Gazzetta n. 119 del 25 maggio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2009, n. 52
Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonche' il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonche' delle Forze armate in precedenza indicate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;
Visto lo schema di provvedimento integrativo del quadriennio normativo 2006-2009 e del biennio economico 2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 18 marzo 2009 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa, dalla Sezione COCER Esercito, dalla Sezione COCER Marina e dalla Sezione COCER Aeronautica;
Visti l'articolo 15, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e l'articolo 3, commi 133 e 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;
Considerato che lo schema di provvedimento integrativo per le Forze armate e' stato concertato con le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009, con la quale e' stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 7, lo schema di provvedimento integrativo riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto ed Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, di recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione
dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di
impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate):
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi
dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente
decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale
civile e militare con qualifica dirigenziale resta
disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di separati
decreti del Presidente della Repubblica concernenti
rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche
ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.»
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.».
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la
funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di
scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso
termine, le organizzazioni sindacali del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare
proposte e richieste relative alle materie oggetto delle
procedure stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel
termine predetto, anche separatamente per sezioni
Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative
proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica,
al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di
finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello
stato maggiore della Difesa o del Comando generale
corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad
ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in
qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte
pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di
cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi
di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che
compongono la delegazione di parte pubblica le loro
osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo.
5. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i
delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle
rispettive sezioni COCER e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in
riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore
della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni
Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed
osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e
sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto
d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla
contrattazione decentrata, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la
possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono
prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali
firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei
rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i
predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di
polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui
contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si
prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
per gli aspetti normativi e biennali per quelli
retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti
dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino
all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
al presente decreto non vengano definiti entro
centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.».
- Il decreto del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione 13 luglio 2006,
recante «Individuazione della delegazione sindacale che
partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo
sindacale per il quadriennio 2006-2009, per gli aspetti
giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti
economici, riguardante il personale delle Forza di polizia
ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della
polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2006, n. 178.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 171, recante «Recepimento del
provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007)», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti
in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
ottobre 2007, n. 229:

«Art. 15 (Rinnovi contrattuali 2006-2007 -
Autorizzazione di spesa). - 1. Per fare fronte ai maggiori
oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno
2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese
intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007,
e' autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo
1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la
retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di
stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi
2, 3 e 4 hanno previsto decorrenze successive al 1°
febbraio 2007.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione
per il personale delle amministrazioni dello Stato
destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al
biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1°
dicembre 2007.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi'
al personale statale in regime di diritto pubblico per il
quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati
emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o
dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio
2006-2007.
4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione
anche nei confronti del personale dipendente dalle
amministrazioni del settore pubblico non statale per il
quale, entro il 1° dicembre 2007, siano stati sottoscritti
definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi
al biennio 2006-2007.
5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e
4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del
biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo
l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno
2008.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 133 e 134,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
«133. Per le finalita' indicate al comma 131, le risorse
previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti
retributivi al personale statale in regime di diritto
pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per
l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno
2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione,
rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di
euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195.
134. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133 sono
stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro
da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con
riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria,
e della difesa nazionale, da utilizzare anche per
interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento
delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante
l'attivazione delle apposite procedure previste dallo
stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
Nota all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 171, recante «Recepimento del
provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007)», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243, S.O.



 
Art. 2.

Nuovi stipendi

1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, in applicazione dell'articolo 15, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

----> Vedere tabella a pag. 63 <----

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui al comma 2, riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171:
«Art. 2 (Nuovi stipendi) - 1. Dal 1° gennaio 2006, il
valore del punto parametrale, stabilito dall'art. 2, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 302, e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il
trattamento stipendiale del personale delle Forze armate,
individuato nell'art. 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e
rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente
tabella:2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto
parametrale, stabilito dall'art. 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e'
fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento
stipendiale del personale delle Forze armate, individuato
nell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e', pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 83 <----

2. Dal 1 febbraio 2007, il valore del punto parametrale,
stabilito dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e' fissato in
euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze armate, individuato nell'art. 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5
novembre 2004, n. 302, e', pertanto, incrementato delle
misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi
di cui alla seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 84 <----

3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto
parametrale, stabilito dall'art. 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e'
fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento
stipendiale del personale delle Forze armate, individuato
nell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e', pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 85 <----

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai
commi precedenti, per la quota parte relativa
all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1°
gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'art. 3,
comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
successive modificazioni, e dell'applicazione dell'art. 2,
comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha
effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo
fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono
l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso
di vacanza contrattuale, dall'art. 1, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.».
- Per il testo dell'art. 15 del decreto legge 1 ottobre
2007, n. 159, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei
parametri stipendiali per il personale non dirigente delle
Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'art. 7
della Legge 29 marzo 2001, n. 86», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173, S.O.:
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio
basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori
stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennita'
integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi,
nonche' gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle
3, 4 e 5.».
- La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante «Collegamento
delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle
retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza
del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
degli istituti di previdenza», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, della legge
8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O.:
«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , in materia di
assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del
Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177 , rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15,
comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.».



