Gazzetta n. 109 del 13 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 aprile 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Plengey Mikeshyna Olena Viktorivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista la domanda con la quale la sig.ra Plengey Mikeshyna Olena Viktorivna ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere» conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il D.M. 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;
Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina e' confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/36780 del 20 novembre 2006 con il quale e' stato riconosciuto il titolo di «Infermiere», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;
Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Plengey Mikeshyna Olena Viktorivna si sia iscritta all'albo professionale;
Vista la richiesta di rinnovo della validita' del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Plengey Mikeshyna Olena Viktorivna in data 11 novembre 2008;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Infermiere» conseguito nell'anno 2004, presso il Collegio di Medicina di Sumy (Ucraina) dalla sig.ra Plengey Mikeshyna Olena Viktorivna nata a Potsdam (Germania) il giorno 08 marzo 1973 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.
2. La sig.ra Plengey Mikeshyna Olena Viktorivna e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

Il direttore generale: Leonardi
 
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