Gazzetta n. 109 del 13 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 marzo 2009
Condizioni tecniche per l'accesso nel 2009 alla riserva nazionale di cui all'art. 3 del decreto 24 marzo 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale e successive modifiche e integrazioni;
Considerata la necessita' di definire le condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale prevista nell'ambito del regime di pagamento unico per il 2009;
Sentiti i rappresentanti tecnici delle regioni nelle riunioni del 12 marzo 2009 e del 27 marzo 2009;

Decreta:
Art. 1.

Fattispecie di accesso alla riserva nazionale

Per il 2009 e' consentito l'accesso alla riserva nazionale nei seguenti casi:
agricoltori che iniziano l'attivita' agricola;
agricoltori in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento;
agricoltori che abbiano ricevuto terre date in affitto;
agricoltori che abbiano acquistato terreni dati in locazione;
agricoltori che abbiano risolto un contenzioso amministrativo o giudiziario.
 
Art. 2.

Agricoltori che iniziano l'attivita' agricola

Per agricoltori che iniziano l'attivita' agricola si intendono gli agricoltori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 795/2004.
 
Art. 3.

Agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o
sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento.

1. Gli agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento devono produrre copia della documentazione che descriva il programma di ristrutturazione e/o sviluppo connesso con una forma di pubblico intervento, della domanda di adesione a tale programma e dell'eventuale provvedimento di ammissione.
E' consentito ricorrere alla riserva nazionale nei casi in cui le condizioni di accesso si siano verificate successivamente alla scadenza della presentazione della domanda per il 2008.
2. Gli agricoltori che, per effetto di programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, dichiarano un numero di ettari inferiore, devono produrre copia della documentazione che descriva il programma di ristrutturazione e/o sviluppo connesso con una forma di pubblico intervento.
 
Art. 4.

Trasferimento di terre date in affitto

1. Gli agricoltori che abbiano ricevuto mediante trasferimento a titolo gratuito o a prezzo simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, possono chiedere l'accesso alla riserva nazionale, unicamente in relazione alle superfici il cui contratto di affitto sia scaduto dopo il 9 giugno 2008.
2. In tal caso, gli agricoltori sono tenuti a produrre copia della documentazione attestante il trasferimento dei terreni e la loro precedente locazione nel periodo di riferimento.
 
Art. 5.

Acquisto di terreni dati in locazione

1. Gli agricoltori che abbiano acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attivita' agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto, possono chiedere l'accesso alla riserva nazionale, unicamente in relazione alle superfici il cui contratto di affitto sia scaduto dopo il 9 giugno 2008.
2. In tal caso, gli agricoltori sono tenuti a produrre copia della documentazione attestante l'acquisto dei terreni e la loro precedente locazione nel periodo di riferimento.
 
Art. 6.

Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

Gli agricoltori che abbiano risolto in via definitiva un contenzioso di ordine amministrativo o giudiziario relativo al periodo di riferimento, devono produrre copia del provvedimento amministrativo, ovvero della decisione giudiziaria, che descriva le superfici e/o i capi che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento.
 
Art. 7.

Disposizioni finali

1. E' consentito richiedere titoli all'aiuto per superfici ammissibili pari o superiori ad un ettaro. Il limite di un ettaro non si applica alle fattispecie di accesso di cui all'art. 3, comma 2, ed all'art. 6.
2. L'organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilita' per l'assegnazione dei titoli all'aiuto, secondo i criteri definiti dall'AGEA; questa provvede, inoltre, a calcolare il valore dei titoli all'aiuto, tenuto conto, in particolare, di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 795/2004 e dal decreto ministeriale 24 marzo 2005.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2009

Il direttore generale: Catania

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 282.
 
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