Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 14 aprile 2009, n. 56
Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare l'Allegato II;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni e in particolare, l'articolo 75, comma 3, che prevede l'adozione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n, 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per modificare gli allegati alla parte terza dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006;
Viste le linee guida emanate dalla Commissione Europea che forniscono criteri tecnici sulle modalita' di svolgimento dei programmi di monitoraggio e per la definizione delle condizioni di riferimento dei corpi idrici superficiali;
Tenuto conto della necessita' di adeguare gli allegati 1 e 3 della parte terza del citato decreto legislativo n. 152/2006;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 febbraio 2009;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n. 6687 del 19 marzo 2009 ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'Allegato 1 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito con l'Allegato 1 del presente decreto;
2. Per effetto dell'entrata in vigore delle lettere A.2.6.1 e A.2.7.1 di cui all'Allegato 1 del presente decreto cessa di avere efficacia la Tab. 2 del decreto ministeriale del 6 novembre 2003, n. 367.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
(GUUE)
Note alle premesse:
- La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro
per l'azione comunitaria in materia di acque e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. L 327 del 22 dicembre 2000,
pag. 0001-0073.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
«Norme in materia ambientale», e successive modifiche ed
integrazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
del 14 aprile 2006.
- Si riporta il comma 3, dell'articolo 75, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione
della parte terza del presente decreto sono stabilite negli
Allegati al decreto stesso e con uno o piu' regolamenti
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio previa intesa con la
Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti
possono altresi' essere modificati gli Allegati alla parte
terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute
esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o
tecnologiche.».
- Si riporta il comma 3, dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».



 
Art. 2.

1. All'Allegato 3 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 1.1.1 e' sostituito dal punto 1.1.1 di cui all'Allegato 2 del presente decreto.



Nota all'art. 2:
- Si riporta l'allegato 3 della parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, punto 1.1.1 come
modificato dall'articolo 2 del presente regolamento:

