Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 aprile 2009, n. 48
Regolamento recante: «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei prinicipi contabili internazionali».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, commi da 58 a 61, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recanti disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione del processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
Visto, in particolare, il comma 60 dell'articolo 1 della medesima legge n. 244 del 2007 che demanda l'emanazione delle disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di' Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 gennaio 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-3909/UCL, del 17 marzo 2009;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 1, commi da 58 a 61, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nel presente regolamento, si intendono per:
a) IAS: i principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
b) soggetti IAS: i soggetti che redigono il bilancio d'esercizio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
c) finanziaria 2008: la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
d) testo unico: il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
(GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 58 a 61,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2008»:
«58. In attesa del riordino della disciplina del reddito
d'impresa, conseguente al completo recepimento delle
direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al
fine di razionalizzare e semplificare il processo di
determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione
dei principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, tenendo conto delle specificita' delle
imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83, comma 1, le parole: «aumentato o
diminuito dei componenti che per effetto dei principi
contabili internazionali sono imputati direttamente a
patrimonio» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga
alle disposizioni dei successivi articoli della presente
sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale
e classificazione in bilancio previsti da detti principi
contabili»;
b) all'articolo 85, il comma 3 e' sostituito dai
seguenti:
«3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1
costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti
come tali nel bilancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono
il bilancio in base ai principi contabili internazionali di
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano
immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari
diversi da quelli detenuti per la negoziazione»;
c) all'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola:
«diciottesimo» e' sostituita dalla seguente: «dodicesimo»;
d) all'articolo 89, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni detenuti per la
negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui sono
percepiti»;
e) all'articolo 94, dopo il comma 4 e' inserito il
seguente:
«4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta
applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini
fiscali»;
f) all'articolo 101:
1) il comma 1-bis e' abrogato;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni
finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva
secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis»;
g) all'articolo 103, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi
d'impresa e dell'avviamento e' ammessa alle stesse
condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai
commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto
economico»;
h) all'articolo 109, dopo il comma 3-quater e' inserito
il seguente:
«3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002»;
i) all'articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
stesso articolo, imputati a conto economico in base alla
corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo
anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le
azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle
azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a
quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a),
aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo
articolo 87, il costo e' ridotto dei relativi utili
percepiti durante il periodo di possesso per la quota
esclusa dalla formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e
negativi che derivano dalla valutazione, operata in base
alla corretta applicazione di tali principi, delle
passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali»;
l) all'articolo 112, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i
componenti negativi imputati al conto economico in base
alla corretta applicazione di tali principi assumono
rilievo anche ai fini fiscali».
59. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38, e' abrogato. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del
predetto decreto legislativo.
60. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme
contenute nei commi 58 e 59. In particolare, il decreto
deve prevedere:
a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali
delle qualificazioni, imputazioni temporali e
classificazioni adottate in base alla corretta applicazione
dei principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o
nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia
tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai
fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti
soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai
richiamati principi contabili internazionali e soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
nazionali;
c) i criteri di coordinamento dei principi contabili
internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la
disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie,
anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;
d) i criteri per il coordinamento dei principi
contabili internazionali con le norme sul consolidato
nazionale e mondiale;
e) i criteri di coordinamento dei principi contabili
internazionali in materia di cancellazione delle attivita'
e passivita' dal bilancio con la disciplina fiscale
relativa alle perdite e alle svalutazioni;
f) i criteri di coordinamento con le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
con particolare riguardo alle disposizioni relative alla
prima applicazione dei principi contabili internazionali;
g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai
fini fiscali dei costi imputabili, in base ai principi
contabili internazionali, a diretta riduzione del
patrimonio netto;
h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle
spese di ricerca e sviluppo;
i) i criteri per consentire la continuita' dei valori
da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58
con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta.
61. Le disposizioni recate dai commi 58 e 59 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi
d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla
determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti
adottati sulla base della corretta applicazione dei
principi contabili internazionali, purche' coerenti con
quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle
disposizioni introdotte dal comma 58.».
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
recante «Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5
del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi
contabili internazionali», e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66.
- Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo
all'applicazione di principi contabili internazionali, e'
stato pubblicato nella G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L
243.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi», e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
relativa responsabilita'.
4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri.».
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane.
Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti
e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con
autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.».
- Si trascrive il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 1, commi da 58 a 61, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle
premesse.
- I riferimenti relativi al regolamento (CE) n. 1606 del
2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
1992, sono riportati nelle note relative alle premesse.
- I riferimenti relativi al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono riportati nelle
note relative alle premesse.



 
Art. 2.

Criteri di qualificazione, imputazione temporale
e classificazione in bilancio previsti dagli IAS

1. Ai sensi dell'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonche' ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio.
2. Anche ai soggetti IAS, fermo restando quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni del Capo II, Sezione I del testo unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in piu' periodi di imposta, nonche' quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in piu' periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento. Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS. Resta, altresi', ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 109, commi 3, con riferimento ai componenti da imputarsi al conto economico ovvero a patrimonio, e 4, lettera b), ultimo periodo, del testo unico.
3. Per i soggetti IAS, i limiti di cui all'articolo 106, commi 1 e 3, del testo unico, non si applicano alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti. I soggetti cui si applica il comma 3 del citato articolo 106 possono, tuttavia, assoggettare anche le predette differenze di prima iscrizione ai limiti ivi indicati.
4. Per i' soggetti IAS, gli accantonamenti ai fondi di cui all'articolo 105, commi 1 e 2, del testo unico, deducibili in ciascun esercizio sono determinati in misura non superiore alla differenza fra l'importo complessivo dei fondi calcolati al termine dell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti, e l'importo di tali fondi fiscalmente riconosciuto al termine dell'esercizio precedente, assunto al netto degli utilizzi dell'esercizio.
Concorrono a determinare gli accantonamenti tutte le componenti positive e negative iscritte a conto economico o a patrimonio netto in contropartita di detti fondi.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 83, comma
1, 109, commi 1, 2, 3 e 4, lettera b), 106, commi 1 e 3 e
105, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 83 (Determinazione del reddito complessivo). - 1.
Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile
o alla perdita risultante dal conto economico, relativo
all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni
in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione
dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della
presente sezione. In caso di attivita' che fruiscono di
regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le
relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa
misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei
successivi articoli della presente sezione, i criteri di
qualificazione, imputazione temporale e classificazione in
bilancio previsti da detti principi contabili.».
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3. (Omissis).
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia
deducibili:
a) (Omissis);
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.».
«Art. 106 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per
rischi su crediti). - 1. Le svalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da
garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni
e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1
dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel
limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si
tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti.
La deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha
raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine
dell'esercizio.
2. (Omissis).
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei
crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto
da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di
erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti
finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di
Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni
italiane o delle attivita' ad esse collegate, sono
deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per
cento del valore dei crediti risultanti in bilancio,
aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio.
L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo
0,30 per cento e' deducibile in quote costanti nei diciotto
esercizi successivi. Ai fini del presente comma le
svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei
crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio
l'ammontare complessivo delle svalutazioni e' inferiore al
limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione,
fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su
crediti. Gli accantonamenti non sono piu' deducibili quando
il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento
del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine
dell'esercizio.».
«Art. 105 (Accantonamenti di quiescenza e previdenza). -
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine
rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente
istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se
costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti,
sono deducibili nei limiti delle quote maturate
nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative
e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei
dipendenti stessi.
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i
fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive
sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le
modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e
nei due successivi.».



 
Art. 3.

Operazioni tra soggetti che redigono il bilancio
in base agli IAS e soggetti che non li applicano

1. Il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS, non determina, in ogni caso, in capo al medesimo soggetto passivo d'imposta, doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi ne' doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi.
2. Nel caso di operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS e soggetti che non li applicano la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali di tali operazioni sono determinati, per ciascuno dei predetti soggetti, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili da essi adottati. Analogo principio si applica nel caso di operazioni in cui entrambi i soggetti applicano gli IAS anche quando siano utilizzati differenti criteri di iscrizione e di cancellazione dal bilancio di' attivita' e passivita'.
3. Fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS eventualmente applicati, il regime fiscale e' individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni nei seguenti casi:
a) quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d) del testo unico, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio; oppure
b) quando si tratti di individuare il soggetto cui spetta l'attribuzione di ritenute o di crediti d'imposta.
4. Si applica, in ogni caso, l'articolo 89, comma 6, del testo unico con riferimento agli interessi, dividendi ed altri proventi derivanti da titoli acquisiti, sotto il profilo giuridico, in base ai rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 85, comma 1, lettere
c) e d), 89, comma 6 e 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter)
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
«Art. 85(Ricavi).
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di
partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al
capitale di societa' ed enti di cui all'articolo 73, che
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da
quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle
societa' o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44
emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da
quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa;».
«Art. 89 (Dividendi ed interessi).
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a
contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo
di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il
reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel
periodo di durata del contratto. La differenza positiva o
negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine,
al netto degli interessi maturati sulle attivita' oggetto
dell'operazione nel periodo di durata del contratto,
concorre a formare il reddito per la quota maturata
nell'esercizio.».
«Art. 44(Redditi di capitale). - 1. Sono redditi di
capitale:
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro
termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli
garantito;».



