Gazzetta n. 119 del 25 maggio 2009 (vai al sommario)
SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
DECRETO RETTORALE 7 maggio 2009
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 inerente l'autonomia delle Universita';
Visto lo Statuto di autonomia della Seconda Universita' degli studi di Napoli, emanato - ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 - con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 141 del 18 giugno 1996;
Viste le modificazioni ed integrazioni apportate al predetto statuto con i decreti rettorali n. 3080 del 18 settembre 1998, n. 3496 del 28 ottobre 1999 e n. 2185 del 4 maggio 2001 (pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 237 del 10 ottobre 1998, n. 267 del 13 novembre 1999, n. 131 dell'8 giugno 2001);
Visto il decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 236 del 4 luglio 2001, che ha riformulato, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dai succitati decreti, lo Statuto di autonomia della Seconda Universita' degli studi di Napoli;
Visti i decreti rettorali n. 2894 del 17 luglio 2003, n. 570 del 20 febbraio 2006 e n. 2187 del 18 luglio 2006 (pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 209 del 9 settembre 2003, n. 56 dell'8 marzo 2006, n. 176 del 31 luglio 2006) con i quali il testo dello Statuto, risultante dal sopraccitato decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001, e' stato ulteriormente modificato ed integrato;
Vista la delibera n. 123 del 21 ottobre 2008 con la quale il Consiglio di amministrazione esprime parere favorevole alla proposta di modifica allo Statuto di Ateneo presentata dal rettore, tenuto conto del testo elaborata da apposita Commissione rettorale, nominata con decreto rettorale n. 196 del 22 gennaio 2007, e successive modificazioni e integrazioni, e delle osservazioni pervenute su tale proposta di modifica dalle Facolta', dai Dipartimenti, dai Centri interdipartimentali ed interuniversitari, dal Collegio dei revisori dei conti e dalle Organizzazioni sindacali;
Vista la delibera n. 74 del 22 ottobre 2008 del Senato accademico con la quale e' stata approvata la proposta di modifica, gia' sottoposta al Consiglio di amministrazione nella predetta adunanza, comprensiva di ulteriori modifiche riportate in allegato alla delibera medesima;
Considerato che il Senato accademico con la citata delibera ha dato mandato al rettore di provvedere alla revisione della stesura della proposta di modifica allo Statuto di Ateneo, alla luce delle integrazioni e modificazioni approvate nell' adunanza, nonche' delle esigenze di sistematicita' e coerenza dell'articolato, al fine di dar seguito ai successivi adempimenti di cui all'art. 6 comma 9 della legge n. 168/1989;
Vista la definitiva stesura delle proposte di modifica allo Statuto, quale risulta trasmessa al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca con rettorale prot. n. 2456 del 21 gennaio 2009, ai fini del controllo di legittimita' e di merito previsto dall'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n 1297 del 27 marzo 2009, assunta al protocollo generale di Ateneo al n. 12224 del 30 marzo 2009, con la quale la Direzione generale per l'Universita' - Ufficio I - ha comunicato di non aver osservazioni da formulare in merito alle modifiche proposte da questo Ateneo;
Ritenuto, pertanto, di aver completato l'iter previsto dall'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 nonche' dell'art. 10 del vigente Statuto, per l'emanazione delle modifiche statutarie;
Decreta:
Art. 1.
Allo Statuto della Seconda Universita' degli studi di Napoli emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, riformulato con decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001, e successivamente modificato ed integrato con decreti rettorali n. 2894 del 17 luglio 2003, decreto pettorale n. 570 del 20 febbraio 2006 e decreto rettorale n. 2187 del 18 luglio 2006, sono apportate le ulteriori modificazioni ed integrazioni riportate nell'allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Dette modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto, entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 2.
Per effetto delle integrazioni e modifiche apportate successivamente alla sua emanazione, ivi comprese quelle di cui al presente decreto, il testo coordinato dello Statuto della Seconda Universita' degli studi di Napoli risultera' formulato come da allegato 2) al presente decreto.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero della giustizia, ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca per opportuna conoscenza.
Napoli, 7 maggio 2009

Il rettore: Rossi
 
Allegato 1
del decreto rettorale n. 1241 del 7 maggio 2009

Lo Statuto della Seconda Universita' degli studi di Napoli - emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, riformulato con decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001, e successivamente modificato ed integrato con decreti rettorali n. 2894 del 17 luglio 2003, decreto pettorale n. 570 del 20 febbraio 2006 e decreto rettorale n. 2187 del 18 luglio 2006 - e' ulteriormente modificato e integrato come segue: (vedi nota 1)

