Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 aprile 2009
Bando di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2009, alle emittenti televisive locali.

IL MINISTRO
PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 27, comma 10;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), ed in particolare l'art. 52, comma 18;
Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;
Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225, concernente: «Regolamento recante modalita' e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali»;
Visto il «Codice di autoregolamentazione Tv e minori» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), ed in particolare l'art. 80, comma 35;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'articolo 41, comma 9;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'articolo 41, comma 9;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;
Visto il decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), ed, in particolare l'art. 1, comma 214;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312 bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo Unico della Radiotelevisione;
Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), ed, in particolare l'art. 1, commi 15 e 19;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2007), ed, in particolare l'art. 1, comma 1244;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ed, in particolare l'art. 1, comma 296;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 21 gennaio 2008, n. 36, ed, in particolare, l'art.4, comma 4, riguardante il recepimento del «Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi»;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, ed in particolare l'art. 8-novies, comma 5 il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, d'intesa con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, con cui e' stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze e in particolare l'art. 5 che fissa al 31 ottobre 2008 la data per il passaggio definitivo alla trasmissione digitale terrestre per la Regione Sardegna;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204 recante «Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2008 recante «Ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2009»;
Considerata la opportunita', nelle more della emanazione di norme modificative del «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni» di cui al citato decreto 5 novembre 2004, n. 292, di consentire che i soggetti gia' concessionari nella Regione Sardegna, interessati in prima applicazione al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre di cui alla citata legge n. 101 del 2008, possano presentare domanda di ammissione ai benefici di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 292/2004;

Decreta:
Art. 1.

1. La domanda per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente: «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni», di seguito indicato come «regolamento», a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione ovvero di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per l'anno 2009, puo' essere presentata anche dai soggetti operanti nella Regione Sardegna gia' titolari dei citati titoli abilitativi al momento della presentazione della domanda di ammissione al contributo per l'anno 2008 e che attualmente trasmettono nel proprio mux un contenuto in tecnologia digitale. Per la Regione Sardegna il soggetto titolare di piu' di una autorizzazione alla fornitura di contenuti non puo' presentare piu' di una domanda di ammissione ai benefici. La domanda deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestivita' dell'invio. Ciascuna emittente puo' presentare la domanda:
1) per la regione o la provincia autonoma nella quale e' ubicata la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo;
2) per le ulteriori regioni o province autonome nelle quali la medesima emittente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata. In questo caso l'emittente deve dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno del bacino televisivo, specificando, altresi', se la copertura e' totale o parziale e, in quest'ultimo caso indicando le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite. In entrambi i casi di cui ai citati punti 1) e 2), l'emittente, qualora non sia a carattere comunitario, deve necessariamente avere, pena il non inserimento nella graduatoria, una quota di fatturato e per il solo punto 2) almeno un dipendente.
2. La domanda deve contenere a pena di esclusione dalla graduatoria:
a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
a-bis) per i soggetti operanti nella Regione Sardegna, gli elementi di cui alla precedente lettera a) sono riferiti all'anno 2008;
b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto a tutti gli obblighi contabili cui essa e' tenuta ai sensi della normativa vigente;
c) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del richiedente;
d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 2008 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; l'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, ovvero l'adozione del parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269 costituisce, in ogni caso condizione per l'erogazione totale del contributo;
d-bis) per i soggetti operanti nella Regione Sardegna, la dichiarazioine di cui alla letera d) e' riferita alla domanda di ammissione ai benefici di cui alla citata legge n. 448/1998 per l' anno 2007;
e) la dichiarazione di adesione: al «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002; al «Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002 e al Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36;
3. Nella domanda devono essere indicati gli elementi, previsti dall'art. 4 del regolamento, da sottoporre a valutazione; la domanda e' corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi elementi, i quali possono essere comprovati, nei casi consentiti, anche mediante apposite dichiarazioni ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare, devono essere indicati:
a) la media dei fatturati realizzati nel triennio 2006 - 2008, intendendosi per fatturato quanto previsto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del regolamento. Nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per piu' regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma; qualora tale indicazione non fosse possibile in quanto l'emittente televisiva realizza il proprio fatturato indistintamente sull'intero territorio servito, la media dei fatturati dell'emittente stessa dovra' essere suddivisa tra le regioni o province oggetto di domanda per l'ottenimento del contributo in rapporto alla popolazione servita in tali regioni o province autonome;
b) il personale dipendente, per singola emittente, applicato allo svolgimento dell'attivita' televisiva, in riferimento all'anno 2008, suddiviso secondo le previsioni dell'art. 4, comma 1, lett. b) del regolamento; nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per piu' regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte del personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attivita' televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma;
4. La domanda deve, altresi', contenere:
a) la dichiarazione di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del regolamento;
b) la dichiarazione e di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del regolamento;
c) la dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone di concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del regolamento;
d) la dichiarazione di non essersi impegnata a trasmettere televendite per oltre l'80% della propria programmazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del regolamento;
e) l'indicazione delle coordinate bancarie, comprensive dei codici Iban e Bic, intestate alla societa' titolare dell'emittente nel quale effettuare il bonifico relativo al pagamento del contributo.
5. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono piu' di una attivita', anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver instaurato il regime di separazione contabile; nel caso in cui il richiedente presenti per la prima volta domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 deve essere allegato alla domanda uno schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento con l'impegno ad instaurare entro l'esercizio in corso un regime di separazione contabile.
6. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il comitato regionale per le comunicazioni e, ove non costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione -, di seguito denominato “Ministero”, non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle domande per l'ottenimento del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.
7. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero, rendendole, contestualmente pubbliche. Le graduatorie devono indicare analiticamente i punteggi relativi a ciascun elemento di valutazione di cui all'art. 4 del regolamento, attribuiti secondo quanto indicato nella tabella A allegata al regolamento. Non e' consentito l'inserimento in graduatoria di emittenti che ricadano nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, fatto salvo quanto ivi previsto per le emittenti televisive private a carattere comunitario.
8. Il Ministero provvede all'erogazione dei contributi, salvi i casi di esclusione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il contributo e' erogato, per un quinto, in parti uguali alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del regolamento e, per i quattro quinti, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentasette per cento dei graduati arrotondato all'unita' superiore, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento.
9. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata ai sensi del comma 7 e' erogato un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2008.
10. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i 60 giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma 7, fermo restando il disposto dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate in graduatoria riferite agli elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del regolamento, ove le medesime non siano state corredate, all'atto della domanda, dalla documentazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del regolamento. I medesimi organi sono, altresi', tenuti a disporre le verifiche previste da citato art. 7, commi 2 e 3, del regolamento.
11. Il Ministero provvede alla revoca dei contributi nei casi e secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.
12. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il Testo Unico della Radiotelevisione i provvedimenti sanzionatori cui fare riferimento per la riduzione dei contributi e per l'esclusione dagli stessi previsti dall'art, 2, commi 2 e 3 del Regolamento sono quelli emanati dall'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni per violazione dell'art. 4, comma 1, lettera b, nonche' dall'art. 34, commi 1 e 2 del sopracitato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 anziche' quelli in precedenza rispettivamente previsti dagli abrogati commi 10, 11 e 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Il presente atto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2009

Il Ministro : Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2, foglio n. 127
 
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