 
Art. 4.

Operazioni di riorganizzazione aziendale

1. I costi accessori all'aggregazione aziendale, come definiti dagli IAS, costituiscono, in ogni caso, costi fiscalmente deducibili.
2. Per i soggetti che, per effetto degli IAS, applicano il metodo dell'acquisto, con riferimento a quanto previsto negli articoli 172 e 173 del testo unico:
a) in luogo del disavanzo da fusione o scissione, si ha riguardo alla differenza positiva tra il valore complessivo del patrimonio aziendale acquisito, come iscritto nel bilancio della societa' acquirente, e il patrimonio netto dell'entita' acquisita;
b) le disposizioni di cui all'articolo 172, commi 5 e 6, del testo unico, si applicano con riferimento all'aumento di patrimonio netto della societa' acquirente.
3. Per le operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni rileva il regime fiscale disposto dal testo unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attivita' e passivita' fiscalmente rilevanti.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 172 e 173 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 172 (Fusione di societa'). - 1. La fusione tra
piu' societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione
delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa'
fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze
e il valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto
dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto
del rapporto di cambio delle azioni o quote o
dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle
societa' fuse possedute da altre. I maggiori valori
iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione
del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio
di una partecipazione, con riferimento ad elementi
patrimoniali della societa' incorporata o fusa, non sono
imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa'
risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono
valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto
ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da
apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione
dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori
fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non
costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci
della societa' incorporata o fusa, fatta salva
l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47,
comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e
87.
4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa'
risultante dalla fusione o incorporante subentra negli
obblighi e nei diritti delle societa' fuse o incorporate
relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito
nei commi 5 e 7.
5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte
nell'ultimo bilancio delle societa' fuse o incorporate
concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non
siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente
utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa
disposizione non si applica per le riserve tassabili solo
in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui
vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un
ammontare superiore al capitale complessivo delle societa'
partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione
dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle
che anteriormente alla fusione sono state imputate al
capitale delle societa' fuse o incorporate si intendono
trasferite nel capitale della societa' risultante dalla
fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito
in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o
da concambio che eccedono la ricostituzione e
l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica
il regime fiscale del capitale e delle riserve della
societa' incorporata o fusa, diverse da quelle gia'
attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno
proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si
considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da
annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a
concorrenza del valore della partecipazione annullata.
7. Le perdite delle societa' che partecipano alla
fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere
portate in diminuzione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante per la parte del
loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se
inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui
all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener
conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi
ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la
situazione stessa, e sempre che dal conto economico della
societa' le cui perdite sono riportabili, relativo
all'esercizio precedente a quello in cui la fusione e'
stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi
dell'attivita' caratteristica, e un ammontare delle spese
per prestazioni di lavoro subordinato e relativi
contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile,
superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media
degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti
versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma
di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni
o quote della societa' la cui perdita e' riportabile erano
possedute dalla societa' incorporante o da altra societa'
partecipante alla fusione, la perdita non e' comunque
ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare
complessivo della svalutazione di tali azioni o quote
effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla
societa' partecipante o dall'impresa che le ha ad essa
cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e
prima dell'atto di fusione. In caso di retrodatazione degli
effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le
limitazioni del presente comma si applicano anche al
risultato negativo, determinabile applicando le regole
ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo
ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al
periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e
la data antecedente a quella di efficacia giuridica della
fusione. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in
avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96.
8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo
al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e
la data in cui ha effetto la fusione e' determinato,
secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di
societa', in base alle risultanze di apposito conto
economico.
9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle
imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da
una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso
l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' fuse o
incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si e'
chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di
versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta
ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti
che si estinguono per effetto delle operazioni medesime,
sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di
efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis,
comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i
predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti
trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
dalla fusione.
10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le
modalita', le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche
dalla societa' incorporante o risultante dalla fusione per
ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.».
«Art. 173 (Scissione di societa'). - 1. La scissione
totale o parziale di una societa' in altre preesistenti o
di nuova costituzione non da' luogo a realizzo ne' a
distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della
societa' scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e
al valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito delle societa'
partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo
o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle
azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a
norma dell'articolo 2506-ter del codice civile. In
quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto
dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile
all'annullamento o al concambio di una partecipazione, con
riferimento ad elementi patrimoniali della societa' scissa,
non sono imponibili nei confronti della beneficiaria.
Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base
all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati
esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non
costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci
della societa' scissa, fatta salva l'applicazione, in caso
di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone
le condizioni, degli articoli 58 e 87.
4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma
del comma 11, le posizioni soggettive della societa'
scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 86,
comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti
alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla
stessa societa' scissa, in proporzione delle rispettive
quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste,
salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse
specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio
scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i
rispettivi titolari.
5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia
alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui,
restano in capo alla societa' scissa, in caso di scissione
parziale, ovvero si trasferiscono alle societa'
beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle
quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a
ciascuna di esse.
6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di
accantonamento della societa' scissa si considera gia'
dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione
parziale, dalla suddetta societa', per importi
proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli
elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per
insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che
disciplinano il valore stesso.
7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire
a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e
94 le disposizioni del precedente comma 4 trovano
applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate
per periodo di formazione in capo alla societa' scissa
all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci,
ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le
societa' beneficiarie.
8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione
non retroattiva in societa' preesistente i costi
fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura
risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In
particolare:
a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna
beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantita'
rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente
dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio
di formazione, della societa' scissa e dalla eventuale
eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in
cui ha effetto la scissione;
b) le quote di ammortamento dei beni materiali e
immateriali nonche' le spese di cui all'articolo 102, comma
6, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla
durata del possesso dei beni medesimi da parte della
societa' scissa e delle societa' beneficiarie; detto
criterio e' altresi' applicabile alle spese relative a piu'
esercizi e agli accantonamenti.
9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte
nell'ultimo bilancio della societa' scissa debbono essere
ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote
proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione
parziale, le riserve della societa' scissa si riducono in
corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da
eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della
societa' scissa, le riserve debbono essere ricostituite
dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei
riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione
delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre
riserve si applicano, per le rispettive quote, le
disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6
dell'articolo 172 per la societa' incorporante o risultante
dalla fusione.
10. Alle perdite fiscali delle societa' che partecipano
alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7
dell'articolo 172, riferendosi alla societa' scissa le
disposizioni riguardanti le societa' fuse o incorporate e
alle beneficiarie quelle riguardanti la societa' risultante
dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo
all'ammontare del patrimonio netto quale risulta
dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di
scissione di cui all'articolo 2506-bis del codice civile,
ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo
2506-ter del codice civile.
11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza
degli effetti della scissione e' regolata secondo le
disposizioni del comma 1 dell'articolo 2506-quater del
codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi
dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), dello stesso
codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed
a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura
dell'ultimo periodo di imposta della societa' scissa e
delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.
12. Gli obblighi tributari della societa' scissa
riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla
quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di
scissione parziale dalla stessa societa' scissa o
trasferiti, in caso di scissione totale, alla societa'
beneficiaria appositamente designata nell'atto di
scissione.
13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro
procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei
confronti della societa' scissa o, nel caso di scissione
totale, di quella appositamente designata, ferma restando
la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della
societa' scissa. Se la designazione e' omessa, si considera
designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di
scissione. Le altre societa' beneficiarie sono responsabili
in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli
interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti
possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti
dalla legge. Le societa' coobbligate hanno facolta' di
partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere
cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di
altri adempimenti per l'Amministrazione.
14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa' scissa
o quella designata debbono indicare, a richiesta degli
organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e i
luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le
conservi presso la propria sede legale, le scritture
contabili e la documentazione amministrativa e contabile
relative alla gestione della societa' scissa, con
riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio
trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi
estranei alla operazione deve essere inoltre esibita
l'attestazione di cui all'articolo 52, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. Se la societa' scissa o quella designata non adempiono
a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono
all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad
essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5
del suddetto articolo.
15. Nei confronti della societa' soggetta all'imposta
sulle societa' beneficiaria della scissione di una societa'
non soggetta a tale imposta e nei confronti della societa'
del secondo tipo beneficiaria della scissione di una
societa' del primo tipo si applicano anche, in quanto
compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 170,
considerando a tal fine la societa' scissa come trasformata
per la quota di patrimonio netto trasferita alla
beneficiaria.
15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le
modalita', le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche
dalla societa' beneficiaria dell'operazione di scissione
per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.».



