Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 aprile 2009
Autorizzazione eccezionale all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari «Aviocaffaro FL» e «Aviozolfo Bagnabile Isagro».

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto l'art. 5, comma 22-b), del citato decreto legislativo, che conferisce alle Regioni la podesta' di regolamentare i trattamenti con mezzi aerei;
Visto l'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, concernente la possibilita' di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari per un periodo massimo di centoventi giorni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;
Viste le richieste inoltrate dai servizi fitosanitari regionali delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, con le quali e' stata segnalata l'urgenza di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive ritenute efficaci per la lotta contro l'oidio e la peronospora della vite, da impiegarsi con mezzo aereo (elicottero) nei seguenti territori provinciali:
regione Emilia-Romagna - provincia di Piacenza;
regione Lombardia - provincia di Pavia;
regione Piemonte - provincia di Alessandria, provincia di Asti, provincia di Cuneo;
regione Veneto - provincia di Treviso;
Tenuto conto delle valutazioni positive emerse nel corso delle riunioni di coordinamento tra le Amministrazioni interessate (Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) riunitisi in data 16 e 27 marzo 2009, in merito all'esame dei dossier tecnici presentati dalle regioni Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto;
Considerato che la regione Lombardia non ha presentato alcun dossier tecnico;
Tenuto conto che le aree da trattare sono le medesime di quelle proposte nella precedente autorizzazione e che pertanto le condizioni di particolare orografia del territorio si ripropongono rendendo non impiegabili i mezzi meccanici da terra con i quali effettuare i trattamenti;
Valutato che l'impiego eccezionale del mezzo aereo (elicottero) in questi territori estremamente limitati come superficie non costituisce un rischio per la salute umana, degli animali e per l'ambiente;
Vista l'istanza presentata in data 20 ottobre 2008 e la successiva documentazione a completamento degli atti pervenuta in data 17 aprile 2009 dell'impresa Isagro SpA, con sede in via Caldera, 21 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione eccezionale, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 dei prodotti fitosanitari denominati «Aviocaffaro FL», contenente la sostanza attiva rame metallo, e «Aviozolfo Bagnabile Isagro», contenente la sostanza attiva zolfo;
Visto il parere favorevole espresso in data 7 aprile 2009 dalla Commissione consultiva, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari denominati «Aviocaffaro FL» e «Aviozolfo Bagnabile Isagro», ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del 30 aprile 2009, l'impresa Isagro SpA, con sede in via Caldera, 21 - Milano, e' autorizzata ad immettere in commercio, in via eccezionale per un periodo di centoventi giorni, i prodotti fitosanitari denominati AVIOCAFFARO FL e AVIOZOLFO BAGNABILE ISAGRO, aventi la composizione e le condizioni d'impiego indicate nelle etichette allegate al presente decreto.
Il prodotto fitosanitario denominato «Aviocaffaro FL», registrato al n. 14652, e' prodotto negli stabilimenti Isagro SpA - Adria Cavanella Po (Rovigo) e Isagro SpA - Aprilia (Latina), nelle taglie da litri 10, 18, 20, 25.
Il prodotto fitosanitario denominato «Aviozolfo Bagnabile Isagro», registrato al n. 14653, e' prodotto negli stabilimenti Isagro SpA - Adria Cavanella Po (Rovigo) e Isagro SpA - Aprilia (Latina), STI Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (Ravenna) e Zolfindustria Srl - S. Cipriano Po (Pavia), nelle taglie da kg 5, 10, 20, 25.
Sono approvate quali parti integranti del presente decreto le etichette allegate con le quali i prodotti fitosanitari denominati «Aviocaffaro FL» e «Aviozolfo Bagnabile Isagro» devono essere posti in commercio.
L'autorizzazione all'impiego dei suddetti prodotti fitosanitari tramite l'utilizzo del mezzo aereo (elicottero) e' concessa esclusivamente alle regioni Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto.
Le suddette Regioni fisseranno modalita' e tempi di trattamento nelle zone di intervento gia' individuate:
regione Emilia-Romagna - provincia di Piacenza;
regione Piemonte - provincia di Alessandria, provincia di Asti, provincia di Cuneo;
regione Veneto - provincia di Treviso.
Le aziende sanitarie locali e i servizi fitosanitari individuati dalle Regioni, cui il presente decreto e' inviato per conoscenza, sono invitati a vigilare sul corretto impiego dei prodotti sopraelencati.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul portale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali all'indirizzo www.ministerosalute.it.

Roma, 22 aprile 2009

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 21-22 <----
 
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