal
fine, con decreto del Ministero del tesoro, quota parte
delle entrate derivanti dal presente articolo e fino a
concorrenza dell'importo sopra indicato di lire 350
milioni, e' riassegnata al predetto stato di previsione.
15. Il Ministero trasmette annualmente alle regioni a
statuto ordinario interessate una relazione previsionale
sull'entita' delle entrate di loro spettanza, per il
triennio successivo, previste dagli articoli 20 e 22.».
- Si riporta il testo dell'art. 120 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 120. - La Regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre
2001, n. 3»:
«Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul
potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita'
previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle
Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato
un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio
dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei
ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche
normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla
riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
della Giunta regionale della Regione interessata al
provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art.
11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo degli articoli 29, 30 e 31 della
Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 29. - La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio e' ordinato sull'eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a
garanzia dell'unita' familiare.
Art. 30. - E' dovere e diritto dei genitori mantenere
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede
a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti
dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternita'.
Art. 31. - La Repubblica agevola con misure economiche e
altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo
alle famiglie numerose.
Protegge la maternita' e l'infanzia e la gioventu',
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri
puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del
presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti
all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi
quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad
esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai
fini di eventuali deliberazioni successive.».



 
Art. 3.
(Commissione parlamentare
per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione e' nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza. 2. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. 3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al comma 4 sono posti per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso. 4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le citta' metropolitane, le province e i comuni, e' istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, e' composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere. 5. La Commissione:
a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2;
b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21. A tal fine puo' ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5;
c) sulla base dell'attivita' conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2. 6. La Commissione puo' chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. 7. La Commissione e' sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21.
 