 
Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente schema di provvedimento hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente schema di provvedimento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di provvedimento. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente schema di provvedimento, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante
«Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.:
«Art. 82 (Assegno alimentare).- All'impiegato sospeso e'
concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla
meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di
famiglia».
- Si riporta il testo dell'art. 172 della legge 11
luglio 1980, n. 312, recante «Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
1980, n. 190, S.O.:
«Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico).- Gli uffici che liquidano
gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei
nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al
perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi
comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in
possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui
presta servizio il personale interessato relative agli
elementi necessari per la determinazione del trattamento
stesso.».



 
Art. 4.

Importo aggiuntivo pensionabile

1. La decorrenza delle misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

----> Vedere tabella a pag. 65 <----

3. Gli importi di cui al precedente comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171:
«1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure
dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'art. 2,
comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
2006, n. 221, sono incrementate e rideterminate nei
seguenti importi mensili lordi:

----> Vedere tabella a pag. 86 <----



 
Art. 5.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007, euro 15.073.000;
b) per l'anno 2008, euro 53.413.000;
c) a decorrere dall'anno 2009, euro 21.519.000.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
4. L'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' sostituita dalla seguente:
«c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009 e, per gli anni successivi, una misura che, compatibilmente con l'attivita' operativa/addestrativa e salvo comprovate esigenze di impiego, non puo' essere inferiore al 20 per cento, individuata con apposita determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dei fondi previsti dal comma 9, dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163».
5. Nella definizione dei criteri di ripartizione delle somme destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali sara' assicurato il ruolo della Rappresentanza militare ai sensi della normativa vigente al momento della suddetta ripartizione.
6. L'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e' sostituito dal seguente:
«b) ai criteri per la destinazione, l'attribuzione e modalita' di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.».



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171:
«Art. 5 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Sono finalizzate al raggiungimento di
qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi
miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di
ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle
rispettive quote di competenza definite con determinazione
del Capo di Stato Maggiore della difesa, le risorse
derivanti da:
a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e
limiti previsti dall'art. 43, comma 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
b) specifiche disposizioni normative che destinano
risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei
servizi;
c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20
per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento
per il 2009, individuata con apposita determinazione del
Capo di Stato Maggiore della difesa, dei fondi previsti
dall'art. 9, comma 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge:
a) per l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008
l'importo di euro 16.358.000,00.
3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2
non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate
per attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita'
di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;
c) compensare l'incentivazione della produttivita'
collettiva al fine del miglioramento dei servizi.
6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta
del Capo di Stato Maggiore della difesa, sentiti gli organi
di vertice di Forza armata e previa informazione, ai sensi
dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16
marzo 1999, n. 255, alle rappresentanze militari centrali,
sono annualmente determinati i criteri per la destinazione
e l'utilizzazione delle risorse indicate ai commi 1 e 2,
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonche' le
modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei
compensi previsti dal presente articolo.
7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono
comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 9, del decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163,
recante «Recepimento dello schema di concertazione per le
Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed
al biennio economico 2002-2003», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2002, n. 178, S.O.:
«9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi
di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse
di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con
decretazione del Capo di Stato Maggiore della difesa.».
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255,
recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per
le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001
ed al biennio economico 1998-1999», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180, S.O.:
«1. L'amministrazione informa preventivamente i COCER in
ordine:
a) alle emanate disposizioni applicative che si
riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) ai criteri e alle modalita' di individuazione dei
destinatari per l'utilizzazione delle risorse aggiuntive di
cui all'articolo 8 da parte dell'amministrazione.».



 
Art. 6.

Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 67 <----



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302,
recante «Recepimento dello schema di provvedimento per le
Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2004, n.
298, S.O.:
«6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui
all'art. 2 non hanno effetto sulla determinazione delle
misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le
misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario
restano quelle fissate dall'art. 4, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163,
riportate nella seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 87 <----



 
Art. 7.

Buoni pasto

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, l'importo del buono pasto di cui all'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminato in euro 7,00.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
«Art. 17 (Buono-pasto). - 1. L'amministrazione puo'
concedere un buono-pasto giornaliero dell'importo di €
4,65, quando presso l'ente di appartenenza o presso altro
ente nella stessa sede sia impossibile assicurare,
direttamente o mediante appalti, il funzionamento della
mensa obbligatoria di servizio, o qualora il personale sia
impiegato in servizi di istituto che comportino
specificamente la permanenza sul luogo di servizio o nel
caso in cui l'assenza del personale dal posto di lavoro per
consumare il pasto non sia conciliabile con i periodi
temporali concessi.
2. L'onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti
degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di
bilancio.».



 
Art. 8.

Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i gradi di 1° Caporal Maggiore, Caporal Maggiore scelto, Caporal Maggiore Capo, Caporal Maggiore Capo scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

----> Vedere tabella a pag. 68 <----

3. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

----> Vedere tabella a pag. 69 <----

4. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255:
«Art. 5 (Assegno funzionale). - 4. Per l'attribuzione
degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli
anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio
precedente alla data di maturazione della prevista
anzianita', per gli anni in cui il personale abbia
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a
"nella media".».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, recante
«Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo
per il personale non dirigente delle Forze armate, relativo
al biennio economico 2004-2005», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 giugno 2006, n. 148:
«Art. 3 (Assegno funzionale). - 1. Le misure
dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20
novembre 2003, n. 349, fermi restando i requisiti di cui
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 31
dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate
nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:

----> Vedere tabella a pag. 88 <----

2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli
diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di
cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 novembre 2003, n. 349, fermi restando i
requisiti di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a
decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006,
sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente, al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:

----> Vedere tabella a pag. 89 <----



 
Art. 9.

Indennita' di impiego operativo ed altre indennita'

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' operativa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 125 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' elevata al 125 per cento.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituita dalla tabella 1 allegata al presente decreto.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali e ai Sottufficiali e Volontari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di abilitazione per il controllo dello spazio marittimo, in servizio presso i Centri di Controllo dello Spazio Marittimo (Vessel Traffic Services) di cui all'articolo 5, della legge 7 marzo 2001, n. 51, l'indennita' di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 155 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcato su unita' navali dipendenti dal Comando delle Forze di Contromisure Mine (COMFORDRAG), l'indennita' operativa di imbarco di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso delle qualifiche di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, compete un'indennita' supplementare mensile nella misura del 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, cumulabile con le indennita' supplementari gia' eventualmente in godimento.
7. L'indennita' supplementare di cui al comma precedente compete, con la stessa decorrenza, anche agli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti reparti, ma non in possesso delle citate qualifiche, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'indennita' di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' cosi' disciplinata:
«Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unita' di fanteria con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, non in possesso dell'abilitazione anfibia, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento della indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. In alternativa, qualora piu' favorevole, per il solo personale in possesso di abilitazione anfibia, spetta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto».
9. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155, 165 e 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.
10. L'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, cosi' come modificato dal comma 2, dell'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' cosi' modificato:
«Con determinazione interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista.».
11. Agli operatori subacquei dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennita' previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 2 allegata al presente decreto.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il solo personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena, l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e successive integrazioni, non si applica. A decorrere dalla medesima data, allo stesso personale compete, per tredici mensilita', un'indennita' di impiego operativo aggiuntiva a quelle in godimento pari agli importi mensili indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto.
13. Al personale di cui al comma precedente, che abbia prestato servizio negli stabilimenti militari di pena con percezione delle relative indennita', compete, all'atto del passaggio ad altra condizione d'impiego che comporti la cessazione dell'indennita' di impiego operativo aggiuntiva di cui al comma precedente, un'indennita' supplementare pari a un ventesimo dell'indennita' operativa aggiuntiva stessa per ogni anno di servizio effettivo prestato presso gli stabilimenti militari di pena, fino a un massimo di venti anni.
14. Per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.
15. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermita' dipendente da causa di servizio.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 1, 4, 9,
comma 1, 10, comma 4, e 17, comma 8, della legge 23 marzo
1983, n. 78, recante «Aggiornamento della legge 5 maggio
1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del
personale militare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
marzo 1983, n. 85, nonche' dell'allegata tabella IV, e' il
seguente:
«Art. 3 (Indennita' d'impiego operativo per reparti di
campagna). - Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio
presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di
campagna appresso indicati spetta l'indennita' mensile di
impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella
stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per
l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della
stessa anzianita' di servizio militare, escluse le
maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I:
corpi d'armata;
divisioni;
brigate e aerobrigate;
stormi e reparti di volo equivalenti;
gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di
volo;
reparti elicotteri e reparti antisom;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
reparti intercettori teleguidati (IT);
comandi e reparti di difesa foranea e batterie
costiere;
unita' di controllo operativo e unita' di scoperta;
centrali e centri operativi in sede protetta;
unita' di supporto, comandi, enti e reparti, non
inquadrati nelle grandi unita', aventi caratteristiche di
impiego operativo di campagna.».
«Art. 4 (Indennita' di imbarco). - Agli ufficiali e ai
sottufficiali della Marina, dell'Esercito e
dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in
armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio
militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura
del 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo
stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per
l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della
stessa anzianita' di servizio militare, escluse le
maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I.
Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina,
dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili
spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 220
per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal
primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o
sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita'
di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate
nella nota b) dell'annessa tabella I.
Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e
militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati
della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e'
corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di
lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in
armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati
su sommergibili.
Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva
della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e'
corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di
lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in
armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su
sommergibili.
Le indennita' di cui ai precedenti commi spettano anche
al personale imbarcato su navi di superficie o su
sommergibili in allestimento, ancorche' non iscritti nel
quadro del naviglio militare, a partire dalla data di
inizio delle prove di moto.».
«Art. 9 (Indennita' supplementare per truppe da sbarco,
per unita' anfibie e per incursori subacquei). - Agli
ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina
dell'Aeronautica in servizio presso unita' da sbarco o
anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva
partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una
indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per
cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in
relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare
dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate
alle note a) e b) della predetta tabella.».
«Art. 10 (Indennita' supplementare di comando navale, di
mancato alloggio e di fuori sede). - Agli ufficiali e ai
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in
allestimento e' corrisposta nei giorni di navigazione,
purche' di durata non inferiore a 8 ore continuative,
l'indennita' supplementare di fuori sede nella misura
mensile del 180 per cento dell'indennita' di impiego
operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita'
di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le
maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta
tabella. Tale indennita' e' corrisposta altresi' nei giorni
di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di
assegnazione, per un massimo di sessanta giorni consecutivi
a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.».
«Art. 17 (Norme di corresponsione e cumulabilita' delle
indennita'). - Le indennita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e
14, nonche' tutte quelle supplementari previste ai
precedenti articoli, fermo comunque il diritto
all'indennita' di cui all'art. 2, non sono corrisposte al
personale in licenza straordinaria, al personale assente
dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermita'
quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e,
salvo il disposto dell'art. 14, al personale che, fruendo
del trattamento economico di missione con percezione della
relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le
scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonche'
presso le universita' o all'estero.».

«Tabella IV:

----> Vedere tabella a pag. 90 <----

Nota:
Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono
aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei
primi quattro sessenni di servizio militare comunque
prestato, anche se trattasi di servizio prestato
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171:
«4. A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennita'
mensile di impiego operativo di cui all'articolo 5, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
2002, n. 163 e' elevata al 120 per cento.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360,
recante «Recepimento del provvedimento di concertazione del
18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli
aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle
Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del
provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio
1995 e recepito nel D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, relativo
al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al
biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, S.O.:
«2. Al personale di cui all'art. 1 che presta servizio
presso i comandi, i reparti e le unita' di campagna,
impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento
nazionali ed internazionali indicati con apposita
determinazione dal Capo di Stato Maggiore della difesa, e'
attribuita l'indennita' mensile prevista dall'art. 3, comma
1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, cosi' come rivalutata
dall'articolo 5, comma 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. Tale indennita' non e'
cumulabile con l'indennita' supplementare di prontezza
operativa di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta
legge 23 marzo 1983, n. 78. Con decreto del Ministro della
Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi
del personale destinatario della misura sopra prevista.».
- La tabella C annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante «Regolamento di
attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n.
734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio
al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli
operai dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
maggio 1975, n. 128, e' la seguente:

«Tabella C

----> Vedere tabella a pag. 91 <----

[1] Le attivita' svolte dagli operatorisubacquei
dovranno essere trascritte su apposito registro ufficiale
dal quale dovrannorisultare:
il giorno, l'ora, la durata, la profondita', lo scopo
dell'immersione, il cognome, il nome, la qualifica, la
categoria dell'operatore subacqueo, della guida,
dell'assistente sanitario, dell'operatore di soccorso, dei
tecnici e manovali e di chi ha ordinato l'immersione.
Da tale registro dovranno essere estratti gli elementi
per la documentazione contabile dell'indennita' da
corrispondere agli aventi diritto.
[2] La corresponsione dell'indennita' deve essere
effettuata mensilmente.
[3] La profondita' dell'immersione (colonna 1) e' la
massima raggiunta nel corso dell'immersione.
[4] Nel computo totale giornaliero dei tempi di
immersione:
a) nelle immersioni non in saturazione:
la prima immersione di durata inferiore a 30 minuti
deve essere considerata di durata pari a 30 minuti;
i restanti tempi di immersione, sommati tutti insieme,
devono essere valutati a quarti d'ora e le frazioni
inferiori a 15 minuti devono essere considerate 15 minuti.
Tale arrotondamento non deve essere eseguito sul tempo
della singola immersione, ma sul totale delle immersioni
eseguite in una giornata.
b) Nelle immersioni in saturazione:
i tempi di permanenza per ogni fascia di profondita'
vanno conteggiati in ore intere aggiungendo le eventuali
frazioni di ora nel tempo di permanenza nella fascia di
profondita' successiva.
Le frazioni di ora risultanti nell'ultima fascia di
profonditainteressata vanno arrotondate all'ora.
[5] L'indennita' va maggiorata del 25 per cento per
immersioni eseguite presso i reparti autorizzati, che hanno
lo scopo di sperimentare o collaudare nuove apparecchiature
subacquee.
[6] Per i seguenti tipi di immersione si applicano le
riduzioni appresso indicate all'importo delle indennita'
cui alle colonne 2, 3 e 4:
a) immersione durante i corsi di conseguimento di
abilitazioni subacquee, 50 per cento;
b) immersioni del personale brevettato per
addestramento o durante corsi di perfezionamento e
specializzazione, 50 per cento;
c) immersioni in camere di decompressione e impianti
iperbarici a terra, 20 per cento.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2 bis, del
decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, recante «Misure
urgenti per la concessione di miglioramenti economici al
personale militare e per la riliquidazione delle pensioni
dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale
ad essi collegato ed equiparato», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 settembre 1987, n. 217, e convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 14
novembre 1987, n. 468 (Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1987,
n. 268):
«2-bis. Con decorrenza 1° dicembre 1987, al personale
militare delle Capitanerie di porto e al personale militare
destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui
al primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1981, n.
475 , con esclusione del personale in servizio militare
obbligatorio di leva, compete l'indennita' pensionabile
prevista dal terzo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile
1981, n. 121 , e successive modificazioni, nella misura del
25 per cento. La citata indennita' e' cumulabile con le
altre indennita' previste dal presente decreto e dalla
legge 23 marzo 1983, n. 78.».



 
Art. 10.

Indennita' di bilinguismo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

----> Vedere tabella a pag. 70 <----

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

----> Vedere tabella a pag. 71 <----

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui ai commi 1 e 2, e' rideterminata nelle misure mensili lorde previste dalle seguenti tabelle:

----> Vedere tabella a pag. 71 <----



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1961, n. 1165, recante «Indennita' speciale di 2ª lingua ai
magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi
quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed
agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati
militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o
presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza
regionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre
1961, n. 284:
«Art. 1. - Ferme restando le disposizioni dello statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di
attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della
lingua italiana e della lingua tedesca ed in materia di
ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello
Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con
ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario
e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva,
alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in
servizio nella provincia di Bolzano o in Uffici sedenti in
Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato
l'esame e ottenuta l'attestazione di cui all'art. 2 della
presente legge, viene attribuita un'indennita' speciale di
seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennita',
nelle seguenti misure:
a) per il personale delle carriere direttive, i
magistrati e gli ufficiali. L. 30.000;
b) per il personale delle carriere di concetto e
equiparate. L. 25.000;
c) per il personale delle carriere esecutive ed
equiparate ed i sottufficiali. L. 20.000;
d) per il personale delle carriere ausiliarie ed
equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e
giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente
personale militare. L. 18.000.
Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non e'
computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e
non viene corrisposta durante i periodi di destinazione,
anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli
indicati nel primo comma del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.
139, recante «Recepimento del provvedimento di
concertazione per le Forze armate relativo al biennio
economico 2000-2001», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 2001, n. 93, supplemento ordinario:
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennita'
speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'art.
1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal
decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale
di cui all'art. 1 comma 1, in servizio nella provincia di
Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza
regionale, incrementata dall'art. 1 del decreto del
Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata
nelle seguenti misure mensili lorde:

----> Vedere tabella a pag. 92 <----

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennita'
speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'art.
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1,
comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella
regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta,
incrementata dall'art. 1 del decreto del Ministro del
tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti
misure mensili lorde:

----> Vedere tabella a pag. 92 <----

- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio1988, n.
287, recante «Norme per la corresponsione dell'indennita'
di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico
impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella
regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1988, n. 173:
«Art. 3 - 1. Ai dipendenti indicati nell'art. 1, che
abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della
conoscenza della lingua francese, viene attribuita
l'indennita' speciale di seconda lingua cumulabile con
tutte le altre indennita' nelle seguenti misure mensili
lorde per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1986 ed il
4 settembre 1986:
1ª fascia: personale inquadrato al 7° livello
retributivo e superiori: L. 210.405;
2ª fascia: personale inquadrato al 5° e 6° livello
retributivo: L. 175.338;
3ª fascia: personale inquadrato al 4° e 3° livello
retributivo: L. 140.270;
4ª fascia: personale inquadrato al 2° e 1° livello
retributivo: L. 126.243.
A decorrere dal 5 settembre 1986 l'indennita' viene
corrisposta nei seguenti importi mensili lordi:
1ª fascia: L. 241.965;
2ª fascia: L. 201.638;
3ª fascia: L. 161.310;
4ª fascia: L. 145.179.
2. Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non
e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e
non viene corrisposta durante i periodi di destinazione,
anche temporanea, in sedi od uffici non ubicati nel
territorio della regione Valle d'Aosta.
3. L'indennita' speciale di bilinguismo e' rivalutata
ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni
dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio
precedente con decreto del Ministro del tesoro, secondo le
modalita' previste dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980,
n. 454.».



 
Art. 11.

