Gazzetta n. 115 del 20 maggio 2009 (vai al sommario) |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI |
DELIBERAZIONE 14 maggio 2009 |
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, relative alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009. |
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LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
Premesso
che con decreti del presidente della Repubblica in data 30 aprile 2009, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 30 aprile 2009, sono stati indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009 tre referendum popolari per l'abrogazione di alcune parole dell'art. 19 e dell'intero art. 85 del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; Visto:
a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le “Tribune”, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parita', nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potesta' della Commissione in materia di par condicio nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali; c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003; d) considerata l'opportunita' che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici; e) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28; f) considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
Dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:
Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 21 e del 22 giugno 2009 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale sino alla chiusura delle urne. 2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. |
| Art. 2.
Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria 1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie del 21 e del 22 giugno 2009 in premessa ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28: a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei referendum effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto, comprendendo fra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalla votazione. Essa si realizza mediante le Tribune di cui all'art. 5 e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all'art. 7; b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei referendum di cui all'art. 6; c) l'informazione assicurata mediante i notiziari ed i programmi di approfondimento. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei referendum, devono essere ricondotti alla responsabilita' di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. 2. In tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari. |
| Art. 3.
Soggetti legittimati alle trasmissioni 1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei referendum possono prendere parte: a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario e' stato proposto da piu' Comitati promotori, essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito; b) i soggetti politici che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle modalita' e alle condizioni di cui al presente provvedimento; c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento. 2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), chiedono alla Commissione, entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se il loro rappresentante sosterra' la posizione favorevole o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto. 3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari. 4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione con la procedura di cui all'art. 10. Con le medesime modalita' la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo. |
| Art. 4.
Illustrazione dei quesiti e delle modalita' di votazione 1. A partire dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la RAI cura l'illustrazione dei quesiti referendari ed informa sulle modalita' di votazione, ivi comprese le speciali modalita' di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti ad altre elezioni. 2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi prevedendo la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti. 3. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche di spot autonomo sono trasmessi alla Commissione. Essa li valuta con le modalita' di cui all'art. 10. |
| Art. 5.
Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica 1. La direzione di RAI Parlamento, a partire dal 20 maggio 2009, predispone e trasmette in rete nazionale un ciclo di Tribune riservate ai temi dei referendum alle quali prendono parte: a) i Comitati promotori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), per illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole; b) i soggetti politici di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), in modo da garantire la parita' di condizioni ed in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto in merito a ciascun quesito; c) i comitati di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito. 2. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 20, domenica 21 e lunedi' 22 giugno 2009. 3. Alle Tribune di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione. Nelle medesime Tribune non possono essere utilizzati simboli o slogan che coincidano o che obiettivamente richiamino quelli utilizzati nelle competizioni elettorali, ne' puo' farsi altro riferimento alle competizioni elettorali in corso. 4. Qualora alle Tribune di cui al presente articolo prenda parte piu' di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore. 5. Le Tribune di cui al presente articolo sono programmate sulle tre reti televisive e radiofoniche in modo da garantire il piu' ampio ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio potranno avere le particolarita' che la specificita' del mezzo rende necessarie o opportune. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facolta' degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni e' fatta menzione della rinuncia. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze. Le Tribune sono trasmesse dalle sedi RAI di Roma di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purche' effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione. 6. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione RAI Parlamento che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. 7. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle Tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4. |
| Art. 6.
Messaggi autogestiti 1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa da giovedi' 21 maggio 2009 negli appositi contenitori sulle reti nazionali. 2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento. 3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonche' la loro collocazione nel palinsesto che deve tener conto della necessita' di coprire piu' di una fascia oraria. La comunicazione della RAI e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'art. 10 del presente provvedimento. 4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, in cui essi: a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi; b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti; c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione; d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale, e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario cui e' riferita la domanda. 5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi e' effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facolta' dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti. 6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4. Per quanto non e' espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. |
| Art. 7.
Informazione 1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettivita' e della parita' di trattamento fra i diversi soggetti politici. 2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, uno specifico orientamento sui quesiti referendari ai conduttori o alla testata. 3. La RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza, anche nelle trasmissioni satellitari e in quelle per l'estero, degli argomenti oggetto dei referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilita' dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito. |
| Art. 8.
Programmi dell'accesso 1. La programmazione nazionale e regionale dell'accesso e' sospesa nel periodo di applicazione della presente delibera. |
| Art. 9.
Trasmissione per non udenti 1. Negli ultimi trenta giorni della campagna referendaria la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'art. 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli e contrarie ai quesiti referendari e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria. 2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. |
| Art. 10.
Comunicazioni e consultazione della Commissione 1. I calendari delle Tribune e le loro modalita' di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione. 2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento. |
| Art. 11.
Responsabilita' del consiglio d'amministrazione e del direttore generale della RAI 1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 maggio 2009 Il presidente: Zavoli |
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