Art. 4.
(Commissione tecnica paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata "Commissione", formata da trenta componenti e composta per meta' da rappresentanti tecnici dello Stato e per meta' da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonche' un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 2. La Commissione e' sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attivita' necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attivita' consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, citta' metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari. 3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori. 4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all'articolo 5 a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 114 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 114. - La Repubblica e' costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e
dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello
Stato disciplina il suo ordinamento».
- Si riporta il testo degli articoli 5, 8 e 15 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari»:
«Art. 5 (Partecipazione delle regioni e delle province
autonome alle decisioni relative alla formazione di atti
normativi comunitari). - 1. I progetti e gli atti di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 3 sono trasmessi dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche
comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei
presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle
province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai
Consigli regionali e delle province autonome, indicando la
data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province
autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui
progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie
di competenza delle regioni e delle province autonome,
curandone il costante aggiornamento.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le
regioni e le province autonome, nelle materie di loro
competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento
degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, possono
trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei
Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il
tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano o della
Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli
regionali e delle province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario
riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa
delle regioni o delle province autonome e una o piu'
regioni o province autonome ne facciano richiesta, il
Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine,
ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il
Governo puo' procedere anche in mancanza dell'intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il
Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio
dei Ministri dell'Unione europea. In tale caso il
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro
per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto
una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri
dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni
dalla predetta comunicazione, il Governo puo' procedere
anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza
alle attivita' dirette alla formazione dei relativi atti
comunitari.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le
osservazioni delle regioni e delle province autonome non
siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto
di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il
giorno precedente quello della discussione in sede
comunitaria, il Governo puo' comunque procedere alle
attivita' dirette alla formazione dei relativi atti
comunitari.
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle
province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio
delle competenze di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli
tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle
regioni e delle province autonome, individuati in base a
criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, ai fini della successiva definizione della
posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri e con i Ministeri competenti per
materia, in sede di Unione europea.
8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie informa
tempestivamente le regioni e le province autonome, per il
tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle
proposte e delle materie di competenza delle regioni e
delle province autonome che risultano inserite all'ordine
del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri
dell'Unione europea.
10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie, prima dello
svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di
competenza delle regioni e delle province autonome che
risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la
posizione che il Governo intende assumere. Il Governo
riferisce altresi', su richiesta della predetta Conferenza,
prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione
europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria,
sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni
e delle province autonome che risultano inserite all'ordine
del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende
assumere.
11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e
le province autonome, per il tramite della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del
Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio
europeo con riferimento alle materie di loro competenza,
entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 8 (Legge comunitaria). - 1. Lo Stato, le regioni e
le province autonome, nelle materie di propria competenza
legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive
comunitarie.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie informa con
tempestivita' le Camere e, per il tramite della Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome, le regioni e le province autonome, degli atti
normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione
europea e delle Comunita' europee.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la
collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato
di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi
di politica del Governo in relazione agli atti di cui al
comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e
comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure
da intraprendere per assicurare tale conformita', agli
organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei
presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle
province autonome, per la formulazione di ogni opportuna
osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e
le province autonome verificano lo stato di conformita' dei
propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne
trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con
riguardo alle misure da intraprendere.
4. All'esito della verifica e tenuto conto delle
osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio
dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli
altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni
anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante:
«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; tale
titolo e' completato dall'indicazione: «Legge comunitaria»
seguita dall'anno di riferimento.
5. Il disegno di legge di cui al comma 4 deve contenere
una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre, in cui il
Governo:
a) riferisce sullo stato di conformita'
dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo
stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto,
in particolare, della giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee relativa alle eventuali
inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da
parte della Repubblica italiana;
b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da
attuare in via amministrativa;
c) da' partitamente conto delle ragioni dell'eventuale
omesso inserimento delle direttive il cui termine di
recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui termine di
recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione
ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con
regolamento ai sensi dell'art. 11, nonche' l'indicazione
degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione
gia' adottati;
e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali
nelle singole regioni e province autonome si e' provveduto
a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro
competenza, anche con riferimento a leggi annuali di
recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle
province autonome. L'elenco e' predisposto dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25
gennaio di ogni anno.
Art. 15 (Relazione annuale al Parlamento). - 1. Entro il
31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento
una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea,
con particolare riferimento alle attivita' del Consiglio
europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea,
alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne
dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della
giustizia e degli affari interni e agli orientamenti
generali delle politiche dell'Unione;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo
comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee
caratterizzanti della politica italiana nei lavori
preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi
comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo
su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti
normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti
normativi che rivestono rilievo di politica generale;
c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione
economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari
verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento
anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunita'
europee per cio' che concerne l'Italia;
d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo
delle Camere, nonche' le osservazioni della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei
provvedimenti conseguentemente adottati;
e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui
all'art. 14, comma 2.
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente
distinti i resoconti delle attivita' svolte e gli
orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in
corso.».



 
Art. 5.
(Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata "Conferenza", di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per cio' che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all'articolo 18; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosita' e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialita', sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;
b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;
c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all'articolo 16;
d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, citta' metropolitane e regioni, ivi compresa la congruita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d); assicura altresi' la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;
e) la Conferenza verifica la congruita' dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;
f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti;
g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all'articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attivita' istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, e' istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualita' dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonche' per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;
h) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonche' agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata. 2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.
 
Art. 6.
(Compiti della Commissione parlamentare
di vigilanza sull'anagrafe tributaria)

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresi' sui sistemi informativi ad essi riferibili".



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 27 marzo
1976, n. 60, recante «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8,
recante norme per l'attuazione del sistema informativo del
Ministero delle finanze e per il funzionamento
dell'anagrafe tributaria», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2. E' istituita una Commissione di parlamentari
avente il compito della vigilanza sull'anagrafe tributaria,
nonche' il compito di effettuare indagini conoscitive e
ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e
riscossione dei tributi locali, vigilando altresi' sui
sistemi informativi ad essi riferibili.
La Commissione e' composta di undici membri designati
dai Presidenti delle due Camere del Parlamento».