Trattamento di missione

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta' dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.
4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilita' amministrativo-contabile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
5. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, rimane fissata in euro 6,00 per ogni ora.
6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso deve essere corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.
7. Fermo restando quanto previsto al comma 6, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purche' quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 14 del presente articolo.
8. L'Amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
9. La localita' di abituale dimora o altra localita' puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonche' la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio.
10. Al personale comunque inviato in missione compete altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o comunque per impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.
11. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.
12. Al personale impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima localita', previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.
13. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
14. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative e' corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.
15. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attivita' di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unita' di personale.
16. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.
17. Al personale inviato in missione ed accasermato in strutture militari o civili convenzionate, con vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante di euro 17,00, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. La presente disposizione non si applica al personale frequentatore di corsi. In caso di impossibilita' dell'amministrazione a fornire gratuitamente il pasto meridiano o serale e' corrisposto il rimborso del predetto pasto nei limiti economici previsti dalla normativa vigente. Ove possibile, il predetto alloggio deve prevedere la sistemazione in camera singola, rispondente ai normali standard alloggiativi.



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
«5. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione,
prevista dall'art. 6, comma 3, secondo quadriennio
normativo Forze armate e' rideterminata in € 6,00 per ogni
ora.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
26 luglio 1978, n. 417, recante «Adeguamento del
trattamento economico di missione e di trasferimento dei
dipendenti statali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
agosto 1978, n. 219:
«3. Il trattamento previsto dal primo comma del presente
articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione
continuativa nella medesima localita'.»
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255:
«4. In caso di missioni di durata superiore a trenta
giorni connesse con particolari attivita' di servizio di
carattere operativo che coinvolgono piu' unita' di
personale, l'Amministrazione ove lo ritenga piu'
conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso
medio delle spese di pernottamento degli eventi fruitori,
ha facolta' di locare, con oneri, compresi quelli per
gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli,
appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da
concedere al personale interessato in luogo della
sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di
missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le
normative in vigore. Al predetto personale le spese per il
vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.».



 
Art. 12.

Trattamento economico di trasferimento

1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorita' che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione all'elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un'indennita' di euro 1.500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale militare trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il diritto alle indennita' e ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento.
9. Il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio privato puo', al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l'indennita' mensile pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici mesi. Tale opzione puo' essere esercitata una sola volta.



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 19, comma 8, e 20,
comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836:
«8 - Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia
compiuto con mezzi forniti gratuitamente
dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete
alcuna indennita' chilometrica.»
«5 - Le indennita' e i rimborsi relativi al
trasferimento della famiglia, del mobilio e delle
masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione
di famiglia alla data del movimento e sempreche' questo
risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza
del provvedimento di trasferimento.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
29 marzo 2001, n. 86, recante «Disposizioni in materia di
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2001, n. 77:
«3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di
alloggio di servizio puo' optare, in luogo del trattamento
di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del
canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad
un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo
non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al
presente comma si applica l'art. 48, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».



 
Art. 13.

Compenso forfetario di guardia e d'impiego

1. L'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' sostituito dal seguente:
«5. Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonche' tutte quelle attivita' che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalita' da parte del personale e comunque e' assicurato al personale, in via prioritaria, quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il compenso forfetario di guardia, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, continua a essere corrisposto nelle nuove misure riportate nell'allegata tabella 4 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 11, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002,
n. 163:
«Art. 9 (Compensi forfettari di guardia e di impiego). -
1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa
continua ad essere corrisposto secondo le modalita' di cui
all'articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze
armate, come integrato dall'art. 9 del biennio economico
Forze armate 2000-2001, e all'art. 29, comma 4, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1
sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento
di cui all'art. 16 della legge finanziaria 2002. In
relazione alle predette risorse il periodo di fruizione
puo' essere elevato fino ad un massimo di centoventi
giorni.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 al personale
impiegato nei servizi armati e non di durata pari o
superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze
funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non
possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'art. 11
comma 2, e' corrisposto un compenso forfettario di guardia
nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2
per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di
lavoro giornaliero.
4. Il compenso di cui al comma 3 e' corrisposto in
aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e
al recupero della festivita' o della giornata non
lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle
predette giornate.
5. Per servizi, armati e non, si intendono i servizi
presidiari, di caserma e di guardia che per l'espletamento
non richiedono specifiche professionalita' da parte del
personale.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 in attuazione
all'art. 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' istituito
il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere
riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in
sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.
7. Il compenso di cui al comma 6 e' corrisposto al
personale impegnato in esercitazioni od in operazioni
militari, caratterizzate da particolari condizioni di
impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario
di lavoro, che si protraggono senza soluzione di
continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di
rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o
nell'area di esercitazione.
8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7
sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze
dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il
Capo di Stato Maggiore della difesa.
9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi
di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse
di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con
decretazione del Capo di Stato Maggiore della difesa.
10. Dal 1° gennaio 2003 e' abrogato l'articolo 8 del
secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato
dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate
2000-2001 ed e' disapplicato l'art. 29, comma 4, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.».
«Art. 11 (Orario di lavoro). - 2. I servizi armati e
non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno
titolo alla concessione del recupero compensativo nella
misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al
recupero della festivita' o della giornata non lavorativa
qualora effettuati nelle predette giornate.»



