Gazzetta n. 113 del 18 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 aprile 2009
Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, per l'anno 2008, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2008, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2009, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti con apposito decreto dello stesso Ministero;
Visto l'art. 1, comma 379, lettera l), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008), che, nell'aggiungere l'ultimo periodo al predetto comma 686 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, dispone che la mancata comunicazione della certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo 2009, costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno;
Considerato che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011, si applicano le sanzioni previste dall'art. 61, comma 10, dall'art. 76, comma 4, e dall'art. 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 2, comma 41, lettera e), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
Considerato altresi' che, ai sensi del comma 21-bis del suddetto art. 77-bis, come introdotto dall'art. 2, comma 41, lettera f), della citata legge n. 203/2008, qualora il mancato rispetto del patto di stabilita' 2008 sia dovuto a pagamenti di spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilita' di cassa, a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'art. 183 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali entro la data di entrata in vigore della legge di conversione n. 133/2008 (22 agosto 2008), all'ente inadempiente non verranno applicate le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'art. 77-bis sopracitato, purche' l'ente abbia rispettato il patto di stabilita' interno nel triennio 2005-2007 e abbia altresi' registrato nell'anno 2008 impegni per spese correnti, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente e del segretario comunale e provinciale, per un ammontare complessivo non superiore al corrispondente ammontare medio del triennio 2005-2007;
Considerata la necessita' di reperire, in sede di certificazione e verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2008, le informazioni contabili di bilancio finalizzate a valutare, gia' nell'anno 2009, la virtuosita' degli enti adempienti al patto 2008 per consentire l'attuazione del meccanismo di premialita', sulla base degli indicatori economico-strutturali relativi al grado di autonomia finanziaria e al grado di rigidita' strutturale del bilancio, ai sensi dei commi da 23 a 26 dell'art. 77-bis della legge n. 133/2008;
Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalita' attuative;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 26 marzo 2009;
Visto l'art. 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che al comma 16 proroga al 31 maggio 2009 il termine perentorio per la presentazione della certificazione di cui al comma 686 dell'art. 1 della citata legge n. 296/2006;
Considerato che il sopra citato termine perentorio del 31 maggio 2009 cade di domenica e che, quindi, si ravvisa la necessita' di fissare il termine perentorio per la trasmissione della certificazione in questione al primo giorno lavorativo utile, che e' individuato nel 1° giugno 2009;

Decreta:

Art. 1.

Certificazione
1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilita' interno trasmettono, entro il termine perentorio del 1° giugno 2009, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA - via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2008, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato A al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
2. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare detta certificazione nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi dell'art. 1, comma 379, lettera l), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inadempienti al patto di stabilita' interno 2008.
 
Art. 2.

Disapplicazione delle sanzioni
1. L'applicazione delle disposizioni previste dal comma 21-bis dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 2, comma 41, lettera f), della legge 22 dicembre 2008, n. 203, avviene sulla base delle informazioni acquisite con il prospetto e con le modalita' di cui all'allegato B al presente decreto.
 
Art. 3.

Acquisizione dati per indicatori economico-strutturali
1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilita' interno del 2008, in sede di certificazione, forniscono le informazioni contabili di bilancio, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato C al presente decreto, utili per la costruzione degli indicatori economico/strutturali, funzionali alla attuazione, nel 2009, del meccanismo di premialita', ai sensi dei commi 23 e successivi del citato art. 77-bis.
2. La premialita' e' riconosciuta esclusivamente nei confronti degli enti che trasmettono le informazioni richieste.
 
Art. 4.

Disposizioni finali
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2009
Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
Allegato

----> Vedere da pag. 6 a pag. 15 <----
 
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