All'art. 1 (Finalita' istituzionali) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. La seconda universita' degli studi di Napoli, di seguito denominata universita' o ateneo, ha personalita' giuridica di diritto pubblico. Promuove il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca e la didattica e cosi' contribuisce allo sviluppo civile ed economico del Paese. La sede legale dell'ateneo e' il rettorato di Caserta.
Il comma 2 e' abrogato.
Il comma 3 e' cosi' sostituito:
3. L'ateneo assicura liberta' di ricerca e di studio, nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignita' della persona, senza alcuna discriminazione, e favorisce il diritto allo studio per i piu' capaci e meritevoli.
I commi 4 e 5 sono abrogati.
All'art. 2 (Principi di autonomia) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. L'ateneo disciplina la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile secondo i principi sanciti dal presente statuto e dai regolamenti.
Dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma 1-bis:
1-bis. La liberta' di ricerca e didattica dei docenti dell'ateneo e' garantita secondo i principi costituzionali e coordinata con le esigenze delle strutture alle quali essi afferiscono.
All'art. 3 (Principi organizzativi e di funzionamento) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. L'organizzazione e l'attivita' dell'ateneo sono informate ai principi di trasparenza, pubblicita', partecipazione, decentramento, responsabilita' e distinzione delle funzioni di indirizzo, gestione, valutazione e controllo.
All'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
La rubrica dell'art. 4 (Attivita' di ricerca) e' cosi' sostituita:
Art. 4 (Attivita' istituzionali).
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. La ricerca e la didattica sono attivita' istituzionali primarie dell'ateneo. Per la facolta' di medicina e chirurgia, e' attivita' istituzionale, a supporto delle attivita' di didattica e di ricerca, anche quella assistenziale.
Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
1-bis. L'ateneo conferisce i seguenti titoli di studio:
- laurea;
- laurea magistrale e/o specialistica;
- specializzazione;
- dottorato di ricerca;
- master di primo livello;
- master di secondo livello.
1-ter. Le procedure per il rilascio dei titoli di studio e gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di ateneo, in conformita' alla normativa vigente.
1-quater. Gli studenti frequentano le lezioni e partecipano alle altre attivita' didattiche, nel rispetto degli ordinamenti vigenti, del presente statuto e dei regolamenti.
1-quinquies. L'ateneo assicura attivita' di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, predispone servizi di tutorato per assistere gli studenti nel corso degli studi e promuove attivita' di orientamento post-universitario.
Gli articoli 5 (Attivita' didattica) e 6 (Altre attivita' istituzionali) sono abrogati.
All'art. 7 (Rapporti nazionali ed internazionali) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. L'ateneo collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
Alla lettera b) del comma 2 la locuzione «personale non docente» viene sostituita con «personale dirigenziale e tecnico-amministrativo».
All'art. 8 (Risorse finanziarie) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. Le fonti di finanziamento dell'ateneo sono costituite da trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati, da finanziamenti comunitari e da entrate proprie.
Il comma 2 e' cosi' sostituito:
2. Le entrate proprie sono costituite da:
a) tasse e contributi degli studenti;
b) contributi volontari e atti di liberalita';
b)-bis proventi di attivita' e rendite, anche patrimoniali.
Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma 2-bis:
2-bis. Le tasse e i contributi sono determinati considerando anche il costo dei servizi didattici offerti, le condizioni economiche dello studente, nonche' il profitto dei suoi studi.
Il comma 3 e' abrogato.
Dopo l'art. 8 (Risorse finanziarie) e' aggiunto il seguente articolo:
Art. 8-bis (Attivita' di servizio per ulteriori risorse). - 1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie attivita' didattiche e di ricerca, l'ateneo puo' svolgere attivita' di servizio per soggetti pubblici o privati, disciplinate da appositi regolamenti.
L'art. 9 (Norme) e' abrogato.
All'art. 10 (Statuto) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Al comma 1 la locuzione «legislazione vigente» e' sostituita con la locuzione «vigente legislazione».
Il comma 2 e' cosi' sostituito:
2. Le modifiche dello statuto sono deliberate, su proposta del rettore, dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti le facolta', i dipartimenti e il consiglio di amministrazione, nonche', per quanto di loro pertinenza, le organizzazioni sindacali e il consiglio degli studenti.
Al comma 3 la locuzione «dopo aver espletato» e' sostituita dalla parola «espletate».
Il comma 4 e' cosi' sostituito:
4. Lo statuto e le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, fatta eccezione per le norme che disciplinano le attivita' didattiche, che entrano in vigore dall'anno accademico successivo a quello di pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.
All'art. 11 (Regolamenti di Ateneo) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. I regolamenti contengono la disciplina attuativa dello statuto, della legislazione universitaria e delle norme di carattere generale che abbiano ad espresso riferimento le istituzioni universitarie.
Dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:
1-bis. Sono deliberati dagli organi collegiali di governo, trasmessi al Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca per il controllo previsto dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, nonche', relativamente al regolamento di cui alla successiva lettera c), dall'art. 11 della legge 19 novembre 1990 n. 341, e successivamente emanati con decreto del rettore, i seguenti regolamenti:
a) il regolamento generale di ateneo;
b) il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
c) il regolamento didattico di ateneo.
Il comma 2 e' cosi' sostituito:
2. Il regolamento generale di ateneo, approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, sentiti le facolta' e i dipartimenti, disciplina le norme quadro organizzative di competenza dell'ateneo, fra le quali:
a) le modalita' per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche e di ricerca;
b) le modalita' di istituzione di strutture e centri interuniversitari;
c) le modalita' per le designazioni elettive e per le nomine e le eventuali surrogazioni.
Il comma 4 e' cosi' sostituito:
4. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi per i quali l'universita' rilascia titoli con valore legale e di tutti gli altri corsi tenuti dall'universita' medesima, nonche' le attivita' formative di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed al decreto del MIUR 22 ottobre 2004, n. 270. Il regolamento e' approvato dal senato accademico, sentite le facolta', previa osservanza delle procedure previste dall'art. 11, comma 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
4-bis. Sono altresi' deliberati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, e sono emanati con decreto del rettore, i seguenti regolamenti:
1) il regolamento per il trasferimento e la mobilita' interna dei docenti e dei ricercatori (art. 1 commi 2, 3 e 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e art. 13, comma 1, decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 164);
2) il regolamento per la chiamata dei professori ordinari ed associati idonei (legge 3 luglio 1998, n. 210; art. 1, comma 8, legge 4 novembre 2005, n. 230 e art. 13, comma 1, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164);
3) ogni altro regolamento per il quale la legge preveda il controllo di legittimita' e di merito da parte del competente Ministero, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
4-ter. Il rettore, previo parere del senato accademico, emana ulteriori regolamenti esecutivi del presente statuto, ovvero indipendenti, nei limiti previsti dall'ordinamento.
4-quater. Salvo diversa previsione di legge, i regolamenti entrano in vigore secondo quanto disposto dal decreto di emanazione, che ne dispone altresi' le forme di pubblicita'.
L'art. 12 (Altri regolamenti) e' abrogato.
All'art. 13 (Tipologia) dopo le parole «giunta di ateneo», sono aggiunte le parole «il collegio dei presidi»;
All'art. 14 (Il Rettore) sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. Il rettore e' eletto tra i professori dell'ateneo, di prima fascia, a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. Dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta. L'elettorato attivo e' fissato alla data del decreto di indizione delle elezioni e spetta:
a) a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
b) ai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, entrambi di seguito denominati ricercatori, negli organi di governo collegiali dell'ateneo e nei consigli di facolta', nonche' ai rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo e ai rappresentanti degli studenti negli organi di governo collegiali dell'ateneo;
c) al personale dirigenziale e tecnico-amministrativo non richiamato nella precedente lett. b), con rapporto di lavoro organico a tempo indeterminato con l'ateneo, i cui voti, con apposito regolamento, sono complessivamente valutati nella misura del 6% dell'elettorato attivo complessivo. Il regolamento tiene conto della distribuzione di tale personale sui cinque poli universitari e nell'amministrazione centrale, e garantisce pari peso ad ognuna di queste sei articolazioni.
Il comma 2 e' cosi' sostituito:
2. Il rettore e' nominato dal Ministro dell'universita', con proprio decreto; entra in carica all'inizio dell'anno accademico successivo alla nomina, ha la rappresentanza legale dell'ateneo ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di vigilanza di tutte le attivita' istituzionali dell'ateneo e delle relative strutture, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altre strutture dell'ateneo. Nel caso di anticipata cessazione, la nomina del rettore subentrante ha effetto immediato ed in tal caso il quadriennio decorre dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a quello nel quale e' avvenuta la nomina.
Il comma 3 e' cosi' sostituito:
3. L'ateneo, anche per le sue strutture autonome e decentrate, nonche' per l'attivita' amministrativa, sta in giudizio per mezzo del rettore, che ne ha la rappresentanza legale ad ogni effetto, e che nomina i difensori.
Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
alla lettera b) le parole «dell'universita'» sono sostituite con le parole «dell'ateneo»;
la lettera d) e' abrogata;
le lettera f) e g) sono cosi' sostituite:
f) in ragione delle esigenze delle strutture didattiche e di ricerca e in attuazione degli indirizzi degli organi di governo dell'ateneo, adottare gli atti e i provvedimenti che impegnano l'ateneo ed esercitare i poteri di spesa relativi, secondo le modalita', i limiti e le procedure previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
g) sovrintendere all'attuazione delle delibere degli organi di governo dell'ateneo;
la lettera i) e' abrogata;
alla lettera p) la locuzione «dagli organi di indirizzo» e' sostituita con la locuzione «dal senato accademico».
La lettera s) e' abrogata.
La lettera v) e' cosi' sostituita:
v) conferire, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, l'incarico di direttore amministrativo, scegliendolo tra i dirigenti dell'ateneo o di altra universita' o di altra amministrazione pubblica. L'incarico puo' essere conferito anche a persona di comprovata qualificazione professionale che abbia svolto attivita' presso organismi ed enti pubblici o privati con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
La lettera z) e' cosi' sostituita:
z) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dall'ordinamento universitario, dal presente statuto o dai relativi regolamenti.
Il comma 5 e' cosi' sostituito:
5. Il rettore nomina tra i docenti di prima fascia un pro-rettore vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni, nei casi di assenza o impedimento. Il pro-rettore vicario e' membro di diritto del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con voto deliberativo.
Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
5-bis. Il rettore puo' nominare fino a sei pro-rettori funzionali, al fine di promuovere e coordinare l'attivita' dell'ateneo, attribuendo loro compiti di coordinamento di settori strategici, con relativa delega. Il rettore conferisce altresi' deleghe specifiche a docenti di sua fiducia.
5-ter. Il rettore puo' inoltre nominare fino ad un massimo di sei delegati alla firma degli atti di propria competenza.
All'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
La rubrica dell'art. 15 (Il Senato accademico) e' cosi' sostituita:
Art. 15 (Il Senato accademico: composizione).
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. Il senato accademico e' costituito con decreto del Rettore ed e' composto da:
a) il rettore medesimo, che lo presiede;
b) il pro-rettore vicario;
c) i presidi di facolta';
d) il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;
e) il presidente di ciascuna delle unita' organizzative decentrate di cui all'art. 45 del presente statuto, ove costituite, eletto tra i professori di ruolo afferenti alla unita' stessa;
f) tre rappresentanti dei ricercatori in rappresentanza di almeno due facolta' dell'ateneo;
g) tre rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo;
h) rappresentanti degli studenti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla vigente legislazione;
i) il direttore amministrativo, con funzioni di segretario, con voto consultivo.
Dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:
1-bis. Possono altresi' partecipare alle sedute del senato accademico, su invito del rettore e senza diritto di voto, i pro-rettori funzionali ed i delegati del rettore medesimo.
Il comma 2 e' cosi' sostituito:
2. Le componenti rappresentative del senato accademico durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, che durano in carica tre anni accademici, e sono tutti rieleggibili consecutivamente per una sola volta.
Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
2-bis. I presidi e il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento possono farsi sostituire da un delegato in caso di loro assenza o impedimento.
I commi 3 e 5 sono abrogati.
Dopo l'art. 15 e' aggiunto il seguente articolo:
Art. 15-bis (Funzioni del senato accademico). - 1. Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria almeno ogni due mesi ed in via straordinaria quando occorra o ne faccia richiesta motivata un terzo dei suoi membri di diritto.
2. Il senato accademico ha funzioni di indirizzo politico-programmatico:
a) in materia di didattica e di ricerca;
b) in materia di programmazione e sviluppo dell'ateneo.
3. Il senato fornisce indirizzi programmatici al consiglio di amministrazione in ordine all'impiego delle risorse finanziarie e svolge funzioni di verifica periodica dell'attuazione dei programmi da parte degli organi a cio' deputati.
4. Il senato accademico approva o modifica lo statuto, il regolamento didattico di ateneo, il regolamento generale di ateneo, e gli altri regolamenti attinenti alle materie di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 e per i quali il suo intervento sia richiesto da specifiche disposizioni di legge.
5. Spettano inoltre al senato accademico le altre competenze ad esso demandate dal presente statuto e dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonche' quelle individuate con norme regolamentari di ateneo.
All'art. 16 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
La rubrica dell'art. 16 (Il consiglio di amministrazione) e' cosi' sostituita:
Art. 16 (Il Consiglio di Amministrazione: composizione).
La lettera a) del comma 1 e' cosi' sostituita:
a) il rettore medesimo, che lo presiede;
Dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera:
c-bis) il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;
Le lettere d), e), f) e h) sono cosi' sostituite:
d) quattro professori di prima fascia, eletti dai professori di prima fascia, in rappresentanza di almeno tre facolta' dell'ateneo;
e) quattro professori di seconda fascia, eletti dai professori di seconda fascia, in rappresentanza di almeno tre facolta' dell'ateneo;
f) quattro ricercatori eletti dai ricercatori, in rappresentanza di almeno tre facolta' dell'ateneo;
h) quattro rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo eletti dal personale stesso;
Dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente lettera:
l-bis) un rappresentante della camera di commercio regionale designato tra i componenti dell'organo direttivo.
Dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:
1-bis. Possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione, su invito del rettore e senza diritto di voto, i pro-rettori funzionali ed i delegati del rettore medesimo.
Il comma 2 e' cosi' sostituito:
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni accademici e le componenti elettive sono immediatamente rieleggibili per una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente per una sola volta.
I commi 3 e il comma 4 sono abrogati.
Dopo l'art. 16 e' aggiunto il seguente articolo:
Art. 16-bis (Funzioni del Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio e' organo di amministrazione in materia amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo.
2. Il Consiglio di amministrazione:
a) approva i bilanci di previsione e la contestuale assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture decentrate e autonome decentrate;
b) approva il conto consuntivo;
c) attua gli indirizzi del senato accademico che comportano impegni di spesa, compatibilmente con le disponibilita' delle risorse finanziarie, in osservanza del principio dell'equilibrio di bilancio e nei limiti previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
d) verifica periodicamente l'attuazione del bilancio;
e) determina la misura delle tasse e dei contributi studenteschi in attuazione degli indirizzi programmatici del senato accademico;
f) approva contratti, convenzioni e progetti di propria competenza nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo;
g) approva, in coerenza con il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo, il procedimento relativo ai progetti, le aggiudicazioni dei lavori e le acquisizioni di beni e servizi che non rientrano nella competenza di altro organo dell'ateneo, assume le determinazioni relative alle connesse problematiche ed autorizza la relativa copertura finanziaria;
h) determina l'ammontare dell'indennita' annua spettante per la durata dell'incarico: al rettore, al pro-rettore vicario, ai pro-rettori funzionali, ai presidenti dei poli, ai presidi, ai direttori di dipartimento e dei centri interdipartimentali, nonche' agli altri componenti degli organi collegiali previsti nel presente statuto; determina altresi' l'ammontare dell'indennita', con spesa a carico dei rispettivi bilanci, per i direttori dei centri di servizi di ateneo e di scuole aventi autonomia amministrativa e contabile ed istituite con atto normativo;
i) determina annualmente il gettone di presenza spettante ai componenti degli organi collegiali di ateneo, con esclusione dei componenti di cui alla lettera h).
3. Il consiglio di amministrazione approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo, ed il regolamento generale di ateneo.
4. Spettano inoltre al consiglio di amministrazione le altre competenze ad esso demandate dal presente statuto e dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonche' quelle individuate con specifico provvedimento del rettore.
L'art. 17-bis (Il consiglio dei direttori di dipartimento) e' abrogato.
Dopo l'art. 17-bis(abrogato) sono aggiunti i seguenti articoli: art. 17-ter, 17-quater, 17-quinquies:
Art. 17-ter (Collegio dei Presidi). - 1. Il collegio dei presidi e' presieduto e convocato dal rettore, secondo necessita' o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri, ed ha funzioni di coordinamento e di monitoraggio delle attivita' delle facolta' dell'ateneo.
Art. 17-quater (Consiglio dei Direttori di Dipartimento). - 1. Il consiglio dei direttori di dipartimento e' composto dai direttori dei dipartimenti attivati nell'ateneo.
2. Il consiglio ha funzioni consultive per il senato accademico, per il consiglio di amministrazione e per gli altri organi di governo e di indirizzo dell'ateneo.
3. Il consiglio, in relazione alle materie di interesse dei dipartimenti, esprime pareri, su richiesta del rettore, su:
a) politica della ricerca;
b) istituzione, attivazione, disattivazione, modifica, fusione delle strutture dipartimentali e interdipartimentali;
c) attivazione di consorzi e di altre iniziative di ricerca cui partecipi l'ateneo;
d) rapporti tra i dipartimenti e altre strutture interne o esterne all'ateneo;
e) criteri di afferenza ad un dipartimento o di trasferimento ad altro dipartimento;
f) proposte di modifica del regolamento generale di ateneo;
g) piano triennale di ateneo relativo alla ricerca;
h) ripartizione dei contributi ordinari dei dipartimenti;
i) istituzione ed attivazione dei dottorati di ricerca;
j) individuazione dei criteri di valutazione dell'attivita' scientifica dei dipartimenti;
k) individuazione dei criteri di assegnazione delle borse di studio di ateneo per la ricerca, delle borse di dottorato e post-dottorato;
l) programmi di sviluppo delle biblioteche dell'ateneo e delle reti telematiche;
m) rapporti con enti, fondazioni, istituzioni, mondo produttivo, al fine di promuovere il trasferimento delle conoscenze.
4. Il consiglio promuove iniziative finalizzate a favorire la collaborazione fra i dipartimenti con riferimento alla partecipazione ai centri interdipartimentali, il coordinamento delle richieste per le grandi attrezzature scientifiche e la omogeneita' delle procedure amministrative e contabili dei singoli dipartimenti.
5. Il consiglio e' presieduto da un direttore di dipartimento, eletto a scrutinio segreto. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del consiglio. L'eletto e' nominato con decreto del rettore.
6. Il presidente dura in carica due anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta; egli nomina due vice-presidenti, di cui uno con funzioni di vicario.
7. E' istituita la giunta del consiglio dei direttori di dipartimento, presieduta dal presidente, e della quale sono membri di diritto i due vice-presidenti. Gli altri membri della giunta sono eletti uno per ogni polo geografico dell'ateneo, anche se i poli non sono formalmente costituiti.
8. Le funzioni della giunta del consiglio dei direttori di dipartimento, in coerenza con i compiti delineati nei commi precedenti per il consiglio dei direttori di dipartimento, sono individuate con apposita disciplina dettata dal medesimo consiglio dei direttori di dipartimento.
9. Le modalita' di elezione del presidente e della giunta e le norme di funzionamento del consiglio sono dettate dal regolamento del consiglio dei direttori di dipartimento, che e' proposto dal consiglio medesimo e trasmesso agli organi di governo dell'ateneo, per l'approvazione. Il regolamento e' adottato con decreto del rettore.
Art. 17-quinquies (Garante di Ateneo). - 1. Il rettore puo' nominare, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione, un garante di ateneo quale organo indipendente, che puo' essere monocratico o collegiale.
2. La composizione, i compiti, le modalita' di funzionamento e la durata dell'organo sono disciplinati da apposito regolamento di ateneo.
All'art. 18 (Il Consiglio degli Studenti) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. Il consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti degli studenti nominati in seno al senato accademico ed al consiglio di amministrazione, da venti studenti eletti con metodo uninominale in collegio unico di ateneo, secondo le modalita' definite nel regolamento degli studenti, nonche' da due rappresentanti eletti tra gli iscritti alle scuole di specializzazione e da due rappresentanti eletti tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, secondo le modalita' definite con apposita disciplina.
I commi 2 e 3 sono cosi' sostituiti:
2. Il consiglio e' costituito con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e puo' funzionare anche attraverso commissioni, elette al proprio interno, con funzioni istruttorie e di coordinamento.
3. Il consiglio e' organo di rappresentanza degli studenti a livello di ateneo e ha funzioni consultive. Esso esprime parere obbligatorio in materia di tasse e contributi e parere facoltativo su problemi di volta in volta proposti dal rettore o dagli altri organi di governo dell'ateneo. I pareri devono essere resi entro quindici giorni dalla trasmissione della relativa richiesta al consiglio degli studenti.
Il comma 4 e' abrogato.
Il comma 5 e' cosi' sostituito:
5. Il consiglio puo' altresi' proporre agli organi di governo dell'ateneo iniziative concernenti materie di proprio interesse, compresi i rapporti con rappresentanze studentesche di altre universita' nazionali o internazionali.
All'art. 19 (Tipologia) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. Le strutture didattiche fondamentali dell'ateneo sono le facolta', che si articolano in corsi di laurea e corsi di laurea magistrale (di seguito denominati corsi di studio) e possono attivare al loro interno:
- corsi di perfezionamento scientifico al termine dei quali e' rilasciato un attestato di frequenza;
- corsi di alta formazione permanente e ricorrente con specifiche finalita', al termine dei quali e' rilasciato il master di primo o di secondo livello.
Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
1-bis. Strutture didattiche fondamentali per la specializzazione dei laureati sono le scuole di specializzazione, che possono coinvolgere una o piu' facolta' dell'ateneo.
1-ter. Sono altresi' strutture didattiche le scuole di alta formazione.
1-quater. L'ateneo promuove anche corsi di perfezionamento e aggiornamento.
Al comma 2, nel primo periodo, la parola «universita'» e' sostituita con la parola «ateneo»; inoltre e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Sono, altresi', strutture didattiche e di ricerca le scuole di dottorato».
Il comma 3 e' cosi' sostituito:
3. Al fine di valorizzare specificita' culturali e particolari risorse presenti nell'ateneo, consentendo una maggiore efficienza e flessibilita' nello svolgimento delle attivita' istituzionali, possono essere costituite, anche sulla base di accordi o convenzioni con altre universita' ovvero con enti qualificati, strutture didattiche e/o di ricerca speciali, quali centri interdipartimentali, centri interuniversitari di ricerca, centri di eccellenza. La tipologia, l'istituzione, l'attivazione e il livello di autonomia di tali strutture speciali sono definiti dal regolamento generale di ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Il comma 4 e' cosi' sostituito:
4. Negli allegati A e B sono riportati gli elenchi, a fini ricognitivi, delle facolta' e delle strutture di alta formazione, con i relativi corsi di studio e di master, dei dottorati di ricerca, delle scuole di specializzazione, dei dipartimenti e delle strutture didattiche e/o di ricerca speciali presenti nell'Ateneo. Gli elenchi sono periodicamente aggiornati con decreto del rettore, sulla scorta delle eventuali attivazioni e disattivazioni di strutture.
All'art. 20 (La facolta') sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Al comma 1 le parole «di studio e degli altri corsi» sono eliminate;
Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
2-bis. La facolta' e', altresi', centro di spesa autonomo decentrato secondo le procedure, le modalita' ed i limiti previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
alla lettera b) la locuzione «consigli di corso di laurea e di diploma» e' sostituita con la locuzione «consigli di corso di studio»;
La lettera c) e' cosi' sostituita:
c) partecipare alla formulazione dei piani di sviluppo di ateneo previsti da specifiche disposizioni di legge, sentiti i consigli dei corsi di studio ed i consigli dei dipartimenti interessati, ed avanzare le relative richieste di posti;
Alla lettera e) l'inciso «di cui all'articolo 28 del presente statuto» e' sostituito con l'inciso «di cui all'articolo 22-ter del presente statuto»;
Dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente lettera:
e-bis) svolgere attivita' di formazione, consulenza e servizio in base a contratti o convenzioni, in coerenza con la normativa vigente e con specifico regolamento;
Alla lettera f) sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «da trasmettere al rettore»;
La lettera g) e' abrogata.
All'art. 21 (Il preside) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. Il preside, salvo il disposto del precedente art. 14, comma 3, rappresenta la facolta', anche nell'ambito degli organismi rappresentativi internazionali, nazionali e locali.
Dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:
1-bis. Il preside convoca e presiede il consiglio di facolta' e ne attua le deliberazioni.
Al comma 2 e' sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
La lettera b) e' cosi' sostituita:
b) trasmettere al rettore la relazione annuale sullo stato dell'attivita' didattica di cui al comma 3, lettera f), dell'articolo 20 del presente statuto;
Alla lettera c) dopo le parole «senato accademico» sono aggiunte le parole «e del collegio dei presidi»;
Il comma 3 e' cosi' sostituito:
3. Il preside e' eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo. In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta il maggior numero dei voti e, in caso di parita', il piu' anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.
Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
3-bis. Il preside e' nominato con decreto del rettore. Le ulteriori modalita' riguardanti le elezioni sono fissate dal regolamento generale di ateneo.
3-ter. Il preside dura in carica quattro anni accademici e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta nella medesima struttura.
Il comma 4 e' cosi' sostituito:
4. Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un vice-preside vicario, che viene nominato con decreto del rettore. E' possibile la nomina di un secondo vice-preside, con delega specifica.
Dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma:
4-bis. Il vice-preside vicario sostituisce in tutte le sue funzioni il preside in caso di impedimento o di assenza ed esercita altresi' le funzioni di ordinaria amministrazione in ogni caso di cessazione anticipata del preside dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto.
Al comma 5, il secondo periodo e' cosi' sostituito: Il segretario dura in carica quattro anni accademici e puo' essere confermato consecutivamente per una sola volta.
Il comma 6 e' abrogato.
All'art. 22 (Il consiglio di facolta') sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. Il consiglio di facolta' e' composto da:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
b) una rappresentanza dei ricercatori, pari a 1/3 dei professori di ruolo e fuori ruolo, in relazione ai primi 50 docenti, e pari a 1/5 dei medesimi, per gli ulteriori professori presenti in consiglio;
c) una rappresentanza degli studenti iscritti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;
c-bis) un rappresentante del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo assegnato all'ufficio di presidenza della facolta', se il numero dei componenti del consiglio di facolta' e' inferiore o uguale a 200, ovvero due rappresentanti, per il caso in cui i componenti del consiglio di facolta' siano piu' di 200.
Dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:
1-bis. La durata in carica delle rappresentanze e' di quattro anni accademici per i ricercatori e per il personale dirigenziale e tecnico-amministrativo e di tre anni accademici per gli studenti.
Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
2-bis. Al consiglio di facolta' spettano le competenze ad esso demandate dalla legislazione universitaria, dal presente statuto, dal regolamento didattico di ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Il comma 5 e' cosi' sostituito:
5. La facolta' detta apposita disciplina per regolamentare i rapporti con i consigli dei corsi di studio afferenti.
Dopo l'art. 22 sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 22-bis (La giunta di facolta'). - 1. Il consiglio di facolta' che, in composizione allargata, conti un numero di membri superiore alle 50 unita', puo', su proposta del preside, con voto pari a due terzi degli aventi diritto, deliberare la costituzione di una giunta, composta dal preside, che la convoca e presiede, dal vice-preside vicario, dal vice-preside con delega, ove nominato, dal segretario del consiglio di facolta', da un rappresentante dei professori ordinari, da un rappresentante dei professori associati, da un rappresentante dei ricercatori e da un rappresentante degli studenti.
Partecipa, inoltre, il rappresentante o uno dei rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo presente in consiglio di facolta'.
2. L'ateneo, con proprio regolamento, individua i compiti della giunta e ne disciplina le regole di funzionamento.
3. La giunta resta in carica fino all'elezione del nuovo preside.
Art. 22-ter (La Commissione didattica di Facolta'). - 1. Presso ogni facolta' puo' essere istituita una commissione didattica con il compito di coordinare i diversi corsi di studio, i rapporti tra docenti e studenti e tra facolta' e servizi centrali interessati; di verificare il funzionamento dell'attivita' di tutorato; di individuare strumenti di miglioramento delle attivita' didattiche, tenendo conto delle verifiche operate dal nucleo di valutazione sull'efficienza ed efficacia dell'organizzazione didattica.
2. Alla commissione compete l'esercizio di qualsiasi altro compito ad essa demandato dalla relativa facolta'.
3. La commissione didattica e' presieduta dal preside o da un suo delegato, e' composta da una rappresentanza dei componenti del consiglio di facolta' e dura in carica quattro anni accademici, salva la rappresentanza studentesca, la cui durata e' di tre anni accademici. La sua composizione ed il funzionamento sono disciplinati dal regolamento di facolta'.
All'art. 23 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
La rubrica dell'articolo 23 (Consigli di corso di studi) e' cosi' modificato:
Art. 23 (Consigli di corso di studio e consigli di corso di studio aggregato).
