Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 4 maggio 2009
Riconoscimento, al sig. Gallian Gianluca, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza del sig. Gallian Gianluca, nato il 7 luglio 1977 a Genova, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», rilasciato nell'ottobre 2007 dall'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente - ai sensi dell'art. 13, comma 1 della direttiva 2005/36/CE - e' in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di «avvocato» in Spagna;
Considerato che il sig. Gallian e' in possesso del titolo accademico di «dottore in Giurisprudenza» conseguito presso la Universita' degli studi di Genova nel luglio 2003, omologato in Spagna nel gennaio 2007;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 6 marzo 2009;
Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:
Art. 1.

Al sig. Gallian Gianluca, nato il 7 luglio 1977 a Genova, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Art. 2.

Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 maggio 2009

Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta del candidato, tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta del candidato tra le nove indicate nell'art. 2 del presente decreto e su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere all' esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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