 
Art. 7.
(Principi e criteri direttivi relativi ai tributi
delle regioni e alle compartecipazioni
al gettito dei tributi erariali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonche' le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative;
b) per tributi delle regioni si intendono:
1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito e' attribuito alle regioni;
2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;
3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non gia' assoggettati ad imposizione erariale;
c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;
d) le modalita' di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformita' al principio di territorialita' di cui all'articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalita' devono tenere conto:
1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di' consumo puo' essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;
2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;
3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;
4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;
e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.



Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 119 della Costituzione della
Repubblica italiana si veda la nota all'art. 1.



 
Art. 8.
(Principi e criteri direttivi sulle modalita'
di esercizio delle competenze legislative
e sui mezzi di finanziamento)

1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonche' al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonche' delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono:
1) spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1);
3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 16;
b) definizione delle modalita' per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;
c) definizione delle modalita' per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonche' dei costi standard;
d) definizione delle modalita' per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA nonche' con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
e) definizione delle modalita' per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), e con quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;
f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni;
g) definizione delle modalita' per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una sola regione; definizione, altresi', delle modalita' per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e' insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;
h) definizione delle modalita' per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), fatta eccezione per quelli gia' destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP, e' sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;
i) definizione delle modalita' per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di' copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge e secondo le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni. 2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1). 3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanita', l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.



Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 119 della Costituzione della
Repubblica italiana si veda la nota all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della
Repubblica italiana si veda la nota all'art. 2.
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica»:
«2. A decorrere dall'anno 1997, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero del tesoro un fondo perequativo
per la corresponsione in favore delle regioni di un importo
pari alla differenza tra l'ammontare del gettito realizzato
nell'anno 1996 ai sensi dei commi da 12 a 14 del presente
articolo e l'ammontare dei trasferimenti indicati nella
tabella C allegata alla presente legge; tale importo e'
aumentato per gli anni successivi del tasso programmato di
inflazione previsto dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
3. Per ogni anno a partire dal 1998, l'aumento
percentuale della quota spettante a ciascuna regione e'
calcolato con riferimento alla differenza, calcolata sui
valori per abitante, tra importo dei trasferimenti
soppressi rilevato nella tabella C allegata alla presente
legge e gettito dell'accisa rilevato due anni prima. Per le
regioni ove tale differenza e' inferiore al valore medio,
le quote del fondo perequativo aumentano in relazione
diretta a tale differenza, in misura pari a zero per la
regione ove la differenza e' minima e pari al tasso
d'inflazione programmato per la regione ove tale differenza
e' massima. Quando in una regione il gettito dell'accisa
diventa superiore ai trasferimenti soppressi, la quota del
fondo perequativo viene ridotta in misura pari al 50 per
cento della eccedenza. Per le regioni ove tale differenza
e' superiore al valore medio e per le regioni del
Mezzogiorno, le quote del fondo perequativo delle singole
regioni aumentano tutte in misura pari al tasso
d'inflazione programmato.».
- Per il testo dell'art. 118 della Costituzione della
Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge 5
giugno 2003, n. 131:
«Art. 7. (Attuazione dell'art. 118 della Costituzione in
materia di esercizio delle funzioni amministrative). - 1.
Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze,
provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro
esercitate alla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province,
Citta' metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di
cui occorra assicurare l'unitarieta' di esercizio, per
motivi di buon andamento, efficienza o efficacia
dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o
economici o per esigenze di programmazione o di omogeneita'
territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione
di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di
autonomia funzionale, anche nei settori della promozione
dello sviluppo economico e della gestione dei servizi.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province, Comuni e
Comunita' montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di
attivita' di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarieta'. In ogni caso, quando sono impiegate
risorse pubbliche, si applica l'art. 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative
non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le
esercitano in forma singola o associata, anche mediante le
Comunita' montane e le unioni dei Comuni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e comunque ai
fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base
degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da
concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in
particolare all'individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie
per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire,
il Governo, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al
Parlamento uno o piu' disegni di legge collegati, ai sensi
dell'art. 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale,
per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei
predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea
relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano fino alla data di entrata in
vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione.
3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more
dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2,
lo Stato puo' avviare i trasferimenti dei suddetti beni e
risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le
modalita' previste al numero 4) del punto II dell'Acc. 20
giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato,
regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa
risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di
stabilita'. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto,
ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea
relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni
dall'assegnazione.
4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del
parere, qualora cio' si renda necessario per la
complessita' della materia o per il numero degli schemi di
decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle
Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente
comma, la proroga del termine per l'espressione del parere,
i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di
venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero
quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I
decreti sono adottati con il concerto del Ministro
dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le
conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui
essi formulano identiche condizioni.
5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle
indicazioni contenute nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni
parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti
decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le
Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio
delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite.
Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in
vigore delle leggi di cui al comma 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative
continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni
stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli
effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di
bilancio da parte di Comuni, Province, Citta' metropolitane
e Regioni, in relazione al patto di stabilita' interno ed
ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura
collaborativa del controllo sulla gestione, il
perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o
regionali di principio e di programma, secondo la
rispettiva competenza, nonche' la sana gestione finanziaria
degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni
e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai
consigli degli enti controllati, salvo quanto disposto dal
terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al
Parlamento di cui all'art. 3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all'art.
13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce
anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti
dalle sezioni regionali di controllo. Resta ferma la
potesta' delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio
della loro competenza, di adottare particolari discipline
nel rispetto delle suddette finalita'. Per la
determinazione dei parametri di gestione relativa al
controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli
studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.
8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di
collaborazione alle sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria
e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
nonche' pareri in materia di contabilita' pubblica.
Analoghe richieste possono essere formulate, di norma
tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito,
anche da Comuni, Province e Citta' metropolitane.
8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati,
salva diversa previsione dello statuto della Regione,
rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio
delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia
stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su
indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e
delle Province a livello regionale. I predetti componenti
sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le
esperienze professionali acquisite, sono particolarmente
esperte nelle materie aziendalistiche, economiche,
finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in
carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei
predetti componenti e' equiparato a tutti gli effetti, per
la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della
Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della
Regione. La nomina e' effettuata con decreto del Presidente
della Repubblica, con le modalita' previste dal secondo
comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.
9. Abrogato.».



