Gazzetta n. 125 del 1 giugno 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 13 maggio 2009 |
Concessione, ai sensi dell'articolo 1-bis, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della societa' «Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a.». (Decreto n. 45970). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39; Visto l'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»; Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi; Vista la sentenza n. 287/2008, del 5 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 29 agosto 2008, di ammissione della societa' Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario; Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., nonche' delle organizzazioni sindacali con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 5.751 dipendenti a rotazione (di cui 1.765 unita' appartenenti al personale navigante tecnico, 1.383 unita' appartenenti al personale navigante di cabina e 2.603 unita' appartenenti al personale di terra); Visto il decreto ministeriale n. 44416, del 6 novembre 2008, con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 5751 dipendenti a rotazione della societa' Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008; Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. nonche' delle organizzazioni sindacali, che assorbe ed integra il precedente accordo del 13 ottobre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 8.429 dipendenti a zero ore (di cui 2.716 appartenenti al personale di terra, 1.791 piloti e 3.922 assistenti di volo), a decorrere dal 25 novembre 2008; Visto il decreto ministeriale n. 44552, del 1 dicembre 2008, con il quale e' stato annullato, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008, il decreto ministeriale n. 44416 del 6 novembre 2008 e con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 8.429 dipendenti a zero ore della societa' Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009; Vista l'istanza presentata in data 8 aprile 2009, con la quale la societa' Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 14 aprile 2009, ai sensi del citato art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009, per un totale di 3.161 dipendenti della societa' Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008; Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13 ottobre 2008, in favore di un totale di 3.161 dipendenti a zero ore, di cui: 1.062 appartenenti al personale di terra; 665 piloti; 1.434 assistenti di volo, della societa' Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., sede legale in Roma, unita' varie sul territorio nazionale; Al fine di garantire l'operativita' del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attivita', l'azienda procedera' alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008. Periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009. Pagamento diretto: si. |
| Art. 2.
La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 3.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. |
| Art. 4.
La societa' Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 2009 p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali il Sottosegretario di Stato Viespoli |
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