Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2009
Criteri e modalita' di assegnazione di alloggi in affitto a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 2, commi 10 e 11, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. (Ordinanza n. 3769).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine ai predetti eventi sismici e la nomina del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21 aprile 2009, recanti primi interventi urgenti conseguenti ai predetti eventi sismici;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, ed in particolare i commi 10 e 11, con i quali vengono dettate disposizioni concernenti l'azione del Commissario delegato per il reperimento di alloggi per le persone rimaste prive di abitazione;
Visto l'art. 1 del predetto decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che rinvia per l'attuazione delle disposizioni ivi previste ad apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Ritenuto di dover disciplinare i criteri e le modalita' di assegnazione degli alloggi in questione;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.

1. Il Commissario delegato provvede a reperire, anche per il tramite dei sindaci interessati, alloggi ad uso abitativo non utilizzati, arredati e dotati di impianto di riscaldamento, nel territorio della regione Abruzzo.
2. Il rapporto di locazione e' disciplinato in base all'allegato schema di convenzione tipo aperta all'adesione dei proprietari degli immobili resi disponibili, per la locazione temporanea di alloggi in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma, i cui componenti dichiarino in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di non disporre di un'altra soluzione abitativa alternativa nel territorio abruzzese.
3. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, in qualita' di soggetti attuatori ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009, provvedono ad assegnare le singole unita' abitative ai beneficiari secondo criteri di priorita' che tengono conto dei seguenti requisiti: vicinanza dell'immobile al comune di residenza del beneficiario, numero dei componenti del nucleo familiare, presenza di persone disabili o portatori di handicap, di anziani e di minori di eta'.
4. Sulla base della convenzione di cui al comma 2, gli assegnatari degli alloggi stipulano appositi contratti di locazione temporanea con i proprietari degli immobili in relazione ai quali i sindaci di cui al comma 3 provvedono al pagamento del canone indicato nel comma 5. La durata temporale della locazione e' di sei mesi, rinnovabile di ulteriori sei mesi, fino al limite di diciotto mesi complessivi. Il diritto di godimento dell'immobile locato cessa in ogni caso decorsi trenta giorni dalla comunicazione al locatore ed all'assegnatario della revoca dell'assegnazione dell'alloggio disposta dai sindaci per sopravvenuta dichiarazione di agibilita' dell'abitazione principale dell'assegnatario ovvero per effetto della ricostruzione della stessa. Non e' previsto alcun deposito cauzionale. Non e' consentita la sublocazione.
5. Il canone di locazione del contratto, a meno di diversa e specifica dichiarazione di congruita' acquisita dalla competente Agenzia del territorio, viene determinato, tenuto conto della misura della superficie coperta calpestabile, nella misura massima di seguito indicata:
a) monolocale - 2 posti letto circa 30 mq - fino a € 400;
b) bilocale - min. 3 posti letto circa 50 mq - fino a € 500;
c) trilocale - min. 4 posti letto circa 60 mq - fino a € 600;
d) quadrilocale - min. 5 posti letto circa 80 mq - fino a € 800.
6. Gli oneri condominiali, quelli relativi alla manutenzione ordinaria e quelli derivanti dal consumo di utenze domestiche (es. acqua, energia elettrica, gas, telefonia fissa), previa lettura ove del caso dei contatori, nonche' la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, restano a carico dell'assegnatario dell'alloggio.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto al comma 6, sono a carico delle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. I sindaci provvedono a comunicare al Dipartimento della protezione civile i relativi fabbisogni ai fini del trasferimento delle risorse occorrenti. I medesimi sindaci trasmettono trimestralmente al Dipartimento della protezione civile un'analitica rendicontazione delle spese sostenute.
8. Gli assegnatari degli alloggi non possono godere dei benefici previsti dall'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, e successive integrazioni e modificazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2009
Il Presidente: Berlusconi
 
Allegato

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