 
Art. 9.
(Principi e criteri direttivi in ordine
alla determinazione dell'entita' e del riparto del fondo
perequativo a favore delle regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entita' e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacita' fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), nonche' da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;
b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacita' fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacita' fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;
c) definizione delle modalita' per cui le risorse del fondo devono finanziare:
1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, dell'articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonche' dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attivita' di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;
2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera g) del presente articolo;
d) definizione delle modalita' per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacita' fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;
e) e' garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione con riferimento alla quale e' stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere d) e g), tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato e' acquisito al bilancio dello Stato;
f) definizione delle modalita' per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacita' fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui e' assicurata l'integrale copertura;
g) definizione delle modalita' in base alle quali per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:
1) le regioni con maggiore capacita' fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo;
2) le regioni con minore capacita' fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), e' inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;
3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;
h) definizione delle modalita' per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.



Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 119 della Costituzione della
Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della
Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.



 
Art. 10.
(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento
delle funzioni trasferite alle regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;
b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento:
1) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2);
2) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 4;
c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacita' fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
d) definizione delle modalita' secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruita' dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.



Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della
Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.



 
Art. 11.
(Principi e criteri direttivi concernenti
il finanziamento delle funzioni di comuni,
province e citta' metropolitane)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane, in:
1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;
2) spese relative alle altre funzioni;
3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 16;
b) definizione delle modalita' per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed e' assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilita' e' stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;
c) definizione delle modalita' per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacita' fiscale per abitante;
d) definizione delle modalita' per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;
e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;
f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali e' senza vincolo di destinazione;
g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarita' territoriali, con particolare riferimento alla specificita' dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, dei territori montani e delle isole minori.



Nota all'art. 11:
- Per il testo degli articoli 117 e 118 della
Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note
all'art. 2.



 
Art. 12.
(Principi e criteri direttivi concernenti
il coordinamento e l'autonomia di entrata e
di spesa degli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi gia' esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi gia' erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilita', le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;
b) definizione delle modalita' secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o piu' delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
c) definizione delle modalita' secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto e' connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;
d) disciplina di uno o piu' tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facolta' di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilita' urbana;
e) disciplina di uno o piu' tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facolta' di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali;
f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;
g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;
h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;
i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorita' di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini;
l) previsione che la legge statale, nell'ambito della premialita' ai comuni e alle province virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilita' e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per cio' che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, recante «Disposizioni urgenti
per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie»:
«Art. 1 (Esenzione ICI prima casa). - 1. A decorrere
dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo.
2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo si intende quella
considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche'
quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o
delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria
catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi
la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato
decreto n. 504 del 1992.
3. L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti
dall'art. 6, comma 3-bis, e dall'art. 8, comma 4, del
decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive
modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4
dell'art. 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 8 del citato
decreto n. 504 del 1992.
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei
commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in
aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'art. 8 del
decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'art.
1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale
fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno
l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto
sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali sono stabiliti,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, criteri e modalita' per la erogazione del
rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad
attuare con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, secondo principi che tengano conto
dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del
rispetto del patto di stabilita' interno, per l'esercizio
2007, e della tutela dei piccoli comuni. Relativamente alle
regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni
Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e
di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore
dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle
quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel
rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di
attuazione.
4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti
salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita
ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di
primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante,
come determinato ai sensi del comma 4.
4-ter. In sede di prima applicazione, fino
all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di
acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il
limite dei tre dodicesimi di cui all'art. 222 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta
comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle
norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole
amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.
5. Comma soppresso dalla legge di conversione.
6. I commi 7, 8 e 287 dell'art. 1 della legge n. 244 del
2007 sono abrogati.
6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle
fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo
all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o
insufficiente versamento della prima rata dell'imposta
comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a
condizione che il contribuente provveda ad effettuare il
versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di
stabilita' interno, in funzione della attuazione del
federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e
degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di
aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello
Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e
all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche', per gli
enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni gia' previsti
dallo schema di bilancio di previsione presentato
dall'organo esecutivo all'organo consiliare per
l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'art. 174
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le
disposizioni relative al mancato rispetto del patto di
stabilita' interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672,
691, 692 e 693 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al
presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle
sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto
per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai
sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' alla sezione
delle autonomie.
7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione
rapporti di concessione del servizio di accertamento e
riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono
rinegoziare i contratti in essere, ai fini
dell'accertamento e della riscossione di altre entrate,
compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di
prestazione di servizi.».



 
Art. 13.
(Principi e criteri direttivi concernenti
l'entita' e il riparto dei fondi perequativi
per gli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'entita' e al riparto dei fondi perequativi per gli enti sono adottati secondo i seguenti principi!, e criteri direttivi:
a) istituzione nel bilancio delle regioni di' due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle citta' metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalita' generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo e' determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 12, con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo 16, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;
b) definizione delle modalita' con cui viene periodicamente aggiornata l'entita' dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;
c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), avviene in base a:
1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;
2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entita' dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalita' cui questi sono soggetti;
d) definizione delle modalita' per cui la spesa corrente standardizzata e' computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversita' della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno e' determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;
e) definizione delle modalita' per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard;
f) definizione delle modalita' in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le citta' metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacita' fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative;
g) definizione delle modalita' per cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate standardizzate, nonche' a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse e' effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalita' di cui alla presente lettera;
h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province e le citta' metropolitane del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalita' previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non puo' comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, Io Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.



Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 120 della Costituzione della
Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge 5 giugno
2003, n. 131, si veda nelle note all'art. 2.



 
Art. 14.
(Attuazione dell'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione)

1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o piu' regioni si provvede altresi' all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 116 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la
Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti
speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117
e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all'art. 119. La legge e'
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione
interessata.».
- Per il testo dell'art. 119 della Costituzione della
Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 15.
(Finanziamento delle citta' metropolitane)

1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2 e in coerenza con i principi di cui agli articoli 11, 12 e 13, e' assicurato il finanziamento delle funzioni delle citta' metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una piu' ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessita' delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle citta' metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonche' disciplina la facolta' delle citta' metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d).
 
