Gazzetta n. 108 del 12 maggio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2009
Scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando, e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 28 novembre 2008, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria) e' stato sciolto a causa delle dimissioni contestualmente rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati;
Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra ex componenti del consesso e la criminalita' organizzata locale;
Considerato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio agli interessi della comunita' amministrata limitandone il libero esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di San Ferdinando, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, mirato al ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

Decreta:
Art. 1.

La gestione del comune di San Ferdinando (Reggio Calabria) il cui consiglio comunale e' stato sciolto con il citato decreto e' affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:
dott.ssa Maria Nicolo' - viceprefetto;
dott.ssa Alfonsa Calio' - viceprefetto aggiunto;
dott. Giovanni Barila' - direttore amministrativo-contabile.
 
Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 23 aprile 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 4, foglio n. 199
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il comune di San Ferdinando (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 12 e 13 aprile 2008, presenta forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.
L'ente in parola e' gia' stato sciolto per condizionamenti da parte della criminalita' organizzata con decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1992 ed e' ricompreso in un ambito territoriale in cui sono presenti le medesime cosche mafiose che operano nei contigui comuni di Gioia Tauro e Rosarno.
A seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da nove consiglieri su sedici assegnati, il consiglio comunale di San Ferdinando e' stato sciolto ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2008.
Nello stesso tempo una importante operazione giudiziaria ha interessato vari amministratori comunali dell'ambito territoriale in questione. Il sindaco del comune di San Ferdinando risulta indagato perche' in concorso con altri amministratori, agendo nell'esercizio delle sue funzioni, aveva comunicato al tribunale di sorveglianza che istruiva il procedimento volto alla riabilitazione di un noto esponente della criminalita' organizzata, la disponibilita' dell'amministrazione comunale ad accettare il ristoro del danno che l'esponente medesimo avrebbe dovuto risarcire, sotto forma di prestazione lavorativa, procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale al medesimo, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attivita' della locale 'ndrina.
La compromissione della libera determinazione degli organi elettivi e del buon andamento della civica amministrazione, fortemente ipotizzati nell'indagine dell'autorita' giudiziaria, hanno indotto il prefetto di Reggio Calabria a disporre, con provvedimento del 16 gennaio 2009, su specifica delega, l'accesso presso il comune di San Ferdinando ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.
L'esito degli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso ha messo in rilievo una serie di elementi che nel loro insieme evidenziano il condizionamento sul potere politico amministrativo esercitato da parte della 'ndrangheta e la necessita' di quest'ultima di poter disporre di riferimenti presso la pubblica amministrazione per poter conseguire i propri scopi di dominio del territorio e di acquisizione di prestigio presso la collettivita', indispensabile per la gestione del potere.
Tali aspetti risultano evidenti oltre che negli atti intimidatori subiti da alcuni amministratori comunali, nella vicenda relativa alla verifica dei dati personali dei soggetti sottoscrittori della lista civica che ha sostenuto il candidato sindaco poi risultato eletto. L'organo ispettivo ha, infatti, accertato che la stessa e' stata presentata da elementi che possono vantare una diretta influenza sul consiglio comunale, in quanto di lunga militanza politica, strettamente legati ai vertici della locale consorteria; inoltre i sottoscrittori della lista sono essi stessi gravati, in buona parte, da pregiudizi penali.
L'accesso ispettivo ha anche messo in rilievo come il mancato esercizio del potere di impulso e controllo da parte degli amministratori locali, a fronte di una serie di atti illegittimi dell'apparato burocratico, sia sintomatico di una mera accettazione di comportamenti illegali, nonche' di una incapacita' degli organi comunali ad esercitare un'attivita' di contrasto alla ingerenza della criminalita' organizzata.
Significativo, al riguardo, il problema dell'abusivismo edilizio, settore ove l'esiguita' delle attivita' di controllo e repressione appaiono in tutta la loro consistenza e gravita' se raffrontate con quelle, poste in essere nello stesso territorio comunale, dalle locali forze dell'ordine. La quasi totalita' delle ordinanze di demolizione, peraltro non eseguite, deriva da accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine e non dall'attivita' di vigilanza svolta dalla polizia municipale, mentre dall'esame svolto sui soggetti proprietari degli immobili risulta che una consistente parte di essi e' vicina ai locali clan.
L'accesso ispettivo ha, inoltre, fatto emergere un'approssimativa gestione delle gare d'appalto delle opere pubbliche e dei servizi. L'esame di numerose procedure di gara ha evidenziato come le stesse siano connotate da illegittimita' spesso rivolte in favore di ditte i cui soci od amministratori risultano essere vicini alla criminalita' organizzata od avere frequentazioni con soggetti legati alle cosche mafiose.
Tuttavia l'episodio che piu' denota l'assoggettamento dell'amministrazione ai voleri della locale consorteria e nel contempo l'arroganza di quest'ultima, e' legato all'arresto di tre lavoratori socialmente utili che avrebbero dovuto prestare servizio nel settore della polizia municipale e che, invece, come accertato dalle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Palmi, svolgevano altre attivita' falsificando le firme di presenza in assenza dei dovuti controlli. Uno di questi, la cui situazione di irregolarita' era nota sia ai componenti della giunta e del consiglio sia ai vertici dell'apparato burocratico, gestiva quotidianamente ed in prima persona un'attivita' commerciale posta nella via principale del comune.
L'inosservanza del principio di legalita' nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni incide in modo fortemente negativo nelle legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.
L'estensione dell'influenza criminale rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, puo' intervenire finanche quando sia stato gia' disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di San Ferdinando (Reggio Calabria) con conseguente affidamento per la durata di diciotto mesi della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtu' dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettivita'.
Roma, 22 aprile 2009
Il Ministro dell'interno: Maroni
 
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