Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2009 (vai al sommario)
LEGGE 16 aprile 2009, n. 44
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1 dicembre 2005.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1 dicembre 2005.
 
Art. 2.

Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.

Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 aprile 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano

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LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2013):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e
dal Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione (Brunetta) il 12 dicembre 2008.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 13 gennaio 2009, con pareri delle commissioni
I, IV, V, VII, IX, X e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 28 gennaio 2009 ed il
19 febbraio 2009.
Esaminato in aula il 23 febbraio 2009 ed approvato il 24
febbraio 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1407):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 27 febbraio 2009, con pareri delle
commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri) il 4 ed
il 18 marzo 2009.
Relazione scritta annunciata il 23 marzo 2009 (atto n.
1407-A) relatore sen. Giampaolo Bettamio.
Esaminato ed approvato in aula il 1 aprile 2009.
 
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

ACCORDO DI COOPERAZIONE
RELATIVO AD UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE
(GNSS) TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI
E L'UCRAINA

LA COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominata la "Comunita'", e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, in appresso denominate "Stati membri ", da una parte, e l'UCRAINA dall'altra, in appresso denominate "le Parti"

CONSIDERANDO gli interessi comuni allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare per scopi civili,
RICONOSCENDO l'importanza di GALILEO in quanto contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione nella Comunita' europea e in Ucraina,
RICONOSCENDO le avanzate attivita' di navigazione satellitare dell'Ucraina,
CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS in Ucraina, nella Comunita' europea e in altre regioni del mondo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Scopo dell'Accordo

Il presente accordo ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione fra le Parti nella navigazione satellitare globale per scopi civili.

ARTICOLO 2
Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:
"Ampliamento", i meccanismi regionali o locali quali l'European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS). Questi meccanismi consentono agli utenti di ottenere migliori prestazioni, come una maggiore accuratezza, disponibilita', integrita' e affidabilita'.
"GALILEO", un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dalla Comunita' e dai suoi Stati membri. L'esercizio di GALILEO puo' essere trasferito a privati. GALILEO prevede servizi per scopi aperti, commerciali e relativi alla sicurezza della vita umana, ricerca e salvataggio, in aggiunta al servizio pubblico regolamentato protetto con accesso limitato per rispondere ai bisogni di utenti autorizzati del servizio pubblico.
"GALILEO open service", un servizio aperto al pubblico generale che offre prestazioni gratuite.
"GALILEO safety of life service", un servizio basato sul servizio aperto che offre inoltre integrita' di informazione, autenticazione di segnale, garanzie di servizio e altre caratteristiche necessarie per applicazioni in materia di sicurezza della vita umana come nel campo dell'aviazione e del trasporto marittimo.
"GALILEO commercia! service", un servizio che facilita lo sviluppo di applicazioni professionali e offre migliori prestazioni rispetto al servizio aperto, in particolare per quanto riguarda maggiori quantita' di dati, garanzie di servizio e accuratezza.
"GALILEO servizio di ricerca e salvataggio", un servizio che migliora le operazioni di ricerca e salvataggio fornendo una localizzazione piu' veloce ed accurata dei segnali di emergenza dei radiofari e delle capacita' di risposta.
"GALILEO public regulated service", un servizio di posizionamento e datazione, ad accesso ristretto, progettato specificamente per rispondere alle necessita' di utenti autorizzati del settore pubblico.
"Elementi locali di GALILEO", meccanismi locali che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari GALILEO informazioni diverse da quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in altri ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche sfavorevoli. GALILEO fornira' un'impostazione generale per lo sviluppo di elementi locali allo scopo di sostenere l'incremento del mercato e facilitare la standardizzazione.
"Apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la datazione a livello globale", qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio o per operare con un ampliamento regionale.
"Misura di regolamentazione", qualsiasi legge, regolamento, norma, procedura, decisione, o azione amministrativa analoga di una delle parti.
"Interoperabilita'", a livello di utente, una situazione nella quale un ricevitore a doppio sistema puo' utilizzare segnali provenienti insieme da due sistemi per ottenere pari prestazioni o prestazioni superiori a quelle ottenibili utilizzando un solo sistema. L'interoperabilita' dei sistemi terrestri di navigazione satellitare di portata mondiale e regionale migliora la qualita' dei servizi a disposizione degli utenti.
"Proprieta' intellettuale" la nozione definita dall'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.
"Responsabilita'", l'obbligo giuridico che incombe a una persona fisica o giuridica di risarcire i danni subiti da un'altra persona fisica o giuridica conformemente a specifiche norme e principi. Tale obbligo puo' essere prescritto da un accordo ("responsabilita' contrattuale") o essere dettato da una norma giuridica ("responsabilita' non contrattuale").
"Informazione riservata", un'informazione sotto qualsiasi forma, che deve essere protetta da divulgazioni non autorizzate che potrebbero danneggiare, a vari gradi, gli interessi essenziali, compresa la difesa nazionale, delle Parti o dei singoli Stati membri. La sua classificazione e' indicata mediante dei contrassegni di classificazione. Tale informazione e' classificata dalle Parti secondo le leggi ed i regolamenti applicabili ed e' protetta contro ogni perdita di riservatezza, integrita' ed accessibilita'.