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. I consigli di corso di studio sono costituiti dai professori di ruolo e dai ricercatori che abbiano formalizzato l'afferenza al corso medesimo, nonche' dalla rappresentanza degli studenti iscritti al corso di studio, nella misura prevista dalla legislazione vigente. I professori ed i ricercatori possono afferire ad ogni effetto soltanto ad un corso di studio, per il quale abbiano formalizzato l'opzione di afferenza.
Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
1-bis. Per l'elezione della rappresentanza degli studenti si rinvia al regolamento generale di ateneo.
1-ter. I professori di ruolo e i ricercatori delle facolta' responsabili di insegnamenti in piu' corsi di studio della medesima facolta' possono partecipare con diritto di voto alle attivita' di tutti i consigli di corso di studio in cui insegnano. I professori e i ricercatori che partecipano senza formale afferenza non concorrono alla formazione del numero legale.
1-quater. I professori supplenti esterni alla facolta' e i professori a contratto possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze dei consigli di corso di studio. Essi comunque non concorrono alla formazione del numero legale.
1-quinquies. La durata del mandato dei rappresentanti degli studenti e' di tre anni accademici.
1-sexies. E' possibile la costituzione di consigli di corso di studio interfacolta' secondo la disciplina di cui al comma 1 del presente articolo.
1-septies. Per esigenze di coordinamento didattico, uno o piu' consigli di corso di studio, previa conforme delibera di ciascuno e parere favorevole della/e facolta' interessata/e, possono riunirsi in un unico consiglio. In tal caso, il consiglio di corso di studio aggregato tiene luogo dei consigli di corso di studio in esso confluiti e che pertanto sospendono la loro attivita'.
I commi 2 e 3 sono cosi' sostituiti:
2. Il presidente del consiglio di corso di studio o di corso di studio aggregato e' eletto tra i professori di ruolo che afferiscono formalmente al consiglio, ai sensi del comma 1. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo. In caso di mancata elezione, nelle prime tre votazioni, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta il maggior numero dei voti e, in caso di parita', il piu' anziano nel ruolo e in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.
Le ulteriori modalita' riguardanti le elezioni sono indicate dal regolamento generale di ateneo.
3. Il presidente del consiglio di corso di studio o di corso di studio aggregato e' nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
Dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
3-bis. I consigli di corso di studio e i consigli di corso di studio aggregato hanno competenza in materia di organizzazione della didattica, di approvazione di piani di studio, nonche' in altre materie individuate dal consiglio di facolta' e dal regolamento didattico di ateneo che disciplina anche le modalita' di esercizio di dette competenze.
L'art. 24 (Consiglio dei corsi di diploma universitario) e' abrogato.
All'art. 25 (Le Scuole di specializzazione) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Il comma 2 e' cosi' sostituito:
2. Le scuole di specializzazione sono istituite con decreto del rettore, su proposta delle facolta' interessate, in attuazione del piano di sviluppo dell'ateneo, previa delibera del senato accademico e sentito il consiglio di amministrazione.
Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
2-bis. Le scuole sono dotate di autonomia didattica, organizzativa e contabile.
I commi 3 e 4 sono cosi' sostituiti:
3. Sono organi delle scuole di specializzazione il direttore ed il consiglio.
4. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento e della gestione della scuola.
Dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma:
4-bis. Il direttore e' eletto dal consiglio tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta. I criteri e le modalita' di elezione sono definiti nel regolamento generale di ateneo.
Il comma 6 e' abrogato.
All'art. 27 (Corsi di perfezionamento) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
I commi 1, 2 e 3 sono cosi' sostituiti:
1. I corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente sono istituiti, su proposta della facolta' e su parere del senato accademico, con decreto del rettore, e svolgono la loro attivita' con autonomia didattica; alla conclusione dei corsi stessi sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; per quelli di durata inferiore ad un anno, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e' rilasciato un attestato di frequenza.
2. Le modalita' di approvazione e funzionamento di tali corsi sono disciplinate da apposito regolamento.
3. I corsi di perfezionamento sono gestiti, quanto agli aspetti amministrativi e contabili, dai relativi organi. Sono organi del corso di perfezionamento il direttore ed il consiglio.
Quest'ultimo e' composto da tutti i docenti del corso e coadiuva il direttore nell'esercizio dei propri compiti. Il direttore ha la responsabilita' scientifica, organizzativa e gestionale del corso.
I commi 4 e 5 sono abrogati.
L'art. 28 (Commissione didattica di facolta') e' abrogato.
L'art. 29 (Dottorati di ricerca) e' cosi' sostituito:
1. L'ateneo istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e le relative scuole.
2. Le scuole di dottorato sono istituite con decreto del rettore previo parere del senato accademico.
3. Le scuole sono dotate di autonomia didattica e organizzativa.
4. Sono organi della scuola:
a) il direttore;
b) il comitato scientifico della scuola.
5. I compiti e la costituzione degli anzidetti organi sono disciplinati da un apposito regolamento in materia.
All'art. 30 (I dipartimenti) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Al comma 1, al secondo periodo, l'inciso «e, nella facolta' di medicina e chirurgia anche all'espletamento dell'attivita' assistenziale» e' eliminato;
Dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:
1-bis. Il dipartimento e' costituito, secondo le normative vigenti, dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono, nonche' dal personale tecnico scientifico-amministrativo, bibliotecario ed ausiliario ad esso assegnato, secondo le modalita' previste nel successivo articolo 38.
Il comma 2 e' cosi' sostituito:
2. I dipartimenti possono essere articolati in sezioni omogenee con finalita' specifiche.
Il comma 3 e' cosi' sostituito:
3. Spetta in particolare al dipartimento:
a) promuovere, coordinare e gestire le attivita' di ricerca, nel rispetto della liberta' scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti;
a-bis) garantire a tutti gli afferenti un equo accesso alle risorse trasferite dall'ateneo per la ricerca;
a-ter) mettere a disposizione delle facolta' e dei corsi di studio le proprie risorse tecniche e materiali, al fine di contribuire alle attivita' didattiche relative ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;
a-quater) promuovere le attivita' di formazione connesse alla ricerca relative ai dottorati di ricerca;
b) formulare alle facolta' competenti i piani di sviluppo della ricerca per l'acquisizione di personale docente e ricercatore;
c) esprimere parere alle facolta' sulla destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari di competenza;
d) esprimere, nei settori di loro competenza, parere sull'assegnazione di compiti didattici da parte delle facolta';
e) esprimere parere vincolante in ordine alle domande di afferenza al dipartimento da parte di docenti e ricercatori;
f) svolgere attivita' di ricerca e consulenza in base a contratti o convenzioni;
f)-bis predisporre la relazione annuale sull'attivita' scientifica e di ricerca, da trasmettere al rettore ed agli altri organi competenti;
g) abrogata;
h) avanzare richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al consiglio di amministrazione, in funzione dell'attivita' di ricerca svolta e programmata;
i) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti.
Dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
3-bis. Le attivita' dei dipartimenti sono disciplinate da un regolamento quadro proposto dal consiglio dei direttori di dipartimento al rettore e da questi approvato previa delibera conforme del senato accademico e del consiglio di amministrazione. I singoli dipartimenti possono adottare un proprio regolamento di funzionamento.
All'art. 31 (Organi del dipartimento) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Il comma 2 e' cosi' sostituito:
2. Il consiglio e' composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento, da un rappresentante degli iscritti a ciascun dottorato di ricerca afferente al dipartimento e da una rappresentanza del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo cosi' formata:
- almeno quattro rappresentanti fino a trenta unita' di personale docente e ricercatore afferente al consiglio;
- cinque rappresentanti fino a cinquanta unita' di personale docente e ricercatore afferente al consiglio;
- non oltre sei rappresentanti qualora il numero dei docenti e ricercatori afferenti al consiglio superi le cinquanta unita'.
Qualora il personale dirigenziale e tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento sia inferiore a cinque unita', la relativa rappresentanza nel consiglio e' ridotta a due unita'. Le rappresentanze durano in carica quattro anni accademici, salva la rappresentanza degli iscritti ai dottorati di ricerca che dura in carica tre anni accademici.
Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
2-bis. Il segretario di dipartimento partecipa al consiglio con voto consultivo e con funzioni di verbalizzante; la sua presenza non concorre alla formazione del numero legale. Il consiglio di dipartimento puo' altresi' invitare alle proprie adunanze professori a contratto dell'ateneo con funzioni consultive su specifici argomenti. Il regolamento del singolo dipartimento puo' incrementare la rappresentanza del personale per adeguarla alle proprie specificita' organizzative e funzionali.
Il comma 3 e' abrogato.
I commi 4, 5 e 6 sono cosi' sostituiti:
4. Il consiglio determina le forme di utilizzazione e di coordinamento del personale; e la destinazione dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature in dotazione.
5. Il direttore e' eletto dal consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina ed e' nominato con decreto del rettore. Il direttore dura in carica quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta nella medesima struttura.
6. Il direttore, salvo il disposto di cui al precedente art. 14 comma 3, ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della giunta promuove le attivita' del dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.
Dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma:
6-bis. Il direttore e' responsabile del funzionamento e della gestione del dipartimento ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legislazione universitaria, dal presente statuto o dai regolamenti, fatta salva l'autonomia dei responsabili scientifici dei singoli progetti di ricerca, secondo la disciplina e nei limiti previsti dai regolamenti di ateneo.
I commi 9, 10 e 11 sono cosi' sostituiti:
9. La giunta e' presieduta dal direttore del dipartimento e vi partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante, anche il segretario di dipartimento; essa e', inoltre, composta da almeno:
a) tre membri in rappresentanza dei professori ordinari;
b) tre membri in rappresentanza dei professori associati;
c) due membri in rappresentanza dei ricercatori;
d) due membri in rappresentanza del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo.
10. La giunta dura in carica quattro anni accademici. Il numero dei componenti, le modalita' di funzionamento e di elezione delle rappresentanze sono definiti dal regolamento di dipartimento.
11. Il personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento e' gestito dal direttore secondo le esigenze delle attivita' relative al dipartimento, in accordo con la giunta. Il direttore puo' delegare il segretario o altro funzionario del grado piu' elevato alla verifica della utilizzazione del personale tecnico-amministrativo.
All'art. 32 (I centri interdipartimentali) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
2-bis. Il direttore e' eletto dal consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina; ed e' nominato con decreto del rettore. Egli dura in carica quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
Il comma 3 e' cosi' sostituito:
3. Le modalita' di istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei centri, nonche' le modalita' di elezione del direttore sono definite dal regolamento generale di ateneo.
All'art. 33 (I dipartimenti e centri interuniversitari) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Il comma 2 e' cosi' sostituito:
2. L'istituzione ed il funzionamento dei centri o dipartimenti interuniversitari sono disciplinati dal regolamento generale di ateneo.
L'art. 34 (Centri di servizio e sistema bibliotecario) e' abrogato.
L'art. 34-bis (Norma transitoria) e' abrogato.
All'art. 35 (Formazione e professionalita') sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Al comma 1 la locuzione «personale tecnico-amministrativo» e' sostituita dalla locuzione «personale dirigenziale e tecnico-amministrativo».
All'art. 36 (Autonomia amministrativa, finanziaria e contabile) sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
Il comma 2 e' cosi' sostituito:
2. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio e' riconosciuta alle facolta', ai poli - qualora istituiti - ai dipartimenti e ai centri interdipartimentali. Essa puo' essere conferita, con delibera del consiglio di amministrazione, ad altre strutture caratterizzate da rilevanti dimensioni e funzioni, su richiesta delle strutture interessate.
Il comma 3 e' abrogato.
All'art. 37 (Strutture tecniche ed amministrative dell'universita') sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. L'organizzazione amministrativa e tecnica dell'universita' prevede strutture centrali e periferiche costituite in base agli indirizzi e ai programmi definiti dai competenti organi di ateneo, assunti in osservanza alle esigenze di funzionamento delle strutture, nonche' in esecuzione di disposizioni normative e regolamentari.
Il comma 2 e' cosi' sostituito:
2. Le strutture amministrative e tecniche dell'universita' sono organizzate in ripartizioni, uffici o centri; questi ultimi due possono essere articolati in sezioni.
Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
2-bis. Le strutture amministrative e tecniche dei poli di cui all'articolo 45 possono essere organizzate in uffici o centri e sezioni.
Al comma 3 le parole «personale con profilo di dirigente» e «personale con profilo di vicedirigente o coordinatore» sono sostituite rispettivamente con le parole «personale dirigente» e «personale vicedirigente».
Il comma 5 e' cosi' sostituito:
5. Il ricorso a prestazioni di terzi estranei all'universita' e' consentito per ragioni eccezionali o di urgenza, secondo le norme vigenti.
All'art 38 (Il direttore amministrativo) sono apportate le seguente modificazioni ed integrazioni:
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. L'incarico di direttore amministrativo e' conferito dal rettore entro sessanta giorni dalla sua nomina, ai sensi del precedente art. 14, comma 4, lettera v).
Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
1-bis. Ferme le garanzie di legge sulla stabilita' del contratto del direttore amministrativo, la scadenza dell'incarico coincide con quella del mandato del rettore. E' fatta salva in ogni caso la facolta' del rettore di adeguare la scadenza del contratto del direttore amministrativo in modo da farla coincidere con la durata del proprio mandato, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione.
1-ter. Il contratto del direttore amministrativo e' prorogato fino al temine massimo di sessanta giorni dalla nomina del nuovo rettore.
Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
Alla fine del primo periodo la parola «universita'» e' sostituita con la parola «ateneo».
Il secondo periodo e' cosi' sostituito:
Egli e' responsabile dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici nonche' della regolarita' degli atti di propria competenza e di quelli di competenza del rettore, predisposti dalle ripartizioni e uffici dell'amministrazione centrale e sottoscritti dallo stesso, ferma restando la rappresentanza legale e la legittimazione processuale dell'ateneo propria del rettore.
Al terzo periodo, che diventa comma 2-bis, le parole «In particolare al direttore amministrativo compete:» sono sostituite con le parole «In particolare al direttore amministrativo sono attribuite le seguenti competenze:».
La lettera a) del terzo periodo e' abrogata.
Dopo la lettera a) del terzo periodo (abrogata) e' aggiunta la seguente lettera a)-bis:
a) bis collaborare con il rettore nell'attuazione delle delibere degli organi di governo dell'ateneo, curandone l'esecuzione;
Alla lettera b) del terzo periodo e' cosi' sostituita:
b) curare l'acquisizione delle entrate in bilancio, predisporre il bilancio di previsione unitamente al responsabile dell'ufficio di ragioneria e coadiuvare quest'ultimo nella predisposizione del conto consuntivo;
La lettera c) del terzo periodo e' cosi' sostituita:
c) proporre al senato accademico ed al consiglio di amministrazione l'organizzazione generale dell'apparato amministrativo e gestirlo attivando le ripartizioni, gli uffici ed i servizi centrali amministrativi e tecnici dell'ateneo, definendone le relative funzioni e posizioni, nominandone i responsabili e provvedendo al relativo funzionamento;
Dopo la lettera c) del terzo periodo sono aggiunte le seguenti lettere c-bis) e c-ter);
c-bis) adottare, ferme restando la rappresentanza legale e la legittimazione processuale del rettore, gli atti relativi alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo, in attuazione degli indirizzi fissati dai competenti organi di governo, nonche' gli atti conseguenti all'assunzione - ad eccezione della sottoscrizione del contratto di lavoro - e quelli relativi allo stato giuridico del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo dell'ateneo, compresi quelli connessi all'attribuzione dei trattamenti economici in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi sottoscritti previa autorizzazione del consiglio di amministrazione;
c-ter) assegnare il personale dirigenziale e tecnico-amministrativo agli uffici, alle ripartizioni e alle strutture didattico-scientifiche, di ricerca e di servizio, tenuto conto delle esigenze definite in sede di programmazione dal rettore, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;
Le lettere d) ed e) del terzo periodo sono cosi' sostituite:
d) adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria relativamente alle esigenze riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dell'apparato amministrativo, secondo le modalita' e le procedure previste dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
e) indirizzare, verificare e controllare l'attivita' dei dirigenti e dei capi-ufficio anche con potere sostitutivo nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo e valutarne l'attivita', con riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi di indirizzo;
Le lettere f), g), h), i),l) del terzo periodo sono abrogate.
Alle lettere m) ed n) del terzo periodo le parole «dell'universita'» sono sostituite con le parole «dell'ateneo»;
Le lettere o), p), q), r), s) del terzo periodo sono abrogate.
La lettera t) del terzo periodo e' cosi' sostituita:
t) promuovere e resistere alle liti correlate con gli atti di gestione, anche del personale, posti in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti; proporre al rettore eventuali transazioni per tali liti;
La lettera u) del terzo periodo e' cosi' sostituita:
u) realizzare programmi, attivita', interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ateneo;
Il comma 3 e' cosi' sostituito:
Il direttore amministrativo propone al rettore la nomina di un vice-direttore amministrativo che opera in caso di sua assenza o impedimento, indicandolo tra i dirigenti o, in mancanza, i funzionari piu' alti in grado. La nomina avviene con decreto del rettore.
All'art. 39 (Funzioni e responsabilita' dei dirigenti) sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
Al comma 1 sono apportate le seguente modificazione ed integrazioni:
La lettera c) e' cosi' sostituita:
c) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e quelli relativi alla gestione finanziaria mediante autonomi poteri di spesa nelle materie di propria competenza, nei limiti assegnati con provvedimento del rettore e del direttore amministrativo nell'ambito delle disponibilita' di bilancio e secondo le modalita' previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo;
Il comma 1-bis e' cosi' sostituito:
1-bis. Gli atti di competenza dei dirigenti per l'esercizio delle autonome funzioni dirigenziali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati con apposito provvedimento del rettore, su proposta del direttore amministrativo.
Il comma 2 e' cosi' sostituito:
2. In caso di inefficienza nello svolgimento della propria attivita' o di mancato perseguimento degli obiettivi assegnati al settore di competenza o di persistente inosservanza degli indirizzi fissati dagli organi di governo dell'universita', il direttore amministrativo puo' disporre una diversa assegnazione del dirigente a strutture operative o ripartizioni, con provvedimento motivato, dandone notizia al rettore.
Dopo l'art. 39 e' aggiunto il seguente articolo:
Art. 39-bis (Il responsabile del procedimento). - 1. Per ogni procedimento amministrativo e' individuato il responsabile secondo quanto disposto dall'apposito regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Fermo quanto disciplinato in materia di procedimento amministrativo dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal sopra citato regolamento di attuazione, per ogni intervento che si realizzi mediante un contratto pubblico, l'ateneo nomina il responsabile unico delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il regolamento di contabilita' e il regolamento di organizzazione disciplinano i compiti e l'autonomia gestionale del responsabile del procedimento di cui al comma precedente.
All'art. 40 (Personale tecnico-amministrativo) sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni
Al comma 1, dopo le parole «contrattazione collettiva» sono aggiunte le parole «nazionale e integrativa».
L'art. 42 (Invenzioni conseguite nell'ambito dell'universita') e' abrogato.
All'art. 45 (Strutturazione, tipologia ed attivazione) sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
Al comma 3 e' eliminato l'inciso «entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto».
Al comma 4 sono eliminate le parole «fra quelle istituite».
Al comma 5 la locuzione «personale non docente» e' sostituita con la locuzione «personale tecnico-amministrativo».
All'art. 46 (Compiti) sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
al comma 1, nel primo periodo, e' eliminato l'inciso «di cui all'articolo 11 del presente statuto»;
al comma 1, alla lettera c) le parole «di pertinenza del polo» sono sostituite con le parole «di sua pertinenza»;
al comma 1, alla lettera e) le parole «assegnato al polo» sono sostituite con le parole «ad esso assegnato»;
Il comma 4 e' cosi' sostituito:
4. I bilanci dei poli sono allegati a quello dell'ateneo. Resta ferma la responsabilita' degli organi di ciascun polo.
All'art. 47 (Organi e loro attribuzioni) sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
al comma 2, all'inizio del terzo periodo, e' aggiunta la parola «Egli»;
al comma 4, nel secondo periodo, dopo la parola «partecipa» sono aggiunte le parole «al senato accademico e»;
al comma 5 il termine «delegato» e' sostituito con il termine «vice-presidente vicario»;
al comma 6 dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente lettera:
a-bis) il vice-presidente vicario;
al comma 7 l'inciso «due e due» e' sostituito con l'inciso «tre e tre».
All'art. 49 (Nucleo di valutazione) sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. Presso l'ateneo e' istituito il nucleo di valutazione, la cui disciplina, relativa alla nomina, composizione e compiti, e' dettata da apposito regolamento.
Il comma 2 e' abrogato.
All'art. 50 (Collegio dei revisori dei conti) sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di controllo sulla regolarita' della gestione dell'ateneo e delle strutture decentrate. Esso svolge altresi' funzioni di consulenza su problematiche sottoposte dal rettore o dal direttore amministrativo.
Al comma 2 la locuzione «regolamento di amministrazione» e' sostituita con la locuzione «regolamento per l'amministrazione».
Aal comma 3, lettera f) dopo le parole «docenti universitari» sono aggiunte le parole «esterni all'ateneo».
All'art. 50-bis (Ufficio di controllo interno) sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
al comma 1 le parole «regolarita' amministrativo-contabile» sono sostituite con le parole «regolarita' amministrativa» e la locuzione «dell'universita'» e' sostituita con la locuzione «dell'ateneo».
Il comma 2 e' cosi' sostituito:
2. L'ufficio e' composto da tre membri, esterni all'ateneo, in possesso di idonei requisiti di professionalita' ed esperienza, scelti e nominati dal rettore. Esso dura in carica fino alla scadenza del mandato del rettore.
Il comma 3 e' cosi' sostituito:
3. La disciplina specifica per il funzionamento e le competenze dell'ufficio e' dettata da apposito regolamento approvato ed emanato dal rettore, sentito il senato accademico.
Dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
3-bis. Ai componenti dell'ufficio di controllo interno compete, per la durata dell'incarico, un'indennita' di carica nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.
Dopo l'art. 50-bis sono aggiunti i seguenti articoli 50-ter e 50-quater:
Art. 50-ter (Centri di servizio). - 1. L'ateneo istituisce centri di servizio per la produzione, erogazione o gestione di beni o servizi a supporto delle sue attivita' istituzionali.
2. La tipologia, l'istituzione e l'attivazione dei centri di servizio e dei relativi organi sono disciplinati dal regolamento generale di ateneo; la gestione e l'autonomia contabile sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Art. 50-quater (Sistema bibliotecario di ateneo). - 1. Per la promozione della ricerca e degli studi e allo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate l'acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'ateneo, nonche' il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica, l'ateneo istituisce apposito centro di servizio, per il proprio sistema bibliotecario.
L'art. 51 (Azienda Ospedaliero Universitaria integrata con il S.S.R.) e' cosi' sostituito:
1. L'azienda ospedaliero-universitaria dell'universita', integrata con il servizio sanitario regionale, di seguito denominata azienda, ha autonoma personalita' giuridica.
2. I rapporti tra azienda, universita' e regione sono regolati da apposito protocollo d'intesa, ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
3. I provvedimenti concernenti lo stato giuridico del personale universitario utilizzato dall'azienda rientrano nelle competenze del rettore. Il direttore generale dell'azienda assume le funzioni di datore di lavoro per tutti gli aspetti giuridici ed economici inerenti e conseguenti l'organizzazione dell'attivita' assistenziale, il funzionamento delle strutture e delle attrezzature dell'azienda stessa, nonche' l'utilizzazione del personale universitario per l'attivita' assistenziale.
4. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modificazioni, nonche' ai protocolli d'intesa tra la regione e l'universita' previsti dal medesimo decreto legislativo.
All'art. 69 (Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati) sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
Al comma 2 la locuzione «Salvo che nel caso previsto dall'articolo 77» e' cosi' sostituita: «Salvo previsioni diverse del presente statuto»;
Al comma 4 e' eliminata la locuzione «di istituto».
Dopo l'art. 70 e' aggiunto il seguente articolo:
Art. 70-bis (Riunione periodica degli organi collegiali). - 1. Gli organi collegiali previsti dal presente statuto si riuniscono almeno ogni quattro mesi ad iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei relativi membri, salvo diversa previsione dello statuto stesso o dei regolamenti dell'ateneo. In mancanza i relativi organi decadono.
Dopo l'art. 71 e' aggiunto il seguente articolo:
Art. 71-bis (Ineleggibilita'). - 1. I membri eletti o designati negli organi, collegi e cariche previsti dal presente statuto non possono superare, nell'ambito del medesimo organismo, i due mandati consecutivi.
All'art. 72 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
La rubrica dell'art. 72(Incompatibilita' di carica) e' cosi' sostituita:
Art. 72 (Divieto di cumulo delle cariche).
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. Le cariche di rettore, pro-rettore vicario, pro-rettore funzionale, preside, presidente di polo, direttore di centro interdipartimentale o interuniversitario, direttore di dipartimento e garante di ateneo sono tra loro non cumulabili.
All'art. 73 (Esonero dalle attivita' istituzionali) sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. Il rettore ed il pro-rettore vicario possono astenersi dall'attivita' didattica per la durata della loro carica, nel rispetto della legislazione di specie.
Al comma 2 , al primo periodo, dopo le parole «direttori di» e' aggiunta la parola «polo,».
All'art. 74 (Collaborazioni con altre universita' ed amministrazioni pubbliche e private) sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. L'universita', unitariamente o tramite le strutture autonome decentrate, nei termini previsti dal regolamento generale di ateneo e, per gli aspetti finanziari, dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', puo' concludere accordi con altre universita', con istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali e con amministrazioni pubbliche o puo' partecipare anche a titolo oneroso a societa' o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
Il comma 2 e' cosi' sostituito:
2. Le collaborazioni di cui al comma precedente sono approvate e sottoscritte dal rettore, sentito il senato accademico, qualora di interesse generale dell'ateneo ovvero di interesse di piu' facolta' o strutture autonome; esse sono invece di competenza di ciascuna struttura autonoma decentrata qualora di specifico interesse della stessa ed in tal caso senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio di ateneo; delle stesse si da' pronta comunicazione al rettore. Resta ferma la rappresentanza legale e la legittimazione processuale del rettore medesimo.
Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
2-bis. Le collaborazioni di cui al presente articolo devono comunque conformarsi ai seguenti principi:
a) attestazione del livello universitario dell'attivita' svolta;
b) disponibilita' delle risorse finanziarie od organizzative richieste;
c) destinazione a finalita' istituzionali dell'Ateneo di eventuali dividendi spettanti;
d) divieto di concorso a quote di partecipazione a ripiano di eventuali perdite da parte di societa' consorziate.
All'art. 75 (Tutela giudiziaria degli organi universitari) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
Nel caso in cui nei confronti del rettore, del pro-rettore vicario, dei pro-rettori funzionali, dei componenti del consiglio di amministrazione o del senato accademico, del direttore amministrativo, dei presidi di facolta', dei presidenti dei poli, dei direttori di dipartimento, o centro, venga esercitata l'azione penale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle rispettive funzioni ma non derivanti da dolo o colpa grave e che non siano commessi in danno dell'universita', la difesa per tutti i gradi di giudizio e' assunta a carico dell'universita'. Le modalita' di attuazione di tale forma di tutela e le relative ipotesi di sospensione sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Ateneo.
L'art. 76 (Gli istituti) e' abrogato.
All'art. 77 (Rinnovo dei mandati) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. In prima applicazione del presente statuto, per il rinnovo dei mandati, si applicano le seguenti norme:
a) il senato accademico e il consiglio di amministrazione restano in carica nella loro attuale composizione fino alla scadenza del mandato del Rettore;
Le lettere b) e c) sono abrogate.
La lettera d) e' cosi' sostituita:
d) il rettore, il pro-rettore vicario, i pro-rettori funzionali, i presidi, i presidenti dei poli, i presidenti del consiglio di corso di studi, i direttori di dipartimento nonche' i direttori delle scuole di specializzazione e le figure analoghe rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro attuale mandato;
La lettera e) e' cosi' sostituita:
e) qualora, nelle more della pubblicazione del presente statuto tali mandati siano stati rinnovati, essi rimangono validi per la durata rispettivamente prevista dalle disposizioni vigenti al momento dell'elezione, anche se formalmente attivati dopo la pubblicazione dello statuto medesimo.
Le lettere f) e g) sono abrogate.
All'art. 78 (Rappresentanze dei professori nel senato accademico) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. In attesa della costituzione dei poli, i rispettivi presidenti sono sostituiti nel senato accademico dai rappresentanti dei professori di prima e seconda fascia eletti nell'ambito delle seguenti aree territoriali: Napoli, Aversa, Caserta, Santa Maria Capua Vetere - Capua. In ciascuna area l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori inquadrati in ruolo in strutture dell'area medesima.
All'art. 80 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
La rubrica dell'articolo 80 (Efficacia dei regolamenti vigenti) e' cosi' sostituita:
Art. 80 (Efficacia dei regolamenti di ateneo e delle norme statutarie). - Al comma 1 le parole «continuano ad avere» sono sostituite con le parole «conservano».
Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
1-bis. Le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente statuto sono automaticamente abrogate.
1-ter. Le disposizioni regolamentari e quelle di cui al presente statuto che risultino in contrasto con norme di legge sopravvenute, immediatamente applicabili alle universita', sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di rango superiore. Le modifiche che si rendano necessarie per effetto della sopravvenuta legislazione, sono adottate con provvedimento motivato del rettore.
L'art. 80-bis (Adeguamento dello statuto alla normativa successiva riferita alle universita' statali) e' abrogato.

