Gazzetta n. 126 del 3 giugno 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 15 maggio 2009 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio». |
|
|
IL CAPO DIPARTIMENTO per lo sviluppo agroalimentare, la qualita' e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il Reg. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e l'art. 6, par. 4, della proposta di regolamento applicativo in materia di DOP e IGP, le cui disposizioni entrano in applicazione dal 1° agosto 2009; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela Vini della Valtellina, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio»; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio»; Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2009; Vista la successiva istanza presentata dal Consorzio di tutela Vini della Valtellina, intesa ad integrare l'art. 5 del disciplinare di produzione con la delimitazione della zona di vinificazione delle uve atte a produrre i vini a indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio»; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia, in merito alla suddetta istanza; Visto il parere espresso dal Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini nella riunione del 6 giugno 2009 relativamente alla integrazione dell'art. 5 del disciplinare con la delimitazione della zona di vinificazione delle uve atte a produrre i vini a indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», in conformita' alla citata regolamentazione comunitaria; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», in conformita' ai pareri ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta: Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», approvato con Decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009. |
| Art. 2.
I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2009, i vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province Autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito elenco delle vigne della indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio». |
| Art. 3.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. |
| Art. 4.
All'allegato «A» sono riportati i codici di tutte le tipologie dei vini indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», a titolo di aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 maggio 2009 Il capo Dipartimento: Nezzo |
| Allegato A
----> Vedere a pag. 43 <---- |
| Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO»
Art. 1.
L'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati. Art. 2.
L'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nella tipologia novello; rosati, anche nella tipologia frizzante; passiti; da vendemmia tardiva. I vini ad Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» bianchi, rossi, rosati, passiti e da vendemmia tardiva devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei vitigni idonei alla coltivazione per la Provincia di Sondrio. L'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» con la specificazione aggiuntiva del nome del vitigno e' riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Sondrio, fino a un massimo del 15%. La specificazione aggiuntiva del nome del vitigno e' consentita esclusivamente quando il vino ad Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» abbia colore analogo al vitigno di provenienza. Per i soli vitigni «Chiavennasca», «Rossola» e «Pignola», esclusivamente per la tipologia «bianco» secco tranquillo, e' autorizzata l'indicazione dei medesimi anche in assenza di analogia fra il colore del vino e quello del vitigno. L'indicazione del nome del vitigno «Nebbiolo», del quale fa parte il fenotipo «Chiavennasca» (sinonimo del medesimo), non puo' pero' in nessun caso essere utilizzata nella presentazione di un vino bianco. Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della Provincia di Sondrio: Albosaggia, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Cercino, Chiavenna, Chiuro, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Faedo, Gordona, Mantello, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Sernio, Sondrio, Teglio, Tirano, Traona, Tresivio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano. Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» non deve essere superiore a tonnellate 14; tale limite e' gia' comprensivo dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1 comma 1. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,00 % Vol per i vini bianchi, rossi e rosati; 11,00 % Vol per i vini passiti; 13,00 % Vol per i vini da vendemmia tardiva. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. La tipologia «Terrazze Retiche di Sondrio» passito deve essere ottenuta previo appassimento delle uve in idonei locali (fruttai); la tipologia «Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva deve essere ottenuta previa raccolta ritardata con appassimento in pianta. Sia la detenzione in fruttaio che l'appassimento in pianta dovranno essere denunciati agli organismi competenti. Anche la successiva vinificazione di queste uve, sia che avvenga in periodo vendemmiale sia al di fuori del medesimo, andra' denunciata con almeno 5 giorni di preavviso agli stessi organismi competenti. Per le tipologie «Terrazze Retiche di Sondrio» passito e «Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva non e' consentita alcuna pratica di arricchimento. Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni possono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Sondrio. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, per il consumo, non deve essere superiore all' 80% per le tipologie: bianco, rosso e rosato. Per la tipologia «Terrazze Retiche di Sondrio» passito la resa massima sull'uva fresca in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 40%. Per la tipologia «Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva la resa massima sull'uva fresca in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 60%. Art. 6.
I vini «Terrazze Retiche di Sondrio» passito e «Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva: dovranno essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio almeno sino al 30 giugno dell'anno successivo alla vendemmia; dovranno sempre riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve; dovranno essere confezionati sempre in bottiglie di vetro di forma «bordolese», «borgognotta» o «renana» e chiuse con tappo raso bocca, ma comunque di capacita' consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,187 e non superiore a 5 litri. Art. 7.
I vini a Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», anche con la specificazione di vitigno, all'atto della immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: «Terrazze Retiche di Sondrio» bianco 10,50 Vol %; «Terrazze Retiche di Sondrio» rosso 10,50 Vol %; «Terrazze Retiche di Sondrio» rosato 10,50 Vol %; «Terrazze Retiche di Sondrio» novello 11,00 Vol%; «Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva 13,00%Vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo (svolto) non inferiore a 11,00 % Vol; «Terrazze Retiche di Sondrio» passito 16,00% Vol, titolo alcolometrico volumico effettivo (svolto) non inferiore al 12,00%Vol; zuccheri residui non inferiori a 45 g/l. Art. 8.
All'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compreso gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7 comma 5 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, l'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli Albi dei Vigneti a Denominazione di Origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'Indicazione Geografica Tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. |
|
|
|