Art. 16.
(Interventi di cui al quinto comma
dell'articolo 119 della Costituzione)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle modalita' in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;
b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni;
c) considerazione delle specifiche realta' territoriali, con particolare riguardo alla realta' socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimita' al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;
d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarieta' sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;
e) definizione delle modalita' per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entita' delle risorse e' determinata dai medesimi provvedimenti.



Nota all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 119 della Costituzione della
Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 17.
(Coordinamento e disciplina fiscale
dei diversi livelli di governo)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garanzia della trasparenza delle diverse capacita' fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacita' fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;
b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di' cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilita' e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali e' valutata la virtuosita' dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;
c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;
d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;
e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualita' dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parita' di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettivita' nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialita' femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonche' l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attivita' discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilita' nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attivita' che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 244 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
«Art. 244. (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti
liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare
validamente fronte con le modalita' di cui all'art. 193,
nonche' con le modalita' di cui all'art. 194 per le
fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati
si applicano solo a province e comuni.».
- Si riporta il testo dell'art. 126 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della
Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio
regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che
abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono
altresi' essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale. Il decreto e' adottato sentita una Commissione
di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale puo' esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi
componenti e approvata per appello nominale a maggioranza
assoluta dei componenti. La mozione non puo' essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e
diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la
morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In
ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il
Consiglio.».



 
Art. 18.
(Patto di convergenza)

1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonche' un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, le modalita' di ricorso al debito nonche' l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o piu' enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scosta-menti nei costi per abitante, un procedimento, denominato "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza", volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.



Nota all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della
Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.



 
Art. 19.
(Patrimonio di comuni, province,
citta' metropolitane e regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacita' finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;
b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialita';
c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, citta' metropolitane e regioni;
d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.



Nota all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 119 della Costituzione della
Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 20.
(Principi e criteri direttivi concernenti
norme transitorie per le regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9 si applicano a regime dopo l'esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9;
b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 9 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque anni;
c) per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacita' fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilita' per alcune regioni, lo Stato puo' attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera;
d) i meccanismi compensativi di cui alla lettera c) vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell'ente, coordinato con il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all'articolo 18;
e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c);
f) garanzia per le regioni, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g);
g) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la fase transitoria, del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g);
h) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sia, per il complesso delle regioni di cui al medesimo articolo, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della congruita' delle risorse finanziarie delle funzioni gia' trasferite. 2. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtu' della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni gia' fissati in base alla legislazione statale.



Nota all'art. 20:
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della
Repubblica italiana e' riportato nelle note all'art. 2,
comma 2, della presente legge.



 
Art. 21.
(Norme transitorie per gli enti locali)

1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonche' agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge;
b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), e che si effettui una verifica di congruita' in sede di Conferenza unificata;
c) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;
d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 16, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 12, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;
e) sono definite regole, tempi e modalita' della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:
1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province e' finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;
2) per comuni e province l'80 per cento delle spese di cui al numero 1) e' finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) e' finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;
3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2;
f) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera e). 2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entita' e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacita' fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. 3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonche' l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonche' per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale. 4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
c) funzioni nel campo dei trasporti;
d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;
e) funzioni nel campo della tutela ambientale;
f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro. 5. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano la possibilita' che l'elenco delle funzioni di' cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.



Note all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 118 della Costituzione della
Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio
1996, n. 194, reca «Regolamento per l'approvazione dei
modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario
e contabile degli enti locali».



 
Art. 22.
(Perequazione infrastrutturale)

1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle nonne vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonche' la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione e' effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) estensione delle superfici territoriali;
b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;
c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
d) densita' della popolazione e densita' delle unita' produttive;
e) particolari requisiti delle zone di montagna;
f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
g) specificita' insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularita', anche con riguardo all'entita' delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. 2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma I del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosita' degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.



