Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 aprile 2009
Aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli per l'anno 2008, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007;
Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007, della Commissione del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;
Visto l'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, che prevede che gli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo e' particolarmente scarso, possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui all'art. 103-ter, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento;
Visto l'art. 93 del regolamento (CE) n. 1580/2007, con il quale si dispone che il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro e' considerato particolarmente scarso quando le OP , la AOP e i GP hanno commercializzato meno del 20% del valore della produzione ortofrutticola regionale in ciascuno degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili i dati;
Visto l'art. 94 del regolamento (CE) n. 1580/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 590/2008, che dispone che gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1° luglio 2008, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale per i programmi operativi da attuare in tale anno, corredata degli elementi comprovanti il livello di organizzazione dei produttori nella regione interessata particolarmente scarso e delle informazioni sulle OP interessate, sull'importo dell'aiuto concesso e sui contributi finanziari versati dai soci;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;
Vista la Strategia nazionale per l'anno 2008, adottata d'intesa con la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 28 marzo 2008;
Vista la circolare ministeriale n. 3684 del 2 ottobre 2008, adottata in conformita' al richiamato decreto n. 3417 del 25 settembre 2008, con la quale sono state emanate le disposizioni applicative della richiamata Strategia nazionale;
Vista la circolare ministeriale n. 5600 del 4 dicembre 2008, con la quale e' stato, tra l'altro, prorogato dal 20 ottobre 2008 al 20 dicembre 2008 il termine per consentire alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di modificare i programmi operativi in atto nel 2008 ai fini dell'introduzione degli interventi previsti, da finanziare con l'aiuto finanziario nazionale;
Considerato che con la medesima circolare e' stato disposto che i nuovi interventi devono essere prevalentemente indirizzati ad incrementare la concentrazione dell'offerta e ad ampliare la base associativa, autorizzandone l'esecuzione entro il 30 aprile 2009, alle condizioni stabilite dall'art. 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007;
Visto il decreto ministeriale n. 1914 del 27 febbraio 2009, concernente la fissazione dei termini per l'approvazione dei programmi operativi 2009 e delle modifiche ai programmi operativi 2008 , ai sensi del regolamento (CE) 1327/2008;
Vista la nota del 5 giugno 2008, n. 900-SACO, con la quale, da ultimo, sono state chieste alle regioni interessate le informazioni necessarie a formulare alla Commissione europea la richiesta di autorizzazione, di cui al richiamato art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007;
Vista la nota del 27 giugno 2008, n. 1453-ATPO, e la successiva integrazione in data 13 ottobre 2008, prot. n. 3922, con la quale e' stata richiesta alla Commissione europea l'autorizzazione alla concessione, per l'anno 2008, dell'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, aventi un livello di organizzazione inferiore al 20%;
Vista la nota del 5 dicembre 2008, n. AGRID/29366, con la quale la Commissione europea ha comunicato di non avere piu' osservazioni sulla predetta domanda di autorizzazione alla concessione dell'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2008;
Vista la nota del 12 dicembre 2008, n. 581-ATPO, con la quale e' stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di attivare le procedure per la messa a disposizione dello stanziamento nazionale di € 25.479.079,81;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (I.G.R.U.E.) 26 febbraio 2009, n. 3/2009, con il quale e' stato stanziato il predetto importo di € 25.479.079,81;
Vista la ulteriore nota 4 febbraio 2009, n. 844, con la quale e' stato chiesto, tra l'altro, alla Commissione europea l'avviso sulle reali possibilita' di consentire a posteriori una eventuale estensione del diritto all'aiuto finanziario per l'anno 2008, nonche' sui conseguenti adempimenti da attuare per l'effettiva concessione dell'aiuto nazionale anche alle OP non presenti nell'elenco allegato alla richiesta di autorizzazione per il 2008, ma che possono aver presentato apposita domanda in fase successiva e comunque entro il 20 dicembre 2008;
VISTA la nota 9 marzo 2009, n 5592, con la quale la Commissione europea ha precisato, tra l'altro, che ai programmi operativi del 2008 sono applicabili le disposizioni vigenti, completate dalle note interpretative n. 2008-24 (AGRI 2008-62313) e n. 2008-34 (AGRI 2008-63297) e che non e' possibile accettare una modifica alla richiesta di autorizzazione presentata per il 2008;
Ritenuto necessario completare le disposizioni nazionali contenute nella Strategia nazionale per il 2008, con specifiche disposizioni concernenti la concessione dell'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2008;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta dell'8 aprile 2009;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Le presenti disposizioni, concernenti l'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2008, di cui all'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, integrano la Strategia nazionale adottata per l'anno 2008.
 
Art. 2.
Aiuto finanziario nazionale per l'anno 2008
1. Ai sensi dell'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 93 del regolamento (CE) n. 1580/2007, le regioni con livello di organizzazione inferiore al 20% sono il Friuli-Venzia Giulia, le Marche, la Toscana, la Campania, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna.
2. L'aiuto finanziario nazionale previsto dall'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, e' concesso, per l'anno 2008, alle organizzazioni di produttori che hanno prodotto apposita domanda entro il 20 dicembre 2008, in conformita' alla circolare ministeriale n. 5600 del 4 dicembre 2008 e che soddisfano le condizioni di cui ai successivi commi 3, 4 , 5 e 6.
3. Le organizzazioni di produttori devono risultare incluse nell'elenco allegato alla nota 13 ottobre 2008, n. 3922-ATPO, con la quale e' stata richiesta alla Commissione europea l'autorizzazione alla concessione, per l'anno 2008, dell'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori per le Regioni di cui al comma 1.
4. Le organizzazioni di produttori richiedenti l'aiuto finanziario nazionale per il 2008, entro i limiti autorizzati dalla Commissione europea, devono avere presentato entro il 15 febbraio 2009, domanda di aiuto ai sensi dell'art. 70, del regolamento (CE) n. 1580/2007, eventualmente indicando l'importo per il quale e' stata chiesta l'autorizzazione ad effettuare la spesa entro il 30 aprile 2009, conformemente alle condizioni stabilite, dal paragrafo 3, dal medesimo art. 70.
5. L'aiuto finanziario nazionale concesso per il 2008 in aggiunta al fondo di esercizio del medesimo anno non puo' in alcun modo sostituire i contributi di competenza dei soci.
6. Gli Organismi pagatori, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti e accertato il rispetto delle condizioni previste, provvederanno all'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale entro il 15 ottobre 2009, in conformita' agli articoli da 70 a 73 del regolamento (CE) n. 1580/2007, salvo i casi di applicazione dell'art. 116, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
7. L'Agea assicura gli adempimenti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - I.G.R.U.E 26 febbraio 2009, n. 3/2009, richiamato nelle premesse, secondo le modalita' e i termini ivi indicati.
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedera', entro il 1° gennaio 2010, a formulare specifica richiesta alla Commissione europea di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale effettivamente erogato nelle regioni aventi diritto, ai sensi del paragrafo 1, dell'art. 103-sexies, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2009

Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2009 Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 387
 
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