Gazzetta n. 126 del 3 giugno 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 15 maggio 2009 |
Riconoscimento, al sig. Kostiv Ostap, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206/2007 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Kostiv Ostap, nato a Lvivska (Ucraina) il 24 aprile 1961, cittadino ucraino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico-professionale, di cui e' in possesso, conseguito in Ucraina ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico professionale di «Ingegnere specializzazione comandi elettrici e automatizzazione di impianti industriali» conseguito nel 1987 presso l' «Istituto Politecnico di Liviv»; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 gennaio 2009; Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata; Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) impianti chimici; 2) impianti industriali; 3) impianti termoidraulici (solo orale); 4) tecnologia meccanica; 5) costruzioni di macchine; 6) energetica e macchine a fluido; 7) deontologia e ordinamento professionale; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; Vista l'istanza del sig. Kostiv diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Modena con scadenza in data 17 gennaio 2013, per motivi di lavoro subordinato;
Decreta: Art. 1.
Al sig. Kostiv Ostap, nato a Lvivska (Ucraina) il 24 aprile 1961, cittadino ucraino, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia; |
| Art. 2.
L'iscrizione all'Albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote; |
| Art. 3.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) impianti chimici; 2) impianti industriali; 3) impianti termoidraulici (solo orale); 4) tecnologia meccanica; 5) costruzioni di macchine; 6) energetica e macchine a fluido; 7) deontologia e ordinamento professionale. |
| Art. 4.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 15 maggio 2009 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale. |
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