ARTICOLO 3
Principi della cooperazione

Le Parti convengono di applicare i principi di seguito specificati alle attivita' di cooperazione contemplate dal presente accordo:
1. Vantaggio reciproco basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi.
2. Partnership nel programma GALILEO, nell'osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO.
3. Offerta reciproca di opportunita' di avviare attivita' di cooperazione in progetti GNSS della Comunita' europea e ucraini per scopi civili.
4. Scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attivita' di cooperazione.
5. Adeguata tutela dei diritti di proprieta' intellettuale di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del presente accordo.

ARTICOLO 4
Ambito delle attivita' di cooperazione

1. I settori delle attivita' di cooperazione nella navigazione e misurazione del tempo satellitari sono: spettro-radio, formazione e ricerca scientifica, cooperazione industriale, sviluppo del mercato e commerciale, norme, misure di regolamentazione e certificazione, sviluppo di sistemi GNSS di ampliamento terrestre regionali e globali, sicurezza, affidabilita' e recupero di costi. Le Parti possono modificare il presente elenco di comune accordo.
2. Per quanto riguarda l'eventuale estensione della cooperazione ai seguenti ambiti:
2.1. tecnologia e prodotti sensibili GALILEO contemplati dalla regolamentazione dell'UE, dell'UE e degli Stati membri dell'ESA, del MTCR e dell'accordo WASSENAAR sui controlli delle esportazioni, nonche' la criptografia e le tecnologie e i prodotti di maggior rilievo per la sicurezza dell'informazione,
2.2. architettura per la sicurezza del sistema GALILEO (segmenti spaziale, terrestre e utente),
2.3. elementi dei controlli di sicurezza dei segmenti globali di GALILEO,
2.4. servizi pubblici regolamentati nelle loro fasi di definizione, sviluppo, implementazione, collaudo, valutazione e nella fase di esercizio (gestione e utilizzo), nonche'
2.5. scambio di informazioni riservate concernenti la navigazione satellitare e Galileo,
le Parti hanno facolta' di concludere un accordo separato in materia.
3. Il presente accordo lascia impregiudicata la struttura istituzionale stabilita dal diritto comunitario ai fini del funzionamento del programma GALILEO. Il presente accordo lascia altresi' impregiudicati le leggi, i regolamenti e le politiche applicabili che danno attuazione ad impegni di non proliferazione, al controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e alle misure nazionali sulla protezione ed i controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia.

ARTICOLO 5
Forme delle attivita' di cooperazione

1. Ferme restando le rispettive misure di regolamentazione, le Parti promuovono, nella massima misura possibile, le attivita' di cooperazione di cui al presente accordo, allo scopo di offrire opportunita' simili di partecipazione a tali attivita' nei settori elencati nell'articolo 4.
2. Le Parti convengono di svolgere attivita' di cooperazione nei modi indicati negli articoli da 6 a 13 del presente accordo.

ARTICOLO 6
Spettro radio

1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad oggi nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, le Parti convengono di continuare la cooperazione e il sostegno reciproco nelle questioni attinenti lo spettro radio.
2. In tale contesto le parti favoriscono assegnazioni di frequenze adeguate per GALILEO allo scopo di assicurare la disponibilita' dei servizi di GALILEO a vantaggio degli utenti di tutto il mondo e, in particolare, in Ucraina e nella Comunita'.
3. Inoltre, le Parti riconoscono che e' importante proteggere le frequenze della radionavigazione da interruzioni e interferenze. A tal fine, esse identificano le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili per combattere tali interferenze.
4. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come deroga alle disposizioni applicabili dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, compresi i regolamenti dell' ITU.

ARTICOLO 7
Formazione e ricerca scientifica

Le Parti promuovono le attivita' di formazione e ricerca comuni nel campo del GNSS attraverso i programmi di ricerca comunitari e ucraini inclusi il Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo della Comunita' europea, i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea e altri programmi rilevanti della Comunita' e delle autorita' ucraine.
Le attivita' comuni di formazione e ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per usi civili.
Le Parti convengono di definire un meccanismo adeguato ad assicurare effettivi contatti e partecipazione ai programmi di formazione e ricerca.