 
Art. 14.

Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festivita' o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.
3. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sara' stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.
4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario di lavoro settimanale.
5. Per il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psicofisico non inferiore a 12 ore.
6. I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con l'impiego in missioni internazionali sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
7. Per ragioni di servizio l'Amministrazione puo' ricorrere all'istituto della reperibilita' per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Il personale puo' essere comandato di reperibilita' per un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.
8. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
9. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
«8. Fermo restando il diritto al recupero, al personale
che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia
chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel
giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di € 5,00 a
compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero.».



 
Art. 15.

Licenze straordinarie e aspettativa

1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di licenza straordinaria, con esclusione delle indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze armate.
2. Il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita', anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita' sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermita' contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, fermi restando i limiti previsti dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermita', in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita', competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
4. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennita' previste per la giornata lavorativa.
5. Il personale con almeno cinque anni di anzianita' di servizio maturati presso la stessa Amministrazione puo' usufruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo e' autorizzato con provvedimento del Comandante di corpo.
6. Il congedo per la formazione e' finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.
7. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non e' computato nell'anzianita' di servizio e non e' utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.
8. Il personale che puo' avvalersi di tale beneficio non puo' superare il 3 per cento della forza effettiva complessiva.
9. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo.
10. Il congedo per la formazione puo' essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio e non puo' essere concesso in caso di impiego in missioni umanitarie e di pace.



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 39, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di
finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 1993, n. 303, S.O.:
««39. Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "per il
primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli
assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per
servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni
di lavoro straordinario. durante il periodo di congedo
ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al
periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti
gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di
carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario".»».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 5, legge 28
luglio 1999, n. 266, recante «Delega al Governo per il
riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche'
disposizioni per il restante personale del Ministero degli
affari esteri, per il personale militare del Ministero
della difesa, per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore
della magistratura», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6
agosto 1999, n. 183, S.O.
«5. Il personale delle Forze armate, incluso quello
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, giudicato non idoneo al servizio militare
incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di
servizio, transita nelle qualifiche funzionali del
personale civile del Ministero della difesa e, per la
Guardia di finanza, del personale civile del Ministero
delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a
quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei
Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 171, recante «Recepimento del
provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze armate-quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 8 marzo
2000, n. 53, recante «Disposizioni per il sostegno della
maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e
alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
citta'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2000,
n. 60:
«Art. 5 (Congedi per la formazione). - 1. Ferme
restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo
studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n.
300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati,
che abbiano almeno cinque anni di anzianita' di servizio
presso la stessa azienda o amministrazione, possono
richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per
congedi per la formazione per un periodo non superiore ad
undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco
dell'intera vita lavorativa.
2. Per «congedo per la formazione» si intende quello
finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del
diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad
attivita' formative diverse da quelle poste in essere o
finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il
dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto
alla retribuzione. Tale periodo non e' computabile
nell'anzianita' di servizio e non e' cumulabile con le
ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e
documentata infermita', individuata sulla base dei criteri
stabiliti dal medesimo decreto di cui all'art. 4, comma 4,
intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data
comunicazione scritta al datore di lavoro, da' luogo ad
interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta
di congedo per la formazione ovvero puo' differirne
l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze
organizzative. I contratti collettivi prevedono le
modalita' di fruizione del congedo stesso, individuano le
percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego
all'esercizio di tale facolta' e fissano i termini del
preavviso, che comunque non puo' essere inferiore a trenta
giorni.
5. Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo
di cui al presente art., ovvero al versamento dei relativi
contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione
volontaria.»



 
Art. 16.

Terapie salvavita

1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.



Nota all'art. 16:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 171, recante «Recepimento del
provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze armate-quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007», e' pubblicato nel
S.O. alla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243.



 
Art. 17.

Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta';
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio, per la madre dal servizio notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di eta' del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.



Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96,S.O.:
«Art. 39 (Riposi giornalieri della madre). - 1. Il
datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri,
durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di
riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e'
uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore
a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata
di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli
effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi
comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando
la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura
idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita'
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.».
«Art. 40 (Riposi giornalieri del padre) - 1. I periodi
di riposo di cui all'art. 39 sono riconosciuti al padre
lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo
padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che
non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita' della
madre.».
- La legge 5 febbraio 1992, n 104, recante «Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39.



 
Art. 18.

Diritto allo studio

1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 78 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782,
recante «Approvazione del regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1985, n. 305:
«Art. 78 (Diritto allo studio). - L'Amministrazione
della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del
personale che intende conseguire un titolo di studio di
scuola media superiore o universitario o partecipare a
corsi di specializzazione post universitari o ad altri
corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate
nella stessa sede di servizio.
A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo
straordinario per esami, e' concesso un periodo annuale
complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi
stessi.
Tale periodo viene detratto dall'orario normale di
servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato
almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la
richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed
inderogabili esigenze di servizio.
L'interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea
documentazione, di avere frequentato il corso di studi per
il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di
revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia'
fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno
successivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
255:
«Art. 13 (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le
disposizioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ove i corsi
richiamati nel predetto art. non siano attivati nella sede
di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla
frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in
altra localita'. In tal caso i giorni eventualmente
necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il
rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per
ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al
personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia
gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede
di servizio.».



 
Art. 19.

Asili nido

1. Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate, per le finalita' di cui al comma 1, di euro 53.515,00 annui.
3. Per il solo anno 2009, l'importo di cui al precedente comma 2 e' maggiorato di euro 288.000.



Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
«Art. 18 (Asili nido). - 1. Nell'ambito delle attivita'
assistenziali nei confronti del personale e nei limiti
degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti,
l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili
nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle
rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i
figli a carico.
2. A decorrere dall'anno 2003 sono assegnati
complessivamente per le finalita' di cui al comma 1 € 0,8
milioni annui.»



 
Art. 20.

Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge del 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge del 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, al personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.



Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 22 maggio
1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela dell'ordine
pubblico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio
1975, n. 136:
«Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei
militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti
compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di
altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere
assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello
Stato o da libero professionista di fiducia
dell'interessato medesimo.
In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico
del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e'
responsabilita' dell'imputato per fatto doloso.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a
favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta
dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti
assistenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legge 25
marzo 1997, n. 67, recante «Disposizioni urgenti per
favorire l'occupazione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71, e convertito con
modificazioni nella legge, 23 maggio 1997, n. 135 (Gazzetta
Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119):
«Art. 18 (Rimborso delle spese di patrocinio legale). -
1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilita'
civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di
dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di
fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o
con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con
sentenza o provvedimento che escluda la loro
responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di
appartenenza nei limiti riconosciuti congrui
dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni
interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono
concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione
nel caso di sentenza definitiva che accerti la
responsabilita'.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
art., valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire
3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.».



 
Art. 21.

Commissione paritetica e norme di garanzia

1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e da quelli emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato fra l'Amministrazione e le sezioni del Consiglio Centrale di Rappresentanza puo' essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante.
2. Presso il Ministero della Difesa, e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 1, una Commissione, nominata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione ed inoltre composta, in pari numero, da rappresentanti dell'Amministrazione e da rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio Centrale di Rappresentanza. Per rappresentanti dell'Amministrazione si intendono lo Stato Maggiore della Difesa, gli Stati Maggiori di Forza Armata, il Segretariato Generale della Difesa, la Direzione Generale per il personale militare e la Direzione Generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva.
3. Le richieste di esame di cui al comma 1, avanzate anche singolarmente dagli Stati Maggiori di Forza Armata, dal Segretariato Generale della Difesa, dalle Direzioni Generali, dal Consiglio Centrale di Rappresentanza o dalle singole Sezioni di Forza armata devono essere inoltrate al Gabinetto del Ministro della Difesa, per il tramite dello Stato Maggiore della Difesa, che cura gli adempimenti conseguenti.
4. Ove, a conclusione dell'iter di cui al presente articolo, permangano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale militare interessato, l'Amministrazione e il Consiglio Centrale di Rappresentanza, per il tramite dello Stato Maggiore della Difesa, possono attivare la procedura di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.



Nota all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171:
«Art. 18 (Uniforme applicazione delle disposizioni
negoziali e di concertazione). - 1. Al fine di garantire
uniformita' applicativa alle disposizioni recate dai
decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in
attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 del
citato decreto legislativo, le Amministrazioni ed i Comandi
generali provvedono a trasmettere reciprocamente e
tempestivamente le proprie disposizioni applicative,
emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di
concertazione.
2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora
ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della
trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma
1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le
Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195.».



 
Art. 22.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione.
 
Art. 23.

Decorrenza del provvedimento

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 24.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 134,333 milioni di euro per l'anno 2007, in 74,846 milioni di euro per l'anno 2008 ed in 69,439 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede: quanto a 107,142 milioni di euro, per l'anno 2007, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; quanto a 27,191 milioni di euro, per l'anno 2007, e quanto a 21,537 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto a 53,309 milioni di euro, per l'anno 2008, e quanto a 47,902 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Brunetta, Ministro per la funzione
pubblica e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
La Russa, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 166



Nota all'art. 24:
- Per il testo dell'art. 15 del decreto legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre
2007, n. 229, si veda nelle note alle premesse.
- Per Il testo dell'art. 3, commi 133 e 134, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. si veda nelle note
alle premesse.



 
Allegato

----> Vedere tabella 1 a pag. 77 <----

----> Vedere tabella 2 a pag. 78 <----

----> Vedere tabella 3 a pag. 79 <----

----> Vedere tabella 4 a pag. 80 <----
 
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