Gazzetta n. 103 del 6 maggio 2009 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 27 aprile 2009
Modifiche e integrazioni al regolamento n. 21 del 28 marzo 2008 concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita di cui agli articoli 32, 33 e 36 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2696).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto il regolamento n. 21 del 28 marzo 2008 concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita ed in particolare l'art. 20, il quale prevede che per i contratti di ramo VI e per i piani individuali pensionistici, le norme sul tasso annuo massimo garantibile sono stabilite dall'ISVAP con apposito provvedimento;
Ritenuta l'esigenza di adottare il richiamato provvedimento con la contestuale modifica del regolamento n. 21 del 28 marzo 2008, in modo da conservare l'unitarieta' del corpo regolamentare in materia di tariffe e riserve tecniche dei rami vita;
Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008
1. L'art. 2, comma 1, del regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, e' modificato come segue:
a) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) “fondi pensione”: le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da a) a h) e ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
b) dopo la lettera u) e' aggiunta la seguente:
«v) “TFR”: il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 del codice civile.
 
Art. 2.

Modifiche all'art. 20 del regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008
1. L'art. 20 del regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Disposizioni particolari per i fondi pensione e per i PIP). - 1. Le imprese, per i fondi pensione e per i piani individuali pensionistici, in deroga all'art. 13, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3, possono garantire sulle quote di TFR e sugli eventuali flussi contributivi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro conferiti in gestione o destinati ai piani individuali pensionistici, un rendimento non superiore a quello che si otterrebbe applicando il tasso di rivalutazione individuato ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.
2. La garanzia di rendimento di cui al comma 1 puo' essere stabilita contrattualmente per periodi non superiori a tre anni. Allo scadere di ciascun periodo le imprese possono continuare ad avvalersi della deroga di cui al comma 1, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3.
3. In nessun caso, la misura di rivalutazione garantita puo' essere piu' elevata del rendimento degli attivi a copertura delle riserve tecniche, tenendo conto di margini prudenziali, in coerenza con la durata media degli impegni e con i flussi prospettici delle quote di TFR conferite e delle prestazioni attese nonche' con le condizioni del mercato finanziario, attuali e prospettive.».
 
Art. 3.

Inserimento dell'art. 20-bis nel regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo
2008
1. Dopo l'art. 20 del regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Relazione sulle strategie finanziarie per la garanzia di rendimento). - 1. Qualora le imprese ricorrano alla deroga di cui all'art. 20 le stesse trasmettono all'ISVAP una relazione dettagliata, sottoscritta da un responsabile per l'impresa, nella quale siano descritte le strategie finanziarie volte a replicare le garanzie offerte.
2. La relazione descrive gli eventi previsti dalla disciplina delle forme pensionistiche complementari per i quali le imprese rilasciano una garanzia di rendimento, le relative modalita' di determinazione, nonche' le analisi effettuate volte alla verifica del rispetto di quanto disposto all'art. 20, comma 3, con indicazione di tutti gli elementi e le ipotesi posti alla base delle valutazioni sulla sostenibilita' della garanzia finanziaria. In particolare, la relazione riporta i criteri di selezione degli attivi individuati e da individuare per la realizzazione della garanzia finanziaria prestata, con evidenza degli enti emittenti, gli eventuali livelli di rating assegnati, i profili reddituali e le scadenze. In relazione agli impegni assunti contrattualmente, le imprese indicano le ipotesi utilizzate per la stima dei flussi prospettici delle somme conferite e delle prestazioni attese, ivi comprese le frequenze di eliminazione, per qualsiasi causa, dalla forma pensionistica complementare. Le informazioni sono integrate con un'analisi sul matching dei flussi di cassa attesi delle attivita' e passivita'.
3. Le imprese trasmettono all'ISVAP la relazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, o dal rilascio della garanzia di cui all'art. 20, comma 1, da parte del fondo pensione aperto o del piano individuale pensionistico.
4. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa all'ISVAP, entro i quindici giorni successivi al rilascio della garanzia qualora, alle scadenze temporali previste all'art. 20, comma 2, le imprese continuino ad avvalersi della deroga sul tasso massimo garantibile.
5. Nei casi in cui le mutate condizioni del mercato finanziario siano tali da comportare una sostanziale modifica delle strategie finanziarie adottate, le imprese trasmettono tempestivamente all'ISVAP idonea informativa sulle variazioni intervenute.».
 
Art. 4.

Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e' abrogato l'art. 67 del regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008.
 
Art. 5.

Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.
 
Art. 6.

Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 aprile 2009
Il presidente: Giannini
 
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