ARTICOLO 8
Cooperazione industriale

1. Le Parti promuovono e sostengono la cooperazione fra le rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di imprese comuni e la reciproca partecipazione nelle associazioni industriali pertinenti, con l'obiettivo di istituire il sistema GALILEO, nonche' di promuovere l'uso e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi di GALILEO.
2. Per facilitare la cooperazione industriale le Parti concedono ed assicurano una protezione effettiva ed adeguata ai diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale negli ambiti e nei settori che assumono rilievo nello sviluppo e nel funzionamento di Galileo/EGNOS, nell'osservanza dei piu' elevati standard internazionali, compresi mezzi efficaci per garantirne l'osservanza.
3. Le esportazioni di prodotti e tecnologie sensibili specificamente sviluppati e finanziati dal programma GALILEO effettuate dall'Ucraina verso paesi terzi devono essere sottoposte all'autorizzazione preventiva dell'autorita' di sicurezza competente per GALILEO, se questa autorita' ha raccomandato di assoggettare tali prodotti e tecnologie ad un'autorizzazione di esportazione conformemente alle misure di regolamentazione applicabili. Ciascuno degli accordi distinti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo, instaura un meccanismo appropriato che consenta all'Ucraina di raccomandare che eventuali prodotti vengano assoggettati a un'autorizzazione di esportazione.
4. Le Parti promuovono il rafforzamento dei legami fra i vari partecipanti al programma GALILEO in Ucraina e nella Comunita' nel contesto della cooperazione industriale.

ARTICOLO 9
Sviluppo del commercio e dei mercati

1. Le Parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare della Comunita' e dell'Ucraina, nelle relative attrezzature, negli elementi locali di GALILEO e nelle loro applicazioni.
2. A tal fine le Parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attivita' di navigazione satellitare GALILEO, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all'espansione delle applicazioni GNSS e adottano i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione.
3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utilizzatori, la Comunita' e l'Ucraina studieranno la possibilita' di istituire un forum comune degli utenti GNSS.

ARTICOLO 10
Norme, certificazioni e misure regolatrici

1. In relazione ai servizi globali di navigazione satellitare le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione. In particolare, le Parti appoggiano congiuntamente lo sviluppo di norme GALILEO e promuovono la loro applicazione su scala mondiale privilegiando l'interoperabilita' con altri sistemi GNSS. Uno degli obiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi GALILEO per scopi aperti, commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la datazione.
Le Parti convengono sulla creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle applicazioni GALILEO.
2. Di conseguenza, allo scopo di promuovere e realizzare gli obiettivi del presente Accordo, le Parti cooperano nella misura opportuna in tutte le questioni attinenti il GNSS che possano presentarsi in particolare in sede di Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, di Organizzazione marittima internazionale e di Unione internazionale delle telecomunicazioni.
3. A livello bilaterale, le Parti provvedono affinche' le misure relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle procedure per la certificazione e la concessione di licenze in materia di GNSS non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni delle normative nazionali devono basarsi su trasparenti criteri obiettivi, non discriminatori e prestabiliti.

ARTICOLO 11 Sviluppo di sistemi GNSS di ampliamento terrestre di portata mondiale
e regionale

1. Le Parti collaborano per definire e realizzare architetture di sistemi terrestri che offrano garanzie ottimali di integrita' del sistema GALILEO/EGNOS e continuita' dei servizi GALILEO ed EGNOS, nonche' l'interoperabilita' con altri sistemi GNSS.
2. A tal fine, a livello regionale, le Parti cooperano alla realizzazione in Ucraina di un sistema di ampliamento regionale terrestre basato sul sistema GALILEO. Scopo di tale sistema regionale e' garantire l'integrita' regionale e servizi di elevata precisione in aggiunta a quelli forniti su scala mondiale dal sistema GALILEO. In quanto precursore, le Parti prevedono l'estensione di EGNOS in Ucraina attraverso un'infrastruttura terrestre che comprenda le stazioni ucraine di misurazione di distanza e monitoraggio dell'integrita' del sistema.
3. A livello locale, le Parti facilitano lo sviluppo degli elementi locali GALILEO.

ARTICOLO 12
Sicurezza

1. Le Parti sono convinte della necessita' di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile.
2. Le Parti adottano tutte le iniziative praticabili per garantire la qualita', continuita' e sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio.
3. Le Parti riconoscono che la cooperazione diretta a garantire la sicurezza del sistema GALILEO e dei servizi che questo offre costituisce un importante obiettivo comune.
4. Pertanto, le Parti esaminano l'opportunita' di istituire un adeguato canale di consultazione attraverso il quale affrontare le questioni legate alla sicurezza del sistema GNSS. Le disposizioni e le procedure concrete saranno definite dalle competenti autorita' di sicurezza delle Parti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

ARTICOLO 13
Responsabilita' e recupero dei costi

Le Parti cooperano, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilita' e disposizioni in materia di recupero dei costi, in particolare nell'ambito di organizzazioni internazionali e regionali, allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.

ARTICOLO 14
Meccanismi di cooperazione e scambio di informazioni

1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attivita' di cooperazione previste dal presente accordo sono realizzati, a nome dell'Ucraina, dal governo dell'Ucraina e, a nome della Comunita' e dei suoi Stati membri, dalla Commissione europea.
2. Conformemente agli obiettivi dell'articolo 1, i due soggetti menzionati istituiscono, nel quadro dell'accordo di cooperazione e partenariato che introduce il partenariato fra la Comunita' europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, un comitato direttivo GNSS in appresso denominato il "comitato" per la gestione del presente accordo. Il comitato e' composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti e adotta il proprio regolamento interno.
Il comitato direttivo ha i seguenti compiti:
2.1. promuovere, fare raccomandazioni e sovraintendere alla attuazione delle varie attivita' di cooperazione di cui agli articoli da 4 a 13 del presente accordo;
2.2. consigliare le Parti sui metodi per valorizzare e migliorare la cooperazione conformemente ai principi enunciati nel presente accordo;
2.3. verificare l'efficienza del funzionamento e dell'applicazione del presente accordo.
3. Il comitato si riunisce, di norma, una volta all'anno. Le sue riunioni si svolgono alternativamente nella Comunita' e in Ucraina. Riunioni straordinarie possono essere organizzate a richiesta di una delle Parti.
Le spese sostenute dal comitato o a suo nome sono sostenute dalla Parte alla quale riferiscono i rappresentanti ufficiali. Ad eccezione delle spese di viaggio e di alloggio, le spese direttamente riferibili alle riunioni del comitato sono sostenute dalla Parte ospitante. Se le Parti lo ritengono opportuno, il comitato puo' istituire gruppi tecnici di lavoro misti su materie determinate.
4. La partecipazione di eventuali soggetti ucraini pertinenti all'impresa comune Galileo o all'Autorita' europea di vigilanza GNSS e' possibile nel rispetto della legislazione e delle procedure applicabili.
5. Le Parti promuovono ulteriori scambi di informazioni sul tema della navigazione satellitare tra le istituzioni e le imprese delle due Parti.

ARTICOLO 15
Finanziamenti

1. L'ammontare e le modalita' del contributo dell'Ucraina al programma GALILEO attraverso l'impresa comune Galileo, formeranno oggetto di un accordo distinto nell'osservanza delle regole e procedure istituzionali previste dalla pertinente normativa
2. Nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti, le Parti adottano tutte le misure ragionevoli e si sforzano il piu' possibile per agevolare l'ingresso, la permanenza e l'uscita dal proprio territorio di persone, capitali, materiali, dati ed attrezzature impegnati o utilizzati nelle attivita' di cooperazione svolte a norma del presente accordo.
3. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, quando progetti di cooperazione specifici di una Parte prevedono un sostegno finanziario a partecipanti dell'altra Parte, eventuali sovvenzioni e contributi finanziari di una Parte ai partecipanti dell'altra Parte, a sostegno delle suddette attivita', ottengono esenzioni sul piano fiscale, doganale o di altri diritti, conformemente alle leggi e regolamenti applicabili sul territorio delle due Parti.

ARTICOLO 16
Consultazione e risoluzione delle controversie

1. Le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano su ogni problema derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo sono composte in via amichevole dalle Parti.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non impediscono alle Parti di avvalersi delle procedure di risoluzione delle controversie previste dall'accordo di cooperazione e partenariato che istituisce il partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri e l'Ucraina.

ARTICOLO 17
Entrata in vigore e cessazione

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui ciascuna delle Parti ha notificato all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tale scopo. Le notifiche sono inviate al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che e' depositario del presente accordo.
2. La scadenza o la cessazione del presente accordo lasciano impregiudicati la validita' o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, nonche' i diritti e gli obblighi specifici maturati per quanto riguarda i diritti di proprieta' intellettuale.
3. Il presente accordo puo' essere modificato dalle Parti di comune accordo manifestato per iscritto. Eventuali emendamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti hanno notificato al depositario l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tale scopo.
4. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e puo' essere rinnovato di comune accordo dalle Parti per ulteriori periodi di cinque anni al termine del quinquennio iniziale. Le Parti possono, mediante un preavviso di tre mesi notificato per iscritto all'altra Parte, porre fine al presente accordo.
Il presente accordo e' redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina.

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
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