Note all'art. 22:
- Per il testo dell'art. 119 della Costituzione della
Repubblica italiana e' riportato nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 1
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: «Delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive:
«1. Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per
il rilancio delle attivita' produttive.
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e
la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
o province autonome interessate e inserito, previo parere
del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con
l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare
le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma, il Governo procede secondo finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza
strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei
servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene
conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
programma di infrastrutture strategiche non comprese nel
Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
della presente legge il programma e' approvato dal CIPE
entro il 31 dicembre 2001 (3). Gli interventi previsti dal
programma sono automaticamente inseriti nelle intese
istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della
individuazione delle priorita' e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle
intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle
risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una
intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere.
1-bis. Il programma da inserire nel Documento di
programmazione economico-finanziaria deve contenere le
seguenti indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti
strategici da realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di
finanziamento;
d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei
programmi precedentemente approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie gia' destinate e
degli ulteriori finanziamenti necessari per il
completamento degli interventi..».



 
Art. 23.
(Norme transitorie
per le citta' metropolitane)

1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle citta' metropolitane che sara' determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse. 2. Le citta' metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta:
a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;
b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione;
c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione. 3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene:
a) la perimetrazione della citta' metropolitana, che, secondo il principio della continuita' territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti. Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo;
b) l'articolazione del territorio della citta' metropolitana al suo interno in comuni;
c) una proposta di statuto provvisorio della citta' metropolitana, che definisce le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e disciplina le modalita' per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 6, lettera b). 4. Sulla proposta di cui al comma 2, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, e' indetto un referendum tra tutti i cittadini della provincia. Il referendum e' senza quorum di validita' se il parere della regione e' favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validita' e' del 30 per cento degli aventi diritto. 5. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, e' disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del referendum di cui al comma 4, osservando le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto compatibili. 6. Al fine dell'istituzione di ciascuna citta' metropolitana, il Governo e' delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o piu' decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione della citta' metropolitana in conformita' con la proposta approvata nel referendum di cui al comma 4;
b) istituzione, in ciascuna citta' metropolitana, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi cosi' come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di un'assemblea rappresentativa, denominata "consiglio provvisorio della citta' metropolitana", composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della citta' metropolitana e dal presidente della provincia;
c) esclusione della corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai componenti del consiglio provvisorio della citta' metropolitana in ragione di tale incarico;
d) previsione che, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi cosi' come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la citta' metropolitana assicura loro una piu' ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessita' delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;
e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle citta' metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della citta' metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi;
f) previsione che, per le finalita' di cui alla lettera e), siano altresi' considerate funzioni fondamentali della citta' metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:
1) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
3) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale. 7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. 8. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della citta' metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma I, che provvede altresi' a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo statuto definitivo della citta' metropolitana e' adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1. 9. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nel territorio della citta' metropolitana ovvero in altra provincia gia' esistente, nel rispetto della continuita' territoriale.



Note all'art. 23:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge».
La legge 25 maggio 1970, n. 352, reca «Norme sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo».



 
Art. 24.
(Ordinamento transitorio di Roma capitale
ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)

1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle citta' metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. 2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale e' diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche' delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta' del Vaticano e presso le istituzioni internazionali. 3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilita';
f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. 4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e' disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonche' in conformita' al principio di funzionalita' rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, e' disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalita' per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3. 6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina. 7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla citta' di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non piu' funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera d). 8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle citta' metropolitane e a decorrere dall'istituzione della citta' metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla citta' metropolitana di Roma capitale. 10. Per la citta' metropolitana di Roma capitale si applica l'articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere b) e c), e del comma 6, lettera d). La citta' metropolitana di Roma capitale, oltre alle funzioni della citta' metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al presente articolo.



