Gazzetta n. 103 del 6 maggio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 9 febbraio 2009 |
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Scholar». |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. G.U. n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Vista la domanda presentata in data 28 dicembre 2005 dall'Impresa SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.a. con sede legale in Via Gallarate, 139 Milano diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: SCHOLAR; Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa e' conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE; Visto il parere favorevole espresso in data 12 novembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194; Ritenuto di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria al tempo determinato fino al 31 dicembre 2018 a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: FLUDIOXONIL; Vista la nota dell'Ufficio in data 12 dicembre 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota in data 2 gennaio 2009 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese: SYNGENTA KOREA - 642, Sukam-dong, Iksan-si, Jeonbuk-570-330 (KOREA); SYNGENTA Ag Products Plant, Gibson Road, Omaha (USA); Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 8 luglio 1999; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018 l'Impresa SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.a. con sede legale in Via Gallarate, 139 Milano e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato SCHOLAR con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 250-500 e litri 5-10-20. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti dell'imprese: SYNGENTA KOREA - 642, Sukam-dong, Iksan-si, Jeonbuk-570-330 (KOREA); SYNGENTA Ag Products Plant, Gibson Road, Omaha (USA). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13101. Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata. Roma, 9 febbraio 2009 Il direttore generale: Borrello |
| Allegato ----> Vedere a pag. 47 <---- |
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