Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2009 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 14 maggio 2009
Atto di richiamo per il riequilibrio nell'applicazione dei principi sul pluralismo dell'informazione e sulla parita' di accesso ai mezzi di informazione, durante la campagna elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009. (Deliberazione n. 77/09/CSP).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 14 maggio 2009;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'art. 5;
Vista la deliberazione in data 15 maggio 2009, integrata in data 21 maggio 2009 dell'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009»;
Vista la delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;
Considerato che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali e' stabilita dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, il quale garantisce parita' di trattamento, obiettivita', completezza e imparzialita' dell'informazione e richiede un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi, cosi' da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;
Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993, come modificato dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilita' di una testata giornalistica registrata ai sensi di legge, la presenza di candidati, esponenti di partito e movimenti politici, membri del Governo, deve trovare fondamento esclusivamente nell'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione, essendo vietata in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di comunicazione politica;
Rilevato che, in tale quadro, la specifica disciplina dei programmi di informazione per le elezioni europee del 2009 e' dettata:
quanto alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dall'art. 5 del provvedimento approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il 15 maggio 2009, integrato il 21 maggio successivo, il quale prevede che «i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettivita' e di parita' di trattamento tra le diverse forze politiche» e che, inoltre, «nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo o di esponenti politici»;
quanto alle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale la disciplina e' dettata dall'art. 7 della delibera n. 57/09/CSP il quale, tenuto conto dell'attivita' di informazione radiotelevisiva, prevede regole analoghe a quelle emanate dalla Commissione parlamentare di vigilanza nei confronti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
Rilevato che i dati del monitoraggio a disposizione dell'Autorita', forniti dall'ISIMM Ricerche, relativi al periodo dal 29 aprile all'8 maggio 2009, relativi alle testate giornalistiche delle emittenti nazionali pubbliche e private mostrano uno squilibrio nella presenza delle forze politiche, in particolare nel rapporto tra le forze politiche maggiori e le liste di nuova formazione, che hanno avuto sinora una presenza irrilevante nei notiziari e nei programmi di informazione, ed, inoltre, una sovraesposizione del Governo;
Considerato, che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;
Considerato che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari non e' regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve comunque sempre conformarsi, pur nel riconoscimento dell'autonomia editoriale di ciascuna testata, al principio della parita' di trattamento e dell'equa rappresentazione di tutti i soggetti politici competitori, ai fini del corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;
Visti l'art. 5, comma 5, del provvedimento emanato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'art. 7, comma 5, della delibera n. 57/09/CSP, i quali prevedono che il rispetto delle disposizioni concernenti i programmi di informazione e il ripristino di eventuali squilibri accertati, e' assicurato d'ufficio dall'Autorita' secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
Ritenuto di dover rivolgere un richiamo a tutte le emittenti radiotelevisive affinche' provvedano immediatamente al riequilibrio dell'informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale, evitando, altresi', la sovraesposizione del Governo;
Vista la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;
Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:

Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private sono richiamate ad attuare l'immediato riequilibrio dell'informazione, assicurando la presenza equilibrata di tutte le liste concorrenti ed evitando la sovraesposizione del Governo, nel rispetto di quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari richiamate nelle premesse della presente delibera.
Nell'esercizio della sua funzione di vigilanza l'Autorita' verifica l'osservanza del presente richiamo anche attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inosservanza, adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' resa disponibile nel sito web dell'Autorita'.
La presente delibera e' trasmessa alle emittenti radiotelevisive pubbliche e private in ambito nazionale e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Napoli, 14 maggio 2009
Il presidente
Calabro'

I commissari relatori Lauria-Magri
 
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