Gazzetta n. 108 del 12 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 dicembre 2008, n. 222
Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

ed

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato, in particolare l'articolo 7, che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per definire gli aspetti organizzativi relativi allo svolgimento delle attivita' di competenza delle procure generali presso le corti d'appello, del punto centrale di contatto, nonche' le modalita' di raccordo con le attivita' di competenza delle autorita' di decisione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2008;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 10 novembre 2008;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/ CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato;
b) per «decisione», la decisione 2006/337/CE della Commissione delle comunita' europee del 19 aprile 2006, che adotta un formulario tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni conformemente alla direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato;
c) per «punto centrale di contatto» il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia;
d) per «autorita' di assistenza italiana» la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello del luogo in cui risiede il richiedente l'indennizzo, quando questi sia stabilmente residente in Italia ed il reato che da' luogo a forme di indennizzo sia stato commesso nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea;
e) per «autorita' di assistenza del diverso Stato membro» l'autorita' o l'organismo dello Stato membro dell'Unione europea in cui risiede stabilmente il richiedente, cui questi ha diritto di presentare la domanda, qualora il reato che da' luogo a forme di indennizzo sia stato commesso sul territorio italiano;
f) per «autorita' di decisione italiana» le autorita' italiane competenti, secondo le leggi speciali, a decidere sull'elargizione a carico dello Stato a favore della vittima di reato commesso nel territorio italiano, o dei suoi superstiti, quando il richiedente l'elargizione sia stabilmente residente in un altro Stato membro dell'Unione europea;
g) per «autorita' di decisione del diverso Stato membro» l'autorita' o l'organismo dello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato, competente a decidere sull'elargizione, quando il richiedente sia stabilmente residente in Italia.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della
direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime
di reato.):
«Art. 7 (Regolamento di attuazione). - 1. Con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell'interno, degli affari esteri e dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono definiti gli aspetti organizzativi
relativi allo svolgimento delle attivita' di competenza
delle procure generali presso le corti d'appello, del punto
centrale di contatto di cui all'art. 5, nonche' le
modalita' di raccordo con le attivita' di competenza delle
autorita' di decisione.
2. Con lo stesso decreto sono approvati i modelli per la
trasmissione delle domande e delle decisioni in conformita'
alla decisione 2006/337/CE della Commissione, del 19 aprile
2006.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».



 
Art. 2.

Attivita' del punto centrale di contatto

1. Il punto centrale di contatto:
a) elabora e provvede all'aggiornamento di note contenenti informazioni e ogni altra indicazione utile a conoscere le leggi italiane che prevedono erogazioni di elargizioni a carico dello Stato a favore di vittima di reato commesso sul territorio italiano, o a favore dei superstiti, e trasmette le suddette note alla Commissione delle comunita' europee per la pubblicazione sul sito internet;
b) promuove la stretta collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorita' di assistenza italiane e le autorita' di decisione del diverso Stato membro;
c) promuove la stretta collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorita' di decisione italiane e le autorita' di assistenza del diverso Stato membro;
d) fornisce collaborazione alle autorita' di assistenza italiane e a quelle di decisione italiane in merito all'applicazione del decreto legislativo.
 
Art. 3.