 
Art. 5.

Criteri di neutralita' e first time adoption

1. I criteri di neutralita' previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 rilevano anche in sede di prima applicazione degli IAS effettuata successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 assumendo, per le fattispecie per le quali non trovano applicazione i commi da 2 a 6 del predetto articolo 13, le disposizioni dell'articolo 83 del testo unico nella formulazione vigente sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di cambiamento degli IAS gia' adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
«Art. 13 (Disposizioni transitorie). - 1. Le
disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si
applicano anche ai componenti imputati direttamente a
patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi
contabili internazionali.
2. Le societa' che, nell'esercizio di prima applicazione
dei principi contabili internazionali, anche per opzione,
cambiano la valutazione dei beni fungibili passando dai
criteri indicati nell'articolo 92, commi 2 e 3, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
quelli previsti dai citati principi contabili, possono
continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri
di valutazione. Tale disposizione si applica ai soggetti
che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi
d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dei
principi contabili internazionali o dal minore periodo che
intercorre dalla costituzione.
3. Le societa' che, nell'esercizio di prima applicazione
dei principi contabili internazionali, anche per opzione,
cambiano la valutazione delle opere, forniture e servizi di
durata ultrannuale in corso di esecuzione di cui
all'articolo 93 del citato testo unico, passando dal
criterio del costo a quello dei corrispettivi pattuiti,
possono per tali commesse continuare ad adottare ai fini
fiscali i precedenti criteri di valutazione.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano su
opzione del contribuente, da esercitare nella dichiarazione
dei redditi; detta opzione non e' revocabile.
5. Il ripristino e l'eliminazione nell'attivo
patrimoniale in sede di prima applicazione dei principi
contabili internazionali, rispettivamente, di costi gia'
imputati al conto economico di precedenti esercizi e di
quelli iscritti e non piu' capitalizzabili non rilevano ai
fini della determinazione del reddito ne' del valore
fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la
deducibilita' sulla base dei criteri applicabili negli
esercizi precedenti.
6. L'eliminazione nel passivo patrimoniale, in sede di
prima applicazione dei principi contabili internazionali,
di fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto
dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 115,
comma 11, 128 e 141, del testo unico delle imposte sui
redditi, non rileva ai fini della determinazione del
reddito; resta ferma l'indeducibilita' degli oneri a fronte
dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonche'
l'imponibilita' della relativa sopravvenienza nel caso del
mancato verificarsi degli stessi.
7. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto
anche per i periodi di imposta antecedenti alla prima
applicazione dei principi contabili internazionali per
quelle imprese che, in tutto o in parte, abbiano redatto
conformemente ad essi le relative dichiarazioni; restano
salvi gli accertamenti e le liquidazioni d'imposta divenuti
definitivi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 83 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella
formulazione vigente sino al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007:
«Art. 83 (Determinazione del reddito complessivo). - 1.
Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile
o alla perdita risultante dal conto economico, relativo
all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, aumentato o
diminuito dei componenti che per effetto dei principi
contabili internazionali sono imputati direttamente a
patrimonio netto le variazioni in aumento o in diminuzione
conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle
successive disposizioni della presente sezione.».



 
Art. 6.

Comportamenti adottati nel triennio 2005-2007

1. Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007, la conformita' e la coerenza di cui al comma 61, secondo periodo dell'articolo 1 della finanziaria 2008, devono intendersi riferite alle singole fattispecie interessate dalle modifiche introdotte con il comma 58 dell'articolo 1 della stessa finanziaria 2008. Tale trattamento conforme, per singola fattispecie, deve essere stato applicato in modo coerente in tutti i periodi d'imposta in cui si e' manifestata la medesima fattispecie e per i quali siano stati applicati gli IAS. Ai fini della salvaguardia dei comportamenti pregressi la coerenza nei diversi periodi d'imposta non e' richiesta con riferimento a fattispecie per le quali vi sia stata una pronuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria contraria al riconoscimento fiscale dell'impostazione contabile prevista dagli IAS.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° aprile 2009

Il Ministro : Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 191



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 1, commi 58 e 61, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' riportato nelle note alle
premesse.



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone