Gazzetta n. 119 del 25 maggio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2009
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3772).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009 e n. 3766 dell'8 maggio 2009;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota del 24 aprile 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Per l'adozione delle iniziative necessarie per l'organizzazione del grande evento «Presidenza del Italiana del G8» di competenza del Ministero degli affari esteri, il Commissario delegato, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2009, n. 3629, e' autorizzato a trasferire due milioni di euro sulla contabilita' speciale intestata al Capo della delegazione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima ordinanza, utilizzando allo scopo le risorse rivenienti dall'art. 2, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Per la prosecuzione delle attivita' di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, il Commissario delegato di cui all'art. 1 della medesima ordinanza, e' autorizzato a trasferire due milioni di euro sulla contabilita' speciale n. 5124 aperta presso l'Ufficio Sherpa, utilizzando allo scopo le risorse rivenienti dall'art. 2, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per il compimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede in deroga all'art. 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 2.
1. Per assicurare il supporto all'attuazione delle iniziative necessarie per il superamento della situazione d'emergenza, con riguardo al settore scolastico ed universitario, il Commissario delegato si avvale, in qualita' di soggetto attuatore, del dott. Emanuele Fidora, Vice Capo di gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. In particolare il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede al coordinamento delle attivita' previste dal decreto-legge n. 39 del 2009 nella peculiare materia, anche con riferimento all'esigenza di assicurare quanto necessario ai fini dell'avvio dell'anno scolastico 2009-2010 e la ripresa ed il funzionamento delle attivita' universitarie nella citta' dell'Aquila.
3. Con successivo provvedimento verra' determinato il compenso da riconoscere al soggetto attuatore di cui al comma 1 con oneri a carico del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 3.
1. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i provvedimenti di spesa adottati dalla Direzione di comando e controllo (DI.COMA.C.), istituita ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753/2009 per fronteggiare la prima emergenza connessa agli eventi sismici del 6 aprile 2009, decadono ove non espressamente confermati dal Vice-Commissario competente in relazione alla materia trattata dalla funzione di controllo istituita presso la medesima Direzione.
2. Il sindaco dell'Aquila in qualita' di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 e' autorizzato ad avvalersi della societa' Servizio elaborazione dati (S.E.D.) S.p.a. per gestire il servizio di erogazione del contributo di autonoma sistemazione di cui all'art. 11 dell'ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 e degli ulteriori benefici previsti dalle ordinanze di protezione civile, per la realizzazione e gestione di una banca dati degli interventi emergenziali, nonche' per l'ordinata gestione dei rientri nelle abitazioni in esito alle dichiarazioni di agibilita' e delle verifiche delle dichiarazioni di conformita' degli impianti ad esse correlati. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse indicate nel comma 1, dell'art. 7 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009.
 
Art. 4.
1. In relazione alle accresciute esigenze amministrative dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, connesse agli eventi sismici del 6 aprile 2009, il personale ivi in servizio e' autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, fino al 31 dicembre 2009, oltre il limite previsto dalla normativa vigente, fino ad un massimo di 30 ore mensili pro capite.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse presenti nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 5.
1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3760/2009 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la trasparenza e la concorrenza nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, per l'attuazione dell'art. 2 del decreto-legge del 28 aprile 2009 n. 39, il Commissario delegato puo' avvalersi dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per indicazioni e pareri nella selezione dei concorrenti, nella predisposizione dei contratti e nella gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici».
 
Art. 6.
1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo ed all'espletamento, anche in sede locale, delle attivita' di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad implementare la dotazione organica dell'Ufficio del Consigliere Giuridico del medesimo Dipartimento nei termini di cui al presente articolo.
2. Il Consigliere Giuridico e' autorizzato ad avvalersi di tre consulenti da scegliere tra magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, anche in posizione di fuori ruolo, tenuti a svolgere la propria attivita' professionale presso la sede del Commissario delegato.
3. Presso il Commissario delegato e' assegnato un contingente di cinque unita' di personale preposto all'Ufficio del Commissario delegato appartenente alla pubblica amministrazione civile o militare, da chiamare in posizione di comando ai sensi dell'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2009, n. 3755, e di cinque unita' di personale individuate tra quelle gia' in servizio presso il Dipartimento della protezione civile.
4. Ai tre consulenti di cui al comma 2 e' riconosciuta un'indennita' mensile forfettaria, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 50% del trattamento economico in godimento.
5. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile.
 
Art. 7.
1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico in ordine alle attivita' di ricostruzione, il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e' autorizzato a costituire una Commissione di esperti che fornisce le proprie valutazioni.
2. Agli eventuali oneri si provvede a valere sugli importi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
 
Art. 8.
1. Per la soluzione di particolari e specifiche problematiche di natura tecnica, ed in particolare, per garantire la sicurezza delle costruzioni pubbliche e private nell'ambito del processo di ricostruzione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il Commissario delegato, nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, puo' avvalersi del Servizio tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
2. A tal fine le funzioni di Direttore del Servizio tecnico Centrale sono attribuite ad un soggetto a cui conferire un incarico di dirigente generale ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211.
3. Al fine di compensare le spese derivanti dall'incremento di un posto di funzione dirigenziale generale di cui al comma 2, sono resi indisponibili due posti di dirigenti di seconda fascia nel quadro della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previsti nella tabella «A» del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 con riguardo alla dotazione specifica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
 
Art. 9.
1. In relazione alle esigenze funzionali della Struttura di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della medesima disposizione, e' autorizzato a conferire, per l'espletamento delle funzioni di soggetto attuatore di cui al comma 2 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008, fino al 31 dicembre 2009, un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, ad un dirigente di prima fascia del ruolo speciale di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto incarico puo' essere svolto anche contemporaneamente ad altro incarico di Commissario delegato di cui a specifica ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il comma 7 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 e' soppresso.
 
Art. 10.
1. Per la realizzazione degli interventi di somma urgenza necessari ad eliminare il pericolo di crollo, mediante la messa in atto di opere provvisionali, della chiesa di San Marco nel comune dell'Aquila, il Vice-Commissario delegato di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009, provvede avvalendosi, in qualita' di soggetto attuatore, del Segretario Regionale ai lavori pubblici della regione Veneto.
2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede alla realizzazione degli interventi avvalendosi di imprese locali abruzzesi.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie stanziate dalla delibera di Giunta della medesima regione n. 1155 del 28 aprile 2009.
 
Art. 11.
1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti disposizioni:
legge regionale n. 75 del 1995;
legge regionale n. 11 del 1993;
legge regionale n. 16 del 2003;
legge regionale n. 2 del 2005;
decreto del Ministro della solidarieta' sociale n. 308 del 21 maggio 2001;
delibere della giunta regionale n. 361 del 16 maggio 2003 e n. 1230 del 12 dicembre 2001.
 
Art. 12.
1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2009, n. 3760, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui ai commi precedenti, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.».
 
Art. 13.
1. Il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, avvalendosi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, avvia un piano di microzonazione sismica dei Comuni colpiti dagli eventi tellurici di cui in premessa. A tal fine il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad anticipare un contributo straordinario di euro 300.000,00 a carico del Fondo della protezione civile. Per l'utilizzo di tale contributo il predetto Istituto tiene apposita evidenza contabile, rendicontando e documentando le spese effettivamente sostenute.
 
Art. 14.
1. Al fine di ottimizzare in un'ottica di contenimento della spesa la capacita' operativa della Struttura di Missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, anche tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, la Struttura stessa e' ricostituita, quale Unita' Tecnica di Missione operante presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui al presente articolo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le sette unita' di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007 e all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, sono ridotte a sei, le venti unita' di personale di cui all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 sono ridotte a dieci, le dodici unita' di personale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007 sono ridotte a quattro. Per la definizione dei provvedimenti inerenti alla gestione dei fondi stanziati, l'Unita' tecnica di Missione puo' avvalersi, nell'ambito delle economie di spesa realizzate ai sensi del presente comma, della consulenza di una figura professionale di comprovata esperienza nel settore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
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