Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2009 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 14 maggio 2009
Esonero dall'informativa per l'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento agli articoli 2, 13, comma 5, lettera c), e 154;
Viste le istanze formulate dall'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC) nell'interesse delle imprese associate che rendono professionalmente servizi di informazione commerciale, da ultimo reiterate il 3 ottobre 2008 e rinnovate nel corso dell'incontro tenutosi il 5 dicembre 2008 presso la sede dell'autorita' e successivamente integrate dalla nota del 29 gennaio 2009, che hanno ad oggetto la richiesta di esonero dall'obbligo di rendere l'informativa previsto dall'art. 13 del codice e la conseguente individuazione di possibili misure e accorgimenti a garanzia degli interessati (clienti, aziende, professionisti, imprenditori, persone fisiche) in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per rendere detti servizi;
Considerato che aderiscono all'ANCIC «19 operatori che controllano l'80% del volume d'affari del mercato» (cfr. http://www.unionemilano.it/siti/ancic/index.htm);
Rilevato che dette societa' nel rendere i propri servizi possono trattare, in qualita' di autonomi titolari del trattamento, informazioni che non sono raccolte presso gli interessati, ed in particolare provenienti da registri, elenchi, archivi pubblici o contenute in atti e documenti pubblici (ad esempio tenuti dalle camere di commercio o presso l'Agenzia del territorio) o comunque generalmente accessibili (in quanto ricavate, ad esempio, da elenchi categorici, notizie di stampa o da siti Internet consultabili da chiunque);
Rilevato che tali dati personali possono riguardare aspetti organizzativi, produttivi, industriali, commerciali, economici, finanziari, patrimoniali, amministrativi o contabili relativi all'attivita' esercitata da operatori economici come pure consistere in dati riferiti a persone fisiche (quali visure camerali, c.d. pregiudizievoli di conservatoria, dati ipocatastali, bilanci, protesti e procedure concorsuali);
Rilevato che il trattamento, svolto prevalentemente mediante procedure informatizzate, consiste nella raccolta e successiva comunicazione alla clientela (art. 4, comma 1, lettera l) del codice), anche per via telematica, di rapporti e dossier informativi a carattere economico o commerciale contenenti i menzionati dati estratti dalle fonti pubbliche nonche' informazioni frutto di ulteriore analisi, raffronto ed elaborazione degli stessi effettuati dalle societa' che rendono i servizi di informazione commerciale (art. 4, comma 1, lettera a) del codice);
Rilevato che le societa' di informazione commerciale devono trattare tali dati in conformita' alle disposizioni contenute negli articoli 115 e 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale e di quella in materia di protezione dei dati personali (con particolare riguardo ai principi di finalita', qualita', pertinenza e non eccedenza);
Considerato che con la propria istanza ANCIC, nell'interesse delle imprese associate, chiede che le stesse siano esonerate, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera c), del codice, dall'obbligo di fornire un'informativa individualizzata agli interessati, con la determinazione delle eventuali «misure appropriate» da adottare;
Rilevato che tale richiesta e' motivata dal fatto che le societa' istanti ritengono che l'impiego dei mezzi necessari per fornire un'informativa in forma «individualizzata» sia manifestamente sproporzionato rispetto ai diritti tutelati (cfr. verbale incontro 5 dicembre 2008, in atti), tenuto conto del numero ingente di soggetti ai quali la stessa dovrebbe essere resa (alcuni milioni di soggetti censiti da parte di ciascuna societa' di informazioni commerciali);
Considerato che ANCIC ha comunque rappresentato modalita' alternative rispetto a quelle individualizzate per rendere l'informativa agli interessati, quali la pubblicazione della stessa sulle «Pagine Gialle», sia nella versione cartacea, che presenta il vantaggio di poter rimanere a disposizione di un'ampia platea di interessati per un prolungato intervallo temporale (diversamente dalla pubblicazione di informative di analogo tenore sulla stampa quotidiana), sia in quella on-line (all'indirizzo web www.paginegialle.it) al fine, in particolare, di raggiungere «tutte le imprese del territorio» mediante «un contatto “quotidiano” con tutte le imprese locali» (cfr. p. 5 allegati presentati in data 5 dicembre 2008); analogamente, ANCIC ha rappresentato che l'informativa potrebbe essere fornita anche tramite la sua pubblicazione sulle «Pagine bianche» e nel sito web www.paginebianche.it (cfr. nota 29 gennaio 2009). Tali informative verrebbero collocate, con riguardo alle pubblicazioni cartacee, «in posizione di evidenza nella sezione informativa in apertura di volume riservata a investitori istituzionali e aziende di rilevanza pubblica» e, in relazione alle pubblicazioni on-line mediante l'inserimento sulle home pages sopra menzionate di un banner (avente le caratteristiche individuate nell'allegato alla nota del 29 gennaio 2009: banner leaderboard 728×90 pixel, sigla BLPB), posizionato nella parte superiore della pagina web, mediante il quale l'interessato potra' visualizzare il testo dell'informativa;
Considerato che la disciplina di protezione dei dati personali prevede che, ove i mezzi necessari a rendere l'informativa singolarmente a ciascuno degli interessati risultino sproporzionati rispetto all'interesse tutelato dal menzionato art. 13 del codice, il Garante possa prescrivere «misure appropriate» al fine di assicurare comunque un'adeguata informativa generale a vantaggio degli interessati (art. 13, comma 5, lettera c), del codice);
