Gazzetta n. 119 del 25 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 marzo 2009
Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2006, n. D/63, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco, in particolare il comma 1 dell'art. 5;
Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 2008, n. 3064, che ha stabilito gli importi indicativi dell'aiuto per il raccolto 2008;
Visto che l'andamento della produzione di ciascun gruppo varietale del raccolto 2008 si attesta su livelli produttivi simili a quelli del raccolto precedente;
Considerata l'opportunita' di stabilire per il raccolto 2009 un importo dell'aiuto indicativo per ciascun gruppo varietale idoneo a mantenere l'equilibrio produttivo nazionale raggiunto rispetto alla domanda del mercato;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni urgenti per fissare il livello indicativo dell'aiuto per il raccolto 2009;
Decreta:
Art. 1.

Fissazione del livello indicativo dell'aiuto
1. In applicazione dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 30 gennaio 2006, n. D/63, l'importo indicativo, per chilogrammo di prodotto, dell'aiuto per i gruppi di varieta' di tabacco per il raccolto 2009, e' fissato come segue:

=====================================================================
Gruppo Varietale. | Aiuto indicativo (€/Kg) =====================================================================
01 - Flue Cured | 1,92
02 - Light Air Cured | 1,87
03 - Dark Air Cured | 1,72
04 - Fire Cured | 2,00
05 - Sun Cured | 0,22
07 - Katerini | 0,35

2. All'importo dell'aiuto indicativo di cui al comma 1 e' applicabile la trattenuta prevista dagli articoli 10 e 110-quaterdecies del
regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio. 3. In applicazione dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 30 gennaio 2006, n. D/63, l'importo definitivo, per chilogrammo di prodotto, dell'aiuto per i gruppi di varieta' di tabacco, sara' fissato entro quindici giorni lavorativi dalla data di conclusione della consegna di tutto il tabacco del raccolto 2009, come previsto dall'art. 171-quaterdecies del Reg. (CE) n. 1973/2004 della Commissione. Sulla base dei dati produttivi relativi al raccolto 2009, sara' fissato il livello definitivo dell'aiuto che, rispetto all'importo dell'aiuto indicativo di cui al comma 1, potra' subire variazioni in diminuzione o in aumento, in misura proporzionale a
ciascun importo, per tener conto del massimale nazionale fissato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2009

Il Ministro : Zaia
 
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