Note all'art. 24:
- Per il testo dell'art. 118 della Costituzione della
Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della
Repubblica italiana e' riportato nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 6. (Statuti comunali e provinciali.) - 1. I comuni
e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal
presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali
dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica
le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della
rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo
statuto stabilisce, altresi', i criteri generali in materia
di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra
comuni e province, della partecipazione popolare, del
decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni
e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone
e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme
per assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e
donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per
promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e
negli organi collegiali del comune e della provincia,
nonche' degli enti, aziende ed istituzioni da essi
dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli
con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri
assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro
trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due
volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del
competente organo regionale, lo statuto e' pubblicato nel
bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo
pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato
al Ministero dell'interno per essere inserito nella
raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in
vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo
pretorio dell'ente.
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per
la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e
provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicita' degli
statuti stessi .».
- Per il testo dell'art. 119 della Costituzione della
Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca:
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali».



 
Art. 25.
(Principi e criteri direttivi relativi alla
gestione dei tributi e delle compartecipazioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attivita' di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;
b) definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalita' gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attivita' di recupero dell'evasione.
 
Art. 26.
(Contrasto dell'evasione fiscale)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attivita' di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attivita' di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonche' di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi;
b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.
 
Art. 27.
(Coordinamento della finanza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di stabilita' interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m). 2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite c rizzano i rispettivi territori o parte spetto a quelli corrispondentemente per le medesime funzioni dallo complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge. 3. Le disposizioni di cui al comma I sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potesta' legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d). 4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le corrispondenti modalita' di finanziamento aggiunti vo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore. 5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformita' ai rispettivi statuti, i' Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. 6. La Commissione di cui all'articolo 4 svolge anche attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione e' integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata. 7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e per valutare la congruita' delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' assicurata l'organizzazione del tavolo.



Nota all'art. 27:
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della
Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.



 
Art. 28.
(Salvaguardia finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilita' e crescita. 2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:
a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;
b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonche' del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria. 3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso. 4. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e all'articolo 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 29.
(Abrogazioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Bossi, Ministro delle riforme per il
federalismo
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Fitto, Ministro per i rapporti con le
Regioni
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Maroni, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Alfano

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LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1117):
Presentato dal Ministro dell'economia e finanze
(Tremonti), Ministro delle riforme per il federalismo
(Bossi), Ministro per la semplificazione normativa
(Calderoni), Ministro per i rapporti con le Regioni
(Fitto), Ministro per le politiche europee (Ronchi),
Ministro dell'interno (Maroni) il 15 ottobre 2008.
Assegnato alle commissioni 1ª (Affari costituzionali),
5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), riunite in sede referente, il
29 ottobre 2008 con pareri delle Commissioni 5ª, 7ª, 8ª,
10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni Regionali.
Esaminato dalle commissioni 1ª, 5ª e 6ª riunite il 5,
10, 12, 13, 17, 18, 20, 26, 27 e 28 novembre 2008; 2, 3, 4,
9, 11 e 16 dicembre 2008; 13, 14 e 15 gennaio 2009.
Relazione scritta annunciata il 17 gennaio 2009 (atto n.
1117, 316, 1253-A), relatore sen. Azzollini.
Esaminato in aula il 29 ottobre 2008; 13, 15, 20, 21
gennaio 2009 e approvato il 22 gennaio 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2105):
Assegnato alle commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze)
riunite in sede referente il 26 gennaio 2009 con pareri
delle commissioni I, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e
Questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni V e VI riunite il 10, 18,
23, 24, 25 e 26 febbraio 2009; 9, 10, 11, 12 e 13 marzo
2009.
Esaminato in aula il 16, 17, 18 e 19 marzo 2009 e
approvato con modificazioni, il 24 marzo 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1117-B):
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari costituzionali),
5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), riunite in sede referente, il
26 marzo 2009 con pareri delle commissioni 5ª, 7ª, 8ª, 12ª,
14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni 1ª, 5ª e 6ª riunite il 21,
22 e 23 aprile 2009.
Relazione scritta annunciata il 24 aprile 2009 (atto n.
1117-C), relatore sen. Azzollini.
Esaminato in aula l'8 e il 28 aprile 2009 e approvato il
29 aprile 2009.
 
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