Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 2009, n. 55
Regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Vista la nota MSC/Circ. 1089 del 6 giugno 2003 con la quale l'Organizzazione internazionale marittima invitava i Governi aderenti alla Convenzione STCW '95, nella sua versione aggiornata, ad adottare delle misure atte a prevenire pratiche fraudolente per l'emissione di certificati adeguato;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, concernente l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
Visto l'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2006, e in particolare l'allegato C;
Vista la direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE;
Vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);
Visto l'articolo 292-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 8-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2008;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 novembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4309/2008, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i rapporti con le regioni;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai cittadini di Stati membri e ai cittadini di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima, ad eccezione:
a) delle navi da guerra, ausiliarie della Marina militare ed altre navi di proprieta' o gestite dallo Stato od adibite solo a servizi governativi non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle unita' da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
(Omissis).».
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, reca: «Codice
della navigazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93 ediz. spec.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, reca: «Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione
marittima).».
- La legge 21 novembre 1985, n. 739, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 324, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
agosto 2001, n. 187, supplemento ordinario.
- La direttiva 94/58/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 12
dicembre 1994, n. L 319.
- La direttiva 98/35/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17
giugno 1998, n. L 172.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2005, n. 153.
- La direttiva 2002/84/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio
2006, n. 246 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
agosto 2006, n. 185.
- La direttiva 2003/103/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
13 dicembre 2003, n. L 326.
- La direttiva 2005/23/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 9
marzo 2005, n. L 62.
- La direttiva 2001/25/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L. 136 del 18 maggio 2001.
- L'art. 6, comma 1, e l'allegato C, della legge 6
febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 febbraio 2007, n. 40, supplemento ordinario, cosi'
recitano:
«Art. 6 (Attuazione di direttive comunitarie
con regolamento autorizzato). - 1. Il Governo e'
autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu'
regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto
dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e
con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti
organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono
trasmessi con apposite relazioni cui e' allegato il parere
del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta
giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i
regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
(Omissis).
Allegato C

2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei
certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di
mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.».
- L'art. 292-bis del codice della navigazione, reca:
«Art. 292-bis (Requisiti per l'esercizio delle funzioni
di comandante e di primo ufficiale di coperta).».
- Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84., convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008, n. 132.
Nota all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 2001, n. 324, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera nn) sono inserite le seguenti:
«nn-bis) «convalida» il documento valido emesso dall'autorita' competente di uno Stato membro;
nn-ter) «riconoscimento» l'accettazione, da parte delle autorita' competenti di uno Stato membro ospitante, del certificato o del certificato adeguato rilasciato da un altro Stato membro;»;
b) dopo la lettera pp) e' inserita la seguente:
«pp-bis) «Stato membro ospitante» lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato adeguato (dei suoi certificati adeguati) o di un altro certificato (o di altri certificati);».



Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, citato
nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - a) «lavoratore marittimo» ogni
persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o
attivita' lavorativa a bordo di una nave;
b) «comandante» l'ufficiale che esercita il comando di
una nave;
c) «ufficiale» un membro dell'equipaggio, diverso dal
comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o
di regolamenti;
d) «ufficiale di coperta» l'ufficiale qualificato in
conformita' alle disposizioni di cui al capitolo II
dell'allegato I;
e) «primo ufficiale di coperta» l'ufficiale,
immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al
quale compete il comando della nave qualora il comandante
non sia in grado di esercitarlo;
f) «allievo ufficiale di coperta» un membro
dell'equipaggio che svolge attivita' formative a bordo di
una nave per acquisire la competenza professionale propria
dell'ufficiale di coperta;
g) «direttore di macchina» l'ufficiale di macchina
responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento
e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici
della nave;
h) «ufficiale di macchina» l'ufficiale qualificato in
conformita' alle disposizioni di cui al capitolo III
dell'allegato I;
i) «primo ufficiale di macchina» l'ufficiale di
macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in
linea gerarchica, al quale compete la responsabilita' della
propulsione meccanica, del funzionamento e della
manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della
nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di
esercitarla;
l) «allievo ufficiale di macchina» un membro
dell'equipaggio che svolge attivita' formative a bordo di
una nave per acquisire la competenza professionale propria
dell'ufficiale di macchina;
m) «radioperatore» un membro dell'equipaggio in
possesso di un certificato che abilita all'esercizio di una
stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni
terrene di navi;
n) «comune di guardia di coperta» un membro
dell'equipaggio di una nave che non sia il comandante o un
ufficiale di coperta;
o) «comune di guardia di macchina» un membro
dell'equipaggio di una nave che non sia il direttore o un
ufficiale di macchina;
p) «nave adibita alla navigazione marittima» una nave
diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque
interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle
acque protette o alle zone in cui si applicano i
regolamenti portuali;
q) «nave battente bandiera di uno Stato membro» una
nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e
battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente
alla legislazione di quest'ultimo; le navi che non
corrispondono a questa definizione sono equiparate alle
navi battenti bandiera di un Paese terzo;
r) «viaggi costieri» i viaggi effettuati in prossimita'
della costa come definiti dall'art. 1, comma 1, punti 37 e
39, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435;
s) «potenza di propulsione» la potenza di uscita totale
massima caratteristica continuata in chilowatt sviluppata
da tutti gli apparati di propulsione principali della nave
che appare sul certificato di iscrizione della nave o su
altro documento ufficiale;
t) «nave petroliera» la nave costruita ed adibita per
il trasporto alla rinfusa di prodotti infiammabili allo
stato liquido;
u) «nave chimichiera» la nave, costruita o adattata,
adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei
prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo
17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti
chimici alla rinfusa (IBC code);
v) «nave gasiera» la nave, costruita o adattata,
adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei
prodotti gassosi allo stato liquefatto elencati nel
capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di
gas (IBG code);
z) «norme radio» le norme relative al servizio mobile
marittimo adottate dalla Conferenza mondiale delle
radiocomunicazioni;
aa) «nave da passeggeri» la nave adibita alla
navigazione marittima abilitata al trasporto di piu' di
dodici passeggeri;
bb) «nave da pesca» la nave adibita alla cattura di
pesce o altre risorse vive del mare;
cc) «Convenzione STCW» (Standards of Trainig,
Certification and Watchkeeping) la Convenzione
internazionale sui requisiti minimi di addestramento,
certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il
7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n.
739, e i successivi emendamenti;
dd) «annesso alla Convenzione STCW» il documento
allegato alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la
risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi
a Londra il 7 luglio 1995, allegato I del presente
regolamento;
ee) «codice STCW» (Standards of Training, Certification
and Watchkeeping) il codice di addestramento,
certificazione e tenuta della guardia adottato con la
risoluzione n. 2 dalla Conferenza dei Paesi aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi
a Londra il 7 luglio 1995;
ff) «funzioni» una serie di compiti, servizi e
responsabilita', come specificatamente indicati dal codice
STCW, necessari per la conduzione della nave, la
salvaguardia della vita umana in mare e la tutela
dell'ambiente marino;
gg) «servizi radio» le funzioni, a seconda del caso, di
tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di
manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in
conformita' delle norme radio, della Convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
(SOLAS) del 1974, e successive modifiche ed integrazioni, e
delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione
marittima internazionale (IMO);
hh) «Convenzione SOLAS» (Safety of Life at Sea) la
Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva
con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
ii) «nave da passeggeri ro-ro» (roll on roll off) la
nave da passeggeri espressamente progettata e costruita
anche per il trasporto di veicoli con imbarco e sbarco
sulle proprie ruote e di carichi, disposti su pianali o in
contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli
dotati di ruote;
ll) «compagnia di navigazione» la persona fisica o
giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona
fisica o giuridica quale l'armatore o il noleggiatore a
scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario
responsabilita' inerenti alla conduzione della stessa,
assumendosi cosi' tutti i doveri e le responsabilita'
gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del
presente regolamento;
mm) «certificato» qualsiasi documento valido, a
prescindere dalla denominazione con la quale sia noto,
rilasciato ai sensi della Convenzione STCW del 1978
dall'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione
europea, o con l'autorizzazione di quest'ultimo, abilitante
il titolare ad assolvere le funzioni menzionate in detto
documento o autorizzate dalle norme nazionali;
nn) «certificato adeguato» il documento previsto
nell'annesso alla Convenzione STCW, rilasciato e
convalidato conformemente al presente regolamento, che
abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a
svolgere le funzioni corrispondenti al livello di
responsabilita' menzionate sul certificato medesimo a bordo
di una nave del tipo e dalle caratteristiche di
tonnellaggio e potenza di propulsione considerati e nel
particolare viaggio cui essa e' adibita;
«nn-bis) «Convalida» il documento valido emesso
dall'autorita' competente di uno Stato membro;
“nn-ter) «Riconoscimento» l'accettazione, da
parte delle autorita' competenti di uno Stato membro
ospitante, del certificato o del certificato adeguato
rilasciato da un altro Stato membro»;
oo) «servizio di navigazione» il servizio svolto a
bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un
certificato o di un certificato adeguato ovvero per il
conseguimento di un'altra qualifica;
pp) «Paese terzo» il Paese che non e' uno Stato membro
dell'Unione europea;
pp-bis) «Stato membro ospitante» lo Stato membro in cui
un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato
adeguato (dei suoi certificati adeguati) o di un altro
certificato (o di altri certificati)»;
qq) «mese» un mese civile o un periodo di trenta giorni
risultante dalla somma di periodi inferiori;
qq-bis) «Comitato» Comitato per la sicurezza marittima
e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi
(Comitato COSS), istituito dall'art. 3 del regolamento (CE)
n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
novembre 2002;
qq-ter) «Agenzia» l'Agenzia europea per la sicurezza
marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.».