Attivita' dell'autorita' di assistenza italiana

1. L'autorita' di assistenza italiana fornisce al richiedente:
a) le informazioni, indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sulla base di quanto contenuto nel manuale elaborato e pubblicato sul sito internet della Commissione delle comunita' europee e, ove necessario, delle indicazioni fornite dal punto centrale di contatto;
b) i moduli per presentare la domanda di cui all'allegato A, conformi al formulario tipo di cui all'allegato 1 della decisione.
2. Ricevuta la domanda, insieme con la relativa documentazione, l'autorita' di assistenza italiana, senza compiere alcuna valutazione nel merito, la trasmette senza ritardo, e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento, con modalita', anche di trasmissione telematica, che provino l'avvenuta ricezione, alla competente autorita' di decisione del diverso Stato membro.
3. Secondo i tempi e le modalita' di cui al comma precedente, l'autorita' di assistenza italiana trasmette, a richiesta del richiedente, le informazioni supplementari e l'eventuale documentazione accessoria, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo, allegando se necessario un elenco di tale documentazione.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 204:
«Art. 1 (Autorita' di assistenza). - 1. Allorche' nel
territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia
stato commesso un reato che da' titolo a forme di
indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente
l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia, la
procura generale della Repubblica presso la corte d'appello
del luogo in cui risiede il richiedente, quale autorita' di
assistenza:
a) da' al richiedente le informazioni essenziali
relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato
membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il
reato;
b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la
domanda;
c) a richiesta del richiedente, gli fornisce
orientamento e informazioni generali sulle modalita' di
compilazione della domanda e sulla documentazione
eventualmente richiesta;
d) riceve le domande di indennizzo e provvede a
trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa
documentazione, alla competente autorita' di decisione
dello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato
commesso il reato;
e) fornisce assistenza al richiedente sulle modalita'
per soddisfare le richieste di informazioni supplementari
da parte dell'autorita' di decisione dello Stato membro
dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato;
f) a richiesta del richiedente, provvede a trasmettere
all'autorita' di decisione le informazioni supplementari e
l'eventuale documentazione accessoria.
2. Qualora l'autorita' di decisione dello Stato membro
dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato
decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra
persona, la procura generale della Repubblica presso la
corte d'appello, quale autorita' di assistenza, predispone
quanto necessario affinche' l'autorita' di decisione
proceda direttamente all'audizione secondo le leggi di
quello Stato membro. Se si procede a videoconferenza, si
applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1998, n.
11.
3. A richiesta dell'autorita' di decisione dello Stato
membro dell'Unione europea, la procura generale della
Repubblica presso la corte d'appello, quale autorita' di
assistenza, provvede all'audizione del richiedente o di
qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale
all'autorita' medesima.».



 
Art. 4.

Audizione del richiedente a cura dell'autorita'
di assistenza italiana

1. Se l'autorita' di decisione del diverso Stato membro decide di procedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, all'audizione diretta del richiedente, o di qualsiasi altra persona, nell'ambito del procedimento per la concessione dell'indennizzo, il procuratore generale della Repubblica presso l'autorita' di assistenza italiana competente, o un suo delegato, comunica ai soggetti da ascoltare, all'autorita' richiedente ed ai soggetti dei quali sia richiesta la presenza, il luogo, la data e le modalita' previste per l'audizione, nel rispetto di quanto richiesto dalla autorita' di decisione del diverso Stato membro.
2. L'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona cui procede l'autorita' di decisione del diverso Stato membro ha luogo solo su base volontaria.
3. Se si procede a videoconferenza il collegamento e' disposto dal procuratore generale della Repubblica presso l'autorita' di assistenza italiana competente, o da un suo delegato.
4. Quando, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo, su richiesta dell'autorita' di decisione del diverso Stato membro, l'autorita' di assistenza italiana provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, il procuratore generale della Repubblica presso l'autorita' di assistenza italiana competente, o un suo delegato, comunica ai soggetti da ascoltare il luogo e la data previsti per l'audizione, almeno dieci giorni prima della data predetta, e procede all'audizione senza formalita', sulla base delle istanze formulate dalla autorita' di decisione del diverso Stato membro. Alla documentazione dell'audizione si procede mediante verbale redatto secondo quanto previsto dagli articoli 134, 135, 136, 137, 138, 139 e 140 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Il verbale e' trasmesso all'autorita' di decisione richiedente nel rispetto dei tempi e delle modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento.
5. Il procuratore generale della Repubblica presso l'autorita' di assistenza italiana competente, o un suo delegato, ove necessario, nomina un interprete ai sensi degli articoli 143 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto applicabili. I compensi spettanti all'interprete sono liquidati dal magistrato procedente secondo le disposizioni vigenti e posti a carico dello Stato, nei limiti di spesa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo.



Nota all'art. 4:
- Per l'art. 1, commi 2 e 3, del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 204, si veda nelle note
all'art. 3.
- Si riporta il testo degli articoli 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147 del codice di
procedura penale:
«Art. 134 (Modalita' di documentazione). - 1. Alla
documentazione degli atti si procede mediante verbale.
2. Il verbale e' redatto, in forma integrale o
riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico
ovvero, in caso di impossibilita' di ricorso a tali mezzi,
con la scrittura manuale.
3. Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva e'
effettuata anche la riproduzione fonografica.
4. Quando le modalita' di documentazione indicate nei
commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, puo' essere
aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente
indispensabile».
«Art. 135 (Redazione del verbale). - 1. Il verbale e'
redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.
2. Quando il verbale e' redatto con la stenotipia o
altro strumento meccanico, il giudice autorizza
l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a
farsi assistere da personale tecnico, anche esterno
all'amministrazione dello Stato».
«Art. 136 (Contenuto del verbale). - 1. Il verbale
contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del
giorno e, quando occorre, dell'ora in cui e' cominciato e
chiuso, le generalita' delle persone intervenute,
l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata
presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la
descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato
o di quanto e' avvenuto in sua presenza nonche' le
dichiarazioni ricevute da lui da altro pubblico ufficiale
che egli assiste.
2. Per ogni dichiarazione e' indicato se e' stata resa
spontaneamente o previa domanda e, in tal caso, e'
riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione e' stata
dettata dal dichiarante, o se questi si e' avvalso
dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne e' fatta
menzione.».
«Art. 137 (Sottoscrizione del verbale). - 1. Salvo
quanto previsto dall'art. 483, comma 1, il verbale, previa
lettura, e' sottoscritto alla fine di ogni foglio dal
pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle
persone intervenute, anche quando le operazioni non sono
esaurite e vengono rinviate ad altro momento.
2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non e' in
grado di sottoscrivere, ne e' fatta menzione con
l'indicazione del motivo.».
«Art. 138 (Trascrizione del verbale redatto con il mezzo
della stenotipia). - 1. Salvo quanto previsto dall'art.
483, comma 2, i nastri impressi con i caratteri della
stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il
giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi
sono uniti agli atti del processo, insieme con la
trascrizione.
2. Se la persona che ha impresso i nastri e' impedita,
il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a
persona idonea anche estranea all'amministrazione dello
Stato.».
«Art. 139 (Riproduzione fonografica o audiovisiva). - 1.
La riproduzione fonografica o audiovisiva e' effettuata da
personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello
Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il
giudice.
2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel
verbale e' indicato il momento di inizio e di cessazione
delle operazioni di riproduzione.
3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per
qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non e' chiaramente
intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma
riassuntiva.
4. La trascrizione della riproduzione e' effettuata da
personale tecnico giudiziario. Il giudice puo' disporre che
essa sia affidata a persona idonea estranea
all'amministrazione dello Stato.
5. Quando le parti vi consentono, il giudice puo'
disporre che non sia effettuata la trascrizione.
6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le
trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del
procedimento.».
«Art. 140 (Modalita' di documentazione in casi
particolari). - 1. Il giudice dispone che si effettui
soltanto la redazione contestuale del verbale in forma
riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto
semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una
contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o
di ausiliari tecnici.
2. Quando e' redatto soltanto il verbale in forma
riassuntiva, il giudice vigila affinche' sia riprodotta
nell'originaria genuina espressione la parte essenziale
delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze
nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne
la credibilita'.».
«Art. 143 (Nomina dell'interprete). - 1. L'imputato che
non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi
assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere
comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire
il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della
lingua italiana e' presunta fino a prova contraria per chi
sia cittadino italiano.
2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'art.
119, l'autorita' procedente nomina un interprete quando
occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un
dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la
persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce
la lingua italiana. La dichiarazione puo' anche essere
fatta per iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale
con la traduzione eseguita dall'interprete.
3. L'interprete e' nominato anche quando il giudice, il
pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha
personale conoscenza della lingua o del dialetto da
interpretare.
4. La prestazione dell'ufficio di interprete e'
obbligatoria.».
«Art. 144 (Incapacita' e incompatibilita'
dell'interprete). - 1. Non puo' prestare ufficio di
interprete, a pena di nullita':
a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi e'
affetto da infermita' di mente;
b) chi e' interdetto anche temporaneamente dai pubblici
uffici ovvero e' interdetto o sospeso dall'esercizio di una
professione o di un'arte;
c) chi e' sottoposto a misure di sicurezza personali o
a misure di prevenzione;
d) chi non puo' essere assunto come testimone o ha
facolta' d'astenersi dal testimoniare o chi e' chiamato a
prestare ufficio di testimone o di perito ovvero e' stato
nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in
un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto
dall'art. 119, la qualita' di interprete puo' essere
assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta
o sordomuta.».
«Art. 145 (Ricusazione e astensione dell'interprete). -
1. L'interprete puo' essere ricusato per i motivi indicati
nell'art. 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti
compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico
ministero.
2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non
proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza
per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo.
3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione puo'
essere presentata fino a che non siano esaurite le
formalita' di conferimento dell'incarico e, quando si
tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti
successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il
proprio incarico.
4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione
decide il giudice con ordinanza.».
«Art. 146 (Conferimento dell'incarico). - 1. L'autorita'
procedente accerta l'identita' dell'interprete e gli chiede
se versi in una delle situazioni previste dagli articoli
144 e 145.
2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e
fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che
quello di far conoscere la verita', e di mantenere il
segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in
sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.».
«Art. 147 (Termine per le traduzioni scritte.
Sostituzione dell'interprete). - 1. Per la traduzione di
scritture che richiedono un lavoro di lunga durata,
l'autorita' procedente fissa all'interprete un termine che
puo' essere prorogato per giusta causa una sola volta.
L'interprete puo' essere sostituito se non presenta entro
il termine la traduzione scritta.
2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a
comparire per discolparsi, puo' essere condannato dal
giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di
una somma da euro 51 a euro 516.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 204:
«Art. 8 (Copertura finanziaria). - 1. Per le finalita'
di cui al presente decreto e' autorizzata la spesa di euro
56.000 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere
si provvede:
a) per l'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse del
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, che a tale fine sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate alla pertinente unita'
previsionale di base del Ministero della giustizia;
b) a decorrere dal 2008, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».



