Gazzetta n. 114 del 19 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 aprile 2009
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2002 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela Moscato di Scanzo intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed il relativo disciplinare di produzione;
Vista la documentazione relativa all'istruttoria svolta per l'accertamento del particolare pregio del vino sopra indicato;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» pubblicati nella Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2009;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di riconoscimento sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso dal citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» gia' denominazione di origine controllata riconosciuta con decreto ministeriale 17 aprile 2002.
2. E' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».
3. La denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia 2009.
4. La denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», riconosciuta con decreto ministeriale 17 aprile 2002, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
 
Art. 2.

1. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, devono intendersi iscritti al nuovo Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».
2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, la denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», puo' essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla vendemmia 2007 e 2008, purche' le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.
 
Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o i quantitativi di vino atti a divenire a denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale del 17 aprile 2002, provenienti dalla vendemmia 2007 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, trovansi gia' confezionati, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la denominazione di origine controllata a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.
 
Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 5.

1. All'allegato A sono riportati i codici delle tipologie del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2009
Il Capo Dipartimento: Nezzo
 
Allegato A

----> Vedere da pag. 31 a pag. 34 <----
 
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