IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli prot. n. 23675/URS del 14 aprile 2009 con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal GIP del Tribunale di Napoli relativi al fascicolo processuale n. 43333/06 R.G.N.R. e n. 11046/09 GIP a carico del sgnor Roberto Conte, consigliere regionale della Regione Campania ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4 ter, della citata legge n. 55/90; Vista l'ordinanza con la quale e' stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 26 marzo 2009 dal GIP presso il Tribunale di Napoli, ai sensi del combinato disposto degli articoli 274, 275 e 284 del codice di procedura penale, nei confronti del consigliere regionale sig. Roberto Conte, per i reati di cui agli articoli 81 cpv., 110, 112 n. 1, 416 I, II e III comma, 640 e 640-bis del codice penale; Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «….consigliere regionale» quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva cautelare degli arresti domiciliari, di cui all' art. 284 del codice di procedura penale; Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il tsto uico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003; Rilevato, pertanto, che dalla data del 26 marzo 2009 decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90; Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003; Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell'interno; Decreta:
A decorrere dal 26 marzo 2009 e' accertata la sospensione del signor Roberto Conte dalla carica di consigliere regionale della Regione Campania, ai sensi dell'art.15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55. In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. Roma, 5 maggio 2009
Il Presidente: Berlusconi |