Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 aprile 2009
Prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore del personale dipendente dalla Klopman International S.r.l. (Decreto n. 34).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
per il Lazio

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, il comma 9, sulla possibilita' di prorogare i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
Vista la direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 febbraio 2009, sul reinserimento nel mercato del lavoro dei percettori di trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennita' pubbliche;
Visto l'accordo tra Governo, regioni, e province autonome sugli ammortizzatori sociali, siglato in data 12 febbraio 2009 dal Ministro per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto, e dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Vasco Errani;
Visto il decreto n. 45080 del 19 febbraio 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di assegnazione provvisoria di fondi, ai sensi dell'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto ministeriale, che, nella ripartizione delle risorse finanziarie, assegna provvisoriamente alla Regione Lazio la somma di 10 milioni di euro, quale quota parte delle stesse risorse destinate alle concessioni e alle proroghe degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente per l'anno 2009;
Vista la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, Divisione IV, prot. n. 14/PROV/56 del 13 marzo 2009, recante la precisazione che, nelle more della definizione delle modalita' di attuazione del predetto accordo del 12 febbraio 2009, le risorse finanziarie di cui al citato decreto ministeriale possono essere utilizzate secondo le procedure e le regole gia' concordate per l'anno 2008;
Visto l'accordo sottoscritto, presso la Regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, in data 14 gennaio 2009, tra le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S. in deroga, per un massimo di 80 (ottanta) lavoratori in forza alla Klopman International S.r.l. di Frosinone, da sospendere, con ipotesi di rotazione, per il periodo dal 1° gennaio al 16 ottobre 2009;
Preso atto del parere favorevole espresso contestualmente dalla Regione Lazio;
Considerati: 1) l'accordo tra le parti sociali sottoscritto, in data 24 settembre 2008, presso la Regione Lazio in sede di esame congiunto, con il quale si prevedeva il beneficio della C.I.G.S. in deroga, anno 2008, per un numero massimo di 80 (ottanta) lavoratori; 2) il decreto del Direttore regionale del lavoro per il Lazio n. 15 del 24 febbraio 2009, con il quale e' stata disposta la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore del personale dipendente dalla Klopman International S.r.l, con sede legale e unita' aziendale interessata ubicata in Frosinone, via Le Lame n. 10, per un numero massimo mensile di 64 (sessantaquattro) lavoratori, sospesi a zero ore, con ipotesi di rotazione, per il periodo dal 17 ottobre al 31 dicembre 2008;
Tenuti presenti i principi di cui alle note della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14 /0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori Sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge 296/06 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali» e prot. n. 14/0015856 del 25 novembre 2008;
Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata in data 4 febbraio 2009 e integrata in data 11 febbraio 2009, in favore di 72 (settantadue) unita' lavorative, sospese a zero ore, con rotazione parziale, per il periodo dal 1° gennaio al 16 ottobre 2009, con anticipo del predetto trattamento da parte della Societa' istante;
Considerata, altresi', la documentazione allegata alla predetta istanza del 4 febbraio 2009 ed alla citata integrazione dell'11 febbraio 2009;
Tenuto conto che la Klopman International S.r.l. e' stata sottoposta alle verifiche di rito in occasione della prima richiesta del trattamento di integrazione salariale in deroga e che in tale sede non sono emersi motivi ostativi alla prima concessione;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati:

Decreta:
Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e dell'art. 19, in particolare commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' autorizzata la prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, di cui al citato accordo del 14 gennaio 2009, in favore del personale dipendente dalla Klopman International S.r.l, con sede legale e unita' aziendale interessata ubicata in Frosinone, via Le Lame n. 10, per un numero massimo mensile di 72 (settantadue) unita' lavoratore, sospese a zero ore, con ipotesi di rotazione parziale, per il periodo dal 1° gennaio al 16 ottobre 2009, elencate nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, senza pagamento diretto del trattamento medesimo da parte dell'Ente previdenziale, in quanto il pagamento e' anticipato dalla societa'.
 
Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, e' tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento dell'anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento e della tipologia del rapporto di lavoro, nonche' del rispetto dell'incumulabilita' con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.
2. L'I.N.P.S., anche sulla base di quanto convenuto nel citato Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 12 febbraio 2009, dara' attuazione all'art. 2, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L'I.N.P.S. si atterra' ai principi recati dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, prot. n. 14 / 006658 del 20 giugno 2007, applicandoli alla luce delle innovazioni normative nel frattempo intervenute.
4. L'I.N.P.S. applichera' i principi di cui al precedente comma 3, in particolare, riguardo all'abbattimento previsto dal secondo periodo del comma 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 
Art. 3.

1. La societa' predetta e' tenuta a comunicare immediatamente all'I.N.P.S. l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento - composto da un massimo mensile corrispondente a 72 (settantadue) unita' lavorative per l'intero periodo richiesto - con tutti i dati necessari, nonche' le eventuali variazioni all'elenco stesso.
 
Art. 4.

1. La societa' in questione, inoltre, dovra' comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al lavoro della Regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.
2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la societa' provvedera', in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 6.
 
Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste e delle risorse conseguentemente assegnate (sinora con l'art. 1 del sopraindicato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 45080 del 19 febbraio 2009).
 
Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la Regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.
2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.
3. L'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili.
4. In particolare, l'I.N.P.S., Direzione regionale Lazio, comunichera' alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, alla Regione Lazio, Assessorato sopra citato, e ad Italia Lavoro S.p.A., a consuntivo mensile e, comunque, non oltre il mese successivo all'avvenuta liquidazione, il complessivo onere finanziario per tutti i lavoratori della societa' interessati alla C.I.G.S. in deroga e, se richiesto, l'effettivo erogato per singolo individuo.
5. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attivita', anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguira' la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali, e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.
6. La Societa' fornira' ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti ed inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.
7. Sara' cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 aprile 2009

Il direttore regionale: Necci
 
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