Gazzetta n. 107 del 11 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 marzo 2009
Partecipazione delle piccole e medie imprese al «Fondo nazionale per l'innovazione».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al medesimo comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di porre in essere azioni tese a permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprieta' industriale;
Vista la direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 17 marzo 2008, registrata il 27 giugno 2008 al n. 198, con la quale e' stata stabilita l'articolazione delle spese afferenti allo stanziamento sul capitolo 7476 - Interventi in materia di brevettualita' e per le attivita' connesse alla ricerca di anteriorita', per l'anno 2008;
Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, pubblicati in G.U.C.E. del 18 agosto 2006, n. C 194/2;
Vista la decisione della Commissione europea C (2008) 3361 del 10 luglio 2008 - Aiuto di Stato n. 304/2007, con la quale e' stato autorizzato il regime di aiuto a favore del capitale di rischio, predisposto e notificato dal Ministero dello sviluppo economico;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C323/01, pubblicata in G.U.C.E. C 323 del 30 dicembre 2006;
Vista la decisione della Commissione europea C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale e' stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione, predisposto e notificato dal Ministero dello sviluppo economico;
Vista la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata in G.U.C.E. C 155 del 20 giugno 2008;
Visti gli ulteriori regimi di aiuto gia' istituiti o da istituire, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della gia' citata legge n. 296 del 2006, dal Ministero dello sviluppo economico;
Visto il regolamento (CE) generale di esenzione per categoria n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato in G.U.C.E. del 9 agosto 2008, n. L 214;
Visto il regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto si adottano i seguenti termini ed espressioni:
a) «Fondo», indica il Fondo nazionale per l'innovazione;
b) «Ministero», indica il Ministero dello sviluppo economico;
c) «Ministro», indica il Ministro dello sviluppo economico;
d) «PMI», indica le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) «soggetto intermediario», indica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie applicabili, le banche italiane di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993, le societa' di gestione del risparmio e le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'art. 1, comma l del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i corrispondenti organismi aventi sede legale e direzione generale in un medesimo stato comunitario diverso dall' Italia;
f) «Operazione finanziaria»; indica un insieme organico di interventi finanziari da offrire alle PMI a supporto dei loro investimenti, per il quale siano preventivamente delineate le modalita' di raccolta, gestione e remunerazione delle risorse finanziarie necessarie ed i criteri di distribuzione del rischio tra i soggetti coinvolti;
g) «intervento finanziario»; indica la modalita' tecnica o il contratto di finanziamento utilizzati nell'ambito delle operazioni finanziarie per la concessione, sia con capitale di debito che con capitale di rischio, dei finanziamenti alle PMI;
h) «Titoli della proprieta' industriale»; indica i brevetti per invenzione che abbiano almeno ottenuto l'emanazione da parte dell'EPO del Rapporto di ricerca con esito non negativo e i disegni e modelli.
 
Art. 2.

Sostegno finanziario a progetti innovativi basati sull'utilizzo
economico dei titoli della proprieta' industriale

l. Il presente decreto e' diretto a consentire, come previsto dall'art. l, comma 851 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la piena partecipazione delle PMI al sistema di proprieta' industriale ed il rafforzamento del brevetto italiano, nonche' a favorire la trasferibilita' dei titoli della proprieta' industriale e la loro capacita' di attrarre finanziamenti, anche dall'estero.
2. Le finalita' di cui al comma 1 sono perseguite attraverso l'attuazione di interventi tesi ad agevolare l'accesso da parte delle PMI al capitale di rischio e di debito per il sostegno finanziario a progetti innovativi basati sull'utilizzo economico dei titoli della proprieta' industriale.
3. Al conseguimento delle finalita' di cui al presente decreto si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai diritti di cui all'art. 1, comma 851 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 
Art. 3.

Modalita' di intervento

l. Gli interventi del Fondo sono attuati attraverso la partecipazione di risorse pubbliche in operazioni finanziarie proposte e gestite da soggetti intermediari e dedicate al sostegno di progetti imprenditoriali di cui all'art. 2, comma 2.
2. In relazione alle caratteristiche delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, il Fondo interviene nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, fermo restando quanto previsto al comma 3, dei regimi di aiuto allo scopo istituiti dal Ministero.
3. Nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della fase di valutazione e della eventuale procedura negoziata di cui all'art. 6, venga positivamente valutata una operazione finanziaria che non rispetti una o piu' delle condizioni previste dai regimi di aiuto di cui al comma 2, l'ammissione della operazione finanziaria all'intervento del Fondo e' subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea, salvi i casi di esenzione dalla notifica previsti dalla normativa comunitaria.
4. Il Fondo interviene su tutto il territorio nazionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di intermediazione finanziaria.
 
Art. 4.

Priorita' di intervento

1. Le risorse del Fondo sono assegnate, in via prioritaria, in favore delle operazioni finanziarie:
a) che prevedono l'utilizzo di interventi finanziari adeguati alle esigenze specifiche di finanziamento di un progetto aziendale innovativo basato sull'utilizzo economico dei titoli della proprieta' industriale, ovvero che, tramite una piu' flessibile ed efficiente gestione della correlazione con i flussi di cassa relativi al progetto imprenditoriale, realizzano una ottimizzazione del rapporto rischio/rendimento, al fine di massimizzare la creazione di valore per i capitali investiti;
b) che assicurano il coinvolgimento degli attori della filiera dell'innovazione, in particolar modo universita' e centri di ricerca;
c) in cui il soggetto intermediario proponente assicura il ricorso ad un approccio proattivo nella realizzazione del progetto aziendale finanziato, apportando competenze finanziarie e gestionali.
 
Art. 5.

Avvisi pubblici

1. Il Ministero, con il supporto del comitato tecnico di cui all'art. 7 e sentite le associazioni di categoria rappresentative, a livello nazionale, dei soggetti intermediari e delle imprese, emana appositi avvisi attraverso i quali invita i soggetti intermediari a presentare proposte di operazioni finanziarie, indicando, al contempo:
a) la data di apertura e di chiusura dei termini, nonche' le modalita' per la presentazione delle proposte;
b) i requisiti di ammissibilita' dei soggetti intermediari in relazione agli obiettivi dell'avviso pubblico;
c) le risorse del Fondo rese disponibili;
d) la specifica normativa, comunitaria e nazionale, che regola l'intervento del Fondo;
e) le specifiche modalita', condizioni e limiti dell'intervento del Fondo;
f) le indicazioni in merito all'applicazione della «Griglia di valutazione dei brevetti» di cui all'art. 8;
g) le eventuali ulteriori priorita' di intervento del Fondo rispetto a quelle fissate nel presente decreto;
h) le modalita' e i criteri di valutazione delle proposte, tenuto conto di quanto disposto all'art. 6;
i) le modalita' di erogazione delle risorse del Fondo assegnate alle operazioni finanziarie selezionate;
j) le modalita' con le quali e' svolta l'attivita' di controllo e monitoraggio di cui all'art. 10;
k) i dati e le informazioni, e le relative modalita' di trasmissione, che i soggetti intermediari devono fornire per il controllo ed il monitoraggio degli interventi di cui all'art. l0;
l) le cause e le procedure di revoca degli interventi del Fondo, che riguarderanno il mancato rispetto delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento delle proposte;
m) eventuali ulteriori requisiti di ammissibilita' delle operazioni finanziarie proposte dai soggetti intermediari, delle PMI, dei progetti imprenditoriali finanziabili e degli interventi finanziari.
2. Gli avvisi pubblici di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 6.

Valutazione delle proposte

1. Le proposte presentate sono valutate, seguendo l'ordine cronologico di presentazione al Ministero delle stesse, al fine di verificarne, in via preliminare, la conformita' alla normativa di riferimento del Fondo. Le proposte ritenute non ammissibili sono respinte e le relative motivazioni sono portate a conoscenza degli interessati.
2. Le proposte ritenute ammissibili accedono alla fase di valutazione finalizzata all'accertamento, sulla base dei criteri valutativi fissati dall'avviso nonche' delle priorita' di intervento di cui all'art. 4, dell'adeguatezza dell'operazione finanziaria sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.
3. I criteri di cui al comma 2 sono fissati dal Ministero articolando e ponderando i seguenti principi cui la valutazione deve necessariamente conformarsi:
a) la correlazione delle caratteristiche degli interventi finanziari previsti nell'ambito dell'operazione finanziaria proposta con il profilo di rischio/rendimento dei programmi di investimento delle PMI collegati all'utilizzo economico dei titoli della proprieta' industriale;
b) la ripartizione del rapporto rischio/rendimento tra i soggetti che partecipano all'operazione finanziaria proposta, con particolare riferimento alle risorse pubbliche ad essa destinate;
c) il rapporto tra le risorse del Fondo che si prevede di impiegare nell'operazione finanziaria proposta e l'apporto di risorse private garantito dal soggetto intermediario;
d) la numerosita' delle PMI potenzialmente coinvolte nelle operazioni;
e) il grado di separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile delle risorse finanziarie, pubbliche e private, impiegate nell'operazione finanziaria proposta;
f) la trasparenza delle informazioni sugli interventi finanziari attivati nell'ambito delle operazioni finanziarie proposte e sulle caratteristiche dei soggetti finanziati;
g) la validita' e l'affidabilita' del sistema dei controlli proposto dal soggetto intermediario per la corretta gestione dell'operazione finanziaria, con particolare riferimento all'applicazione della «Griglia di valutazione dei brevetti» di cui all'art. 8;
h) l'impegno da parte del soggetto intermediario a non richiedere alle PMI garanzie, o altri strumenti di mitigazione del rischio di credito, aggiuntive a quelle previste nell'ambito dell'operazione finanziaria proposta.
4. Le proposte ritenute non adeguate a seguito dell'espletamento della fase di valutazione sono respinte e le relative motivazioni sono portate a conoscenza degli interessati. Per le proposte ritenute adeguate, fatta salva la possibilita' di avviare, sulla base di quanto eventualmente previsto nell'avviso pubblico, una procedura negoziata finalizzata alla modificazione di uno o piu' elementi dell'operazione finanziaria proposta, il Ministero stipula una specifica convenzione con il soggetto intermediario, volta a regolare i rapporti tra le parti, anche con riferimento agli elementi operativi, alle modalita' di svolgimento del controllo e monitoraggio, nonche' agli aspetti specifici connessi alla erogazione delle risorse pubbliche.
 
Art. 7.

Comitato tecnico

1. Le valutazioni di cui all'art. 6 in merito all'ammissione delle operazioni finanziarie proposte dai soggetti intermediari all'intervento del Fondo, sono effettuate da un distinto organo, nel seguito denominato comitato tecnico.
2. Il comitato tecnico e' composto da sette componenti, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di cui tre in rappresentanza del Ministero, due del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, due della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Ai fini della nomina, i componenti devono essere in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' richiesti ai presidenti dei consigli di amministrazione degli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. La presidenza del comitato e' assunta dal componente designato in rappresentanza del Ministero. Ai fini della validita' delle sedute del comitato e' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parita', prevale il voto del presidente. Di ciascuna seduta e' redatto apposito verbale.
3. Ai componenti del comitato tecnico non spetta alcun compenso ne' rimborso spese comunque denominati.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 8.

Modalita' di accesso delle PMI ai finanziamenti

1. Il soggetto intermediario, nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, negli avvisi di cui all'art. 5 e nella convenzione di cui all'art. 6, comma 4, svolge l'attivita' di selezione delle PMI e dei progetti aziendali aventi i requisiti per poter accedere agli interventi finanziari previsti nell'ambito dell'operazione finanziaria cofinanziata dal Fondo.
2. Al fine di assicurare l'utilizzo di una metodologia condivisa per la determinazione del valore economico di un titolo della proprieta' industriale, i soggetti intermediari sono tenuti ad applicare la «Griglia di valutazione dei brevetti», di cui al Protocollo d'intesa sulla valutazione economico finanziaria dei brevetti sottoscritto a Roma il 21 ottobre 2008 e successive modifiche e/o integrazioni, e ad indirizzare la selezione delle PMI e dei progetti finanziabili in base ai risultati ottenuti dall'applicazione della Griglia.
3. In sede di emanazione degli avvisi di cui all'art. 5, il Ministero puo' provvedere ad ulteriormente dettagliare i contenuti della griglia, anche al fine di definire criteri di scoring del valore economico potenziale dei titoli della proprieta' industriale.
4. Il Ministero puo' prevedere, nell'ambito degli avvisi pubblici di cui all'art. 5, la destinazione di parte delle risorse del Fondo alla concessione di agevolazioni in favore delle PMI ammesse dai soggetti intermediari ai finanziamenti previsti nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 3, volte a coprire parte dei costi sostenuti dall'impresa per i servizi connessi alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento a quelli inerenti la gestione della reportistica economico-finanziaria a supporto dell'investimento. Le predette agevolazioni sono concesse alle PMI nei limiti di quanto previsto dal «Regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)», e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 9.

Gestione delle risorse del Fondo

l. Il Ministero puo' avvalersi di un proprio soggetto strumentale per lo svolgimento di tutte le attivita' funzionati alla gestione delle risorse del Fondo relative, in particolare:
a) per il supporto tecnico al comitato di cui all'art. 7 nell'attivita' di istruttoria e valutazione delle operazioni finanziarie proposte presentate dai soggetti intermediari;
b) per il supporto alla predisposizione degli atti previsti nel presente decreto;
c) per il supporto alle attivita' finalizzate all'erogazione delle risorse ai soggetti intermediari, secondo le condizioni stabilite nell'avviso pubblico e nella convenzione di cui all'art. 6, comma 4;
d) per il supporto al controllo sulle operazioni realizzate e per il monitoraggio degli interventi di cui all'art. 10.
2. Il rapporti tra il Ministero e il soggetto strumentale sono regolati da convenzione. Nella convenzione sono previste anche le modalita' di rendicontazione delle spese sostenute dal soggetto strumentale a fronte delle attivita' svolte sulla base di programmi annuali preventivamente autorizzati dal Ministero. I relativi oneri, che non potranno eccedere per ciascun anno di durata della predetta convenzione la misura del 1% dello stanziamento iniziale previsto per il Fondo nella citata direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 17 marzo 2008, registrata il 27 giugno 2008 al n. 198, sono a carico delle disponibilita' del Fondo medesimo.
 
Art. 10.

Controllo e monitoraggio

l. Il Ministero provvede al controllo ed al monitoraggio finanziario e procedurale degli interventi del Fondo al fine di verificarne lo stato di attuazione sulla base dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti intermediari ammessi agli interventi. Il controllo e' relativo alla verifica, formale e sostanziale, delle operazioni finanziarie realizzate, in termini di conformita' delle caratteristiche degli investimenti, delle PMI e dei progetti finanziati rispetto ai contenuti del presente decreto, degli avvisi di cui all'art. 5 e della convenzione di cui all'art. 6, comma 4. Il monitoraggio e' rivolto alla valutazione della gestione finanziaria del Fondo e dell'impatto degli interventi, anche in termini di aree territoriali, tipologie di imprese, attivita' economiche, benefici complessivi sul sistema economico. Al fine di consentire le attivita' di controllo e di monitoraggio, i soggetti intermediari si impegnano, al momento della presentazione delle proposte, a fornire al Ministero tutte le informazioni sull'attuazione delle operazioni finanziarie e sulle caratteristiche dei soggetti finanziati, nonche' ad acconsentire al trattamento dei dati.

Roma, 10 marzo 2009

Il Ministro : Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 264
 
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