Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 aprile 2009
Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo, previste dal decreto 29 marzo 2007 per le DOC «Sardegna Semidano», «Campidano di Terralba» o «Terralba», «Malvasia di Bosa», «Vernaccia di Oristano» e «Arborea».

IL DIRETTORE GENERALE
del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD);
Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1995 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sardegna Semidano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1975 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Campidano di Terralba» o «Terralba» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Malvasia di Bosa» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vernaccia di Oristano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1987 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Arborea» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la determinazione dirigenziale n. 10320 del 29 maggio 2008 dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della regione Sardegna con la quale veniva individuata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano, quale organismo di controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citati;
Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dall'organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 16 marzo 2009 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato organismo di controllo e del rappresentante della regione Sardegna;
Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano, e il parere favorevole espresso dalla regione Sardegna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 16 marzo 2009;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:
Art. 1.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano, con sede in Oristano, via Carducci, 23, e' autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOC «Sardegna Semidano», «Campidano di Terralba» o «Terralba», «Malvasia di Bosa», «Vernaccia di Oristano» e «Arborea», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.
 
Art. 2.

1. La Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Oristano autorizzata, di seguito denominata «Organismo di controllo autorizzato», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
a) la regione, gli uffici competenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo;
b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per i territori di produzione, sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attivita' di controllo all'organismo di controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) gli uffici competenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per il territorio di produzione, possono delegare l'organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad essi attribuiti dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita', cosi' come indicato nei piani di controllo presentati dall'organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.
 
Art. 3.

1. L'organismo di controllo autorizzato non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1, comma 1, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
2. L'organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di ulteriori attivita' al fine della valutazione della loro non compatibilita' con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4.

1. L'organismo di controllo autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari e dalla competente Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 marzo 2007.
2. L'organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attivita' di controllo autorizzata con il presente decreto.
3. L'organismo di controllo autorizzato dovra' richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attivita' di controllo, cosi' come annotato nella contabilita' obbligatoria di cantina.
 
Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2009
Il direttore generale: La Torre
 
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