Gazzetta n. 126 del 3 giugno 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 2009, n. 58 |
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del dovere, nonche' dei loro superstiti. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 4 che istituisce, a decorrere dall'anno scolastico accademico 1997/1998, borse di studio in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 302 del 1990 e l'articolo 5, comma 2, recante l'attribuzione della relativa potesta' regolamentare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, relativo al regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 82, commi 1 e 9, lettera b), che ha previsto l'estensione dei benefici, di cui alla legge n. 407 del 1998, al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, nonche' ai superstiti dello stesso personale; Visto l'articolo 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, recante modifiche all'articolo 4, comma 1, della citata legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassirya e di Istanbul; Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice; Visto l'articolo 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aggiunge all'articolo 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-bis, estendendo l'applicazione delle disposizioni della presente legge anche ai familiari del disastro aereo di Ustica, nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti della banda della Uno bianca; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 562, 563, 564 e 565; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 2006, n. 243, recante regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Considerato che con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 318, sono state dettate disposizioni per l'assegnazione delle borse di studio agli aventi diritto; Ravvisata la necessita' di dettare una nuova disciplina regolamentare del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001, al fine di tener conto delle disposizioni normative successivamente intervenute e di introdurre semplificazioni procedurali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 16 marzo 2009, n. 808 del 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione delle borse di studio in favore: a) delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; b) delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; c) dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del quinto comma dell'articolo 87 della Costituzione: «5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.». - La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata». - Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata): «Art. 4. - A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonche' agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, reca: »Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.». - Si riporta il testo dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2001"): «Art. 82 (Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata). - 1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonche' ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407. 9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «nonche' ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono inserite le seguenti: «e della criminalita' organizzata»; b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «nonche' agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalita' organizzata.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche): «Art. 3. - Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attivita' di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, e' concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 (Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56: «Art. 3 (Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407). - 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da: «scuola secondaria superiore e di corso universitario», fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario.». - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 (Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68: «Art. 1-bis (Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul). - 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: «alla data dell'evento», sono inserite le seguenti: «, nonche' il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste.». - La legge 3 agosto 2004, n. 206, reca: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice». - Si riporta il testo del comma 1270 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «1270. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, all'articolo 1, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca». Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite.». - Si riporta il testo dei commi 562, 563, 564 e 565 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): «562. Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006. 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'. 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. 565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, reca: «Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266». - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 318, reca: «Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita', nonche' degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo». Nota all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, si vedano le precedenti note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si vedano le precedenti note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, si vedano le precedenti note alle premesse.
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| Art. 2. Oggetto della disciplina 1. Ai destinatari di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno scolastico/accademico 2008/2009, le borse di studio sono assegnate attraverso due distinti bandi di concorso, l'uno riferito alla scuola elementare, secondaria inferiore e secondaria superiore, l'altro ai corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. 2. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, e successive modificazioni, le borse di studio da assegnare annualmente ai soggetti indicati dal comma 1 sono in numero di ottocento, ripartite tra le seguenti categorie di studio: a) trecento borse di studio dell'importo di 400 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola elementare e media inferiore; b) trecento borse di studio dell'importo di 800 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola media superiore; c) centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; d) cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non e' prevista alcuna retribuzione. 3. Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere ripartite tra le altre categorie, anche in eccedenza al numero delle borse di studio ivi previsto. 4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio e' riservata ai soggetti con disabilita', di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, si vedano le precedenti note alle premesse. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».
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| Art. 3. Requisiti per l'ammissione 1. Possono presentare domanda per l'assegnazione delle borse di studio i soggetti indicati dall'articolo 1, che nell'anno scolastico o accademico di riferimento: a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media o il diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equiparato; b) abbiano superato, al momento della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui crediti complessivi non siano inferiori a venti ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto; c) non siano gia' in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore; d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 2. Le domande per le borse di studio di cui all'articolo 1 devono essere inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione dei bandi emanati annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il mese di dicembre. 3. I requisiti previsti dalle lettere a) e b) non sono richiesti per i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 4. |
| Art. 4. Presentazione della domanda 1. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per l'assegnazione delle borse di studio sono stabiliti nei bandi richiamati nell'articolo 2, comma 1. |
| Art. 5. Commissione e graduatorie 1. Le domande sono esaminate da una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta da: a) un dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede, designato dal Segretario generale della Presidenza stessa; b) da un rappresentante ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, rispettivamente per i settori dell'Istruzione, dell'Universita' e delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ogni amministrazione puo' designare un supplente. 2. La partecipazione alle sedute della Commissione e' gratuita. 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti. 4. La Commissione, in base alle domande pervenute, redige graduatorie distinte secondo le classi di borse di studio indicate nell'articolo 2, comma 1. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri: a) per la gravita' del danno da 5 a 10 punti; b) da 3 a 5 punti per il reddito, in misura inversamente proporzionale all'ammontare; c) per il merito scolastico o universitario da 1 a 3 punti; in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore. 5. Distinte graduatorie sono redatte dalla Commissione relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, in base ai criteri di cui al comma 4. 6. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione. |
| Art. 6. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, n. 318. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 maggio 2009 NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno La Russa, Ministro della difesa Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 214
Nota all'art. 6: - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 318, si vedano le precedenti note alle premesse.
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