Ritenuta sussistente, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera c), del codice, la manifesta sproporzione per le societa' che operano nel settore delle informazioni commerciali dell'obbligo di rendere un'informativa in forma individualizzata in relazione al trattamento di dati personali provenienti da fonti pubblicamente accessibili e sulla base degli stessi elaborate nel rispetto dei principi posti in materia di protezione dei dati personali;
Ritenuto necessario disporre in capo alle societa' di informazioni commerciali alcune misure ritenute appropriate per consentire agli interessati di venire comunque a conoscenza degli elementi contenuti nell'art. 13 del codice anche in assenza di un'informativa individualizzata fornita da dette societa';
Ritenuto che, anche alla luce del principio di semplificazione (art. 2 del codice), un'ampia conoscibilita' da parte degli interessati dei trattamenti effettuati per finalita' di informazione commerciale, non solo tra gli operatori economici ma, piu' in generale, tra tutti i possibili soggetti censiti dalle societa' di informazione commerciale, possa essere assicurata mediante la pubblicazione, a cura delle imprese associate ad ANCIC, anche per il tramite dell'associazione di categoria, con cadenza annuale, di un'unica informativa contenente gli estremi identificativi di tutti i titolari del trattamento e gli altri elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del codice:
a) sulle «Pagine Gialle», nella loro versione cartacea come pure sul sito web all'indirizzo www.paginegialle.it;
b) sulle «Pagine Bianche», nella loro versione cartacea come pure sul sito web all'indirizzo www.paginebianche.it;
Ritenuto inoltre che ciascuna delle societa' di informazione commerciale aderente ad ANCIC debba altresi' permanentemente pubblicare l'informativa prevista dall'art. 13 del codice, adeguatamente evidenziata in autonomi riquadri e di immediata consultazione, sul proprio sito web;
Ritenuto altresi' che, quale ulteriore misura opportuna, ANCIC debba tenere costantemente aggiornato l'elenco delle societa' di informazione commerciale alla medesima aderenti (allo stato gia' presente all'indirizzo web http://www.unionemilano.it/siti/ancic/imprese_associate.htm) in modo da rendere piu' agevole per gli interessati anche l'acquisizione degli elementi dell'informativa sul trattamento dei dati personali che li puo' riguardare mediante la consultazione del sito web delle societa' associate;
Considerato che tali misure sono ritenute appropriate anche in considerazione del fatto che, per effetto dell'attivita' di informazione commerciale, i soggetti che in qualita' di committenti si avvalgono di tali servizi (solitamente istituti di credito, finanziarie e imprese) sono comunque, a propria volta, tenuti, nei termini previsti dall'art. 13, comma 4, del codice, a rendere l'informativa agli interessati «comprensiva delle categorie di dati trattati» (cio' puo' avvenire, ad esempio, ad opera del committente in relazione ai dati personali forniti dalle societa' di informazione commerciale in occasione della richiesta di finanziamento o nella fase dell'instaurazione di nuovi rapporti contrattuali o nell'esecuzione degli stessi);
Considerato che le modalita' per rendere l'informativa agli interessati in relazione a dati raccolti presso terzi potranno formare oggetto di ulteriore valutazione, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo maturata, nell'ambito del codice di deontologia e di buona condotta previsto dall'art. 118 del codice;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto cio' premesso il Garante:

1. Individua, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera c), del codice, quali modalita' appropriate per rendere l'informativa da parte delle societa' associate ad ANCIC che, raccolti dati personali pubblicamente accessibili (nei termini descritti nel presente provvedimento), trattano gli stessi per fornire servizi di informazione commerciale:
a) la pubblicazione, a cura delle stesse, anche per il tramite dell'associazione di categoria, con cadenza annuale, dell'informativa contenente gli estremi identificativi di tutti i titolari del trattamento e gli altri elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del codice sulle «Pagine Gialle», nella loro versione cartacea come, mediante un banner, pure sul sito web all'indirizzo www.paginegialle.it, e sulle «Pagine Bianche», nella loro versione cartacea come pure, mediante un banner, sul sito web all'indirizzo www.paginebianche.it, secondo le modalita' descritte nella motivazione del presente provvedimento;
b) la permanente pubblicazione da parte di ciascuna delle societa' associate ad ANCIC dell'informativa prevista dall'art. 13 del codice sul proprio sito web, adeguatamente evidenziata in autonomi riquadri e di immediata consultazione.
2. Prescrive, quale ulteriore misura opportuna ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del codice, che l'associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC) tenga costantemente aggiornato l'elenco delle societa' di informazione commerciale alla medesima aderenti presente sul proprio sito web.
3. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice.
Roma, 14 maggio 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Patroni Griffi
 
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