 
Art. 5.

Attivita' dell'autorita' di decisione italiana

1. La competente autorita' di decisione italiana comunica al richiedente e all'autorita' di assistenza del diverso Stato membro, nel rispetto dei tempi e delle modalita' indicate nell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento:
a) l'avviso di avvenuta ricezione di cui all'allegato B, conforme al formulario tipo di cui all'allegato I della decisione, contenente le informazioni previste all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo;
b) la decisione sulla domanda di indennizzo insieme con il formulario di cui all'allegato C, conforme al formulario tipo di cui all'allegato II della decisione.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2 del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204:
«2. In tale caso, l'autorita' specificamente indicata
dalla legge speciale, cui compete la decisione
sull'elargizione, comunica senza ritardo all'autorita' di
assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il
richiedente e' stabilmente residente e al richiedente
stesso l'avvenuta ricezione della domanda, il nome del
funzionario o l'indicazione dell'organo che procede
all'istruzione della pratica.».



 
Art. 6.

Audizione del richiedente richiesta dall'autorita'
di decisione italiana

1. Se l'autorita' di decisione italiana delibera di procedere all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo, invia la richiesta all'autorita' di assistenza del diverso Stato membro con le modalita' indicate nell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento. La richiesta deve contenere indicazioni sulle formalita' procedurali previste dalla legge italiana, con l'invito all'autorita' di assistenza del diverso Stato membro, ricevente l'istanza, a comunicare tali formalita' al soggetto da ascoltare.
2. Se l'autorita' di decisione italiana chiede all'autorita' di assistenza del diverso Stato membro di procedere, in conformita' alle leggi di quest'ultimo, all'audizione del richiedente, o di qualsiasi altra persona, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, ultima parte, del decreto legislativo, trasmette tale richiesta con le modalita' indicate nell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 dicembre 2008

Il Ministro della giustizia
Alfano

Il Ministro dell'interno
Maroni

Il Ministro degli affari esteri
Frattini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 282



Nota all'art. 6:
- Per l'art. 2 del citato decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 204, si veda nelle note all'art. 5.



 
Allegato A

----> Vedere allegato alle pagg. 4-5 <----
 
Allegato B

----> Vedere allegato a pag. 6 <----
 
Allegato C

----> Vedere allegato alle pagg. 7-8 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone