Gazzetta n. 120 del 26 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 maggio 2009
Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda la «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
Visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;
Considerata l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 20 marzo 2008 che stabilisce la suddivisione dei fondi tra il Ministero e le regioni e province autonome e contestualmente prevede l'adozione di linee guida per garantire la massima efficienza alla misura;
Considerata la necessita' di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere applicabile la predetta misura ed adottare contestualmente le linee guida;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 29 aprile 2009;

Decreta:
Art. 1.

Norme generali

1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni applicative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi», prevista all'art. 10 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, nonche' dal regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008.
2. I progetti presentati ai sensi del presente decreto sono finanziati con la quota nazionale dei fondi assegnati alla misura nell'ambito del quadro finanziario riportato nella tabella Allegato 1a, per le campagne dalla 2008/2009 fino alla 2012/2013.
3. I progetti presentati ai sensi del presente decreto sono finanziati con la quota regionale dei fondi assegnati alla misura nell'ambito del quadro finanziario riportato nella tabella Allegato 1b, per la campagna 2008/2009. Per le successive campagne, la ripartizione dei fondi tra le regioni sara' adottata con decreto dipartimentale da emanare entro il 10 luglio, previa intesa della Conferenza Stato-regioni che dovra' intervenire entro il 30 giugno 2009. E' fatta salva la possibilita', per le regioni e province autonome, di modificare la quota dei fondi assegnati alla promozione utilizzando le economie realizzate nelle altre misure di intervento ammesse a finanziamento ai sensi del Regolamento CE 479/2008. Tale modifica viene riportata in un apposito provvedimento regionale, pubblicato sul bollettino ufficiale regionale e comunicato, entro il 15 giugno di ciascun anno, al Ministero che procede alla conseguente modifica dell'Allegato 1b, con proprio provvedimento. A decorrere dalla campagna 2009/2010 sono ammissibili, anche, progetti che coinvolgono finanziariamente piu' regioni e province autonome, denominati di seguito «multiregionali».
4. Per i progetti di cui al comma 3 del presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare proprie disposizioni per emanare bandi in conformita' a quanto previsto nel presente decreto e negli allegati. Eventuali criteri selettivi contenuti nei bandi regionali e province autonome, rispetto a quanto previsto dai pertinenti articoli dei Regolamenti CE n. 479/08 e n. 555/08 e dal presente decreto e relativi allegati, sono comunicati al Ministero e all'Organismo pagatore AGEA. Detti criteri, individuati in base a parametri oggettivi e non discriminatori, riguardano uno o piu' tra i seguenti aspetti: categoria di vino da promuovere; beneficiari eleggibili per la presentazione dei programmi; paesi di destinazione; soggetti attuatori; azioni ammissibili e durata dei programmi (annuale, biennale, triennale), nonche' griglia dei punteggi per la valutazione.
5. Le regioni e province autonome che non adottano propri provvedimenti, si avvalgono delle disposizioni contenute nel presente decreto e relativi allegati.
6. Ai sensi del presente decreto si intende per:

- «Ministero»: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

- «Organismo pagatore»: Agea - Organismo pagatore;

- «Regioni»: regioni e province autonome;

- «regolamento»: il regolamento CE n 479/2008;

- «regolamento attuativo»: il regolamento CE n. 555/2008;

- «linee guida»: modalita' esplicative per l'accesso alla misura - decreto ed allegati;

- «autorita' competenti»: il Ministero e le regioni e province autonome;

- «beneficiari»: i soggetti indicati all'art. 2;

- «attuatori»: i soggetti indicati all'art. 3;

- «ente pubblico»: ente di cui all'art. 4 del regolamento CE n. 555/2008 avente personalita' giuridica di diritto pubblico, con esclusione dunque delle Amministrazioni rappresentative dello Stato membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: regioni, province e comuni);

- «organismo pubblico»: organizzazione pubblica avente personalita' giuridica di diritto pubblico (ente pubblico), con esclusione dunque delle Amministrazioni rappresentative dello Stato membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: regioni, province e comuni), o personalita' giuridica di diritto privato (societa' di capitale pubblico);

- «produttore di vino»: l'impresa, singola o associata, che trasforma uno o piu' prodotti a monte del vino nei prodotti indicati al successivo art. 4 comma 1 e/o commercializza vino di propria produzione o di imprese ad essa associate o da essa controllate;

- «fondi quota nazionale»: il 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura per ciascuna annualita';

- «fondi quota regionale»: il 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura per ciascuna annualita', ripartito tra le regioni.
7. Ai fini del presente decreto i riferimenti alla rappresentativita' delle produzioni si riferiscono alla media delle produzioni dichiarate dai soggetti obbligati nel triennio precedente ai sensi delle disposizioni applicative adottate in conformita' dell'art. 111 del regolamento CE 479/08. I riferimenti alle produzioni dei soggetti beneficiari riguardano la media del totale delle dichiarazioni di produzione vini presentate, nel triennio precedente, in conformita' alla normativa vigente.
 
Art. 2.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Ai sensi della normativa comunitaria citata nelle premesse, a decorrere dalla campagna 2008/2009, i soggetti che presentano alle autorita' competenti il progetto per accedere ai fondi indicati nell'allegato n. 1 per lo svolgimento delle azioni previste al successivo articolo, di seguito chiamati «beneficiari», sono:

a) le organizzazioni professionali, purche' abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;

b) le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'art. 65 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, compresi i Consigli interprofessionali previsti all'art. 20 della legge n. 164/1992, i Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992 e loro Associazioni e Federazioni;

c) le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 102/2005;

d) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti di cui all'art. 4 dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;

e) le associazioni, anche temporanee, di impresa;

f) ente pubblico con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli.
2. Nella campagna 2008/2009, i soggetti di cui alle lettere a), b) presentano i progetti a valere sui fondi quota nazionale se rappresentano almeno il 3% della produzione nazionale di vino calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi 3 anni. A decorrere dalla campagna 2009/2010, tale soglia di rappresentativita' e' fissata al 5%. I soggetti di cui alle lettere a) e b) che presentano progetti a valere sui fondi quota regionale rappresentano almeno il 3% della produzione regionale, salva la possibilita' per le Regioni di stabilire nei propri provvedimenti la soglia di rappresentativita' della produzione.
3. I soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) presentano progetti se procedono al confezionamento di una percentuale pari almeno al 25% della loro produzione o procedano all'imbottigliamento, nella campagna 2008/2009, di almeno 300.000 bottiglie ovvero, a decorrere dalla campagna 2009/2010, di almeno 600.000 bottiglie. Per la campagna 2008/2009 i medesimi soggetti presentano progetti qualora abbiano esportato una parte della loro produzione pari, almeno, al 10% del totale prodotto. A decorrere dalla campagna 2009/2010 tale percentuale e' fissata al 15%. Le regioni, se del caso ed in conformita' all'articolo 1 comma 4, stabiliscono nei propri provvedimenti parametri diversi per l'imbottigliamento e/o per la quota di export.
4. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento e dell'art. 4 del regolamento attuativo, il beneficiario ente pubblico promuove la partecipazione dei beneficiari ai progetti strategici, partecipa alla loro redazione ma non contribuisce con propri apporti finanziari e non puo' essere il solo beneficiario sia per i progetti a valere sui fondi quota nazionale che regionale. In tale caso, le disposizioni del presente decreto ed i relativi allegati sono opportunamente adeguati al fine di tener conto che i soggetti che partecipano con fondi propri posseggano le caratteristiche indicate al precedente punto 3.
5. Le regioni, se del caso ed in conformita' a quanto previsto al precedente art. 1, comma 4, limitano le categorie di soggetti beneficiari.
 
Art. 3.

Soggetti attuatori

1. Il beneficiario che non attua direttamente le azioni previste dal progetto designa un «organismo responsabile dell'attuazione», scelto tra i seguenti soggetti con comprovata esperienza in materia di promozione sui mercati dei Paesi terzi nel settore agroalimentare:

a) le organizzazioni interprofessionali che corrispondano alle caratteristiche indicate all'art. 65 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992;

b) i soggetti privati;

c) organismi pubblici.
2. Le modalita' di scelta dell'organismo responsabile dell'attuazione sono indicate al punto 4 lettera A punti d) ed e) delle linee guida.
3. Le regioni, se del caso ed in conformita' a quanto previsto al precedente art. 1 comma 4, limitano le categorie di soggetti attuatori.
 
Art. 4.

Prodotti

1. La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all'allegato IV del Reg. CE 479/08 nonche' i vini spumante di qualita', i vini spumante di qualita' aromatico e, a decorrere dalla campagna 2009/2010, i vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varieta', secondo le disposizioni attuative dell'art. 60 del Regolamento. Tuttavia i progetti relativi ai vini senza indicazione geografica e con indicazione varietale non formano oggetto esclusivo di promozione.
2. Le regioni, se del caso ed in conformita' a quanto previsto al precedente art. 1 comma 4, limitano i progetti ad alcune categorie di prodotto.
3. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente alla data di presentazione del progetto.
4. I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.
5. Nelle azioni di promozione e di informazione per i vini IGT DOC DOCG e' indicata l'origine dei vini.
 
Art. 5.

Progetti con finanziamento nazionale

1. I progetti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto riguardano la filiera vitivinicola di almeno 3 regioni.
2. A decorrere dalla campagna 2009/2010, il Ministero «riserva» un terzo dei fondi della quota nazionale di cui all'allegata tabella 1a, da destinare al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 3, che coinvolgano finanziariamente almeno cinque regioni. In tal caso, non si applica la percentuale di cui all'art. 2, comma 2, e verra' data priorita' ai progetti presentati da un maggior numero di regioni e, subordinatamente, a quelli presentati dalle Regioni che abbiano un maggiore grado di rappresentativita' con riferimento alla propria produzione rispetto a quella nazionale. La domanda di accesso alla riserva e' formulata al Ministero dalla regione capofila, scelta dalle regioni medesime, che raccoglie le valutazioni ed i pareri espressi in merito ai progetti presentati, in conformita' a quanto stabilito al successivo art. 10.
3. I progetti multiregionali accedono alla riserva di cui al comma precedente nella misura massima pari al 50% del totale dei contributi regionali. Tale quota di accesso alla riserva e' modificata dal Ministero, previa consultazione delle regioni, senza adire la Conferenza Stato-regioni.
4. Con decreto dipartimentale e' costituito un Comitato di valutazione che definisce la graduatoria dei progetti presentati al Ministero per accedere ai fondi quota nazionale.
 
Art. 6.

Azioni ammissibili

1. Le azioni ammissibili da svolgere esclusivamente nei Paesi terzi riguardano:

a) la promozione e pubblicita', che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualita', la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione;

b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita, la grande distribuzione, la ristorazione dei paesi terzi;

d) altri strumenti di comunicazione (ad es.: siti internet, opuscoli, pieghevoli, degustazioni guidate, incontri con operatori dei Paesi terzi).
2. Le azioni di cui al precedente comma 1 riguardano anche marchi commerciali.
3. Le regioni, se del caso ed in conformita' a quanto previsto al precedente articolo 1, comma 4, limitano i progetti ad alcune azioni ammissibili e/o ad alcuni Paesi terzi.
4. La realizzazione di azioni di cui alla lettera b) dell'art. 6, comma 1, nell'ambito dei fondi quota nazionale di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto ad esclusione di quelli indicati al precedente art. 5, comma 2, e' limitata a beneficiari che rappresentano almeno il 25% della produzione nazionale di vino in almeno dieci regioni.
 
Art. 7.

Contenuto del progetto

1. I soggetti proponenti presentano, entro i tempi stabiliti al successivo art. 10, un progetto che contenga le seguenti informazioni:

a) il/i Paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e, a decorrere dalla campagna 2009/2010, dei vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varieta';

b) le attivita' che si intendono realizzare, tra quelle indicate all'art. 4, comma 5, con descrizione dettagliata in relazione ai prodotti e ai paesi di cui alla lettera a);

c) la durata del progetto che, comunque, non puo' essere superiore a tre anni per beneficiario e per Paese terzo;

d) un calendario dettagliato delle singole azioni e la/le localita' in cui si realizzeranno; in caso di azioni realizzate tramite media, indicare la testata, l'emittente e il sito;

e) il costo delle singole azioni con le quali vengono realizzate le attivita' scelte, e descrizione dettagliata delle attivita' e servizi in relazione alla congruita' del costo proposto;

f) i motivi per i quali e' stato presentato il progetto in relazione alla realta' produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, e le motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di idonee analisi di mercato;

g) gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l'impatto previsto della realizzazione delle azioni medesime in termine di sviluppo della notorieta' dei prodotti coinvolti nel progetto e l'incremento delle loro vendite nei mercati obiettivo;

h) la metodologia di misurazione dei risultati attesi di cui alla precedente lettera g), prevedendo - per i progetti pluriennali - valutazioni intermedie annuali;

i) dichiarazione dei requisiti soggettivi e della rappresentativita' in termini di produzione di vino e la percentuale richiesta di contributo;

j) la dichiarazione del beneficiario che non partecipa ad altri progetti che coinvolgono lo stesso prodotto di cui alla lettera a) nel medesimo Paese per le medesime attivita' di cui alla lettera b).
2. Le autorita' competenti verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel Regolamento, nel Regolamento attuativo, nel presente decreto e quelli individuati nelle linee guida e ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma del regolamento attuativo, ammettono modifiche al progetto presentato ed effettuano comunicazione al Ministero e ad Agea.
3. Al fine di assicurare la tracciabilita' amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per ciascuna azione sono contrassegnati con il logo e la dicitura di cui all'Allegato IV.
 
Art. 8.

Comitati

1. Sono costituiti, presso le regioni, appositi Comitati di valutazione che, sulla base dei criteri stabiliti al punto 2 delle linee guida, definiscono la graduatoria dei progetti presentati. Le Regioni con proprio provvedimento dichiarano ammissibili i progetti sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Gli altri progetti, utilmente inseriti in graduatoria, sono dichiarati idonei. Nel caso di progetti multiregionali, le regioni decidono d'intesa quale sara' la regione capofila, cui competera' il compito di raccogliere i pareri di idoneita'.
2. Con decreto dipartimentale, da emanarsi previa consultazione delle regioni e' istituito un Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura, presieduto da un rappresentante del Ministero ed integrato da quattro membri nominati dal Ministero, sei rappresentanti delle regioni e province autonome, quattro rappresentanti della filiera, 1 rappresentante di Buonitalia S.p.A. e un rappresentante di Agea organismo pagatore. Il Comitato, che operera' in due sottogruppi «Monitoraggio e coordinamento della misura» e «Strategia di promozione pluriennale»:

- valuta la coerenza dei progetti ammessi a beneficio con le campagne nazionali di promozione e con quelli presentati in conformita' al Reg. CE 3/08;

- garantisce il monitoraggio dell'applicazione della misura, in conformita' alla normativa comunitaria ed al del programma di sostegno;

- redige, in base alle elaborazioni fornite da Agea sulla banca dati dei progetti, prospetti indicativi dei costi standard per attivita' e servizi omogenei, al fine di supportare i comitati di valutazione, nazionale e regionali, in termini di congruita' dei costi;

- valuta i fabbisogni prioritari di promozione della filiera vitivinicola in relazione ai mercati dei Paesi terzi.

- propone l'adozione di indicazioni comuni per la realizzazione delle azioni ammissibili di cui all'art. 6 (es. logo, messaggi di comunicazione);

- propone la revisione dei criteri di priorita' definiti al punto 2 delle allegate linee guida.
 
Art. 9.

Entita' del sostegno

1. L'importo dell'aiuto e' pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attivita' indicate. Il restante 50% e' a carico del beneficiario, che non puo' usufruire di altri aiuti pubblici.
2. I progetti presentati da aziende private, non comprese tra le micro, piccole e medie imprese, indicate all'art. 4 del regolamento (CE) n. 555/08 e ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, che intendano effettuare azioni promozionali con propri marchi, sono finanziati al massimo nella misura del 30% del totale delle spese sostenute. Il restante 70% e' a carico del beneficiario e non puo' usufruire di altri aiuti pubblici.
3. I progetti presentati dalle imprese indicate al precedente art. 2, lettera e) costituite da una grande impresa che rappresenti non oltre il 49% del fatturato complessivo dell'Associazione e da almeno due imprese classificabili come micro, piccole o medie imprese sono finanziati nella misura massima del 50%.
4. Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, i progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese di:

a) 100.000 euro per la campagna 2008/2009;

b) 300.000 euro per anno per le campagne 2009/2010 e 2010/2011;

c) 500.000 euro per anno a decorrere dalla campagna 2011/2012.
5. Qualora vengano presentati progetti pluriennali, la soglia minima richiesta e' quella prevista per l'anno in cui gli stessi sono presentati
6. I suddetti importi possono essere ridotti fino ad un massimo del 20% in caso di progetti presentati da micro, piccole e medie imprese.
7. Qualora la dotazione finanziaria di cui all'Allegato 1b non sia sufficiente a garantire le citate soglie minime, possono essere presentati progetti multiregionali.
8. Limitatamente alla campagna 2008/2009, sono ammissibili, a valere sui fondi quota regionale, progetti che rispondono ai criteri di cui al precedente comma 4, lettera a). Per le campagne successive, le soglie ed i criteri di ammissibilita' dei progetti a valere sui fondi quota regionale saranno individuati previa intesa della Conferenza Stato regioni e previa modifica del programma nazionale di sostegno da comunicare alla Commissione UE entro il 30 giugno 2009.
9. Nella campagna 2008/09 i progetti pluriennali sono presentati a valere sui fondi quota nazionale di cui all'art. 1, comma 2.
10. Nessun aiuto e' erogato in caso di progetti finanziati con i regolamenti della Commissione n. 3/2008. Nessun aiuto e' erogato anche in caso di progetti per i quali e' stato gia' richiesto o verra' presentata richiesta di finanziamento ai sensi dei Regg. CE n. 501/2008 e n. 1698/2005.
 
Art. 10.

Modalita' di presentazione

1. Tutti i progetti per l'accesso ai fondi di competenza nazionale sono presentati in originale all'Agea - Organismo pagatore ed in copia al Ministero. I progetti per l'accesso ai fondi di competenza regionale, sono presentati in duplice originale alla Regione territorialmente competente, in relazione alla sede legale del richiedente, ed all'Organismo pagatore Agea ed in copia al Ministero.
2. Per la campagna 2008/2009, i progetti sono presentati entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le procedure istruttorie sono effettuate rispettando la seguente tempistica:

- Le autorita' competenti, Ministero e regioni, esaminano i progetti presentati entro i venti giorni successivi alla scadenza.

- Le regioni, completata l'istruttoria, fanno tempestivamente pervenire al Ministero, entro venticinque giorni successivi alla scadenza l'elenco dei progetti presentati, con l'indicazione dei progetti ritenuti ammissibili a beneficiare degli aiuti sulla base delle disponibilita' di ciascuna regione, di quelli ritenuti idonei nonche' di quelli ritenuti non ammissibili. Per tutti i progetti le regioni predispongono un'apposita scheda descrittiva.

- Il Ministero comunica l'elenco di tutti i progetti ammissibili a valere sui fondi sia di competenza regionale che nazionale all'Organismo pagatore Agea entro il 30 giugno 2009.

- L'Organismo pagatore Agea stipula i contratti, sulla base del modello Allegato C, entro il 30 luglio 2009.

- L'aiuto riconosciuto e' erogato esclusivamente in forma integralmente anticipata previa costituzione di una cauzione pari al 120% dell'importo finanziabile, e conforme all'allegato VI del contratto-tipo.

- Le iniziative previste dai progetti approvati sono effettuate entro il 31 dicembre 2009.
3. Per la campagna 2008/2009, ferma restando la data del 30 luglio quale termine ultimo per la stipula dei contratti, le regioni che emanano propri bandi conformano i tempi delle procedure di presentazione delle domande e di istruttoria in modo da trasmettere al Ministero, entro il 20 giugno 2009, l'elenco dei progetti presentati e di quelli ammissibili a beneficiare degli aiuti.
4. Per le campagne successive i progetti sono presentati con le stesse modalita' di cui al punto 1 entro il 1° settembre di ciascun anno. Le procedure istruttorie sono effettuate rispettando la seguente tempistica:

- Il Ministero e le regioni esaminano i progetti entro i trenta giorni successivi.

- Le regioni fanno pervenire al Ministero, entro trentacinque giorni dalla presentazione l'elenco dei progetti ammissibili per le azioni riferite all'anno finanziario comunitario successivo corredati da un'apposita scheda descrittiva, al fine di evitare duplicazioni di interventi.

- Il Ministero invia all'Organismo pagatore Agea la lista completa dei progetti entro il 30 ottobre.

- L'Organismo pagatore Agea stipula con i beneficiari appositi contratti sulla base del modello allegato C delle linee guida entro il 30 novembre.
5. Per le campagne successive, le regioni che emanano propri bandi conformano i tempi delle procedure di presentazione delle domande e di istruttoria in modo da trasmettere al Ministero l'elenco dei progetti presentati e di quelli ammissibili a beneficiare degli aiuti entro il 15 ottobre.
6. Per la campagna 2008/09 entro il 15 maggio, e per le campagne successive entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni comunicano al Ministero se intendano avvalersi della facolta' prevista al comma 4, dell'art. 1 del presente decreto, ovvero se intendano seguire la procedura del comma 5. dell'art. 1 del presente decreto, ed in questo caso indicano l'indirizzo dell'Ufficio responsabile del procedimento.
Il Ministero con decreto direttoriale porta a conoscenza dei soggetti interessati, l'elenco delle regioni ed Uffici responsabili di cui al comma 5, dell'art. 1 del presente decreto, mediante pubblicazione sul sito www.politicheagricole.it.
7. A decorrere dalla campagna 2009/2010 le attivita' sono effettuate entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto con richiesta di saldo in pari data qualora i soggetti non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l'anticipazione in forma parziale (30% del contributo). La procedura e la tempistica di richiesta dell'anticipo, di rendicontazione e di erogazione del contributo, e' la medesima prevista dal reg. CE n. 501/2008.
8. A decorrere dalla campagna 2009/2010 le attivita' sono effettuate entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di stipula del contratto qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%. La relazione e la documentazione giustificativa sulle attivita' svolte e' presentata all'Organismo pagatore Agea entro il 15 dicembre.
 
Art. 11.

Disposizioni finali

1. Le regioni comunicano al Ministero ed all'Agea coordinamento, entro il 15 febbraio o il 15 giugno di ciascun anno, gli spostamenti di fondi tra le misure ai fini della modifica del programma nazionale di sostegno da notificare alla Commissione UE, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 555/2008. L'efficacia dei trasferimenti di fondi e' subordinata all'applicazione dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 555/2008. La scheda finanziaria riportata nell'allegato 1 e', per ciascuna annualita', modificata dal Ministero senza acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Qualora dopo il 15 giugno risultino importi non utilizzati ne' utilizzabili per altre misure previste dal programma nazionale di sostegno, Agea coordinamento informa il Ministero, le regioni e le province autonome affinche' i fondi possano essere utilizzati per destinarli a progetti idonei.
3. Al fine di agevolare l'attuazione della misura ed il pieno utilizzo delle risorse il Ministero, sentite le Amministrazioni regionali e alle province autonome e l'Organismo pagatore Agea, puo' procedere alla modifica delle date indicate nel presente decreto.
4. Tutti i termini indicati nel presente decreto hanno carattere vincolante sia per i progetti presentati a valere sui fondi nazionali che per quelli presentati a valere sui fondi regionali.
Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2009

Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 333
 
Allegato

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