Gazzetta n. 120 del 26 maggio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 18 marzo 2009 |
Norme per l'attuazione della direttiva 2008/100/CE, che modifica la direttiva 1990/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettura nutrizionale dei prodotti alimentari. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 «Attuazione della direttiva 90/946/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari»; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari» e successive modificazioni; Vista la direttiva 2008/100/CE del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni; Visto l'art. 6, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1925/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti; Visto il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulla revisione dei valori di riferimento per l'etichettatura nutrizionale, emesso il 5 marzo 2003; Visto l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; Visto l'art.13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 concernente le «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;
Decreta: Art. 1.
Modifiche
Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 e' cosi' modificato:
1) all'art. 3, paragrafo 1, lettera l) e' aggiunta la seguente frase: «La definizione della sostanza e se necessario i metodi di analisi figurano nell'allegato II»;
2) all'art. 5, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
g) fibre alimentari 2 kcal/g - 8 kJ/g;
h) eritritolo 0 kcal/g - 0 kJg;
3) l'allegato e' sostituito dall'allegato I del presente decreto;
4) e' aggiunto l'allegato II del presente decreto. |
| Art. 2.
Smaltimento scorte
1. E' consentita la commercializzazione dei prodotti conformi alla normativa previgente fino al 30 ottobre 2012. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2009
p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Martini
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 270 |
| Allegati
----> Vedere allegati I e II a pag. 82 <---- |
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