Gazzetta n. 115 del 20 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 5 marzo 2009, n. 50
Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

I MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 20, comma 2, lettera a), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, che autorizza la concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana;
Viste le leggi di contabilita' generale dello Stato;
Considerata l'opportunita' di incoraggiare una maggiore diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero attraverso l'istituzione di nuove cattedre ed il mantenimento di quelle esistenti per le quali esista il pericolo di soppressione;
Considerata l'opportunita' di incoraggiare la frequenza di corsi di lingua e cultura italiane organizzati da istituzioni scolastiche ed universitarie straniere con borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto i corsi stessi;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, con la quale e' stato istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, il capitolo 2690 denominato «Contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana»;
Vista la legge di bilancio n. 489 del 23 dicembre 1999 con cui il capitolo 2690 e' stato rinominato capitolo 2620;
Vista la legge di bilancio n. 290 del 27 dicembre 2002, con cui la denominazione del capitolo 2620 e' stata cosi' integrata: «Contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana, nonche' alle Scuole Europee per la creazione e il funzionamento di sezioni italiane»;
Vista la legge di bilancio n. 298 del 27 dicembre 2006 con cui il capitolo 2620 e' stato rinominato 2619 p. g. 2;
Tenuto conto che la concessione dei contributi in questione deve avvenire di regola tramite gli istituti italiani di cultura;
Considerata l'opportunita' di tener conto, ai fini della obiettiva valutazione delle esigenze delle singole cattedre, delle segnalazioni provenienti dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari;
Visto il comma 5 del gia' richiamato articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai sensi del quale gli interventi a favore della diffusione della lingua e cultura italiana presso le istituzioni scolastiche ed universitarie straniere rientrano nella competenza del Ministero degli affari esteri;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere reso dalla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 267/0427200 del 2 dicembre 2008, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana sono erogati a seguito di decreto del Ministro degli affari esteri mediante ordinativi diretti a favore delle istituzioni suddette accreditati presso l'Istituto italiano di cultura competente per territorio. Nel caso in cui non operasse in loco un istituto di cultura ovvero per particolari esigenze locali, da indicare nel decreto di concessione del contributo, l'ordinativo viene accreditato alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente per territorio.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 22
dicembre 1990, n. 401, recante «Riforma degli Istituti
italiani di cultura e interventi per la promozione della
cultura e della lingua italiane all'estero», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n. 302, S.O.:
«Art. 20 (Interventi nel settore della promozione della
lingua e della cultura italiane all'estero). - 1. Ai fini
di una piu' ampia promozione e diffusione della lingua e
della cultura italiane all'estero, da svolgere di norma
tramite gli Istituti, e per il potenziamento delle
necessarie attrezzature, ivi compresa l'informatizzazione,
e' autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 7.000 milioni
dal 1991 al 1994 e di lire 10.000 milioni a decorrere dal
1995.
2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati
anche per le seguenti attivita':
a) concessione di contributi ad istituzioni scolastiche
ed universitarie straniere per la creazione ed il
funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il
conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi
abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura
italiana;
b) concessione di contributi ad enti ed associazioni
per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento
e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti
nelle universita' e nelle scuole straniere o presso le
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
c) concessione di premi e di contributi per la
divulgazione del libro italiano e per la traduzione di
opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione,
il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e
lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di
comunicazione di massa.
3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1,
possono essere concessi contributi, d'intesa con il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, per incentivare progetti di ricerca di base e
tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione
bilaterale in materia, nonche' per iniziative culturali
intraprese nel quadro di accordi di collaborazione tra
universita' italiane e straniere.
4. Limitatamente agli stanziamenti di cui al comma 1, a
valere sull'esercizio finanziario 1991, la spesa aggiuntiva
potra' essere destinata anche alle opere di manutenzione e
adattamento degli stabili demaniali ad uso di Istituti di
cultura.
5. Ferme restando le competenze degli Istituti, con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del
tesoro ed i Ministri competenti per materia, sono dettate
le norme per l'effettuazione degli interventi di cui al
comma 2.».
- La legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e
bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1991, n.
305, S.O.
- La legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e
bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n.
302, S.O.
- La legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e
bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n.
305, S.O.
- La legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e
bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2006, n.
300, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione
degli affari esteri», e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».



 
Art. 2.

1. L'ammontare dei contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana di cui all'articolo 1 non puo' essere superiore in ogni singolo anno al 50 per cento dell'importo dell'assegno di sede lordo per dodici mesi che spetterebbe al lettore in servizio nella stessa sede alla data del primo gennaio dell'anno cui il contributo si riferisce.
2. L'ammontare dei contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiane non puo' essere superiore in ogni singolo anno all'importo di due mesi dell'assegno di sede lordo che spetterebbe al lettore in servizio nella stessa sede.
3. Agli effetti dell'individuazione delle istituzioni possibili beneficiarie si intendono cattedre di lingua italiana presso le istituzioni universitarie e le istituzioni scolastiche straniere le cattedre o i corsi di insegnamento nei quali la lingua italiana figuri tra le lingue insegnate secondo l'ordinamento dell'istituzione interessata, anche se la cattedra o il corso di insegnamento ha una diversa denominazione.
4. Nell'assegnazione dei contributi si tiene conto della durata di ogni intervento, per consentire nei limiti dello stanziamento di bilancio un avvicendamento nella fruizione dei contributi stessi da parte delle varie istituzioni richiedenti. In tale contesto, nei limiti predetti, e' data preferenza alle richieste provenienti da Paesi e da Istituti scolastici o universitari - anche nell'ambito del sistema delle Scuole Europee - per i quali siano vigenti intese o accordi di cooperazione finalizzati alla creazione e al mantenimento di cattedre d'italiano, e cio' con speciale riguardo al caso di accordi culturali le cui leggi di ratifica prevedano stanziamenti finalizzati.
 
Art. 3.

1. Le proposte di concessione di contributo sono trasmesse al Ministero degli affari esteri dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio, che raccoglie anche le proposte degli istituti italiani di cultura operanti nel Paese sulle quali appone le proprie osservazioni. A tali proposte e' allegato un progetto di utilizzazione del contributo stesso, redatto dall'istituzione interessata che illustra altresi' l'utilizzazione dell'eventuale contributo ricevuto nell'anno precedente.
 
Art. 4.

1. Gli istituti italiani di cultura o la rappresentanza diplomatica o ufficio consolare cui sono accreditati gli ordinativi diretti di cui all'articolo 1 redigono, entro novanta giorni dalla conclusione dell'anno accademico o scolastico di riferimento, una relazione sull'utilizzazione dei contributi concessi, sull'efficacia di tale utilizzazione e sulla situazione relativa alla conoscenza e all'apprezzamento della cultura italiana nel territorio di loro competenza. Tale relazione e' inviata al Ministero degli affari esteri, affinche' venga messa a disposizione della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, nonche' al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 5.

Il decreto ministeriale 1° dicembre 1992, n. 580, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 marzo 2009
Il Ministro degli affari esteri
Frattini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 281
 
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