 
Art. 3.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per i certificati adeguati relativi all'espletamento di funzioni di comandante e primo ufficiale, rilasciati dalle autorita' competenti di uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'Annesso alla Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata, si applicano le disposizioni dell'articolo 292-bis del codice della navigazione. Al fine della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela della sicurezza del lavoro e della navigazione, nelle more della definizione delle procedure di cui al secondo comma, dell'articolo 292-bis del codice della navigazione, la conoscenza della lingua italiana e della normativa italiana da parte dei cittadini di Stati membri e' attestata dall'armatore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
2. La forma di attestazione di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, come introdotto dal comma 1, puo' essere validamente utilizzata unicamente nei primi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, e' inserito il seguente:
«3-bis. I certificati adeguati sono rilasciati dalle amministrazioni marittime periferiche di cui all'articolo 124 del codice della navigazione, redatti su carta valori con oneri a carico del richiedente.».
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, e' inserito il seguente:
«5-bis. La convalida della decisione di riconoscimento di un certificato e' rilasciata su carta valori dalle rappresentanze diplomatiche consolari all'estero, ai sensi degli articoli 20 e 127 del codice della navigazione, con oneri a carico del richiedente. La validita' della convalida non puo' essere superiore alla data di scadenza riportata sul certificato in relazione al quale la convalida e' richiesta.».
5. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4, i certificati adeguati e le convalide sono conformi ai modelli di cui, rispettivamente, agli allegati 1 e 2.



Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 4 (Certificati e modelli). - 1. Il comandante, il
direttore di macchina, gli ufficiali di coperta e di
macchina, i comuni di guardia di coperta e di macchina e,
ove previsto, gli altri membri dell'equipaggio contemplati
nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW, devono
essere in possesso di un certificato adeguato, rilasciato o
convalidato da una delle amministrazioni indicate all'art.
3, che abilita il titolare a svolgere le competenze
menzionate nel certificato stesso.
2. Sono parimenti validi i certificati adeguati relativi
all'espletamento di funzioni diverse da quelle di
comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati o
convalidati dalle autorita' competenti di uno Stato membro
a cittadini di stati membri dell'Unione europea ai sensi
dell'annesso alla Convenzione STCW.
«2-bis. Per i certificati adeguati relativi
all'espletamento di funzioni di comandante e primo
ufficiale, rilasciati dalle autorita' competenti di uno
Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione
europea, ai sensi dell'Annesso alla Convenzione STCW '78,
nella sua versione aggiornata, si applicano le disposizioni
dell'articolo 292-bis del codice della navigazione. Al fine
della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela
della sicurezza del lavoro e della navigazione, nelle more
della definizione delle procedure di cui al comma 2
dell'articolo 292-bis del codice della navigazione, la
conoscenza della lingua italiana e della normativa italiana
da parte dei cittadini di Stati membri e' attestata
dall'armatore ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
3. I certificati rilasciati dalle amministrazioni di cui
all'art. 3 sono conformi al modello di cui alla sezione
A-I/2, paragrafo 1, del Codice STCW, riportato
nell'allegato III/1.
«3-bis. I certificati adeguati sono rilasciati dalle
amministrazioni marittime periferiche di cui all'articolo
124 del codice della navigazione, redatti su carta valori
con oneri a carico del richiedente».
4. La convalida conseguente al rinnovo di un certificato
ai sensi dell'art. 6 puo' essere attestata incorporandola
nel modello di certificato indicato al comma 3. Se emessa
altrimenti, la convalida e' redatta sul modello indicato
nella sezione A-I/2, paragrafo 2, del Codice STCW,
riportato nell'allegato III/2.
5. La convalida conseguente alla decisione di
riconoscimento di un certificato ai sensi degli articoli 7
e 8 e' conforme al modello indicato nella sezione A-I/2,
paragrafo 3, del Codice STCW, riportato nell'allegato
III/3.
«5-bis. La convalida della decisione di riconoscimento
di un certificato e' rilasciata su carta valori dalle
rappresentanze diplomatiche consolari all'estero, ai sensi
degli articoli 20 e 127 del codice della navigazione, con
oneri a carico del richiedente. La validita' della
convalida non puo' essere superiore alla data di scadenza
riportata sul certificato in relazione al quale la
convalida e' richiesta.».
6. I certificati di cui al comma 3 e gli attestati di
convalida di cui ai commi 4, secondo periodo, e 5, sono
annotati, previa attribuzione di un numero progressivo, nel
registro istituito ai sensi dell'art. 10.».
- Il comma 2 dell'art. 292-bis del codice della
navigazione, citato nelle premesse, cosi' recita:
«Art. 292-bis (Requisiti per l'esercizio delle funzioni
di comandante e di primo ufficiale di coperta). - Omissis.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono determinati i programmi di qualificazione
professionale, nonche' l'organismo competente allo
svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di
cui al primo comma.».
- Gli articoli 20 e 127 del codice della navigazione,
cosi' recitano:
«Art. 20 (Vigilanza sulla navigazione e sul traffico
all'estero). - La vigilanza sulla navigazione e sul
traffico marittimo nazionale all'estero e' esercitata dalle
autorita' consolari.».
«Art. 127 (Assunzione all'estero). - All'assunzione di
personale per la formazione o per il completamento degli
equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende
l'autorita' consolare.».



 
Art. 4.

Abrogazione dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

1. L'articolo 7 ed il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001 sono abrogati.



Nota all'art. 4:
- L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 324 del 2001, citato nelle premesse, e' abrogato.
- Il comma 2 dell'art. 8 del decreto n. 324 del 2001,
citato nelle premesse, cosi' recita:
«Art. 8 (Riconoscimento dei certificati adeguati
rilasciati da Paesi terzi). - 1. Fermo quanto previsto
dall'art. 4, comma 2, i marittimi che non possiedono il
certificato adeguato, di cui all'art. 2, commi 1, lettera
nn), relativo all'espletamento di funzioni diverse da
quelle di comandante e di primo ufficiale di copertura
rilasciati da un Paese terzo che e' parte della Convenzione
STCW, possono essere autorizzati a prestare servizio a
bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro
purche' sia stata adottata, da parte delle amministrazioni
competenti per materia, mediante la procedura definita
nell'allegato II, lettera C), una decisione sul
riconoscimento del loro certificato adeguato.
2. Abrogato.
3. Le autorita' di cui al comma 1 informano la
Commissione europea dei certificati adeguati che hanno
riconosciuto o che intendono riconoscere secondo i criteri
indicati nell'allegato II, e, ove necesario, prendono
adeguate misure per attuare le decisioni della Commissione
relative alle informazioni fornite anche dagli altri Stati
membri.
4. I lavoratori marittimi in possesso di certificati
adeguati in corso di validita' rilasciati e convalidati da
un Paese terzo, non ancora convalidati dalle autorita' di
cui al comma 1, possono essere autorizzati, in caso di
necessita', a prestare servizio a bordo di navi battenti
bandiera italiana, per un periodo non superiore a tre mesi
per l'espetamento di funzioni diverse da quelle di
comandante e di primo ufficiale di coperta, nonche' da
quelle di ufficiale radio o di radioperatore, ad eccezione
dei casi previsti dalle norme radio. La prova dell'avvenuta
presentazione della domanda di riconoscimento alle
competenti autorita' e' custodita dal comandante della
nave, ai sensi dell'art. 11, comma 1.».



 
Art. 5.

Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

1. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Viaggi costieri). - 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi adibite alla navigazione costiera.
2. Con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinate eventuali disposizioni piu' favorevoli in materia di requisiti di accesso relativi all'istruzione ed alla formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a bordo di unita' adibite esclusivamente a viaggi costieri. Tali disposizioni dovranno comunque prevedere requisiti di formazione non inferiori agli standard minimi prescritti dalla normativa comunitaria. I relativi provvedimenti sono comunicati in maniera dettagliata alla Commissione europea.
3. I lavoratori marittimi che prestano servizio su nave che effettua viaggi piu' estesi dei viaggi costieri, intesi secondo la definizione adottata, ed entra in acque non comprese in tale definizione, devono soddisfare gli appropriati requisiti prescritti dalla normativa comunitaria.».



Nota all'art. 5:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica, n. 324
del 2001, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 6.

Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Diniego di certificati o di convalide). - 1. Fatta salva la ricorribilita' con ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a seguito dell'assunzione del carattere della definitivita' dei provvedimenti, avverso il provvedimento di diniego del certificato adeguato o della convalida e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.».



Nota all'art. 6:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 324
del 2001, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 7.

Modifiche all'allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica n. 324 del 2001

1. Dopo il punto 1 del capitolo I dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, e' inserito il seguente:
«1-bis. I marittimi in possesso di un certificato adeguato, imbarcati su navi battenti bandiera italiana, sono in possesso delle adeguate competenze linguistiche, come indicato nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del Codice STCW.».



Nota all'art. 7:
- Il testo vigente del Capitolo I dell'allegato I, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001,
citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Allegato I

Requisiti per la formazione fissati dalla convenzione STCW

Capitolo I

Disposizioni generali

1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate
dalle disposizioni vincolanti contenute nella parte A del
codice STCW, ad eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.
Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da una
regola va inteso come riferimento anche alla sezione
corrispondente della parte A del codice STCW.
«1-bis. I marittimi in possesso di un certificato
adeguato, imbarcati su navi battenti bandiera italiana,
sono in possesso delle adeguate competenze linguistiche,
come indicato nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e
A-II/4 del Codice STCW».
2. La parte A del codice STCW indica i livelli di
competenza che devono essere dimostrati dai candidati al
rilascio e alla convalida di certificati abilitanti in
virtu' delle disposizioni della convenzione STCW. Per
chiarire il nesso tra le disposizioni sull'abilitazione
alternativa del capitolo VII e le disposizioni sulle
abilitazioni dei capitoli II, III e IV, le idoneita'
specificamente indicate nei livelli di competenza sono
state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:
1) navigazione;
2) maneggio e stivaggio del carico;
3) controllo del governo della nave e assistenza alle
persone a bordo;
4) macchine e motori marini;
5) apparecchiature elettriche, elettroniche e di
controllo;
6) manutenzione e riparazioni;
7) radiocomunicazioni;
ai seguenti livelli di responsabilita':
1) livello dirigenziale;
2) livello operativo;
3) livello ausiliario.
Le funzioni e i livelli di competenza sono definiti dai
sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza
contenute nella parte A, capitoli II, III e IV del codice
STCW.».



 
Art. 8.

Clausola d'invarianza

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 marzo 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Scajola, Ministro dello sviluppo
economico

Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2009

Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 213
 
Allegato 1


----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
Allegato 2

----> Vedere allegato alle pagg. 6-7 <----
 
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