(1) Le modificazioni e integrazioni di cui al presente decreto sono riportate in carattere corsivo.
 
Allegato 2
Del decreto rettorale n. 1241 del 7 maggio 2009

STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

TESTO COORDINATO

CON LE INTEGRAZIONI E MODIFICHE APPORTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA EMANAZIONE INTERVENUTA CON DECRETO RETTORALE N. 2180 DEL 7 GIUGNO 1996 (vedi nota 1) , IVI COMPRESE QUELLE CHE ENTRERANNO IN VIGORE CON IL DECRETO RETTORALE N. 1241 DEL 7 MAGGIO 2009. (vedi nota 2)
Parte I

NORME GENERALI

Capo I

Principi fondamentali

Art. 1.

Finalita' istituzionali

1. La seconda universita' degli studi di Napoli, di seguito denominata universita' o ateneo, ha personalita' giuridica di diritto pubblico. Promuove il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca e la didattica e cosi' contribuisce allo sviluppo civile ed economico del Paese. La sede legale dell'ateneo e' il rettorato di Caserta.
2. Abrogato.
3. L'ateneo assicura liberta' di ricerca e di studio, nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignita' della persona, senza alcuna discriminazione, e favorisce il diritto allo studio per i piu' capaci e meritevoli.
4. Abrogato.
5. Abrogato.
6. Lo stemma ufficiale dell'universita' e' custodito dal rettore.
Art. 2.

Principi di autonomia

1. L'ateneo disciplina la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile secondo i principi sanciti dal presente statuto e dai regolamenti.
1-bis. La liberta' di ricerca e didattica dei docenti dell'ateneo e' garantita secondo i principi costituzionali e coordinata con le esigenze delle strutture alle quali essi afferiscono.
Art. 3.

Principi organizzativi e di funzionamenti

1. L'organizzazione e l'attivita' dell'ateneo sono informate ai principi di trasparenza, pubblicita', partecipazione, decentramento, responsabilita' e distinzione delle funzioni di indirizzo, gestione, valutazione e controllo.
Art. 4.

Attivita' istituzionali

1. La ricerca e la didattica sono attivita' istituzionali primarie dell'ateneo. Per la facolta' di medicina e chirurgia, e' attivita' istituzionale, a supporto delle attivita' di didattica e di ricerca, anche quella assistenziale.
1-bis. L'ateneo conferisce i seguenti titoli di studio:
- laurea;
- laurea magistrale e/o specialistica;
- specializzazione;
- dottorato di ricerca;
- master di primo livello;
- master di secondo livello.
1-ter. Le procedure per il rilascio dei titoli di studio e gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di ateneo, in conformita' alla normativa vigente.
1-quater. Gli studenti frequentano le lezioni e partecipano alle altre attivita' didattiche, nel rispetto degli ordinamenti vigenti, del presente statuto e dei regolamenti.
1-quinquies. L'ateneo assicura attivita' di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, predispone servizi di tutorato per assistere gli studenti nel corso degli studi e promuove attivita' di orientamento post-universitario.
Art. 5.

Attivita' didattica

Abrogato.
Art. 6.

Altre attivita' istituzionali

Abrogato.
Art. 7.

Rapporti nazionali ed internazionali

1. L'ateneo collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
2. Al fine di realizzare le collaborazioni di cui al comma precedente, l'universita':
a) stipula accordi e convenzioni;
b) promuove e incoraggia la mobilita' e gli scambi di docenti, ricercatori, studenti e personale dirigenziale e tecnico-amministrativo.
Art. 8.

Risorse finanziarie

1. Le fonti di finanziamento dell'ateneo sono costituite da trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati, da finanziamenti comunitari e da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da:
a) tasse e contributi degli studenti;
b) contributi volontari e atti di liberalita';
b-bis) proventi di attivita' e rendite, anche patrimoniali.
2-bis. Le tasse e i contributi sono determinati considerando anche il costo dei servizi didattici offerti, le condizioni economiche dello studente, nonche' il profitto dei suoi studi.
3. Abrogato.
Art. 8-bis.

Attivita' di servizio per ulteriori risorse

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie attivita' didattiche e di ricerca, l'ateneo puo' svolgere attivita' di servizio per soggetti pubblici o privati, disciplinate da appositi regolamenti.
Capo II

Fonti

Art. 9.

Norme

Abrogato.
Art. 10.

Statuto

1. Il presente statuto e' espressione fondamentale dell'autonomia dell'universita', secondo i principi costituzionali e della vigente legislazione.
2. Le modifiche dello statuto sono deliberate, su proposta del rettore, dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti le facolta', i dipartimenti e il consiglio di amministrazione, nonche', per quanto di loro pertinenza, le organizzazioni sindacali e il consiglio degli studenti.
3. Lo statuto, nonche' le sue modifiche, sono emanati con decreto del rettore, espletate le procedure previste dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
4. Lo statuto e le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, fatta eccezione per le norme che disciplinano le attivita' didattiche, che entrano in vigore dall'anno accademico successivo a quello di pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.
Art. 11.

Regolamenti di Ateneo

1. I regolamenti contengono la disciplina attuativa dello statuto, della legislazione universitaria e delle norme di carattere generale che abbiano ad espresso riferimento le istituzioni universitarie.
1-bis. Sono deliberati dagli organi collegiali di governo, trasmessi al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca per il controllo previsto dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, nonche', relativamente al regolamento di cui alla successiva lettera c), dall'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successivamente emanati con decreto del rettore, i seguenti regolamenti:
a) il regolamento generale di ateneo;
b) il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
c) il regolamento didattico di ateneo.
2. Il regolamento generale di ateneo, approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, sentiti le facolta' e i dipartimenti, disciplina le norme quadro organizzative di competenza dell'ateneo, fra le quali:
a) le modalita' per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche e di ricerca;
b) le modalita' di istituzione di strutture e centri interuniversitari;
c) le modalita' per le designazioni elettive e per le nomine e le eventuali surrogazioni.
3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo disciplina i criteri gestionali, le procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita'. Il regolamento e' deliberato dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facolta', i dipartimenti e gli altri centri di spesa previsti dal presente statuto.
4. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi per i quali l'universita' rilascia titoli con valore legale e di tutti gli altri corsi tenuti dall'universita' medesima, nonche' le attivita' formative di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed al decreto del MIUR 22 ottobre 2004, n. 270. Il regolamento e' approvato dal senato accademico, sentite le facolta', previa osservanza delle procedure previste dall'art. 11 comma 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
4-bis. Sono altresi' deliberati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, e sono emanati con decreto del rettore, i seguenti regolamenti:
1) il regolamento per il trasferimento e la mobilita' interna dei docenti e dei ricercatori (art. 1 commi 2, 3 e 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e art. 13, comma 1, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164);
2) il regolamento per la chiamata dei professori ordinari ed associati idonei (legge 3 luglio 1998, n. 210; art. 1, comma 8, legge 4 novembre 2005, n. 230 e art. 13, comma 1, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164);
3) ogni altro regolamento per il quale la legge preveda il controllo di legittimita' e di merito da parte del competente Ministero, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
4-ter. Il rettore, previo parere del senato accademico, emana ulteriori regolamenti esecutivi del presente statuto, ovvero indipendenti, nei limiti previsti dall'ordinamento.
4-quater. Salvo diversa previsione di legge, i regolamenti entrano in vigore secondo quanto disposto dal decreto di emanazione, che ne dispone altresi' le forme di pubblicita'.
Art. 12.

Altri regolamenti

Abrogato.
Parte II

ORGANI DI ATENEO

Art. 13.

Tipologia

1. Sono organi di governo dell'universita' il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Sono organi consultivi la giunta di ateneo, il collegio dei presidi, il consiglio dei direttori di dipartimento e il consiglio degli studenti.
Art. 14.

Il rettore

1. Il rettore e' eletto tra i professori dell'ateneo, di prima fascia, a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. Dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta. L'elettorato attivo e' fissato alla data del decreto di indizione delle elezioni e spetta:
a) a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
b) ai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, entrambi di seguito denominati ricercatori, negli organi di governo collegiali dell'ateneo e nei consigli di facolta', nonche' ai rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo e ai rappresentanti degli studenti negli organi di governo collegiali dell'ateneo;
c) al personale dirigenziale e tecnico-amministrativo non richiamato nella precedente lettera b), con rapporto di lavoro organico a tempo indeterminato con l'ateneo, i cui voti, con apposito regolamento, sono complessivamente valutati nella misura del 6% dell'elettorato attivo complessivo. Il regolamento tiene conto della distribuzione di tale personale sui cinque poli universitari e nell'amministrazione centrale, e garantisce pari peso ad ognuna di queste sei articolazioni;
d) (abrogata).
2. Il rettore e' nominato dal Ministro dell'universita', con proprio decreto; entra in carica all'inizio dell'anno accademico successivo alla nomina, ha la rappresentanza legale dell'ateneo ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di vigilanza di tutte le attivita' istituzionali dell'ateneo e delle relative strutture, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altre strutture dell'ateneo.
Nel caso di anticipata cessazione, la nomina del rettore subentrante ha effetto immediato ed in tal caso il quadriennio decorre dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a quello nel quale e' avvenuta la nomina.
3. L'ateneo, anche per le sue strutture autonome e decentrate, nonche' per l'attivita' amministrativa, sta in giudizio per mezzo del rettore, che ne ha la rappresentanza legale ad ogni effetto, e che nomina i difensori.
4. Spetta in particolare al rettore:
a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione e dare esecuzione alle relative delibere;
b) vigilare sulle strutture e i servizi dell'ateneo, impartendo le direttive contenenti i criteri organizzativi;
c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e dei ricercatori;
d) (abrogata);
e) emanare lo statuto e i regolamenti;
f) in ragione delle esigenze delle strutture didattiche e di ricerca e in attuazione degli indirizzi degli organi di governo dell'ateneo, adottare gli atti e i provvedimenti che impegnano l'ateneo ed esercitare i poteri di spesa relativi, secondo le modalita', i limiti e le procedure previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
g) sovrintendere all'attuazione delle delibere degli organi di governo dell'ateneo;
h) presentare, ad inizio dell'anno accademico, al senato accademico ed al consiglio di amministrazione, la relazione sullo stato dell'ateneo;
i) (abrogata);
l) assumere con proprio decreto, in caso di urgenza e in via provvisoria, i necessari provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico, da sottoporre alla ratifica dell'organo competente nella prima adunanza utile;
m) vigilare sull'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, comprese quelle in tema di stato giuridico del personale;
n) assumere tutti i provvedimenti in materia di ricerca e di insegnamento, che non siano di competenza delle relative strutture, in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi collegiali;
o) nominare in servizio il personale di competenza dell'universita';
p) provvedere all'assegnazione e alla gestione del personale docente e ricercatore secondo i criteri dettati dal senato accademico, fatte salve le competenze dei consigli di facolta';
q) proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il bilancio di previsione, predisposto dal direttore amministrativo, previa verifica degli indirizzi programmatici formulati dal senato accademico;
r) presentare al consiglio di amministrazione, per l'approvazione e la successiva trasmissione alla Corte dei conti, il rendiconto predisposto dal responsabile dell'ufficio di ragioneria coadiuvato dal direttore amministrativo;
s) (abrogata);
t) esercitare l'autorita' disciplinare nei confronti del personale in servizio;
u) proporre le misure idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita' dell'universita';
v) conferire, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, l'incarico di direttore amministrativo, scegliendolo tra i dirigenti dell'ateneo o di altra universita' o di altra amministrazione pubblica. L'incarico puo' essere conferito anche a persona di comprovata qualificazione professionale che abbia svolto attivita' presso organismi ed enti pubblici o privati con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
z) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dall'ordinamento universitario, dal presente statuto o dai relativi regolamenti.
5. Il rettore nomina tra i docenti di prima fascia un pro-rettore vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni, nei casi di assenza o impedimento. Il pro-rettore vicario e' membro di diritto del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con voto deliberativo.
5-bis. Il rettore puo' nominare fino a sei pro-rettori funzionali, al fine di promuovere e coordinare l'attivita' dell'ateneo, attribuendo loro compiti di coordinamento di settori strategici, con relativa delega. Il rettore conferisce altresi' deleghe specifiche a docenti di sua fiducia.
5-ter. Il rettore puo' inoltre nominare fino ad un massimo di sei delegati alla firma degli atti di propria competenza.
Art. 15.

Il senato accademico: composizione

1. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da:
a) il rettore medesimo, che lo presiede;
b) il pro-rettore vicario;
c) i presidi di facolta';
d) il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;
e) il Presidente di ciascuna delle unita' organizzative decentrate di cui all'art. 45 del presente statuto, ove costituite, eletto tra i professori di ruolo afferenti alla unita' stessa;
f) tre rappresentanti dei ricercatori in rappresentanza di almeno due facolta' dell'ateneo;
g) tre rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo;
h) rappresentanti degli studenti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla vigente legislazione;
i) il direttore amministrativo, con funzioni di segretario, con voto consultivo.
1-bis. Possono altresi' partecipare alle sedute del senato accademico, su invito del rettore e senza diritto di voto, i pro-rettori funzionali ed i delegati del rettore medesimo.
2. Le componenti rappresentative del senato accademico durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, che durano in carica tre anni accademici, e sono tutti rieleggibili consecutivamente per una sola volta.
2-bis. I presidi e il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento possono farsi sostituire da un delegato in caso di loro assenza o impedimento.
3. Abrogato.
4. Abrogato.
5. Abrogato.
Art. 15-bis.

Funzioni del senato accademico

1. Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria almeno ogni due mesi ed in via straordinaria quando occorra o ne faccia richiesta motivata un terzo dei suoi membri di diritto.
2. Il senato accademico ha funzioni di indirizzo politico-programmatico:
a) in materia di didattica e di ricerca;
b) in materia di programmazione e sviluppo dell'ateneo.
3. Il senato fornisce indirizzi programmatici al consiglio di amministrazione in ordine all'impiego delle risorse finanziarie e svolge funzioni di verifica periodica dell'attuazione dei programmi da parte degli organi a cio' deputati.
4. Il senato accademico approva o modifica lo statuto, il regolamento didattico di ateneo, il regolamento generale di ateneo, e gli altri regolamenti attinenti alle materie di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 e per i quali il suo intervento sia richiesto da specifiche disposizioni di legge.
5. Spettano inoltre al senato accademico le altre competenze ad esso demandate dal presente statuto e dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonche' quelle individuate con norme regolamentari di ateneo.
Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione: composizione

1. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da:
a) il rettore medesimo, che lo presiede;
b) il pro-rettore vicario;
c) il direttore amministrativo, che svolge anche funzioni di segretario;
c-bis) il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;
d) quattro professori di prima fascia, eletti dai professori di prima fascia, in rappresentanza di almeno tre facolta' dell'ateneo;
e) quattro professori di seconda fascia, eletti dai professori di seconda fascia, in rappresentanza di almeno tre facolta' dell'ateneo;
f) quattro ricercatori eletti dai ricercatori, in rappresentanza di almeno tre facolta' dell'ateneo;
g) rappresentanti degli studenti eletti dagli stessi nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;
h) quattro rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo eletti dal personale stesso;
i) un rappresentante regionale di confindustria designato tra i componenti dell'organo direttivo;
l) un rappresentante regionale del CNEL designato tra i componenti dell'organo direttivo;
l-bis) un rappresentante della camera di commercio regionale designato tra i componenti dell'organo direttivo.
1-bis. Possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione, su invito del rettore e senza diritto di voto, i pro-rettori funzionali ed i delegati del rettore medesimo.
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni accademici e le componenti elettive sono immediatamente rieleggibili per una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente per una sola volta.
3. Abrogato.
4. Abrogato.
Art. 16-bis.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio e' organo di amministrazione in materia amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo.
2. Il consiglio di amministrazione:
a)approva i bilanci di previsione e la contestuale assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture decentrate e autonome decentrate;
b) approva il conto consuntivo;
c) attua gli indirizzi del senato accademico che comportano impegni di spesa, compatibilmente con le disponibilita' delle risorse finanziarie, in osservanza del principio dell'equilibrio di bilancio e nei limiti previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
d) verifica periodicamente l'attuazione del bilancio;
e) determina la misura delle tasse e dei contributi studenteschi in attuazione degli indirizzi programmatici del senato accademico;
f) approva contratti, convenzioni e progetti di propria competenza nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo;
g) approva, in coerenza con il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo, il procedimento relativo ai progetti, le aggiudicazioni dei lavori e le acquisizioni di beni e servizi che non rientrano nella competenza di altro organo dell'ateneo, assume le determinazioni relative alle connesse problematiche ed autorizza la relativa copertura finanziaria;
h) determina l'ammontare dell'indennita' annua spettante per la durata dell'incarico: al rettore, al pro-rettore vicario, ai pro-rettori funzionali, ai presidenti dei poli, ai presidi, ai direttori di dipartimento e dei centri interdipartimentali, nonche' agli altri componenti degli organi collegiali previsti nel presente statuto; determina altresi' l'ammontare dell'indennita', con spesa a carico dei rispettivi bilanci, per i direttori dei centri di servizi di ateneo e di scuole aventi autonomia amministrativa e contabile ed istituite con atto normativo;
i) determina annualmente il gettone di presenza spettante ai componenti degli organi collegiali di ateneo, con esclusione dei componenti di cui alla lettera h).
3. Il consiglio di amministrazione approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo, ed il regolamento generale di ateneo.
4. Spettano inoltre al consiglio di amministrazione le altre competenze ad esso demandate dal presente statuto e dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonche' quelle individuate con specifico provvedimento del rettore.
Art. 17.

La giunta di Ateneo

1. La giunta di ateneo, presieduta dal rettore, e' composta dal pro-rettore vicario, dal direttore amministrativo, da due membri del senato accademico e due membri del consiglio di amministrazione, nominati dal rettore.
2. La giunta di ateneo ha compiti istruttori su particolari problematiche individuate di volta in volta dal rettore.
Art. 17-bis.

Il Consiglio dei direttori di dipartimento

Abrogato.
Art. 17-ter.

Il collegio dei presidi

1. Il collegio dei presidi e' presieduto e convocato dal rettore, secondo necessita' o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri, ed ha funzioni di coordinamento e di monitoraggio delle attivita' delle facolta' dell'ateneo.
Art. 17-quater.

Il Consiglio dei direttori di dipartimento

1. Il consiglio dei direttori di dipartimento e' composto dai direttori dei dipartimenti attivati nell'ateneo.
2. Il consiglio ha funzioni consultive per il senato accademico, per il consiglio di amministrazione e per gli altri organi di governo e di indirizzo dell'ateneo.
3. Il consiglio, in relazione alle materie di interesse dei dipartimenti, esprime pareri, su richiesta del rettore, su:
a) politica della ricerca;
b) istituzione, attivazione, disattivazione, modifica, fusione delle strutture dipartimentali e interdipartimentali;
c) attivazione di consorzi e di altre iniziative di ricerca cui partecipi l'ateneo;
d) rapporti tra i dipartimenti e altre strutture interne o esterne all'ateneo;
e) criteri di afferenza ad un dipartimento o di trasferimento ad altro dipartimento;
f) proposte di modifica del regolamento generale di ateneo;
g) piano triennale di ateneo relativo alla ricerca;
h) ripartizione dei contributi ordinari dei dipartimenti;
i) istituzione ed attivazione dei dottorati di ricerca;
j) individuazione dei criteri di valutazione dell'attivita' scientifica dei dipartimenti;
k) individuazione dei criteri di assegnazione delle borse di studio di ateneo per la ricerca, delle borse di dottorato e post-dottorato;
l) programmi di sviluppo delle biblioteche dell'ateneo e delle reti telematiche;
m) rapporti con enti, fondazioni, istituzioni, mondo produttivo, al fine di promuovere il trasferimento delle conoscenze.
4. Il consiglio promuove iniziative finalizzate a favorire la collaborazione fra i dipartimenti con riferimento alla partecipazione ai centri interdipartimentali, il coordinamento delle richieste per le grandi attrezzature scientifiche e la omogeneita' delle procedure amministrative e contabili dei singoli dipartimenti.
5. Il consiglio e' presieduto da un direttore di dipartimento, eletto a scrutinio segreto. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del consiglio. L'eletto e' nominato con decreto del rettore.
6. Il presidente dura in carica due anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta; egli nomina due vice-presidenti, di cui uno con funzioni di vicario.
7. E' istituita la giunta del consiglio dei direttori di dipartimento, presieduta dal presidente, e della quale sono membri di diritto i due vice-presidenti. Gli altri membri della giunta sono eletti uno per ogni polo geografico dell'ateneo, anche se i poli non sono formalmente costituiti.
8. Le funzioni della giunta del consiglio dei direttori di dipartimento, in coerenza con i compiti delineati nei commi precedenti per il consiglio dei direttori di dipartimento, sono individuate con apposita disciplina dettata dal medesimo consiglio dei direttori di dipartimento.
9. Le modalita' di elezione del presidente e della giunta e le norme di funzionamento del consiglio sono dettate dal regolamento del consiglio dei direttori di dipartimento, che e' proposto dal consiglio medesimo e trasmesso agli organi di governo dell'ateneo, per l'approvazione. Il regolamento e' adottato con decreto del rettore.
Art. 17-quinquies.

Garante di ateneo

1. Il rettore puo' nominare, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione, un garante di ateneo quale organo indipendente, che puo' essere monocratico o collegiale.
2. La composizione, i compiti, le modalita' di funzionamento e la durata dell'organo sono disciplinati da apposito regolamento di ateneo.
Art. 18.

Il Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti degli studenti nominati in seno al senato accademico ed al consiglio di amministrazione, da venti studenti eletti con metodo uninominale in collegio unico di ateneo, secondo le modalita' definite nel regolamento degli studenti, nonche' da due rappresentanti eletti tra gli iscritti alle scuole di specializzazione e da due rappresentanti eletti tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, secondo le modalita' definite con apposita disciplina.
2. Il consiglio e' costituito con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e puo' funzionare anche attraverso commissioni, elette al proprio interno, con funzioni istruttorie e di coordinamento.
3. Il consiglio e' organo di rappresentanza degli studenti a livello di ateneo e ha funzioni consultive. Esso esprime parere obbligatorio in materia di tasse e contributi e parere facoltativo su problemi di volta in volta proposti dal rettore o dagli altri organi di governo dell'ateneo. I pareri devono essere resi entro quindici giorni dalla trasmissione della relativa richiesta al consiglio degli studenti.
4. Abrogato.
5. Il consiglio puo' altresi' proporre agli organi di governo dell'ateneo iniziative concernenti materie di proprio interesse, compresi i rapporti con rappresentanze studentesche di altre universita' nazionali o internazionali.
Parte III

STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 19.

Tipologia

1. Le strutture didattiche fondamentali dell'ateneo sono le facolta', che si articolano in corsi di laurea e corsi di laurea magistrale (di seguito denominati corsi di studio) e possono attivare al loro interno:
- corsi di perfezionamento scientifico al termine dei quali e' rilasciato un attestato di frequenza;
- corsi di alta formazione permanente e ricorrente con specifiche finalita', al termine dei quali e' rilasciato il master di primo o di secondo livello.
1-bis. Strutture didattiche fondamentali per la specializzazione dei laureati sono le scuole di specializzazione, che possono coinvolgere una o piu' facolta' dell'ateneo.
1-ter. Sono altresi' strutture didattiche le scuole di alta formazione.
1-quater. L'ateneo promuove anche corsi di perfezionamento e aggiornamento.
2. Sono strutture di ricerca dell'ateneo i dipartimenti ed i centri interdipartimentali. Sono, altresi', strutture didattiche e di ricerca le scuole di dottorato.
3. Al fine di valorizzare specificita' culturali e particolari risorse presenti nell'ateneo, consentendo una maggiore efficienza e flessibilita' nello svolgimento delle attivita' istituzionali, possono essere costituite, anche sulla base di accordi o convenzioni con altre universita' ovvero con enti qualificati, strutture didattiche e/o di ricerca speciali, quali centri interdipartimentali, centri interuniversitari di ricerca, centri di eccellenza. La tipologia, l'istituzione, l'attivazione e il livello di autonomia di tali strutture speciali sono definiti dal regolamento generale di ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
4. Negli allegati A e B sono riportati gli elenchi, a fini ricognitivi, delle facolta' e delle strutture di alta formazione, con i relativi corsi di studio e di master, dei dottorati di ricerca, delle scuole di specializzazione, dei dipartimenti e delle strutture didattiche e/o di ricerca speciali presenti nell'Ateneo. Gli elenchi sono periodicamente aggiornati con decreto del rettore, sulla scorta delle eventuali attivazioni e disattivazioni di strutture.
Art. 20.

La facolta'

1. La facolta' ha il compito primario di organizzare e coordinare l'attivita' didattica dei corsi che ad essa afferiscono, predisponendo i relativi regolamenti.
2. Sono organi della facolta':
a) il preside;
b) il consiglio di facolta'.
2-bis. La facolta' e', altresi', centro di spesa autonomo decentrato secondo le procedure, le modalita' ed i limiti previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
3. Spetta in particolare alla facolta':
a) organizzare e coordinare l'attivita' didattica dei corsi di studio che ad essa per legge afferiscono e le attivita' culturali di competenza;
b) programmare e definire l'utilizzazione delle risorse didattiche sentiti i consigli di corso di studio e, per la parte di loro competenza, i dipartimenti interessati;
c) partecipare alla formulazione dei piani di sviluppo di ateneo previsti da specifiche disposizioni di legge, sentiti i consigli dei corsi di studio ed i consigli dei dipartimenti interessati, ed avanzare le relative richieste di posti;
d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore loro assegnati, sentiti i pareri dei consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati;
e) proporre l'attivazione di insegnamenti o moduli didattici e la relativa modalita' di copertura, se necessario ricorrendo anche a contratti di diritto privato, nei limiti previsti dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e sovrintendere al buon andamento delle attivita' didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio, dei dipartimenti e con la commissione didattica di cui all'articolo 22-ter del presente statuto, allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;
e-bis) svolgere attivita' di formazione, consulenza e servizio in base a contratti o convenzioni, in coerenza con la normativa vigente e con specifico regolamento;
f) approvare la relazione annuale sull'attivita' didattica presentata dal preside di facolta', da trasmettere al rettore;
g) (abrogata);
h) individuare strumenti di miglioramento delle attivita' didattiche tenendo conto delle verifiche operate dal nucleo di valutazione competente;
i) coordinare le attivita' di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti, secondo le norme previste dal regolamento didattico di ateneo;
l) deliberare il regolamento di facolta' secondo le procedure del presente statuto;
m) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto;
n) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti previsti dal presente statuto;
o) esprimere parere su qualsiasi questione che il rettore ritenga di sottoporre al suo esame;
p) approvare la relazione tecnica predisposta dalla commissione didattica in merito alle ipotesi di determinazione del numero massimo di accessi ad un corso di laurea, acquisito il parere del relativo consiglio;
q) esprimere parere in merito all'utilizzazione da parte del preside delle risorse finanziarie messe annualmente a disposizione dal consiglio di amministrazione;
r) svolgere tutti gli altri compiti ad essa demandati dalla legge, dal presente statuto e dai relativi regolamenti.
4. Si prescinde dai pareri facoltativi previsti dal precedente comma, se non fatti pervenire all'organo richiedente entro venti giorni dalla richiesta.
Art. 21.

Il preside

1. Il preside, salvo il disposto del precedente art. 14, comma 3, rappresenta la facolta', anche nell'ambito degli organismi rappresentativi internazionali, nazionali e locali.
1-bis. Il preside convoca e presiede il consiglio di facolta' e ne attua le deliberazioni.
2. Spetta in particolare al preside:
a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche e organizzative che fanno capo alla facolta', esercitando il controllo e la vigilanza;
b) trasmettere al rettore la relazione annuale sullo stato dell'attivita' didattica di cui al comma 3, lettera f), dell'articolo 20 del presente statuto;
c) partecipare alle sedute del senato accademico e del collegio dei presidi, ed esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai relativi regolamenti;
d) adottare, in casi di necessita' e di urgenza, provvedimenti da trasmettere al senato accademico, in materia di competenza del consiglio di facolta', con l'obbligo di sottoporre gli atti a ratifica del consiglio stesso, nella seduta immediatamente successiva;
e) gestire autonomamente le risorse finanziarie assegnate annualmente dal consiglio di amministrazione, nei limiti e secondo le modalita' previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo, anche per quanto riguarda l'intervento consultivo del consiglio di facolta', assumendone la relativa responsabilita'.
3. Il preside e' eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo. In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta il maggior numero dei voti e, in caso di parita', il piu' anziano nel ruolo e in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.
3-bis. Il preside e' nominato con decreto del rettore. Le ulteriori modalita' riguardanti le elezioni sono fissate dal regolamento generale di ateneo.
3-ter. Il preside dura in carica quattro anni accademici e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta nella medesima struttura.
4. Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un vice-preside vicario, che viene nominato con decreto del rettore. E' possibile la nomina di un secondo vice-preside, con delega specifica.
4-bis. Il vice-preside vicario sostituisce in tutte le sue funzioni il preside in caso di impedimento o di assenza ed esercita altresi' le funzioni di ordinaria amministrazione in ogni caso di cessazione anticipata del preside dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto.
5. Il preside nomina, tra i professori di prima fascia, un segretario della facolta' al quale e' attribuita la responsabilita' della verbalizzazione delle adunanze. Il segretario dura in carica quattro anni accademici e puo' essere confermato consecutivamente per una sola volta. In caso di assenza o impedimento del segretario le funzioni sono svolte dal piu' giovane in ruolo dei professori di prima fascia partecipanti all'adunanza.
6. Abrogato.
Art. 22.

Il Consiglio di facolta'

1. Il consiglio di facolta' e' composto da:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
b) una rappresentanza dei ricercatori, pari a 1/3 dei professori di ruolo e fuori ruolo, in relazione ai primi 50 docenti, e pari a 1/5 dei medesimi, per gli ulteriori professori presenti in consiglio;
c) una rappresentanza degli studenti iscritti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;
c-bis) un rappresentante del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo assegnato all'ufficio di presidenza della facolta', se il numero dei componenti del consiglio di facolta' e' inferiore o uguale a 200, ovvero due rappresentanti, per il caso in cui i componenti del consiglio di facolta' siano piu' di 200.
1-bis. La durata in carica delle rappresentanze e' di quattro anni accademici per i ricercatori e per il personale dirigenziale e tecnico-amministrativo e di tre anni accademici per gli studenti.
2. Il consiglio di facolta' e' convocato dal preside almeno ogni due mesi o quando ne faccia motivata richiesta un terzo dei suoi membri.
2-bis. Al consiglio di facolta' spettano le competenze ad esso demandate dalla legislazione universitaria, dal presente statuto, dal regolamento didattico di ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
3. Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori.
4. Il regolamento di facolta' puo' prevedere la costituzione di un consiglio di presidenza al quale sono attribuiti compiti istruttori e di coordinamento. Nell'espletamento dei propri compiti istruttori il consiglio di presidenza invita i direttori dei dipartimenti per le materie di loro interesse.
5. La facolta' detta apposita disciplina per regolamentare i rapporti con i consigli dei corsi di studio afferenti.
Art. 22-bis.

La giunta di facolta'

1. Il consiglio di facolta' che, in composizione allargata conti un numero di membri superiore alle 50 unita', puo', su proposta del preside, con voto pari a due terzi degli aventi diritto, deliberare la costituzione di una giunta, composta dal preside, che la convoca e presiede, dal vice-preside vicario, dal vice-preside con delega, ove nominato, dal segretario del consiglio di facolta', da un rappresentante dei professori ordinari, da un rappresentante dei professori associati, da un rappresentante dei ricercatori e da un rappresentante degli studenti.
Partecipa, inoltre, il rappresentante o uno dei rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo presente in consiglio di facolta'.
2. L'ateneo, con proprio regolamento, individua i compiti della giunta e ne disciplina le regole di funzionamento.
3. La giunta resta in carica fino all'elezione del nuovo preside.
Art. 22-ter.

La Commissione didattica di facolta'

1. Presso ogni facolta' puo' essere istituita una commissione didattica con il compito di coordinare i diversi corsi di studio, i rapporti tra docenti e studenti e tra facolta' e servizi centrali interessati; di verificare il funzionamento dell'attivita' di tutorato; di individuare strumenti di miglioramento delle attivita' didattiche, tenendo conto delle verifiche operate dal nucleo di valutazione sull'efficienza ed efficacia dell'organizzazione didattica.
2. Alla commissione compete l'esercizio di qualsiasi altro compito ad essa demandato dalla relativa facolta'.
3.La commissione didattica e' presieduta dal preside o da un suo delegato, e' composta da una rappresentanza dei componenti del consiglio di facolta' e dura in carica quattro anni accademici, salva la rappresentanza studentesca, la cui durata e' di tre anni accademici. La sua composizione ed il funzionamento sono disciplinati dal regolamento di facolta'.
Art. 23.

Consigli di corso di studio e consigli di corso di studio aggregato

1. I consigli di corso di studio sono costituiti dai professori di ruolo e dai ricercatori che abbiano formalizzato l'afferenza al corso medesimo, nonche' dalla rappresentanza degli studenti iscritti al corso di studio, nella misura prevista dalla legislazione vigente. I professori ed i ricercatori possono afferire ad ogni effetto soltanto ad un corso di studio, per il quale abbiano formalizzato l'opzione di afferenza.
1-bis. Per l'elezione della rappresentanza degli studenti si rinvia al regolamento generale di ateneo.
1-ter. I professori di ruolo e i ricercatori delle facolta' responsabili di insegnamenti in piu' corsi di studio della medesima facolta' possono partecipare con diritto di voto alle attivita' di tutti i consigli di corso di studio in cui insegnano. I professori e i ricercatori che partecipano senza formale afferenza non concorrono alla formazione del numero legale.
1-quater. I professori supplenti esterni alla facolta' e i professori a contratto possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze dei consigli di corso di studio. Essi comunque non concorrono alla formazione del numero legale.
1-quinquies. La durata del mandato dei rappresentanti degli studenti e' di tre anni accademici.
1-sexies. E' possibile la costituzione di consigli di corso di studio interfacolta' secondo la disciplina di cui al comma 1 del presente articolo.
1-septies. Per esigenze di coordinamento didattico, uno o piu' consigli di corso di studio, previa conforme delibera di ciascuno e parere favorevole della/e facolta' interessata/e, possono riunirsi in un unico consiglio. In tal caso, il consiglio di corso di studio aggregato tiene luogo dei consigli di corso di studio in esso confluiti e che pertanto sospendono la loro attivita'.
2. Il presidente del consiglio di corso di studio o di corso di studio aggregato e' eletto tra i professori di ruolo che afferiscono formalmente al consiglio, ai sensi del comma 1. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo. In caso di mancata elezione, nelle prime tre votazioni, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti.
E' eletto chi riporta il maggior numero dei voti e, in caso di parita', il piu' anziano nel ruolo e in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.
Le ulteriori modalita' riguardanti le elezioni sono indicate dal regolamento generale di ateneo.
3. Il presidente del consiglio di corso di studio o di corso di studio aggregato e' nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
3-bis. I consigli di corso di studio e i consigli di corso di studio aggregato hanno competenza in materia di organizzazione della didattica, di approvazione di piani di studio, nonche' in altre materie individuate dal consiglio di facolta' e dal regolamento didattico di ateneo che disciplina anche le modalita' di esercizio di dette competenze.
Art. 24.

Consiglio dei corsi di diploma universitario

Abrogato.
Art. 25.

Le Scuole di specializzazione

1. L'attivita' di specializzazione rientra tra i compiti primari dell'universita'.
2. Le scuole di specializzazione sono istituite con decreto del rettore, su proposta delle facolta' interessate, in attuazione del piano di sviluppo dell'ateneo, previa delibera del senato accademico e sentito il consiglio di amministrazione.
2-bis. Le scuole sono dotate di autonomia didattica, organizzativa e contabile.
3. Sono organi delle scuole di specializzazione il direttore ed il consiglio.
4. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento e della gestione della scuola.
4-bis. Il direttore e' eletto dal consiglio tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta. I criteri e le modalita' di elezione sono definiti nel regolamento generale di ateneo.
5. Il consiglio della scuola di specializzazione e' composto da tutti i docenti della scuola e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalita' definite nel regolamento generale di ateneo. I docenti a contratto partecipano alle relative adunanze con voto consultivo.
6. Abrogato.
Art. 26.

Scuole dirette a fini speciali

Abrogato.
Art. 27.

Corsi di perfezionamento

1. I corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente sono istituiti, su proposta della facolta' e su parere del senato accademico, con decreto del rettore, e svolgono la loro attivita' con autonomia didattica; alla conclusione dei corsi stessi sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; per quelli di durata inferiore ad un anno, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e' rilasciato un attestato di frequenza.
2. Le modalita' di approvazione e funzionamento di tali corsi sono disciplinate da apposito regolamento.
3. I corsi di perfezionamento sono gestiti, quanto agli aspetti amministrativi e contabili, dai relativi organi. Sono organi del corso di perfezionamento il direttore ed il consiglio.
Quest'ultimo e' composto da tutti i docenti del corso e coadiuva il direttore nell'esercizio dei propri compiti. Il direttore ha la responsabilita' scientifica, organizzativa e gestionale del corso.
4. Abrogato.
5. Abrogato.
Art. 28.

Commissione didattica di facolta'

Abrogato.
Art. 29.

Dottorati di ricerca

1. L'ateneo istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e le relative scuole.
2. Le scuole di dottorato sono istituite con decreto del rettore previo parere del senato accademico.
3. Le scuole sono dotate di autonomia didattica e organizzativa.
4. Sono organi della scuola:
a) il direttore;
b) il comitato scientifico della scuola.
5. I compiti e la costituzione degli anzidetti organi sono disciplinati da un apposito regolamento in materia.
Art. 30.