1.1.1 - FISSAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO
TIPO-SPECIFICHE PER I CORPI IDRICI SUPERFICIALI

D.1. Premessa
Per ciascun tipo di corpo idrico superficiale,
individuato in base a quanto riportato nella precedente
sezione A al presente punto, sono definite:
a) le condizioni idromorfologiche e fisico-chimiche
tipo-specifiche che rappresentano i valori degli elementi
di qualita' idromorfologica e fisico-chimica che l'Allegato
1, punto A.1 alla parte terza del presente decreto
legislativo, stabilisce per tale tipo di corpo idrico
superficiale in stato ecologico elevato, quale definito
nella pertinente tabella dell'Allegato 1, punto A.2;
b) le condizioni biologiche di riferimento
tipo-specifiche che rappresentano i valori degli elementi
di qualita' biologica che l'Allegato 1, punto A.1 specifica
per tale tipo di corpo idrico supediciale in stato
ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella
dell'Allegato 1, punto A.2.
Nell'applicare le procedure previste nella presente
sezione ai corpi idrici superficiali fortemente modificati
o corpi idrici artificiali, i riferimenti allo stato
ecologico elevato sono considerati riferimenti al
potenziale ecologico massimo definito nell'Allegato 1,
tabella A.2.5. I valori relativi al potenziale ecologico
massimo per un corpo idrico sono riveduti ogni sei anni.
D.2. Funzione delle condizioni di riferimento:
Le condizioni di riferimento:
• rappresentano uno stato corrispondente a pressioni
molto basse senza gli effetti dell'industrializzazione di
massa, dell'urbanizzazione e dell'agricoltura intensiva e
con modificazioni molto lievi degli elementi di qualita'
biologica, idro-morfologica e chimico-fisica;
• sono stabilite per ogni tipo individuato all'interno
delle categorie di acque superficiali, esse sono pertanto
tipo-specifiche;
• non coincidono necessariamente con le condizioni
originarie indisturbate e possono includere disturbi molto
lievi, cioe' la presenza di pressioni antropiche e' ammessa
purche' non siano rilevabili alterazioni a carico degli
elementi di qualita' o queste risultino molto lievi;
• consentono di derivare i valori degli elementi di
qualita' biologica necessari per la classificazione dello
stato ecologico del corpo idrico;
• vengono espresse come intervallo di valori, in modo
tale da rappresentare la variabilita' naturale degli
ecosistemi.
D.21. Condizioni di riferimento e Rapporto di Qualita'
Ecologica (RQE)
L'individuazione delle condizioni di riferimento
consente di calcolare, sulla base dei risultati del
monitoraggio biologico per ciascun elemento di qualita', il
«rapporto di qualita' ecologica» (RQE). L'RQE viene
espresso come un valore numerico che varia tra 0 e 1, dove
lo stato elevato e' rappresentato dai valori vicino ad 1,
mentre lo stato pessimo e' rappresentato da valori numerici
vicino allo 0.
L'RQE mette in relazione i valori dei parametri
biologici osservati in un dato corpo idrico e il valore per
quegli stessi parametri riferiti alle condizioni di
riferimento applicabili al corrispondente tipo di corpo
idrico e serve a quantificare lo scostamento dei valori
degli elementi di qualita' biologica, osservati in un dato
sito, dalle condizioni biologiche di riferimento
applicabili al corrispondente tipo di corpo idrico.
L'entita' di tale scostamento concorre ad effettuare la
classificazione dello stato ecologico di un corpo idrico
secondo lo schema a 5 classi di cui Allegato 1 punto A2 del
presente decreto legislativo.
D.3. Metodi per stabilire le condizioni di riferimento
I principali metodi per la definizione delle condizioni
di riferimento sono:
• Metodo spaziale, basato sull'uso dei dati provenienti
da siti di monitoraggio;
• Metodo teorico, basato su modelli statistici,
deterministici o empirici di previsione dello stato delle
condizioni naturali indisturbate;
• Metodo temporale, basato sull'utilizzazione di dati
di serie storiche o paleoricostruzione o una combinazione
di entrambi;
• Una combinazione dei precedenti approcci.
Tra i metodi citati e' utilizzato prioritariamente
quello spaziale. Qualora tale approccio non risulti
applicabile si ricorre agli altri metodi elencati. Puo'
essere inoltre utilizzato un metodo basato sul giudizio
degli esperti solo nel caso in cui sia comprovata
l'impossibilita' dell'applicazione dei metodi sopra
riportati.
D.3.1 Metodo spaziale
Il metodo spaziale si basa sui dati di monitoraggio
qualora siano disponibili siti, indisturbati o solo
lievemente disturbati, idonei a delineare le «condizioni di
riferimento» e pertanto identificati come «siti di
riferimento». I siti di riferimento sono individuati
attraverso l'applicazione dei criteri di selezione basati
sull'analisi delle pressioni esistenti e dalla successiva
validazione biologica. Possono essere individuati siti
diversi per ogni elemento di qualita' biologica. Per
l'individuazione dei siti si fa riferimento alle
metodologie riportate nei manuali ISPRA, per le acque
marino-costiere e di transizione, e CNR-IRSA, per i corsi
d'acqua e le acque lacustri.
D.4. Processo per la determinazione delle Condizioni di
Riferimento
Le regioni, sentite le Autorita' di bacino, all'interno
del proprio territorio, individuano, per ciascuna categoria
e tipo di corpo idrico, i potenziali siti di riferimento
sulla base dei dati e delle conoscenze relative al proprio
territorio in applicazione delle metodologie richiamate al
punto D.3 e provvedono a inviare le relative informazioni
al MATTM.
Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente
punto D.1, tenendo conto dei siti di riferimento e dei
relativi dati comunicati dalle regioni, sono stabilite con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da emanarsi ai sensi dell'art. 75,
comma 3, del presente decreto legislativo.
Se non risulta possibile stabilire, per un elemento
qualitativo in un determinato tipo di corpo idrico
superficiale, condizioni di riferimento tipo-specifiche
attendibili a causa della grande variabilita' naturale cui
l'elemento e' soggetto (non soltanto in conseguenza delle
variazioni stagionali) detto elemento puo' essere escluso
dalla valutazione dello stato ecologico per tale tipo di
acque superficiali. In questo caso i motivi dell'esclusione
sono specificati nel piano di gestione del bacino
idrografico.
Un numero sufficiente di siti in condizioni di
riferimento, per ogni tipo individuato, nelle varie
categorie di corpi idrici, sono identificati, dal MATIM con
il supporto dell'ISPRA e degli altri istituti scientifici,
per la costituzione di una rete di controllo, che
costituisce parte integrante della rete nucleo di cui al
punto A.3.2.4. dell'Allegato 1 al presente decreto
legislativo, per lo studio della variazioni, nel tempo, dei
valori delle condizioni di riferimento per i diversi tipi.
Le condizioni di riferimento sono aggiornate qualora si
presentano variazioni per cause naturali nei siti di
riferimento.



 
Art. 3.

1. Le Regioni sentite le Autorita' di bacino, e comunque entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, adeguano e attuano i programmi di monitoraggio per la valutazione dello stato delle acque superficiali, sulla base delle modalita' e dei criteri tecnici riportati nell'Allegato 1;
2. Entro i successivi trenta giorni, vengono individuati i siti di riferimento tipo-specifici secondo le modalita' riportate nel punto 1.1.1 dell'Allegato 2 del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 aprile 2009

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 4, foglio n. 278
 
Allegato 1

----> Vedere allegato da pag. 2 a pag. 63 <----
 
Allegato 2

----> Vedere allegato alle pagg. 64-65-66 <----
 
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