Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 8 gennaio 2009 |
Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85; Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'art. 6, commi 6 e 7; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10; Visti il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000), nonche' il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000) ed il D.M. 18 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005); Vista la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'Istruzione Superiore dei paesi dell'area europea; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 relativo all'Anagrafe degli studenti ed al certificato «supplemento al diploma»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251; Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 6 della predetta legge 251/2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, della stessa legge; Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie; Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, relativo alla Banca dati dell'offerta e verifica del possesso dei requisiti minimi; Considerata l'esigenza di provvedere alla determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997 e successive modificazioni, nonche' ai sensi del predetto decreto ministeriale n. 270/2004; Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2004 e successive integrazioni, con il quale sono stati costituiti i Tavoli Tecnici al fine di rideterminare le classi dei corsi di studio ai sensi del D.M. 270/2004, composti dai Presidenti delle Conferenze dei Presidi delle facolta' interessate, dai Presidenti degli Ordini professionali interessati e dai Presidenti delle Associazioni professionali interessate; Preso atto, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi; Visti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005 e nell'adunanza dell'11 gennaio 2006; Ritenuto di assumere, in via di principio, a fondamento della stesura delle singole classi dell'allegato, le proposte formulate dai predetti Tavoli Tecnici in considerazione della generale rappresentativita' dei relativi interessi pubblici; Visto il parere del CNSU, reso nell'adunanza dell'1/2 settembre 2005; Sentita la CRUI per quanto riguarda il termine di cui all'art. 13, comma 2, del D.M. 270/2004; Ritenuto che, ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, e con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei requisiti minimi, sia necessario assicurare agli atenei un congruo termine non inferiore a mesi diciotto per l'adeguamento dei rispettivi regolamenti didattici; Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 30 ottobre 2007; Visto il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), reso nell'adunanza del 6 e 7 dicembre 2007; Acquisiti i pareri della VII Commissione del Senato della Repubblica e della VII Commissione della Camera dei Deputati, resi rispettivamente il 14 ottobre 2008 e il 15 ottobre 2008; Ritenuto di non accogliere le osservazioni di cui al punto 1 del parere della VII Commissione del Senato della Repubblica e del parere della VII Commissione della Camera dei Deputati intese a ridurre le discipline cliniche in quanto la presenza delle discipline cliniche nel corso di laurea triennale rende obbligatorio il loro inserimento, anche nel corso di laurea magistrale, per garantire la continuita' didattica e per approfondire l'organizzazione e la gestione dell'assistenza nei vari ambiti clinici; Considerato che l'invito, contenuto nel punto 2 del parere della VII Commissione del Senato, inteso a favorire le attivita' di formazione a distanza, al fine di promuovere l'ampliamento e la diffusione di esperienze nazionali ed internazionali puo' essere accolto limitatamente alle sedi decentrate ed esclusivamente per la didattica teorica, fermo restando che, data la specificita' della professione sanitaria, anche il rapporto con il docente nella didattica teorica puo' consentire un apprendimento delle modalita' di rapporto con il paziente; Considerato altresi', che non si condivide il suggerimento contenuto nel punto 3 del parere della VII Commissione del Senato della Repubblica riguardante l'introduzione e l'approfondimento delle discipline gestionali ed organizzative che riguardano strettamente le competenze degli infermieri, nonche' l'ampliamento dello studio delle discipline statistiche, in quanto i 20 crediti formativi liberi a scelta dalla sede sono disponibili oltre che per l'eventuale didattica on line anche per approfondimenti di tipo statistico, epidemiologico e gestionale; Decreta: Art. 1.
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie individuate nell'allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le universita' statali e non statali. 2. Le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie, di cui al D.M. 2 aprile 2001 (S.O. n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001) sono soppresse e sostituite dalle classi di laurea magistrale allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante, fatto salvo quanto previsto all'art. 8. 3. Le universita', nell'osservanza dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale n. 270/2004 procedono all'istituzione dei corsi di laurea magistrale individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza. 4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto n. 270/2004 e del presente decreto. 5. In attuazione del comma 4 le universita' adeguano i vigenti regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni di cui al presente decreto entro l'anno accademico 2010/2011. 6. Le modifiche sono approvate dalle universita' in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea delle professioni sanitarie con i nuovi ordinamenti all'inizio di ciascun anno accademico; |
| Art. 2.
1. I corsi di laurea magistrale afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facolta' di Medicina e Chirurgia. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Universita', nelle Aziende ospedaliero-universitarie, nelle Aziende ospedaliere, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le universita', a norma dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. 2. Almeno il cinquanta per cento degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di cui al comma 1 sono affidati a professori e ricercatori universitari. |
| Art. 3.
1. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa. A tale scopo, limitatamente alle attivita' formative previste nelle lettere a) e b) dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare. 2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilita' di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresi' assicurare agli studenti la possibilita' di svolgere tutte le attivita' formative di cui all'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 3. Per quanto riguarda le attivita' formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la liberta' di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l' acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti. 4. Nel definire gli ordinamenti didattici del corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie di ciascuna classe le universita' specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, nonche' in particolare, alle competenze relative all'organizzazione e coordinamento di tutte le figure professionali ricomprese in ogni classe, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attivita' classificate dall'ISTAT. 5. Salvo quanto previsto dal comma 6, relativamente al trasferimento degli studenti da un'universita' ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti gia' maturati dallo studente, secondo criteri e modalita' previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. 6. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non puo' essere inferiore al cinquanta per cento. |
| Art. 4.
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attivita' formative di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalita' con gli obiettivi formativi specifici del corso. 2. Le universita' garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attivita' formative. In ciascun corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie non possono comunque essere previsti in totale piu' di 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per piu' insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalita' previste nei regolamenti didattici di ateneo, ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera d), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 3. Gli atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilita' professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'universita' abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili e' fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non puo' comunque essere superiore a 40. Le attivita' gia' riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea delle professioni sanitarie non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. |
| Art. 5.
1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto, corrispondono a 25 ore di impegno per studente. 2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresi' per ciascun corso di laurea magistrale la quota di impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attivita' formative di tipo individuale. Tale quota non puo' comunque essere inferiore al cinquanta per cento dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale e pratico. Nel computo dell'impegno orario complessivo non devono essere considerate le attivita' di tirocinio. 3. Gli studenti che maturano 120 crediti secondo le modalita' previste nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale e fatto salvo l'obbligo di aver completato l'attivita' di tirocinio e laboratorio, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'universita'. |
| Art. 6.
1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie prevedono l'accesso senza debiti formativi per i laureati delle professioni sanitarie della classe corrispondente. Inoltre per i possessori di titoli differenti, fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004. Eventuali integrazioni curricolari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2. 2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalita' di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 11, comma 7, lettera f), del predetto decreto ministeriale. |
| Art. 7.
1. Le universita' rilasciano i titoli di laurea magistrale con la denominazione della classe di appartenenza. 2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi, o a singoli profili professionali. 3. Le universita' provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalita' indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. |
| Art. 8.
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le universita' assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti gia' iscritti ai corsi alla data del presente decreto e disciplinano altresi' la facolta' per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie di cui allo stesso decreto. 2. Modifiche alle classi di cui al presente decreto e istituzioni di nuove classi possono essere disposte con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 gennaio 2009
Il Ministro : Gelmini
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 272 |
| Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 10 a pag. 51 <---- |
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