I dipartimenti

1. I dipartimenti sono strutture organizzative che promuovono e coordinano l'attivita' di ricerca di uno o piu' settori disciplinari omogenei per finalita' o per metodo nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore. I dipartimenti concorrono altresi' all'attivita' didattica e di servizio, nei modi stabiliti dal regolamento generale di ateneo.
1-bis. Il dipartimento e' costituito, secondo le normative vigenti, dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono, nonche' dal personale tecnico scientifico-amministrativo, bibliotecario ed ausiliario ad esso assegnato, secondo le modalita' previste nel successivo articolo 38.
2. I dipartimenti possono essere articolati in sezioni omogenee con finalita' specifiche.
3. Spetta in particolare al dipartimento:
a) promuovere, coordinare e gestire le attivita' di ricerca, nel rispetto della liberta' scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti;
a-bis) garantire a tutti gli afferenti un equo accesso alle risorse trasferite dall'ateneo per la ricerca;
a-ter) mettere a disposizione delle facolta' e dei corsi di studio le proprie risorse tecniche e materiali, al fine di contribuire alle attivita' didattiche relative ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;
a-quater) promuovere le attivita' di formazione connesse alla ricerca relative ai dottorati di ricerca;
b) formulare alle facolta' competenti i piani di sviluppo della ricerca per l'acquisizione di personale docente e ricercatore;
c) esprimere parere alle facolta' sulla destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari di competenza;
d) esprimere, nei settori di loro competenza, parere sull'assegnazione di compiti didattici da parte delle facolta';
e) esprimere parere vincolante in ordine alle domande di afferenza al dipartimento da parte di docenti e ricercatori;
f) svolgere attivita' di ricerca e consulenza in base a contratti o convenzioni;
f-bis) predisporre la relazione annuale sull'attivita' scientifica e di ricerca, da trasmettere al rettore ed agli altri organi competenti;
g) abrogata;
h) avanzare richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al consiglio di amministrazione, in funzione dell'attivita' di ricerca svolta e programmata;
i) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti.
3-bis. Le attivita' dei dipartimenti sono disciplinate da un regolamento quadro proposto dal consiglio dei direttori di dipartimento al rettore e da questi approvato previa delibera conforme del senato accademico e del consiglio di amministrazione. I singoli dipartimenti possono adottare un proprio regolamento di funzionamento.
Art. 31.

Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:
a) il consiglio;
b) il direttore;
c) la giunta.
2. Il consiglio e' composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento, da un rappresentante degli iscritti a ciascun dottorato di ricerca afferente al dipartimento e da una rappresentanza del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo cosi' formata:
- almeno quattro rappresentanti fino a trenta unita' di personale docente e ricercatore afferente al consiglio;
- cinque rappresentanti fino a cinquanta unita' di personale docente e ricercatore afferente al consiglio;
- non oltre sei rappresentanti qualora il numero dei docenti e ricercatori afferenti al consiglio superi le cinquanta unita'.
Qualora il personale dirigenziale e tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento sia inferiore a cinque unita', la relativa rappresentanza nel consiglio e' ridotta a due unita'.
Le rappresentanze durano in carica quattro anni accademici, salva la rappresentanza degli iscritti ai dottorati di ricerca che dura in carica tre anni accademici.
2-bis. Il segretario di dipartimento partecipa al consiglio con voto consultivo e con funzioni di verbalizzante; la sua presenza non concorre alla formazione del numero legale. Il consiglio di dipartimento puo' altresi' invitare alle proprie adunanze professori a contratto dell'ateneo con funzioni consultive su specifici argomenti. Il regolamento del singolo dipartimento puo' incrementare la rappresentanza del personale per adeguarla alle proprie specificita' organizzative e funzionali.
3. Abrogato.
4. Il consiglio determina le forme di utilizzazione e di coordinamento del personale; e la destinazione dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature in dotazione.
5. Il direttore e' eletto dal consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina ed e' nominato con decreto del rettore. Il direttore dura in carica quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta nella medesima struttura.
6. Il direttore, salvo il disposto di cui al precedente art. 14 comma 3, ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della giunta promuove le attivita' del dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.
6-bis. Il direttore e' responsabile del funzionamento e della gestione del dipartimento ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legislazione universitaria, dal presente statuto o dai regolamenti, fatta salva l'autonomia dei responsabili scientifici dei singoli progetti di ricerca, secondo la disciplina e nei limiti previsti dai regolamenti di ateneo.
7. Il direttore designa, tra i professori di ruolo, un vice-direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vice-direttore e' nominato con decreto del rettore.
8. La giunta, oltre a coadiuvare il direttore, puo' esercitare a titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto dal consiglio di dipartimento in conformita' alle norme del proprio regolamento.
9. La giunta e' presieduta dal direttore del dipartimento e vi partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante, anche il segretario di dipartimento; essa e', inoltre, composta da almeno:
a) tre membri in rappresentanza dei professori ordinari;
b) tre membri in rappresentanza dei professori associati;
c) due membri in rappresentanza dei ricercatori;
d) due membri in rappresentanza del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo.
10. La giunta dura in carica quattro anni accademici. Il numero dei componenti, le modalita' di funzionamento e di elezione delle rappresentanze sono definiti dal regolamento di dipartimento.
11. Il personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento e' gestito dal direttore secondo le esigenze delle attivita' relative al dipartimento, in accordo con la giunta. Il direttore puo' delegare il segretario o altro funzionario del grado piu' elevato alla verifica della utilizzazione del personale tecnico-amministrativo.
Art. 32.

I centri interdipartimentali

1. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno ed a forte carattere interdisciplinare, che si esplichino su durata pluriennale e che coinvolgano le attivita' di piu' dipartimenti, il consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati, sentito il senato accademico, puo' deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.
2. I dipartimenti che propongono la costituzione di un centro interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per l'avvio dell'attivita'.
2-bis. Il direttore e' eletto dal consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina; ed e' nominato con decreto del rettore. Egli dura in carica quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
3. Le modalita' di istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei centri, nonche' le modalita' di elezione del direttore sono definite dal regolamento generale di ateneo.
4. Le norme del presente statuto, relative ai dipartimenti, si applicano, in quanto compatibili, anche ai centri interdipartimentali di ricerca.
Art. 33.

I dipartimenti e centri interuniversitari

1. Per particolari esigenze di carattere scientifico e' possibile istituire dipartimenti e centri interuniversitari.
2. L'istituzione ed il funzionamento dei centri o dipartimenti interuniversitari sono disciplinati dal regolamento generale di ateneo.
Art. 34.

Centri di servizio e sistema bibliotecario

Abrogato.
Art. 34-bis.

Norma transitoria

Abrogato.
Parte IV

STRUTTURE E ATTIVITA' TECNICHE E AMMINISTRATIVE

Capo I

Organizzazione amministrativa e tecnica

Art. 35.

Formazione e professionalita'

1. L'ateneo promuove la crescita professionale di tutto il personale dirigenziale e tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale.
Art. 36.

Autonomia amministrativa, finanziaria e contabile

1. Le strutture organizzative centrali e quelle periferiche afferenti ai poli di cui al Capo II del presente statuto ed i centri di servizio di ateneo sono istituiti con apposita delibera degli organi accademici competenti e sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo.
2. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio e' riconosciuta alle facolta', ai poli - qualora istituiti - ai dipartimenti e ai centri interdipartimentali. Essa puo' essere conferita, con delibera del consiglio di amministrazione, ad altre strutture caratterizzate da rilevanti dimensioni e funzioni, su richiesta delle strutture interessate.
3. Abrogato.
Art. 37.

Strutture tecniche ed amministrative dell'universita'

1. L'organizzazione amministrativa e tecnica dell'universita' prevede strutture centrali e periferiche costituite in base agli indirizzi e ai programmi definiti dai competenti organi di ateneo, assunti in osservanza alle esigenze di funzionamento delle strutture, nonche' in esecuzione di disposizioni normative e regolamentari.
2. Le strutture amministrative e tecniche dell'universita' sono organizzate in ripartizioni, uffici o centri; questi ultimi due possono essere articolati in sezioni.
2-bis. Le strutture amministrative e tecniche dei poli di cui all'articolo 45 possono essere organizzate in uffici o centri e sezioni.
3. A capo delle ripartizioni, comprendenti piu' uffici, e' assegnato, di norma, personale dirigente; in mancanza, puo' essere assegnato personale vicedirigente.
4. A capo degli uffici, dei centri o delle sezioni, sono assegnati dipendenti in possesso di adeguato profilo professionale e di livello retributivo.
5. Il ricorso a prestazioni di terzi estranei all'universita' e' consentito per ragioni eccezionali o di urgenza, secondo le norme vigenti.
6. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo, il consiglio di amministrazione puo' deliberare la costituzione di centri di servizio speciali per questioni di particolare complessita' e di interesse generale, definendone le relative funzioni, le modalita' operative e la durata.
Art. 38.

Il direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo e' conferito dal rettore entro sessanta giorni dalla sua nomina, ai sensi del precedente art. 14, comma 4, lettera v).
1-bis. Ferme le garanzie di legge sulla stabilita' del contratto del direttore amministrativo, la scadenza dell'incarico coincide con quella del mandato del rettore. E' fatta salva in ogni caso la facolta' del rettore di adeguare la scadenza del contratto del direttore amministrativo in modo da farla coincidere con la durata del proprio mandato, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione.
1-ter. Il contratto del direttore amministrativo e' prorogato fino al temine massimo di sessanta giorni dalla nomina del nuovo rettore.
2. Il direttore amministrativo esercita le funzioni attribuite espressamente dalla legislazione universitaria, dal presente statuto e dai regolamenti, in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi di governo dell'ateneo. Egli e' responsabile dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici nonche' della regolarita' degli atti di propria competenza e di quelli di competenza del rettore, predisposti dalle ripartizioni e uffici dell'amministrazione centrale e sottoscritti dallo stesso, ferma restando la rappresentanza legale e la legittimazione processuale dell'ateneo propria del rettore.
2-bis. In particolare al direttore amministrativo sono attribuite le seguenti competenze:
a) (abrogato);
a-bis) collaborare con il rettore nell'attuazione delle delibere degli organi di governo dell'ateneo, curandone l'esecuzione;
b) curare l'acquisizione delle entrate in bilancio, predisporre il bilancio di previsione unitamente al responsabile dell'ufficio di ragioneria e coadiuvare quest'ultimo nella predisposizione del conto consuntivo;
c) proporre al senato accademico ed al consiglio di amministrazione l'organizzazione generale dell'apparato amministrativo e gestirlo attivando le ripartizioni, gli uffici ed i servizi centrali amministrativi e tecnici dell'ateneo, definendone le relative funzioni e posizioni, nominandone i responsabili e provvedendo al relativo funzionamento;
c-bis) adottare, ferme restando la rappresentanza legale e la legittimazione processuale del rettore, gli atti relativi alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo, in attuazione degli indirizzi fissati dai competenti organi di governo, nonche' gli atti conseguenti all'assunzione - ad eccezione della sottoscrizione del contratto di lavoro - e quelli relativi allo stato giuridico del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo dell'ateneo, compresi quelli connessi all'attribuzione dei trattamenti economici in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi sottoscritti previa autorizzazione del consiglio di amministrazione;
c-ter) assegnare il personale dirigenziale e tecnico-amministrativo agli uffici, alle ripartizioni e alle strutture didattico-scientifiche, di ricerca e di servizio, tenuto conto delle esigenze definite in sede di programmazione dal rettore, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;
d) adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria relativamente alle esigenze riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dell'apparato amministrativo, secondo le modalita' e le procedure previste dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
e) indirizzare, verificare e controllare l'attivita' dei dirigenti e dei capi-ufficio anche con potere sostitutivo nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo e valutarne l'attivita', con riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi di indirizzo;
f) (abrogata);
g) (abrogata);
h) (abrogata);
i) (abrogata);
l) (abrogata);
m) esercitare i poteri di spesa adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, per quanto riguarda le risorse finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi di governo dell'ateneo riguardanti il funzionamento degli uffici e dei servizi centrali tecnici ed amministrativi, nei limiti degli importi e secondo le modalita' previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo;
n) esercitare, in attuazione di specifici indirizzi fissati dagli organi di governo dell'ateneo, i poteri di spesa di propria competenza, diversi da quelli di cui al punto precedente, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, secondo le modalita', i limiti e le procedure previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo;
o) (abrogata);
p) (abrogata);
q) (abrogata);
r) (abrogata);
s) (abrogata);
t) promuovere e resistere alle liti correlate con gli atti di gestione, anche del personale, posti in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti; proporre al rettore eventuali transazioni per tali liti;
u) realizzare programmi, attivita', interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ateneo;
v) presentare annualmente agli organi di indirizzo una relazione sull'attivita' svolta per le materie di propria competenza.
3. Il direttore amministrativo propone al rettore la nomina di un vice-direttore amministrativo che opera in caso di sua assenza o impedimento, indicandolo tra i dirigenti o, in mancanza, i funzionari piu' alti in grado. La nomina avviene con decreto del rettore.
4. L'incarico di direttore amministrativo puo' essere revocato con provvedimento motivato del rettore su conforme parere del consiglio di amministrazione, per gravi disfunzioni o inadempienze nella gestione dell'attivita' di competenza o per altre gravi circostanze, debitamente accertate.
Art. 39.

Funzioni e responsabilita' dei dirigenti

1. I dirigenti sono responsabili del settore di rispettiva competenza cui sono stati assegnati dal direttore amministrativo nonche' della regolarita' degli atti e dell'efficienza delle attivita' degli uffici o servizi centrali tecnici e amministrativi facenti parte del settore cui sono preposti. In particolare ad essi compete:
a) collaborare con il direttore amministrativo nell'attuazione degli indirizzi degli organi di gestione in materia di efficienza dell'organizzazione amministrativa;
b) verificare i carichi di lavoro e la produttivita' degli uffici;
c) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e quelli relativi alla gestione finanziaria mediante autonomi poteri di spesa nelle materie di propria competenza, nei limiti assegnati con provvedimento del rettore e del direttore amministrativo nell'ambito delle disponibilita' di bilancio e secondo le modalita' previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo;
d) proporre l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario;
e) vigilare sull'osservanza del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;
f) emettere gli atti amministrativi costituenti manifestazioni di conoscenza o di giudizio, quali attestazioni, certificazioni, relazioni;
g) emettere gli atti esecutivi di deliberazioni e provvedimenti relativi ai settori di competenza;
h) emanare provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni degli organi dell'universita';
i) presentare annualmente al direttore amministrativo una relazione sull'attivita' svolta in relazione al settore organizzativo a cui e' stato preposto.
1-bis. Gli atti di competenza dei dirigenti per l'esercizio delle autonome funzioni dirigenziali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati con apposito provvedimento del rettore, su proposta del direttore amministrativo.
2. In caso di inefficienza nello svolgimento della propria attivita' o di mancato perseguimento degli obiettivi assegnati al settore di competenza o di persistente inosservanza degli indirizzi fissati dagli organi di governo dell'universita', il direttore amministrativo puo' disporre una diversa assegnazione del dirigente a strutture operative o ripartizioni, con provvedimento motivato, dandone notizia al rettore.
Art. 39-bis.

Il responsabile del procedimento

1. Per ogni procedimento amministrativo e' individuato il responsabile secondo quanto disposto dall'apposito regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Fermo quanto disciplinato in materia di procedimento amministrativo dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal sopra citato regolamento di attuazione, per ogni intervento che si realizzi mediante un contratto pubblico, l'ateneo nomina il responsabile unico delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il regolamento di contabilita' e il regolamento di organizzazione disciplinano i compiti e l'autonomia gestionale del responsabile del procedimento di cui al comma precedente.
Art. 40.

Personale tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'amministrazione centrale e delle altre strutture decentrate dell'universita' ai quali e' assegnato, sulla base di quanto previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa e dagli accordi siglati con l'amministrazione universitaria.
2. Il personale partecipa alla gestione dell'universita' attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali ove previsto dal presente statuto.
Art. 41.

Accesso alla qualifica di dirigente

Abrogato.
Art. 42.

Invenzioni conseguite nell'ambito dell'universita'

Abrogato.
Art. 43

Rapporti con il servizio sanitario nazionale

Abrogato.
Art. 44.

Servizi e modalita' di gestione

Abrogato.
Capo II

Strutture decentrate: i poli

Art. 45.

Strutturazione, tipologia ed attivazione

1. I poli sono aggregazioni di facolta' e dipartimenti volti a conseguire una maggiore flessibilita' nello svolgimento delle attivita' istituzionali, un piu' alto livello di integrazione delle risorse e la valorizzazione di specificita' culturali.
2. I poli sono costituiti, nel numero non superiore all'unita' per ciascun comune, individuato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1991 e con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, tenendo conto delle affinita' didattico-scientifiche e della dislocazione delle strutture dell'ateneo sul territorio.
3. In conformita' a quanto stabilito dal precedente comma, la localizzazione e le tipologie dei poli da costituire sono definite con decreto del rettore, sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione. Il decreto individua le facolta' e i dipartimenti che possono far parte di ciascun polo.
4. L'attivazione di ciascun polo e' deliberata dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione, su richiesta di almeno due facolta' interessate o di piu' dipartimenti a cui afferisce almeno il 20% del personale docente e ricercatore dell'ateneo.
5. In sede di attivazione il polo viene dotato di apposita struttura amministrativa decentrata, la cui responsabilita' e' affidata, a seconda della dimensione del polo, a un funzionario o a un dirigente -assegnato dal direttore amministrativo- che assume le funzioni di segretario amministrativo del polo. Il direttore amministrativo dell'universita' provvede altresi' all'assegnazione del personale tecnico-amministrativo necessario per il funzionamento dell'ufficio amministrativo del polo.
Art. 46.

Compiti

1. Nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo, i poli sono dotati di autonomia gestionale, organizzativa e di spesa.
Nel rispetto degli indirizzi generali determinati dagli organi di governo dell'ateneo e nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, il polo provvede, in particolare:
a) alla manutenzione ordinaria, cura e conservazione del patrimonio edilizio assegnato alle strutture aggregate;
b) a rappresentare agli organi di governo dell'universita' le esigenze di manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio assegnato alle strutture aggregate nonche' le esigenze di acquisizione di ulteriori spazi;
c) all'acquisizione di attrezzature scientifiche e didattiche di sua pertinenza;
d) all'utilizzazione di impianti ed attrezzature esterne;
e) all'utilizzazione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ad esso assegnato.
2. Per il perseguimento delle proprie finalita' il polo dispone del personale e delle risorse finanziarie assegnate dagli organi di governo dell'universita'. Il polo puo' altresi' collaborare con soggetti pubblici e privati, anche stranieri o internazionali, mediante contratti o convenzioni, pure in forme consortili, nei limiti e con le modalita' fissate dal relativo regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo.
3. Non rientrano nelle attribuzioni del polo le competenze proprie di ciascuna delle strutture aggregate ne' la gestione o il controllo dei fondi assegnati alle stesse. Non rientra altresi' nelle attribuzioni del polo la gestione relativa allo stato giuridico ed economico del personale ad esso assegnato, che resta di competenza degli organi universitari.
4. I bilanci dei poli sono allegati a quello dell'ateneo. Resta ferma la responsabilita' degli organi di ciascun polo.
Art. 47.

Organi e loro attribuzioni

1. Sono organi del polo:
a) il presidente;
b) il consiglio.
2. Il presidente e' eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina. Il corpo elettorale e' costituito da coloro che fanno parte dei consigli di facolta' o dei dipartimenti aggregati. Egli e' nominato con decreto del rettore.
3. Il presidente del polo dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta. L'ufficio e' incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'universita'.
4. Il presidente rappresenta il polo, cura la convocazione del consiglio ed esegue le delibere del medesimo.
Partecipa al senato accademico e con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione dell'universita' per i punti all'ordine del giorno riguardanti il polo; predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo unitamente al segretario amministrativo del polo. Esercita funzioni di iniziativa e di attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio del polo.
E' responsabile della gestione delle risorse finanziarie assegnate al polo.
5. Il presidente di polo nomina, tra i professori di ruolo che fanno parte del consiglio, un vice-presidente vicario che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.
6. Il consiglio e' composto da:
a) il presidente;
a-bis) il vice-presidente vicario;
b) il segretario amministrativo del polo che svolge altresi' le funzioni di segretario verbalizzante;
c) quattro rappresentanti dei professori di ruolo;
d) due rappresentanti dei ricercatori;
e) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
f) rappresentanti degli studenti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente.
7. I rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 6 sono aumentati rispettivamente a sei, tre e tre, qualora il numero dei professori e dei ricercatori afferenti alle strutture aggregate sia superiore a cinquanta.
8. I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 6 sono eletti dalle rispettive categorie. L'elettorato attivo e passivo spetta al personale in servizio presso le strutture e l'ufficio amministrativo del polo e agli studenti iscritti alle facolta' aggregate del polo o a quelle che comprendono la maggioranza dei docenti e ricercatori afferenti ai dipartimenti aggregati nel polo.
9. I membri del consiglio di polo durano in carica quattro anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.
10. Il consiglio e' organo di indirizzo, di programmazione e di vigilanza della gestione del polo. In particolare:
a) definisce il programma di attivita' e di sviluppo del polo;
b) formula i criteri di utilizzazione delle risorse del polo, rispettando eventuali vincoli di destinazione;
c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dal presidente;
d) elabora, sulla base delle esigenze rappresentate dalle strutture aggregate, le richieste di risorse finanziarie, di spazi e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
e) approva i contratti e le convenzioni di pertinenza del polo.
11. Il segretario amministrativo del polo e' responsabile della relativa struttura amministrativa.
Compete al Segretario:
a) coadiuvare il presidente nella predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) partecipare alle sedute del consiglio del polo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante;
c) provvedere all'utilizzazione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso il polo, in attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio del polo, e provvedere al controllo del relativo orario di servizio.
Art. 48.

Verifica di funzionalita'

1. Decorsi tre anni dall'attivazione del primo polo, il senato accademico procede ad una verifica di funzionalita' dei poli e, sentito il consiglio di amministrazione, assume le opportune determinazioni, con valore di modifica statutaria, in ordine all'articolazione in poli dell'universita'.
Capo III

Organi di controllo interno

Art. 49.

Nucleo di valutazione

1. Presso l'ateneo e' istituito il nucleo di valutazione, la cui disciplina, relativa alla nomina, composizione e compiti, e' dettata da apposito regolamento.
2. Abrogato.
Art. 50.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di controllo sulla regolarita' della gestione dell'ateneo e delle strutture decentrate. Esso svolge altresi' funzioni di consulenza su problematiche sottoposte dal rettore o dal direttore amministrativo.
2. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo.
3. Il collegio e' composto da cinque componenti scelti tra:
a) magistrati della corte dei conti, di grado non inferiore a consigliere, o componenti della magistratura ordinaria, di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, o dirigenti generali del Ministero dell'economia e delle finanze, o Avvocati dello Stato;
b) dirigenti o funzionari del MIUR;
c) dirigenti o funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) revisori ufficiali dei conti iscritti al relativo registro;
e) esperti in materia di gestione pubblica;
f) docenti universitari esterni all'ateneo.
4. I componenti del collegio sono individuati dal consiglio di amministrazione tra le persone di provata competenza, anche se collocate a riposo, e sono nominati con decreto del rettore il quale individua altresi' il presidente del collegio.
5. La durata della carica dei revisori dei conti e' quadriennale ed e' prorogabile, comunque, fino alla scadenza del mandato del rettore.
Art. 50-bis.

Ufficio di controllo interno

1. L'ufficio di controllo interno e' l'organo deputato alla verifica della regolarita' amministrativa degli atti e dei procedimenti amministrativi dell'ateneo e di quelli delle strutture autonome o decentrate.
2. L'ufficio e' composto da tre membri, esterni all'ateneo, in possesso di idonei requisiti di professionalita' ed esperienza, scelti e nominati dal rettore.
Esso dura in carica fino alla scadenza del mandato del rettore.
3. La disciplina specifica per il funzionamento e le competenze dell'ufficio e' dettata da apposito regolamento approvato ed emanato dal rettore, sentito il senato accademico.
3-bis. Ai componenti dell'ufficio di controllo interno compete, per la durata dell'incarico, un'indennita' di carica nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.
Capo IV

Centri di servizio e Sistema bibliotecario di ateneo

Art. 50-ter.

Centri di servizio

1. L'ateneo istituisce centri di servizio per la produzione, erogazione o gestione di beni o servizi a supporto delle sue attivita' istituzionali.
2. La tipologia, l'istituzione e l'attivazione dei centri di servizio e dei relativi organi sono disciplinati dal regolamento generale di ateneo; la gestione e l'autonomia contabile sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Art. 50-quater.

Sistema bibliotecario di ateneo

1. Per la promozione della ricerca e degli studi e allo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate l'acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'ateneo, nonche' il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica, l'ateneo istituisce apposito centro di servizio, per il proprio sistema bibliotecario.
Parte V

AZIENDA UNIVERSITARIA DEL POLICLINICO

Art. 51.

Azienda Ospedaliero Universitaria integrata con il S.S.R.

1. L'azienda ospedaliero-universitaria dell'universita', integrata con il servizio sanitario regionale, di seguito denominata azienda, ha autonoma personalita' giuridica.
2. I rapporti tra azienda, universita' e regione sono regolati da apposito protocollo d'intesa, ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
3. I provvedimenti concernenti lo stato giuridico del personale universitario utilizzato dall'azienda rientrano nelle competenze del rettore. Il direttore generale dell'azienda assume le funzioni di datore di lavoro per tutti gli aspetti giuridici ed economici inerenti e conseguenti l'organizzazione dell'attivita' assistenziale, il funzionamento delle strutture e delle attrezzature dell'azienda stessa, nonche' l'utilizzazione del personale universitario per l'attivita' assistenziale.
4. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni, nonche' ai protocolli d'intesa tra la regione e l'universita' previsti dal medesimo decreto legislativo.
Articoli da 52 a 68.

Abrogati.
Parte VI

NORME COMUNI

Art. 69.

Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. Per particolari motivi di interesse superiore degli studi tali termini possono essere derogati previa delibera del senato accademico.
2. Salvo previsioni diverse del presente statuto, tutti i mandati relativi agli organi centrali ed a quelli delle strutture didattiche e di ricerca hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui i mandati stessi risultano conferiti.
3. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, nell'ambito delle componenti rappresentative degli organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla scadenza originariamente prevista per il mandato.
4. Nel caso di interruzione anticipata del mandato dei presidi, dei presidenti dei consigli di corso di studio, dei direttori di dipartimento, di centri e dei presidenti di polo, nonche' dei direttori delle scuole di specializzazione, la durata del mandato dei nuovi eletti comprende sia la frazione di anno che quella prevista dal presente statuto.
Art. 70.

Principi di funzionamento degli organi collegiali

1. Le adunanze del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del consiglio degli studenti e del consiglio di polo sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge o dallo statuto.
2. Le adunanze del consiglio di facolta',dei consigli di corso di studio, dei consigli di dipartimento e dei consigli di scuola di specializzazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo, detratto il numero degli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge o dallo statuto.
3. Nessuno puo' partecipare alla discussione di argomenti che lo riguardano personalmente ed esprimere su questi il proprio voto.
4. Il funzionamento degli organi menzionati nel presente statuto avviene secondo modalita' che saranno stabilite in appositi regolamenti approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
5. Chiunque senza giustificazione non partecipi per piu' di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui e' membro per elezione o designazione, decade dal mandato rivestito.
Art. 70-bis.

Riunione periodica degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali previsti dal presente statuto si riuniscono almeno ogni quattro mesi ad iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei relativi membri, salvo diversa previsione dello statuto stesso o dei regolamenti dell'ateneo. In mancanza i relativi organi decadono.
Art. 71.

Elezioni degli organi di ateneo

1. Fatte salve le norme di cui all'articolo 14 per l'elezione del rettore, le modalita' riguardanti le elezioni dei vari organi e cariche sono disciplinate dal regolamento generale di ateneo, salvo quanto previsto nei regolamenti specifici.
Art. 71-bis.

Ineleggibilita'

1. I membri eletti o designati negli organi, collegi e cariche previsti dal presente statuto non possono superare, nell'ambito del medesimo organismo, i due mandati consecutivi.
Art. 72.

Divieto di cumulo delle cariche

1. Le cariche di rettore, pro-rettore vicario, pro-rettore funzionale, preside, presidente di polo, direttore di centro interdipartimentale o interuniversitario, direttore di dipartimento e garante di ateneo sono tra loro non cumulabili.
Art. 73.

Esonero dalle attivita' istituzionali

1. Il rettore ed il pro-rettore vicario possono astenersi dall'attivita' didattica per la durata della loro carica, nel rispetto della legislazione di specie.
2. I presidi di facolta' e i direttori di polo, dipartimento e di centro interdipartimentale possono essere autorizzati a svolgere attivita' didattica in misura ridotta, per la durata della loro carica. L'autorizzazione e' concessa con decreto del rettore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 74.

Collaborazioni con altre universita'
ed amministrazioni pubbliche e private

1. L'universita', unitariamente o tramite le strutture autonome decentrate, nei termini previsti dal regolamento generale di ateneo e, per gli aspetti finanziari, dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', puo' concludere accordi con altre universita', con istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali e con amministrazioni pubbliche o puo' partecipare anche a titolo oneroso a societa' o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Le collaborazioni di cui al comma precedente sono approvate e sottoscritte dal rettore, sentito il senato accademico, qualora di interesse generale dell'ateneo ovvero di interesse di piu' facolta' o strutture autonome; esse sono invece di competenza di ciascuna struttura autonoma decentrata qualora di specifico interesse della stessa ed in tal caso senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio di ateneo; delle stesse si da' pronta comunicazione al rettore. Resta ferma la rappresentanza legale e la legittimazione processuale del rettore medesimo.
2-bis. Le collaborazioni di cui al presente articolo devono comunque conformarsi ai seguenti principi:
a) attestazione del livello universitario dell'attivita' svolta;
b) disponibilita' delle risorse finanziarie od organizzative richieste;
c) destinazione a finalita' istituzionali dell'Ateneo di eventuali dividendi spettanti;
d) divieto di concorso a quote di partecipazione a ripiano di eventuali perdite da parte di societa' consorziate.
Art. 75.

Tutela giudiziaria degli organi universitari

1. Nel caso in cui nei confronti del rettore, del pro-rettore vicario, dei pro-rettori funzionali, dei componenti del consiglio di amministrazione o del senato accademico, del direttore amministrativo, dei presidi di facolta', dei presidenti dei poli, dei direttori di dipartimento, o centro, venga esercitata l'azione penale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle rispettive funzioni ma non derivanti da dolo o colpa grave e che non siano commessi in danno dell'universita', la difesa per tutti i gradi di giudizio e' assunta a carico dell'universita'.
Le modalita' di attuazione di tale forma di tutela e le relative ipotesi di sospensione sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo.
Parte VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 76.

Gli Istituti

Abrogato.
Art. 77.

Rinnovo dei mandati

1. In prima applicazione del presente statuto, per il rinnovo dei mandati, si applicano le seguenti norme:
a) il senato accademico e il consiglio di amministrazione restano in carica nella loro attuale composizione fino alla scadenza del mandato del Rettore;
b) abrogata;
c) abrogata;
d) il rettore, il pro-rettore vicario, i pro-rettori funzionali, i presidi, i presidenti dei poli, i presidenti del consiglio di corso di studi, i direttori di dipartimento nonche' i direttori delle scuole di specializzazione e le figure analoghe rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro attuale mandato;
e) qualora nelle more della pubblicazione del presente statuto tali mandati siano stati rinnovati, essi rimangono validi per la durata rispettivamente prevista dalle disposizioni vigenti al momento dell'elezione, anche se formalmente attivati dopo la pubblicazione dello statuto medesimo;
f) abrogata;
g) abrogata.
Art. 78.

Rappresentanze dei professori nel senato accademico

1. In attesa della costituzione dei poli, i rispettivi presidenti sono sostituiti nel senato accademico dai rappresentanti dei professori di prima e seconda fascia eletti nell'ambito delle seguenti aree territoriali: Napoli, Aversa, Caserta, Santa Maria Capua Vetere - Capua. In ciascuna area l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori inquadrati in ruolo in strutture dell'area medesima.
Art. 79.

Modifiche di statuto

Abrogato.
Art. 80.

Efficacia dei regolamenti di ateneo e delle norme statutarie

1. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto, conservano efficacia i regolamenti approvati o recepiti ed ancora in vigore.
1-bis. Le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente statuto sono automaticamente abrogate.
1-ter. Le disposizioni regolamentari e quelle di cui al presente statuto che risultino in contrasto con norme di legge sopravvenute, immediatamente applicabili alle universita', sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di rango superiore. Le modifiche che si rendano necessarie per effetto della sopravvenuta legislazione, sono adottate con provvedimento motivato del rettore.
Art. 80-bis.

Adeguamento dello statuto alla normativa successiva
riferita alle universita' statali

Abrogato.

(1) Successivamente alla sua emanazione, lo Statuto della Seconda Universita' degli studi di Napoli e' stato modificato ed integrato con i decreti rettorali n. 3080/1998, n. 3496/1999, n. 2185/2001, riformulato con decreto pettorale n. 3063 del 4 luglio 2001, e successivamente modificato con i decreti rettorali n. 2894/2003, n. 570/2006, n. 2187/2006. (2) Le modifiche risultanti dall'ultimo decreto rettorale n. 1241 del 7 maggio 2009 sono riportate in carattere corsivo.
 
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