Gazzetta n. 115 del 20 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 14 aprile 2009
Concessione dell'indennita' di disoccupazione, in favore di dipendenti di aziende rientranti negli ambiti territoriali e settoriali di cui a specifiche intese per le regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marche. (Decreto n. 45720).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 13 del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed in particolare i commi 7, 8 e 10 del medesimo articolo;
Visto il decreto interministeriale del 1° febbraio 2006 recante le modalita' di applicazione dei commi 7 e 8 dell'art. 13 del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto l'art. 1, comma 84, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, il quale dispone che «in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2008, le indennita' ordinarie di disoccupazione di cui all'art. 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro e anche in deroga ai primi due periodi dell'art. 13, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2005, esclusivamente in base ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individua, altresi', l'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma»;
Vista la circolare n. 15 del 4 febbraio 2008 dell'Istituto nazionale previdenza sociale e in particolar modo la lettera c), sesto capoverso, che precisa che il limite di 20 milioni di euro, indicato all'art. 1, comma 84 della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, va imputato agli importi che derivano dal superamento nell'anno 2008 del limite delle sessantacinque giornate di cui al comma 10 dell'art. 13, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per cio' che riguarda sia il pagamento dell'indennita' ordinaria con requisiti normali che di quella con requisiti ridotti;
Visto l'accordo stipulato in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali della regione Toscana, del 27 febbraio 2008, per un ammontare di € 2.000.000,00;
Considerato che nel sopraccitato accordo la regione Toscana, pur operando la previsione del fabbisogno finanziario di spesa, non ha modulato l'entita' di intervento per il numero dei lavoratori beneficiari, cosi' come disposto dall'art. 1, comma 84, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007;
Visti gli accordi stipulati in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, per un ammontare complessivo di € 23.412.500,00, ripartiti come di seguito indicati:
regione Veneto: accordi del 4 marzo 2008 - per 5.050.000 euro - e dell'11 marzo 2008 - 14.950.000 euro, per un ammontare complessivo di € 20.000.000,00;
regione Emilia-Romagna: accordi del 21 marzo 2008 - per 412.500,00 euro e 26 marzo 2008 - 1 milione di euro, per un ammontare complessivo di € 1.412.500,00;
regione Friuli-Venezia Giulia: accordo del 25 marzo 2008, per un ammontare di € 700.000,00;
regione Marche: accordo del 27 marzo 2008, per un ammontare di € 1.300.000,00;
Ritenuto di assegnare le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 84, della legge n. 247/2007 in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese rientranti negli ambiti territoriali e settoriali di cui alle predette intese territoriali, trasmesse dalle regioni interessate entro la data del 31 marzo 2008;
Ritenuto di imputare le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 84, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, agli importi che derivano dal superamento nell'anno 2008 del limite delle sessantacinque giornate di cui al comma 10, dell'art. 13, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005;
Ritenuto, altresi', per dare esecuzione limitatamente all'anno 2008 alla norma di cui all'art. 1, comma 84, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, di non dare applicazione, limitatamente all'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, del comma 10, secondo periodo, all'art. 13, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005;
Ritenuto, infine, di accogliere le istanze pervenute entro il termine del 31 marzo 2008, nella percentuale dell'85,42% rispetto all'ammontare complessivo richiesto da ciascuna regione, ai fini del rispetto del tetto di spesa di € 20 milioni di cui all'art. 1, comma 84, della legge n. 247/2007;

Decreta:

Art. 1.

Nei limiti e nel rispetto delle disponibilita' finanziarie di 20 milioni di euro, cosi' come indicate nell'art. 1, comma 84, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, ai lavoratori dipendenti da aziende che appartengono agli ambiti territoriali e settoriali di cui all'art. 2:
possono essere indennizzate, oltre le sessantacinque giornate di cui al comma 10 dell'art. 13, del decreto-legge n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005, ulteriori giornate di sospensione dal lavoro;
non si applicano le previsioni di cui al comma 10, secondo periodo, dell'art. 13, del decreto-legge n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005, limitatamente all'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali.
 
Art. 2.

Per l'attuazione delle previsioni normative di cui all'art. 1, comma 84, della legge n. 247/2007 e nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro, sono destinati:
€ 597.971,17 alle finalita' di cui all'accordo stipulato in data 25 marzo 2008 presso la regione Friuli-Venezia Giulia per centoventi dipendenti delle imprese del territorio regionale appartenenti ai settori di cui al punto 1) dell'accordo stesso;
€ 1.110.517,89 alle finalita' di cui all'accordo stipulato in data 27 marzo 2008 presso la regione Marche per novecento dipendenti delle imprese appartenenti al settore artigiano del territorio regionale;
complessivi € 17.084.890,55 alle finalita' di cui agli accordi stipulati presso la regione Veneto, del 4 marzo 2008 per tremilatrecento dipendenti degli alberghi - stabilimenti termali del Bacino Euganeo e dell'11 marzo 2008 per seimilaottocento dipendenti delle imprese del settore artigiano e delle piccole imprese della regione Veneto;
complessivi € 1.206.620,40 alle finalita' di cui agli accordi del 21 marzo 2008 per centocinquanta dipendenti degli stabilimenti o alberghi di Salsomaggiore - Tabiano Terme - e del 26 marzo 2008 per ottocento dipendenti delle imprese del settore artigiano della regione Emilia-Romagna, stipulati rispettivamente presso la provincia di Parma d'intesa con la regione Emilia-Romagna e presso la regione Emilia-Romagna.
Gli accordi territoriali di cui al precedente comma costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.

Le risorse assegnate per gli accordi delle regioni Veneto ed Emilia-Romagna sono suddivise, nel rispetto del criterio cronologico, dando priorita' agli accordi stipulati in data anteriore.
 
Art. 4.

Per le motivazioni in premessa esplicitate non si accoglie l'istanza della regione Toscana contenuta nell'accordo del 27 febbraio 2008.
 
Art. 5.

Le regioni trasmetteranno alle competenti sedi INPS regionali l'elenco dei lavoratori destinatari dei benefici di cui al presente decreto ed il numero delle giornate indennizzate oltre le sessantacinque di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 13 del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
L'INPS, effettuati i controlli relativi al contenimento della spesa nel limite delle risorse assegnate dal presente decreto alle finalita' dei singoli accordi territoriali ed il possesso da parte dei lavoratori beneficiari dei requisiti necessari per l'accesso alle prestazioni di cui al presente decreto, provvede ad erogare l'indennita' per i periodi successivi alle sessantacinque giornate.
 
Art. 6.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuate al precedente art. 1, cosi' come assegnate dall'art. 2 del presente decreto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale controlla i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e ne da' riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2009
Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone